Sentenza 16 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/06/2022, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2022
N. 00981/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01098/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lotto 13 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Scarascia e Roberta Formoso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale - A.S.I. di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cuppone Riccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. n. 0002650 del 21/04/2021 a firma del Direttore Generale del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, avente ad oggetto “Contributo per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere, e degli impianti e servizi di interesse comune nell'Agglomerato in cui è ubicata l'area - Lotti nn.1,2,3/p e 4/p della Tav.7 “Zonizzazione e Viabilità del P.P. di Tricase - Specchia - Miggiano, censito in catasto al Comune di Tricase al fg. 11, p.lla 275, in proprietà alla ditta Lotto 13 srl” e dell'allegato prospetto di accertamento contributivo prat. 2021_LM (inoltrati a mezzo PEC il 21/04/2021), con cui è stato richiesto alla Lotto 13 S.r.l. il pagamento di € 152.264,70 oltre I.V.A. a titolo di contributi di infrastrutturazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale tra cui, per quanto di interesse, ove occorra ed applicabile, il Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. di Lecce pubblicato su B.U.R.P. n. 112 del 06/08/2015, nonché, sempre ove occorra ed applicabili, dei precedenti Regolamenti per la gestione dei suoli del Consorzio ASI (n. 134/2009; n. 11/2012; n. 122/2014) vigenti a far data dalla realizzazione dell'immobile per cui è causa di proprietà della ricorrente e con richiesta di disapplicazione in parte qua delle relative disposizioni;
nonché della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 20/05/2021 del Consorzio A.S.I. di Lecce, pubblicata sul B.U.R.P. n. 76 del 10/06/2021, avente ad oggetto: “Applicazione riduzione del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area”;
- nonché per la declaratoria di insussistenza/inesigibilità per prescrizione estintiva del preteso diritto di credito o di pagamento fatto valere dal Consorzio A.S.I. di Lecce, ovvero ed in ogni caso per l'accertamento della non debenza della somma pretesa dal Consorzio A.S.I. di Lecce a titolo di oneri infrastrutturali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Lotto 13 S.r.l. il 26/7/2021:
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 20/05/2021 del Consorzio A.S.I. di Lecce, pubblicata sul B.U.R.P. n.76 del 10/06/2021, avente ad oggetto: “Applicazione riduzione del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale - A.S.I. Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso notificato il 21/06/2021 e depositato in giudizio il 21/07/2021, impugna la nota prot. n. 0002650 del 21/04/2021, con cui il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce ha chiesto il pagamento, entro trenta giorni, di € 152.264,70, oltre I.V.A., a titolo di “contributo di infrastrutturazione” dovuto per l’opificio industriale di sua proprietà (dal 2016) ubicato nei Lotti nn.1, 2, 3/p e 4/p del P.P. di Tricase - Specchia - Miggiano, censito in catasto al Comune di Tricase al fg. 11, p.lla 275, e l'allegata scheda di quantificazione del contributo, nonchè ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale tra cui, per quanto di interesse, il Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. di Lecce pubblicato su B.U.R.P. n. 112 del 06/08/2015, i precedenti Regolamenti per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. (n. 134/2009; n. 11/2012; n. 122/2014) e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 20/05/2021 del Consorzio A.S.I. di Lecce, avente ad oggetto: “ Applicazione riduzione del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area ”. Chiede, altresì, la declaratoria di estinzione per prescrizione decennale del preteso diritto di credito fatto valere dal Consorzio A.S.I. di Lecce e, in ogni caso, della non debenza della somma pretesa dal Consorzio A.S.I. di Lecce a titolo di oneri infrastrutturali.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione artt. 2934, 2935, 2943 e 2946 Codice Civile. Eccesso di potere per falsità dei presupposti.
II. Violazione e falsa applicazione Art. 5 e art. 14 L.R. Puglia n.02/2007; Violazione e falsa applicazione art. 5 Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. di Lecce 2009 (B.U.R.P. n. 134/2009) e art. 8 Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. di Lecce 2015 (B.U.R.P. n.112/2015). Violazione art. 23 Costituzione. Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti. Illogicità ed ingiustizia manifesta.
III. Illegittimità derivata.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, ha concluso come sopra riportato.
Con motivi aggiunti notificati il 26/07/2021 e depositati in giudizio il 06/09/2021, la Società ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 20/05/2021 del Consorzio A.S.I. di Lecce, pubblicata sul B.U.R.P. n.76 del 10/06/2021, avente ad oggetto: “Applicazione riduzione del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d’interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area”, già gravata per illegittimità derivata con il ricorso introduttivo, per i seguenti ulteriori motivi:
Violazione e falsa applicazione Art. 5 e art. 14 L.R. Puglia n. 02/2007; Violazione e falsa applicazione art. 6 Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. di Lecce 2008 (B.U.R.P. n. 126/2008), art. 5 Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. di Lecce 2009 (B.U.R.P. n. 134/2009) e art. 8 Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. di Lecce 2015 (B.U.R.P. n.112/2015). Violazione art. 23 Costituzione. Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. Illegittimità derivata.
