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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 365/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 20/5/2021 da
- C.F. , Parte_1 C.F._1 ncesco M con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Mestre (VE), Via Torre Belfredo n. 121, Parte appellante contro Controparte_1
P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Maria MELOGRANI e domicilio eletto in Padova presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Galleria Trieste n. 5, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 40/2021 resa dal Tribunale di Venezia in data 20.1.2021 e non notificata.
In punto: ripetizione d'indebito.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1.In riforma della Sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, Dott.ssa B.Bortot, n. 40/2021 di data 20/01/2021, causa avente r.g. 348/2020, depositata in cancelleria in pari data data e non notificata, Accertarsi la carenza assoluta di motivazione del provvedimento dell' datato 12/09/2019 e della successiva Delibera del Comitato Provinciale CP_1 CP_1
n.194182 del 27 19, e per l'effetto annullarsi/disapplicarsi la richiesta di ripetizione dell'i formulata e dichiararsi che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di indebito e per l'effetto condannarsi l' ad erogare la NASPI per i residui mesi di spettanza dalla data di sospensione (12/09/2019) CP_1 sino ad esaurimento dei 24 mesi previsti.
1
2.E Ancora, nel merito, in riforma della Sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, Dott.ssa B.Bortot, n. 40/2021 di data 20/01/2021, causa avente r.g. 348/2020, depositata in cancelleria in pari data e non notificata, accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro con di Lei CP_2
EP non è stato ripristinato per l'effetto annullarsi/disapplicarsi la richiesta di ripetizione di indebito formulata nel provvedimento dell' datato 12/09/2019 e dichiarasi che nulla è dovuto dalla CP_1 ricorrente a titolo di indebito e per l'effetto condannarsi l' ad erogare la NASPI per i residui mesi di CP_1 spettanza dalla data di sospensione (12/09/2019) si saurimento dei 24 mesi previsti. - Spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
Per parte appellata: in via principale: confermare la sentenza di primo grado rigettando il ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto rigettando le domande tutte nei confronti di in via CP_1 subordinata: rigettare la richiesta di prova per testi con i capitoli formulati siccome irrilevant missibili e in contraddizione con le circostanze di cui agli atti del giudizio di primo e di secondo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto d'impugnazione, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso dell'odierna appellante , in virtù del quale Parte_1 quest'ultima chiedeva l'accertamento del proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione richiesta in data 22.3.2018 e, conseguentemente, chiedeva venisse dichiarata l'illegittimità del provvedimento del 12.9.2019, con CP_1 cui l'Ente chiedeva la restituzione della NASPI percepita tra l'8.4.2018 e il 31.8.2019 al contempo significando che non avrebbe corrisposto le ulteriori rate di provvidenza ancora da pagare.
1.1. Nello specifico, il giudice di prime cure ricostruiva nei termini che seguono la vicenda dell'odierna appellante:
- la in data 1.3.2018 veniva licenziata dal Centro Relax di Lei Pt_1
EP, presso il quale lavorava;
la quindi impugnava Pt_1 giudizialmente il licenziamento il 24.7.2018, ottenendo sentenza favorevole il 20.11.2018. Con tale sentenza veniva disposta la reintegrazione della ed affermato il diritto della stessa di Pt_1 percepire il risarcimento per il danno subìto (pari a tutte le mensilità di retribuzione perdute dalla data del licenziamento fino alla reintegra;
vale a dire circa 10 mensilità) ed il versamento dei contributi omessi fino alla reintegrazione nel posto di lavoro [risultando, così la pronuncia gravata,
<che la datrice di lavoro, proprio per effetto della sentenza di reintegra, abbia pagato i contributi previdenziali sino al Dicembre 2018>>];
- in data 7.12.2018 la esercitava l'opzione ex art. 18, co. 3, Pt_1
Statuto dei Lavoratori, chiedendo il pagamento dell'indennità sostitutiva
2 pari a 15 mensilità (risulta pacifico come tale somma, al pari dell'indennità risarcitoria, non sia stata pagata dalla datrice di lavoro, tanto che l'appellante risulta essersi insinuata al passivo del fallimento della datrice di lavoro;
fallimento dichiarato ad aprile 2019 proprio a seguito di istanza dell'appellante. È quindi assodato come, pur a fronte di una sentenza che ha annullato il licenziamento e disposto la reintegra, la lavoratrice/appellante è rimasta priva di lavoro e senza retribuzione – oltre che senza indennità sostitutiva - con riferimento a tutto il periodo successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro e così anche successivamente all'esercizio del summenzionato diritto di opzione);
- nel mentre, il 22.3.2018, la aveva presentato domanda di Pt_1 disoccupazione.
1.2. Il primo giudice, vista la pronuncia n. 618/2018 Trib. Venezia del 20.11.2018 (che aveva disposto la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro), riteneva giuridicamente esistente il rapporto lavorativo tra la Pt_1 ed il sino al momento in cui la lavoratrice non esercitava CP_2
l'opzione per l'indennità sostitutiva (7.12.2018); pertanto, anteriormente a tale data mancava il presupposto essenziale per il riconoscimento della NASPI e la pretesa attorea risultava infondata. Parimenti mancavano i presupposti per la corresponsione della NASPI successivamente all'esercizio di tale diritto avendo la volontariamente cessato il rapporto di lavoro proprio Pt_1 esercitando il diritto di opzione.
