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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1666/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ME RC Presidente dott.ssa CL OM Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1666 /2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
IA RI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia Via Milazzo n. 231;
RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cesano Maderno (MI) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 164, parte 1, Serie A, anno 2004), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che Parte_1 il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come “ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di Per_1 provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Cesano Maderno (MI), affinché l'Ufficiale dello
Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. (26.07.2004) esponeva di essere di stato libero e di Parte_1 non avere avuto figli;
di aver sempre avvertito, fin dalla infanzia, una preferenza per abbigliamento ed interessi femminili;
di aver avvertito nella pubertà crescente disagio in relazione allo sviluppo del proprio corpo;
parte ricorrente esponeva di essersi rivolta nel 2022, al Centro Sui Generis di Studio associato De
Bella – Massari, ed in particolare al Dott. , Psicologo, al fine di ottenere una consulenza Controparte_1 psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante;
che veniva formulata diagnosi di disforia di genere e non si riscontravano controindicazioni all'avvio della terapia ormonale, né quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione;
di aver iniziato nel 2023 la terapia ormonale femminilizzante, sotto il controllo ed il monitoraggio della Dott.ssa Medico endocrinologo Persona_2 operante presso l'Istituto Auxologico di Milano;
che non veniva riscontrata alcuna controindicazione alla prosecuzione della terapia, né dal punto di vista fisico, né da quello psicologico;
che parte ricorrente risultava pienamente adattata e ben integrata nel suo ruolo al femminile, con affermazione in tal senso nell'ambito di tutti i contesti sociali in cui si relazionava;
che parte ricorrente era conosciuta in tutti gli ambiti di vita con il nome di e si atteggiava al femminile;
che il completamento della transazione Per_1 postulava la modifica delle iscrizioni anagrafiche e dei caratteri corporei;
ricorreva nei confronti del pagina 2 di 7 Pubblico Ministero e domandava l'autorizzazione all'effettuazione di intervento chirurgico, nonché la rettifica dell'atto di nascita e di tutti i documenti anagrafici.
Nonostante la ritualità della notifica, il Pubblico Ministero non si costituiva.
Alla udienza del 2.10.2025 parte ricorrente dichiarava: sto aspettando il cambio per poter cercare lavoro, ho fatto il liceo scientifico, ho provato a fare un po' di università, ma non mi trovavo molto bene, e ho avuto qualche problema amministrativo, non legato al riconoscimento di genere. Non ho in mente un lavoro specifico, mi piacerebbe un lavoro di ufficio, credo, sono disponibile ad accontentarmi, purché sia un lavoro stabile. Vivo a Cesano Maderno, vivo con i miei genitori, sono figlia unica, i miei genitori mi supportano, non ho mai avuto problemi. È due anni che faccio la terapia ormonale, che è ottima, mi sono trovata benissimo dall'inizio e ha migliorato molto la mia qualità di vita, è stata un'ottima cosa. Dal 2021 ho capito di voler fare la terapia, ma ho voluto aspettare la maggiore età per poter fare i percorsi senza dover avere permessi dei genitori, nel 2022 ho iniziato la terapia psicologica, e poi ho avuto il nulla osta per la terapia ormonale. Con il dott. mi sono trovata bene, e ho continuato a vederlo, lo vedo ancora. Ho preso antidepressivi un anno fa per lo stress CP_1 dell'università, ma dopo che ho lasciato gli studi li vorrei interrompere, ho un appuntamento con lo psichiatra tra qualche mese per vedere se posso smetterli del tutto. La terapia ormonale ha aiutato moltissimo a ridurre lo stress e la necessità di farmaci.
Vorrei fare anche la operazione perché potendo scegliere, voglio farlo.
Il legale di parte ricorrente evidenzia che non ci sono relazioni psichiatriche in atti perché non sono correlate al percorso di transizione e comunque stanno riducendo la terapia, evidenziando che i nomi da attribuire sono CP_2
******* Parte Le domande avanzate da possono trovare accoglimento nei limiti e per i motivi per i motivi di cui in appresso.