Il 03/09/2021, si è costituito in giudizio il Consorzio A.S.I. di Lecce, depositando un atto di controricorso, nel quale ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, “ trattandosi di pretese di carattere meramente patrimoniale ”, nonché l’inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso “ attesa la tardiva impugnativa del Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio ASI pubblicato sul BURP n.112 del 06.08.2015 ” e, nel merito, la infondatezza dell’avverso ricorso e dell’eccezione di prescrizione, oltreché l’inammissibilità e infondatezza dei motivi aggiunti, chiedendo di dichiarare inammissibile ed infondato il ricorso e rigettarlo, previo rigetto dell’istanza cautelare.
Nella Camera di Consiglio del 07/09/2021, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente, il Presidente di questa Sezione ha rilevato che, essendo stati depositati i motivi aggiunti con istanza cautelare in data 6 settembre 2021, avrebbe dovuto disporre il rinvio della causa per la trattazione dell'istanza cautelare; i difensori di parte ricorrente hanno chiesto l'abbinamento al merito della causa rinunciando all'istanza cautelare e il difensore di parte resistente non si è opposto, sicchè il Presidente, preso atto della predetta rinuncia all'istanza cautelare, ha fissato la trattazione nel merito della causa all'udienza pubblica del 22 marzo 2022.
Nella pubblica udienza del 22/03/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
1. - In via preliminare, va - innanzitutto - disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo T.A.R. sollevata, nel controricorso, dal Consorzio A.S.I. di Lecce, il quale, rilevando che “ La causa attiene a diritti soggettivi, in quanto la Società ricorrente chiede l’accertamento dell’inesigibilità da parte del Consorzio delle somme richieste a titolo di contributo per la gestione e manutenzione delle infrastrutture dei servizi realizzati dall’Ente ”, sostiene che “ Trattandosi di pretese di carattere meramente patrimoniale, la controversia rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario ”.
Invero, rileva il Tribunale che, trattandosi di un diritto di credito fatto valere dal Consorzio A.S.I. di Lecce - Ente Pubblico Economico - con la nota gravata (atto paritetico disapplicabile), « la controversia attiene sì a diritti soggettivi perfetti, ma rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di urbanistica e edilizia, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera f) del Codice del Processo Amministrativo (in forza del quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio(…)”). Ciò in quanto, da un lato, la predetta ipotesi di giurisdizione esclusiva è, per consolidata giurisprudenza, da ritenersi sussistente anche nelle controversie riguardanti la spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, e, dall’altro, il contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione richiesto da un Consorzio per lo sviluppo industriale (c.d. contributo di infrastrutturazione, rectius, “contributo per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area”) è da ritenersi assimilabile agli oneri di urbanizzazione dovuti in favore dei Comuni e, pertanto, soggetto alla medesima disciplina in tema di giurisdizione (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 29/04/2015, n. 8619). A conferma del convincimento del Collegio secondo cui gli oneri di urbanizzazione dovuti in favore dei Comuni ed il contributo di che trattasi spettante al Consorzio resistente sono assimilabili, avendo la medesima natura giuridica, depone (anche) il disposto dell’art. 30 (rubricato “Insediamenti industriali ed artigianali”) della Legge Regionale Pugliese n° 6 del 12/02/1979, il quale recita: “Per determinare l'incidenza delle opere di urbanizzazione inerenti gli insediamenti industriali ed artigianali, il comune assume il costo-base di urbanizzazione stabilito nella tabella H e riferito a metro quadro di superficie utile calcolato al piano. (…). Nelle zone industriali o artigianali istituite con leggi apposite, ovvero gestite da consorzi e da altri enti pubblici, qualora gli enti gestori attraverso apposita convenzione con i comuni interessati si impegnino alla realizzazione di tutte o parte delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle secondarie, specificatamente previste dai relativi strumenti urbanistici di riferimento, il contributo a carico dei concessionari sarà limitato alla quota corrispondente alle opere di urbanizzazione non incluse nella convenzione”» (in tal senso: T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 28/02/2019, n. 341).