Le spese di lite, poi, seguivano soccombenza.
2. Avverso la sentenza proponeva due motivi d'appello , Parte_1 con atto depositato in data 20/5/2021.
2.1. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante denunciava l'omessa pronuncia del primo giudice in merito alla carenza di motivazione del provvedimento del 12.9.2019, che riportava esclusivamente “reintegro nel CP_1 posto di lavoro disposto con sentenza” come motivazione per la richiesta d'indebito; in aggiunta a ciò, la evidenziava come la motivazione allargata, Pt_1 comprendente il diniego al ricorso amministrativo, entrasse in contraddizione con il pagamento del TFR, disposto dallo stesso mediante Fondo di CP_1
Garanzia, maturato alla data 1.3.2018.
Pertanto, da un lato l riteneva sussistente il rapporto in ragione della CP_1 sentenza di reintegra, ma dall'altro pagava il TFR maturato al 1.3.2018, indirettamente confermando la conclusione del medesimo rapporto a tale data.
3 Peraltro, la motivazione dell'ente risultava generica e tautologica, non avendo provato la causa dell'indebito, ma avendo soltanto richiamato la sentenza.
2.2. Con il secondo motivo di censura, l'appellante evidenziava come, nonostante la sentenza favorevole ottenuta in data 20.11.2018, il rapporto di lavoro non fosse stato ripristinato, venendo così meno la continuità della prestazione lavorativa a fondamento dell'indebito; a sostegno, richiamava giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare la volontarietà della disoccupazione, individuando nel licenziamento del 1.3.2018 il momento effettivo di risoluzione, vista la mancata ricostruzione del rapporto lavorativo nonostante la sentenza di reintegra, a nulla rilevando la scelta dell'indennità sostitutiva ex art. 18, Statuto dei lavoratori.
Inoltre, la sottolineava come l'opzione delle 15 mensilità non Pt_1 potesse comportare la perdita dello stato di necessità economica, come sostenuto dall' e non producesse il ripristino del rapporto di lavoro. CP_1
Pertanto, soltanto qualora fosse stata erogata la NASPI e fosse stato ricostituito il rapporto, vi sarebbero stati i presupposti per la ripetizione dell'indebito.
3. Si costituiva ritualmente l' che contestava le difese avverse e instava CP_1 per la conferma della sentenza.
3.1 Preliminarmente, l' richiamava la disciplina della NASPI e CP_1 sottolineava il principale requisito al fine di ottenerne l'erogazione, ovvero lo stato di disoccupazione ex art. 1, comma 2, d.lgs. 181/2000.
3.2. In merito al primo motivo d'impugnazione, l' evidenziava CP_1
l'erogazione della prestazione in seguito alla domanda del 22.3.2018, ma riteneva non sussistente la disoccupazione involontaria in virtù del rifiuto alla reintegrazione;
in aggiunta a ciò, l'Ente metteva in luce che risultava sussistente un rapporto di lavoro fino al 31.12.2018, per il quale risultavano pagate le retribuzioni e la contribuzione previdenziale connessa.
3.3. In relazione al secondo motivo di censura, l' ribadiva la sussistenza CP_1 di un rapporto di lavoro fino al 31.12.2018, per il quale era stato, altresì, percepito il TFR connesso.
3.4. In conclusione, l'ente evidenziava alcune contraddizioni emerse in primo grado, conseguenti al deposito di note scritte.
4 4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 12/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 18/1/2024, al 20/6/2024, al 13/3/2025 ed infine al 30/10/2025 nel corso della quale è stata tentata la conciliazione e disposto rinvio all'udienza del 27/11/2025 in cui è stata definitivamente decisa.
*
5. L'appello è parzialmente fondato cosicché la domanda proposta in primo grado dalla merita parziale accoglimento con riferimento ai ratei di Pt_1
NASPI dalla stessa appellante percepiti fino al momento di esercizio del diritto di opzione;
ratei che, pertanto, non dovranno essere dalla Pt_1 restituiti (non altrettanto con riferimento ai ratei di indennità di disoccupazione ricevuti dall'appellante successivamente a tale data fino al momento – fine agosto 2019 - in cui ha provveduto al pagamento). CP_1
6. Il primo motivo di appello è infondato.
È qui sufficiente rilevare come nel caso di specie non si verta della legittimità di un atto amministrativo – per difetto di motivazione – bensì della pretesa di che afferma l'assenza di titolo giustificativo dell'erogazione economica CP_1
(fino al settembre 2019), di ripetere quanto pagato e, inoltre, della pretesa della che afferma la sussistenza dei presupposti di legge, di vedersi Pt_1 corrispondere l'indennità di disoccupazione (quindi anche i ratei che CP_1 non ha erogato dopo settembre 2019) fino al suo termine naturale.