Sono state prodotte in atti la relazione psicologica del dott. e quella della dott.ssa CP_1 Per_2
(documenti 3 e 4 parte ricorrente).
Parte Nel primo elaborato, si evidenzia che si è rivolto al professionista nel 2022, per una valutazione sulla opportunità di iniziare percorso di terapia ormonale affermativa di genere;
dai colloqui è emerso un discreto livello introspettivo, e consapevolezza rispetto al possibile percorso di transizione;
il paziente si è mostrato determinato, motivato e costante;
non sussistono alterazioni ideopercettive, né uso problematico
Parte di sostanze;
si presenta con un quadro compatibile con una diagnosi di autismo, con funzionamento spiccatamente logico, analitico, razionale, e nell'interazione laconico, distaccato, inespressivo e pragmatico;
forte aderenza alla routine quotidiana;
nella parte inziale del percorso vi sono stati episodi di
Parte disregolazione emotiva, compensati con uso di psicofarmaci;
frequenta la facoltà di chimica e ha una
Parte buona reta amicale;
vive con i genitori, dai quali riferisce di ricevere un supporto prettamente pratico;
riferisce di aver da sempre avvertito uno spiccato disagio alla comparsa della pubertà e dei cambiamenti del proprio corpo con caratteri maschili;
di aver avvertito da sempre euforia nell'indossare abiti femminili e nel poter fantasticare di una vita al femminile;
ad oggi sperimenta un'espressione di genere femminile in tutti pagina 3 di 7 gli ambiti della vita ed un marcato benessere a riguardo;
dopo l'inizio della terapia ormonale, seguita con costanza, è incrementato il benessere psicologico;
non è mai emerso alcun ripensamento rispetto al procedimento, e sussiste piena consapevolezza dell'irreversibilità del percorso intrapreso;
permangono aree di disagio connesse alla discrepanza tra il sentire, l'aspetto fisico, i dati anagrafici e il persistere di caratteri Parte genitali maschili;
desidererebbe modificare questi ultimi attraverso intervento chirurgico;
la relazione conclude evidenziando come i vissuti disforici connessi all'incongruenza di genere incidano sul benessere Parte psichico di il quadro clinico è compatibile con la diagnosi di Disforia di genere;
la possibilità di proseguire il percorso anche attraverso intervento chirurgico e modifica dei dati anagrafici è indispensabile per raggiungere uno stato di benessere psicofisico che non sia solo funzionale ed adattivo, ma pienamente soddisfacente. Parte Dalla relazione della dott.ssa del 15.11.2023 emerge che ha iniziato terapia ormonale Per_2 femminilizzante nel 2023; le valutazioni ambulatoriali e gli esami ematici sono stati condotti per 12 mesi;
vi
è piena consapevolezza da parte di finalità, irreversibilità del percorso e delle sue Parte_2 conseguenze, compresa la sterilità; la dott.ssa evidenzia che la terapia ha portato un significativo Per_2 miglioramento del funzionamento personologico e sociale, e il pieno inserimento nel genere femminile nell'ambito familiare, sociale, scolastico;
vi è indicazione al completamento della transazione (documento 4 parte ricorrente).
Alla luce delle valutazioni sopra riportate, esaustivamente motivate, e coerenti con il racconto fatto dalla Parte parte alla udienza del 2.10.2025, deve concludersi che presenta un'accertata disforia di genere;
fin dal
2023 è stata iniziata terapia ormonale femminilizzante, condotta in modo costante e con ottimi risultati sia Parte sul piano fisico che del benessere psicologico;
vive la quotidianità quale femmina, e come tale è riconosciuta nell'ambiente circostante;
ha accolto i mutamenti fisici derivanti dalla terapia ormonale, i quali hanno consentito, sebbene solo parzialmente, di percepire la propria identità fisica più vicina a quella psicologica e sociale.
Le relazioni prodotte non evidenziano alcuna interferenza tra la possibile diagnosi di autismo, la terapia farmacologica assunta e la disforia di genere, ma rimarcano un miglioramento della condizione di benessere psicofisico del paziente in relazione all'avvio del percorso di transazione di genere ed assenza di ripensamenti sul punto.