2. - Va, altresì, disattesa l’eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso per la tardiva impugnativa del Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio A.S.I. pubblicato sul B.U.R.P. n.112 del 06.08.2015 (sollevata nel controricorso del Consorzio resistente sotto il duplice profilo per cui « Detto regolamento all’art 8 co.1 sancisce l’obbligo della corresponsione del contributo per cui è causa a carico di “tutti i soggetti imprenditoriali che svolgono la propria attività nell’area gestita dal Consorzio” quindi ivi compreso la società ricorrente, la quale però lo ha impugnato solo oggi, quindi tardivamente » e « Inoltre, i precedenti regolamenti non risultano mai impugnati »), in quanto, « in disparte ogni altra considerazione, il Tribunale ritiene dirimente la circostanza che la controversia oggetto del presente giudizio attiene a diritti soggettivi perfetti e rientra, dunque, nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, sicché lo scrutinio della legittimità dei "Regolamenti per la gestione dei suoli all’interno degli agglomerati del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce” (ove necessario) può trovare ingresso, anche in via incidentale, nel presente giudizio, attraverso la loro disapplicazione (in parte qua), a prescindere dalla (tempestiva) impugnazione degli stessi » (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 28/02/2019, n. 341, cit.).
3. -Tutto ciò premesso, passando all’esame del merito delle censure proposte con il ricorso, con il primo motivo di gravame parte ricorrente eccepisce la prescrizione estintiva del credito preteso dal Consorzio resistente con la nota impugnata, sostenendo che « non vi è dubbio che il diritto di credito del Consorzio resistente al pagamento del contributo richiesto con la nota impugnata, debba ritenersi estinto per intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. (“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”) », sia a voler prendere in considerazione, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, l’ultima concessione edilizia n. 68/2002 rilasciata alla dante causa della odierna ricorrente, poi fallita nel 2014, sia « ove volesse ricollegarsi l’insorgenza del dritto di credito del Consorzio resistente al pagamento del contributo per cui è causa dall’entrata in vigore (28/08/2009) del primo Regolamento di autodisciplina per la gestione dei suoli ricadenti nella ZONA ASI ».
Con il secondo motivo di ricorso, lamenta, poi, la illegittimità della richiesta di pagamento del contributo di che trattasi, in quanto, alla data di entrata in vigore dell’art. 5, comma 2, L.R. Puglia n. 2/2007, con cui è stata attribuita ai Consorzi A.S.I. la possibilità legale di quantificare, richiedere ed esigere il c.d. “contributo di infrastrutturazione”, la dante causa dell’odierna ricorrente causa “ aveva già integralmente realizzato i fabbricati di cui si componeva e si compone l’opificio industriale in questione ” e « la suddetta norma sopravvenuta non poteva, né può trovare applicazione in via retroattiva; né comunque prevedendo la suddetta L.R. Puglia n.02/2007 alcuna norma transitoria e/o comunque alcuna disposizione disciplinate l’obbligo contributivo nelle ipotesi di subentro di altro soggetto nell’assegnazione del lotto che comporti, come nella specie, il mero sfruttamento dell’opificio industriale già esistente », e che « il vigente Regolamento per la gestione dei suoli 2015 (BURP n.112/2015), pur non recando alcuna norma transitoria per gli insediamenti realizzati in epoca precedente alla sua entrata in vigore, regolamenta all’art. 8 lett. B il calcolo del contributo, prevedendo il relativo obbligo contributivo solo per i nuovi insediamenti e per gli ampliamenti. Sicché, del tutto erroneo deve ritenersi il richiamo tout court alla disciplina regolamentare contenuto nella nota impugnata ».
Le predette censure sono infondate.
3.1. - Osserva, anzitutto, in via generale, il Collegio che la Legge Regionale Pugliese n. 2/2007 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 37 del 14/03/07), all’art. 5, comma 2, prevede espressamente che “ I Consorzi provvedono: (…) m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi ” e che, nella specie, l’art. 8 del “ Regolamento per la gestione dei suoli all’interno degli agglomerati del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce ” (pubblicato sul B.U.R.P. n. 112 del 06.08.2015), richiamato nella nota impugnata, prevede che “ A. Tutti i soggetti imprenditoriali che svolgono la propria attività nelle aree gestite dal Consorzio devono corrispondere un contributo, una tantum, per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area…. ”. Dalla richiamata disciplina si ricava, pertanto, che il contributo di “infrastrutturazione” in questione, dovuto in forza di Legge Regionale e del suo regolamento attuativo (“ Tutti i soggetti imprenditoriali che svolgono la propria attività nelle aree gestite dal Consorzio devono corrispondere un contributo, una tantum, per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area ”) da tutti gli imprenditori per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato industriale in cui è ubicata l’area di cui sono assegnatari o utilizzatori in proprio, è stato legittimamente richiesto alla odierna ricorrente, non risultando che il contributo di infrastrutturazione di cui è causa sia mai stato pagato in precedenza dalla Società ricorrente, né dalla sua dante causa (fallita nel 2014) e non rilevando (ai fini di causa) la mancata effettuazione da parte della ricorrente, a seguito dell’acquisto del complesso immobiliare di che trattasi, di interventi innovativi che comportino la necessità di modificare o incrementare le infrastrutture esistenti o un aggravamento del carico urbanistico pregresso (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 01/12/2021, n. 1728).
