Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 30/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 340/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 340/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 67/2021 pubblicata il 24/02/2021 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 490/17 R.G., notificata in data 16/9/21 avente ad oggetto: Titoli di credito
TRA
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. D'ABROSCA GILBERTOD'ABROSCA MICHELE P.IVA_1
( ) V.LE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PAL.SALCE 81055 SANTA MARIA CAPUA C.F._1
VETERE; , elettivamente domiciliato in VIALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA N. 52 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPAZIANO Controparte_1 C.F._2
BARTOLOMEO, elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO 108 VAIRANO PATENORA presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza dell' 8/5/24 tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. D'ABROSCA GILBERTO e l'avv. Michele D'Abrosca nel riportarsi integralmente alle proprie domande, deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni, così come formulate nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio, che deve intendersi qui ripetuto e trascritto, e nelle successive note di trattazione cartolare, impugnano e contestano tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi di parte appellata, in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, nonché pretestuoso e dilatorio;
per l'appellato, l'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO si riporta alle conclusioni rassegnate in atti e ne chiede l'integrale accoglimento.
Pag. 1 a 4
1. il tribunale di Isernia con decreto ingiuntivo in data 17/3/17 ingiungeva a Parte_2 il pagamento della somma di €103.343,86 in favore della in forza
[...] Controparte_2 dell'assegno della banca Popolare delle province Molisane emesso in Isernia il 28/5/13 e ritornato protestato.
Con citazione notificata 2/5/17 proponeva opposizione deducendo la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva dell'opponente, l'inesistenza del credito e del rapporto obbligatorio;
chiedeva l'annullamento e la dichiarazione di inefficacia del decreto opposto e nel merito dichiarare infondate le pretese di pagamento.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio di opposizione subentrava la società in quanto Parte_3 la società , modificava, dapprima, la propria denominazione Controparte_3 sociale in e successivamente cedeva l'intera società alla Controparte_4 Parte_3
[...]
Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 67/2021 pubblicata il 24/02/2021, notificata in data 16/9/21, pronunciando sull'opposizione proposta dal nei confronti della CP_1 Controparte_4 già accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo;
con ordinanza
[...] Controparte_2 in data 9 giugno 2021 il tribunale disponeva la correzione disponendo che dove è scritto “
[...]
già ”, si deve intendere invece scritto: CP_4 Controparte_3 Parte_3
, già e tanto in quanto la veva ceduto l'azienda alla
[...] Controparte_2 CP_4 Pt_1
, che si era già costituita nel giudizio di opposizione come da comparsa di costituzione e
[...] risposta depositata il 10/7/18;
La proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_1 15/10/21 e iscritta a ruolo il 21/10/21, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale, riformare la sentenza n. 67\2021, vista l'improcedibilità del giudizio di primo grado e per tutti gli altri motivi di merito specificati nel presente atto, condannando il sig. CP_1
al pagamento dell'assegno bancario n. 0.021.091.810-12 dell'importo di euro
[...] 103.343,86, oltre interessi legali, rivalutazione e spese di protesto in favore dell'odierna società appellante;
• in ogni caso, condannare l'odierna parte appellata alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio, disponendo la riforma della sentenza anche in ordine alle spese legali liquidate, in favore degli scriventi procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva hiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Rigettata la richiesta di inibitoria formulata dalla parte appellante, con ordinanza del 9/5/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello deve essere dichiarato inammissibile, previo rilievo della sua tardività.
Va premesso che l'inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio, trattandosi di questione di mero diritto, come quelle di natura processuale, per le quali è possibile il rilievo senza necessità di previa instaurazione del contraddittorio (Cass., 22.2.2016, n. 3432).
La pronuncia può essere emessa anche d'ufficio ed esula dall'ambito applicativo dell'art. 101 cpc: in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (Cass. n. 6218 del 04/03/2019; n. 19372 del 29/09/2015).
Non è configurabile, in tale ipotesi, alcuna lesione del diritto di difesa, venendo in rilievo una questione sulla quale “le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio;
Pag. 2 a 4 e ciò vieppiù ove si consideri che si tratta di questione processuale, in relazione alla quale l'ordinamento prevede un ampio spettro di controllo, sino alla possibilità che l'eventuale error in procedendo sia oggetto di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel qual caso la corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale” (Cass., 16.10.2017, n. 24312, riguardante la pronuncia di improcedibilità dell'appello, a seguito di rilievo ufficioso della tardiva costituzione dell'appellante).
Al presente giudizio è applicabile il “termine lungo” di sei mesi, considerato che esso è stato instaurato il 2/5/17 (data della notificazione dell'atto di citazione in opposizione in primo grado) e che la versione attuale dell'art. 327 comma 1 c.p.c., modificata per effetto dell'art. 46 comma 17 della legge n. 69/2009 con la sostituzione al termine annuale di quello semestrale, è applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge (4.7.2009), in forza di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 58 comma 1.
Ciò premesso, l'appello risulta tardivo in quanto doveva essere notificato entro il termine del 24/9/21; dagli atti risulta che l'appello è stato notificato in data 15/10/21, (come risulta dall'allegato alla citazione – ricevuta di accettazione PEC).
Del tutto ininfluente ai fini del calcolo del suddetto termine è il fatto che la sentenza sia stata corretta per errore materiale con ordinanza in data 9 giugno 2021 (relativamente al nominativo della società creditrice) ; il termine di impugnazione di una sentenza decorre dalla data della sua pubblicazione, anche se successivamente viene corretta per errore materiale, a meno che la correzione non modifichi in modo sostanziale il contenuto della decisione (Cass., n. 25359/2024); l'errore materiale non ha modificato in alcun modo il contenuto sostanziale della decisione in ordine all'individuazione della parte opposta, che era già costituita in giudizio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
i motivi di appello e la costituzione in giudizio dell'appellato non riguardano in alcun modo il provvedimento con il quale è stata disposta la correzione della sentenza ed il subentro della cessionaria del credito(la sentenza non ha in alcun modo riguardato nella sostanza la costituzione in giudizio della cessionaria).
Né alcun effetto è dato dall'avvenuta notificazione del precetto e della sentenza in data 16/9/21, avuto riguardo al fatto che la notificazione della sentenza può avere come effetto la decorrenza del termine breve per impugnare, fatta salva in ogni caso l'applicazione del termine lungo di sei mesi, che non può essere superato (art. 327 cpc – Indipendentemente dalla notificazione…).
3. Alla pronuncia adottata consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante, al pagamento, in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, da liquidare in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 103.343,86) e in misura pari ai valori minimi per fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale.
Ricorrono a carico dell'appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. Parte_1
67/2021 pubblicata il 24/02/2021 dal Tribunale di Isernia, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) -dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello,
Pag. 3 a 4 in data 17/04/2025.
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Pag. 4 a 4