Tali circostanze sono state confermate dalla parte e dal suo legale alla udienza del 2.10.2025. Parte Deve dunque essere accolta la domanda di autorizzazione immediata di al cambiamento di sesso anagrafico da maschile in femminile.
Invero, il D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 "Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone che: "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con pagina 4 di 7 sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. (…) Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro".
Secondo Cass. Civ. sent. n. 15138/2015 il diritto ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso deve essere riconosciuto senza doversi necessariamente sottoporre alla previa modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla identità di genere del soggetto.
Tale orientamento è stato pienamente condiviso dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 221 del
21.10.2015, ha sancito che "La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Secondo la Corte la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 così come integrata dalla novella del 2011, costituisce garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all' identità personale, ex articoli art. 2 Cost. ed 'art. 8 della CEDU, ed in uno, strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute ex articolo 32 Cost.
Invero la piena attuazione dei diritti della persona porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, sicché la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
E dunque, ad oggi l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali è considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio al raggiungimento del benessere psico-fisico e della realizzazione dell'identità di genere dell'individuo, ma non costituisce presupposto ineludibile dell'adeguamento anagrafico del soggetto all'identità di genere percepita.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta sub. documenti 3 e 4 evidenzia come l'identità psichica di Parte genere di sia da sempre femminile;
tale identità è stata declinata da anni da parte ricorrente nella vita quotidiana, ove parte attrice si presenta, si atteggia e vive al femminile.
Gli accertamenti cui si è sottoposta parte ricorrente, la circostanza per cui ella da anni vive e si atteggia da femmina, la soddisfazione dalla stessa mostrata rispetto alle modifiche del proprio corpo ottenute con la terapia ormonale non inducono dubbi sulla stabilità ed irrevocabilità della determinazione di adeguamento del sesso.
Parte ricorrente presenta invero diagnosi di Disforia di Genere: essa comporta la mancata percezione di appartenenza al genere biologico, in ragione della sussistenza di un'identità psichica propria dell'altro sesso. pagina 5 di 7 In tale situazione è evidente che la perfetta identificazione nel sesso desiderato, quale espressione del diritto alla identità personale e di quello alla salute, inteso come complessivo benessere psico fisico, trovi un ostacolo tanto nell'assenza dei relativi caratteri sessuali primari, quanto nell'assenza dei relativi dati anagrafici.
Nel caso di specie deve essere dunque autorizzata l'immediata rettifica dei dati anagrafici, consentendo così alla parte richiedente di realizzarsi pienamente sotto il profilo sia materiale che psicologico.
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico, la Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024 ha evidenziato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015: l' evoluzione giurisprudenziale ha invero escluso, come visto, che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015).
La sentenza Cass. n. 180/ 2017 ha ribadito, come già esposto, che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
La Corte Costituzionale ha dunque evidenziato che Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui
l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa .
pagina 6 di 7 Nella fattispecie concreta all'attenzione della Corte Costituzionale, similmente a quanto avviene nel caso di cui al presente giudizio, l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
In detti casi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
La Corte Costituzionale, dunque, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Parte Nel caso di specie, essendo accertato che presenta disforia di genere e che le sue attuali condizioni psico fisiche sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è luogo a provvedere in ordine alla autorizzazione all'intervento chirurgico, che potrà essere effettuato dalla parte in autonomia, senza autorizzazione giudiziale, a completamento del percorso di transazione.
Le spese di lite sono irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nell'epigrafato procedimento, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Attribuisce a nato a [...] il giorno 26.7.2004 il sesso Femminile, attribuendogli il nome di Parte_1
così rettificando l'atto di nascita, e ogni altro atto dello Stato civile, ove è enunciato il sesso CP_2 maschile ed il nome;
Pt_1
2.ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano Maderno, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro (atto n. 164 parte II serie B), dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
3. dispone il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di intervento chirurgico;
4. spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025
Il Presidente
ME RC
Il Giudice
CL OM pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ME RC Presidente dott.ssa CL OM Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1666 /2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
IA RI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia Via Milazzo n. 231;
RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cesano Maderno (MI) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 164, parte 1, Serie A, anno 2004), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che Parte_1 il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come “ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di Per_1 provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Cesano Maderno (MI), affinché l'Ufficiale dello
Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. (26.07.2004) esponeva di essere di stato libero e di Parte_1 non avere avuto figli;
di aver sempre avvertito, fin dalla infanzia, una preferenza per abbigliamento ed interessi femminili;
di aver avvertito nella pubertà crescente disagio in relazione allo sviluppo del proprio corpo;
parte ricorrente esponeva di essersi rivolta nel 2022, al Centro Sui Generis di Studio associato De
Bella – Massari, ed in particolare al Dott. , Psicologo, al fine di ottenere una consulenza Controparte_1 psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante;
che veniva formulata diagnosi di disforia di genere e non si riscontravano controindicazioni all'avvio della terapia ormonale, né quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione;
di aver iniziato nel 2023 la terapia ormonale femminilizzante, sotto il controllo ed il monitoraggio della Dott.ssa Medico endocrinologo Persona_2 operante presso l'Istituto Auxologico di Milano;
che non veniva riscontrata alcuna controindicazione alla prosecuzione della terapia, né dal punto di vista fisico, né da quello psicologico;
che parte ricorrente risultava pienamente adattata e ben integrata nel suo ruolo al femminile, con affermazione in tal senso nell'ambito di tutti i contesti sociali in cui si relazionava;
che parte ricorrente era conosciuta in tutti gli ambiti di vita con il nome di e si atteggiava al femminile;
che il completamento della transazione Per_1 postulava la modifica delle iscrizioni anagrafiche e dei caratteri corporei;
ricorreva nei confronti del pagina 2 di 7 Pubblico Ministero e domandava l'autorizzazione all'effettuazione di intervento chirurgico, nonché la rettifica dell'atto di nascita e di tutti i documenti anagrafici.
Nonostante la ritualità della notifica, il Pubblico Ministero non si costituiva.
Alla udienza del 2.10.2025 parte ricorrente dichiarava: sto aspettando il cambio per poter cercare lavoro, ho fatto il liceo scientifico, ho provato a fare un po' di università, ma non mi trovavo molto bene, e ho avuto qualche problema amministrativo, non legato al riconoscimento di genere. Non ho in mente un lavoro specifico, mi piacerebbe un lavoro di ufficio, credo, sono disponibile ad accontentarmi, purché sia un lavoro stabile. Vivo a Cesano Maderno, vivo con i miei genitori, sono figlia unica, i miei genitori mi supportano, non ho mai avuto problemi. È due anni che faccio la terapia ormonale, che è ottima, mi sono trovata benissimo dall'inizio e ha migliorato molto la mia qualità di vita, è stata un'ottima cosa. Dal 2021 ho capito di voler fare la terapia, ma ho voluto aspettare la maggiore età per poter fare i percorsi senza dover avere permessi dei genitori, nel 2022 ho iniziato la terapia psicologica, e poi ho avuto il nulla osta per la terapia ormonale. Con il dott. mi sono trovata bene, e ho continuato a vederlo, lo vedo ancora. Ho preso antidepressivi un anno fa per lo stress CP_1 dell'università, ma dopo che ho lasciato gli studi li vorrei interrompere, ho un appuntamento con lo psichiatra tra qualche mese per vedere se posso smetterli del tutto. La terapia ormonale ha aiutato moltissimo a ridurre lo stress e la necessità di farmaci.
Vorrei fare anche la operazione perché potendo scegliere, voglio farlo.
Il legale di parte ricorrente evidenzia che non ci sono relazioni psichiatriche in atti perché non sono correlate al percorso di transizione e comunque stanno riducendo la terapia, evidenziando che i nomi da attribuire sono CP_2
******* Parte Le domande avanzate da possono trovare accoglimento nei limiti e per i motivi per i motivi di cui in appresso.
Sono state prodotte in atti la relazione psicologica del dott. e quella della dott.ssa CP_1 Per_2
(documenti 3 e 4 parte ricorrente).
Parte Nel primo elaborato, si evidenzia che si è rivolto al professionista nel 2022, per una valutazione sulla opportunità di iniziare percorso di terapia ormonale affermativa di genere;
dai colloqui è emerso un discreto livello introspettivo, e consapevolezza rispetto al possibile percorso di transizione;
il paziente si è mostrato determinato, motivato e costante;
non sussistono alterazioni ideopercettive, né uso problematico
Parte di sostanze;
si presenta con un quadro compatibile con una diagnosi di autismo, con funzionamento spiccatamente logico, analitico, razionale, e nell'interazione laconico, distaccato, inespressivo e pragmatico;
forte aderenza alla routine quotidiana;
nella parte inziale del percorso vi sono stati episodi di
Parte disregolazione emotiva, compensati con uso di psicofarmaci;
frequenta la facoltà di chimica e ha una
Parte buona reta amicale;
vive con i genitori, dai quali riferisce di ricevere un supporto prettamente pratico;
riferisce di aver da sempre avvertito uno spiccato disagio alla comparsa della pubertà e dei cambiamenti del proprio corpo con caratteri maschili;
di aver avvertito da sempre euforia nell'indossare abiti femminili e nel poter fantasticare di una vita al femminile;
ad oggi sperimenta un'espressione di genere femminile in tutti pagina 3 di 7 gli ambiti della vita ed un marcato benessere a riguardo;
dopo l'inizio della terapia ormonale, seguita con costanza, è incrementato il benessere psicologico;
non è mai emerso alcun ripensamento rispetto al procedimento, e sussiste piena consapevolezza dell'irreversibilità del percorso intrapreso;
permangono aree di disagio connesse alla discrepanza tra il sentire, l'aspetto fisico, i dati anagrafici e il persistere di caratteri Parte genitali maschili;
desidererebbe modificare questi ultimi attraverso intervento chirurgico;
la relazione conclude evidenziando come i vissuti disforici connessi all'incongruenza di genere incidano sul benessere Parte psichico di il quadro clinico è compatibile con la diagnosi di Disforia di genere;
la possibilità di proseguire il percorso anche attraverso intervento chirurgico e modifica dei dati anagrafici è indispensabile per raggiungere uno stato di benessere psicofisico che non sia solo funzionale ed adattivo, ma pienamente soddisfacente. Parte Dalla relazione della dott.ssa del 15.11.2023 emerge che ha iniziato terapia ormonale Per_2 femminilizzante nel 2023; le valutazioni ambulatoriali e gli esami ematici sono stati condotti per 12 mesi;
vi
è piena consapevolezza da parte di finalità, irreversibilità del percorso e delle sue Parte_2 conseguenze, compresa la sterilità; la dott.ssa evidenzia che la terapia ha portato un significativo Per_2 miglioramento del funzionamento personologico e sociale, e il pieno inserimento nel genere femminile nell'ambito familiare, sociale, scolastico;
vi è indicazione al completamento della transazione (documento 4 parte ricorrente).
Alla luce delle valutazioni sopra riportate, esaustivamente motivate, e coerenti con il racconto fatto dalla Parte parte alla udienza del 2.10.2025, deve concludersi che presenta un'accertata disforia di genere;
fin dal
2023 è stata iniziata terapia ormonale femminilizzante, condotta in modo costante e con ottimi risultati sia Parte sul piano fisico che del benessere psicologico;
vive la quotidianità quale femmina, e come tale è riconosciuta nell'ambiente circostante;
ha accolto i mutamenti fisici derivanti dalla terapia ormonale, i quali hanno consentito, sebbene solo parzialmente, di percepire la propria identità fisica più vicina a quella psicologica e sociale.
Le relazioni prodotte non evidenziano alcuna interferenza tra la possibile diagnosi di autismo, la terapia farmacologica assunta e la disforia di genere, ma rimarcano un miglioramento della condizione di benessere psicofisico del paziente in relazione all'avvio del percorso di transazione di genere ed assenza di ripensamenti sul punto.
Tali circostanze sono state confermate dalla parte e dal suo legale alla udienza del 2.10.2025. Parte Deve dunque essere accolta la domanda di autorizzazione immediata di al cambiamento di sesso anagrafico da maschile in femminile.
Invero, il D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 "Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone che: "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con pagina 4 di 7 sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. (…) Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro".
Secondo Cass. Civ. sent. n. 15138/2015 il diritto ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso deve essere riconosciuto senza doversi necessariamente sottoporre alla previa modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla identità di genere del soggetto.
Tale orientamento è stato pienamente condiviso dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 221 del
21.10.2015, ha sancito che "La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Secondo la Corte la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 così come integrata dalla novella del 2011, costituisce garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all' identità personale, ex articoli art. 2 Cost. ed 'art. 8 della CEDU, ed in uno, strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute ex articolo 32 Cost.
Invero la piena attuazione dei diritti della persona porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, sicché la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
E dunque, ad oggi l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali è considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio al raggiungimento del benessere psico-fisico e della realizzazione dell'identità di genere dell'individuo, ma non costituisce presupposto ineludibile dell'adeguamento anagrafico del soggetto all'identità di genere percepita.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta sub. documenti 3 e 4 evidenzia come l'identità psichica di Parte genere di sia da sempre femminile;
tale identità è stata declinata da anni da parte ricorrente nella vita quotidiana, ove parte attrice si presenta, si atteggia e vive al femminile.
Gli accertamenti cui si è sottoposta parte ricorrente, la circostanza per cui ella da anni vive e si atteggia da femmina, la soddisfazione dalla stessa mostrata rispetto alle modifiche del proprio corpo ottenute con la terapia ormonale non inducono dubbi sulla stabilità ed irrevocabilità della determinazione di adeguamento del sesso.
Parte ricorrente presenta invero diagnosi di Disforia di Genere: essa comporta la mancata percezione di appartenenza al genere biologico, in ragione della sussistenza di un'identità psichica propria dell'altro sesso. pagina 5 di 7 In tale situazione è evidente che la perfetta identificazione nel sesso desiderato, quale espressione del diritto alla identità personale e di quello alla salute, inteso come complessivo benessere psico fisico, trovi un ostacolo tanto nell'assenza dei relativi caratteri sessuali primari, quanto nell'assenza dei relativi dati anagrafici.
Nel caso di specie deve essere dunque autorizzata l'immediata rettifica dei dati anagrafici, consentendo così alla parte richiedente di realizzarsi pienamente sotto il profilo sia materiale che psicologico.
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico, la Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024 ha evidenziato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015: l' evoluzione giurisprudenziale ha invero escluso, come visto, che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015).
La sentenza Cass. n. 180/ 2017 ha ribadito, come già esposto, che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
La Corte Costituzionale ha dunque evidenziato che Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui
l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa .
pagina 6 di 7 Nella fattispecie concreta all'attenzione della Corte Costituzionale, similmente a quanto avviene nel caso di cui al presente giudizio, l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
In detti casi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
La Corte Costituzionale, dunque, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Parte Nel caso di specie, essendo accertato che presenta disforia di genere e che le sue attuali condizioni psico fisiche sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è luogo a provvedere in ordine alla autorizzazione all'intervento chirurgico, che potrà essere effettuato dalla parte in autonomia, senza autorizzazione giudiziale, a completamento del percorso di transazione.
Le spese di lite sono irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nell'epigrafato procedimento, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Attribuisce a nato a [...] il giorno 26.7.2004 il sesso Femminile, attribuendogli il nome di Parte_1
così rettificando l'atto di nascita, e ogni altro atto dello Stato civile, ove è enunciato il sesso CP_2 maschile ed il nome;
Pt_1
2.ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano Maderno, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro (atto n. 164 parte II serie B), dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
3. dispone il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di intervento chirurgico;
4. spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025
Il Presidente
ME RC
Il Giudice
CL OM pagina 7 di 7