Peraltro, il credito preteso dal Consorzio A.S.I. di Lecce a titolo di “contributo di infrastrutturazione” ha natura di obbligazione “ propter rem ”, ossia è strettamente inerente all’immobile su cui ricade, e, come tale, ne segue le sorti, considerata anche la assimilabilità del contributo in questione agli oneri di urbanizzazione, che, per giurisprudenza costante, hanno natura “ propter rem ” ( ex multis , T.A.R. Campania, Salerno, Sezione II, 10 marzo 2021, n. 601). Pertanto, l’acquisto nel 2016 da parte della Società ricorrente del complesso immobiliare in questione ha comportato automaticamente il suo subentro nel lato passivo dell’obbligazione di pagamento del contributo di “infrastrutturazione” nei confronti del Consorzio resistente, facente capo originariamente alla Società dante causa Selcom S.r.l..
3.2. - Osserva, altresì, il Collegio che il predetto credito non risulta prescritto, in quanto - se, per gli insediamenti già esistenti, come già rilevato da questa Sezione in precedenti pronunce (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 28/02/2019, n. 341, cit.), « la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. (“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”) del diritto di credito in questione decorre, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. (“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”), a partire dall’entrata in vigore della Legge Regionale Pugliese n. 2/2007 (“entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul B.U.R.P. n. 37 del 14/03/07”), nella quale trova fonte il diritto di credito del Consorzio odierno resistente al pagamento del contributo di “infrastrutturazione” per cui è causa, ove si consideri che la Legge Regionale innanzi indicata, all’art. 5, comma 2, prevede espressamente che “I Consorzi provvedono: (…) m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi” » - nel particolare caso di specie, la Società ricorrente ha - però - chiesto e ottenuto, in data 21/01/2021, parere favorevole del Consorzio A.S.I. di Lecce per il riesame della pratica di sanatoria edilizia ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 per talune difformità edilizie esistenti, pur non implicanti realizzazione di nuovi volumi in ampliamento dell’opificio industriale de quo , per cui solo con la sanatoria edilizia (chiesta ed ottenuta) l’opificio industriale di che trattasi è divenuto pienamente legittimo e concorre alla formazione del carico urbanistico delle aree facenti parte del Consorzio A.S.I., ciò che costituisce il presupposto per il pagamento del contributo de quo ; contributo che, quindi, nella particolare fattispecie di causa, - a ben vedere - è dovuto solo da tale momento (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 02/07/2019, n. 4514, in tema di oneri di urbanizzazione, cui è assimilabile il contributo di infrastrutturazione in questione).
4. - La infondatezza dei primi due motivi di gravame comporta il rigetto anche del terzo motivo di ricorso, con il quale la Società ricorrente lamenta la illegittimità, in via derivata, anche della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 20/05/2021, con cui il Consorzio A.S.I. di Lecce ha previsto una riduzione del contributo in questione previa richiesta in tal senso delle imprese interessate, nonché dei motivi aggiunti del 26/07/2021, con cui censura la predetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 20/05/2021, nella parte in cui prevede l’applicazione del beneficio della riduzione del contributo di infrastrutturazione anche “… per gli insediamenti realizzati prima dell’entrata in vigore della legge n.02/2007… ” - essenzialmente - « per avere il Consorzio in sede di esercizio del potere regolamentare violato la regola della irretroattività degli atti a contenuto normativo ».
Anche la predetta censura, infatti, non è condivisibile sia alla stregua della sopra riportata disciplina normativa, dalla quale si ricava che il contributo di “infrastrutturazione” in questione è dovuto in forza della Legge Regionale n. 2/2007 e del suo regolamento attuativo (“ Tutti i soggetti imprenditoriali che svolgono la propria attività nelle aree gestite dal Consorzio devono corrispondere un contributo, una tantum, per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area ”) da tutti gli imprenditori per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato industriale in cui è ubicata l’area di cui sono assegnatari o utilizzatori in proprio, sia perché, nel particolare caso di specie, il suddetto contributo è dovuto in particolare dal momento in cui con la sanatoria edilizia (del 2021) l’opificio industriale de quo è diventato pienamente legittimo.
4. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto.
5. - Sussistono i presupposti di legge (l’assoluta novità di talune delle questioni giuridiche trattate) per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO