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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/08/2025, n. 11706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11706 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.g. n. 44661/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
Filomena Albano Giudice
EF LA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44661/2021, vertente
tra
, Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Maria Luisa Missiaggia
-ricorrente-
e
Parte_2 nata il 29 maggio 1972 a Roma con il patrocinio dell'avv. Luciana Cannas
-resistente -
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio concordatario in data 2 febbraio 2008 nel Comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (classe 2009) e (classe 2011), entrambi Per_1 Per_2
minorenni.
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con Parte_2
rappresentando che nell'anno 2019 le parti erano addivenute alla
[...]
loro separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dal Procuratore della Repubblica in data 23 dicembre 2019 e aggiungendo che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti. La ricorrente aveva poi formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Parte_2 formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 9436/2023, pubblicata in data 13 giugno
2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è proseguita in ordine agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi al divorzio.
Le parti sono quindi addivenute nelle more del giudizio a un'intesa in ordine alle condizioni accessorie del loro divorzio e, all'udienza del 12 giugno
2025, hanno formulato le seguenti conclusioni, rinunciando altresì ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.:
1. I due figli restano affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione da parte del genitore temporaneamente convivente;
2
2. dimorerà stabilmente dal padre e stabilmente Per_1 Per_2 dalla madre;
3. La presta il proprio consenso alla modifica della Parte_1
residenza anagrafica del figlio presso il domicilio paterno;
Per_1
4. Frequentazione libera da parte di nei riguardi della Per_1
madre, come già adesso accade;
5. Frequentazione da parte del padre nei riguardi di come Per_2
da condizioni stabilite dall'ordinanza del 18 ottobre 2022;
6. Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio che dimora stabilmente presso il proprio domicilio mentre le spese straordinarie per entrambi i figli erano e restano ripartite al 50% tra
i genitori;
7. AN rinuncia ai crediti azionati con il precetto notificato di recente al così come entrambe le parti rinunciano a ogni Pt_2
eventuale pretesa in ordine al mantenimento dei figli in ordine alle mensilità anteriori a quella di luglio 2025;
8. Per le spese straordinarie pregresse, eventualmente maturate, si procederà a eventuali compensazioni tra crediti e debiti;
9. Spese della lite interamente compensate.
Le parti, presenti di persona all'udienza del 12 giugno 2025, hanno confermato alla presenza del giudice relatore l'accettazione delle condizioni di cui sopra.
I dettagliati accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico e proprio della sentenza di divorzio.
Spese della lite compensate come da domanda congiunta.
3
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dispone, in ordine alle condizioni accessorie del divorzio, in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 24 luglio 2025
Il Giudice relatore
EF LA
Il Presidente
RT EN
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
Filomena Albano Giudice
EF LA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44661/2021, vertente
tra
, Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Maria Luisa Missiaggia
-ricorrente-
e
Parte_2 nata il 29 maggio 1972 a Roma con il patrocinio dell'avv. Luciana Cannas
-resistente -
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio concordatario in data 2 febbraio 2008 nel Comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (classe 2009) e (classe 2011), entrambi Per_1 Per_2
minorenni.
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con Parte_2
rappresentando che nell'anno 2019 le parti erano addivenute alla
[...]
loro separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dal Procuratore della Repubblica in data 23 dicembre 2019 e aggiungendo che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti. La ricorrente aveva poi formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Parte_2 formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 9436/2023, pubblicata in data 13 giugno
2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è proseguita in ordine agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi al divorzio.
Le parti sono quindi addivenute nelle more del giudizio a un'intesa in ordine alle condizioni accessorie del loro divorzio e, all'udienza del 12 giugno
2025, hanno formulato le seguenti conclusioni, rinunciando altresì ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.:
1. I due figli restano affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione da parte del genitore temporaneamente convivente;
2
2. dimorerà stabilmente dal padre e stabilmente Per_1 Per_2 dalla madre;
3. La presta il proprio consenso alla modifica della Parte_1
residenza anagrafica del figlio presso il domicilio paterno;
Per_1
4. Frequentazione libera da parte di nei riguardi della Per_1
madre, come già adesso accade;
5. Frequentazione da parte del padre nei riguardi di come Per_2
da condizioni stabilite dall'ordinanza del 18 ottobre 2022;
6. Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio che dimora stabilmente presso il proprio domicilio mentre le spese straordinarie per entrambi i figli erano e restano ripartite al 50% tra
i genitori;
7. AN rinuncia ai crediti azionati con il precetto notificato di recente al così come entrambe le parti rinunciano a ogni Pt_2
eventuale pretesa in ordine al mantenimento dei figli in ordine alle mensilità anteriori a quella di luglio 2025;
8. Per le spese straordinarie pregresse, eventualmente maturate, si procederà a eventuali compensazioni tra crediti e debiti;
9. Spese della lite interamente compensate.
Le parti, presenti di persona all'udienza del 12 giugno 2025, hanno confermato alla presenza del giudice relatore l'accettazione delle condizioni di cui sopra.
I dettagliati accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico e proprio della sentenza di divorzio.
Spese della lite compensate come da domanda congiunta.
3
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dispone, in ordine alle condizioni accessorie del divorzio, in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 24 luglio 2025
Il Giudice relatore
EF LA
Il Presidente
RT EN
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