6.1. In ogni caso, rileva il Collegio come la richiesta di ripetizione di indebito a suo tempo avanzata da parte dell' sia – come è agevole appurare CP_1 leggendo il documento n. 10 dimesso dalla parte appellante – sufficientemente, seppur succintamente, motivata stante l'evidente indicazione della correlazione tra la pretesa restitutoria e la reintegrazione della Pt_1 per effetto della sentenza del 20/11/2018 del Tribunale di Venezia, nel posto di lavoro (<reintegro nel posto si lavoro da sentenza>>).
7. La questione fondamentale, posta dalla on il secondo motivo di Pt_1 impugnazione, attiene alla sussistenza (o meno) del diritto dell'appellante alla NASPI. Non ponendo l'appellante questioni, è importante sottolinearlo, in punto non ripetibilità (delle somme percepite) per effetto di buona fede ovvero per altre ragioni indipendenti dalla insussistenza dell'indebito.
7.1. Ora con riferimento al fondamentale tema qui in trattazione, rileva il Collegio come la Suprema Corte di cassazione, a Sezioni Unite (cass. civ. ss.uu. n. 23476/2025), abbia di recente avuto modo di affermare con
5 riferimento a vicenda (in cui <la condanna alla reintegrazione era rimasta non eseguita e nessuna retribuzione era stata percepita dai lavoratori>>) del tutto accostabile a quella qui in trattazione che <Il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l' a ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi CP_1 quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost. (Principio affermato in relazione a una fattispecie nella quale il datore di lavoro, in conseguenza dell'intervenuto fallimento, non aveva potuto dare effettiva attuazione al dictum giudiziale di rintegrazione dei lavoratori)>>.
Il Supremo Collegio, dal cui insegnamento questa Corte non ha motivo alcuno di discostarsi - peraltro non prospettata dalle parti differente ricostruzione -, ha infatti così motivato (sin da ora significando che il sottolineato è dello scrivente): <Le considerazioni svolte in questa sede devono pertanto prendere le mosse da quali siano le finalità che, attuative del disposto della norma costituzionale, debbano essere perseguite, pure nelle diversità dele situazioni a cui sono dirette, dagli istituti giuridici in discussione. L'art. 38 Cost. nel suo secondo comma racchiude i principi di tutela dei lavoratori che, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, si trovino privi di mezzi di sostentamento adeguati alle proprie esigenze di vita. La disposizione raccoglie nel suo dictum i principi di solidarietà sociale che informano il sistema normativo di previdenza ed assistenza e ne direzionano l'operatività.
Si tratta, peraltro, di disposizione che, considerando sullo stesso piano meritevole di tutela, sia le condizioni legate alla disabilità fisica o per età che la disoccupazione involontaria, ha posto l'attenzione a circostanze di fatto che possono riguardare la vita del lavoratore e che siano tali da privarlo, concretamente, dei mezzi adeguati al proprio sostentamento. La finalità da realizzare è dunque prospettata nell'ottica di garantire effettivamente forme di adeguatezza economica in situazioni oggettive che non la consentano. L'indennità di mobilità, al pari degli altri istituti sopra menzionati, deve mirare a fornire, per il tempo della disoccupazione involontaria, mezzi di adeguato sostentamento. L'art. 3 del r.d. n. 1827 del 1935, dichiara espressamente che l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.
I principi contenuti nell'art. 38 Cost., assorbiti dalle specifiche disposizioni di legge e dagli strumenti in discussione, danno evidente rilievo al requisito della disoccupazione involontaria quale condizione di fatto priva di ulteriori connotazioni, e soltanto caratterizzata dalla situazione di bisogno cui apprestare rimedio. Il concetto di disoccupazione involontaria deve quindi essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione. Se tale risulta essere il senso della condizione considerata dalla disposizione
6 costituzionale e dalle norme da essa discendenti, non può che tradursi, tale ratio, e con interpretazione fedele al dettato costituzionale, anche nelle tutele da apprestare. Queste non potranno che essere dirette a compensare l'assenza della retribuzione e così garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore.
A ciò consegue che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della AS), è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata dalla decisione giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale. Nel caso in esame, peraltro, il datore di lavoro è stato impossibilitato ad adempiere il dictum giudiziale, in quanto fallito.
La persistenza dello stato di disoccupazione, come sopra inteso, pur a seguito dell'ordine reintegratorio, non potrà che determinare il legittimo pagamento dell'indennità in questione e l'insussistenza del diritto dell' al recupero. A sostegno di tali conclusioni militano recenti pronunce del Giudice costituzionale in tema di AS (Corte Cost. n.90/2024 e Corte Cost. n. 194/2021). Con la recente sentenza n. 90/24 è stato esaminato il caso in cui il lavoratore percettore dell'indennità in questione, che aveva in origine optato per la forma anticipata della stessa, svolgendo una attività imprenditoriale per un congruo periodo di tempo, ed aveva poi dovuto cessare detta attività per ragioni a lui non imputabili, aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo assoggettato al beneficio in questione. In ragione del disposto dell'art. 8 co.4 del d.lgs n. 22/2015, attesa l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato nel periodo “coperto” dalla misura di sostegno, il percettore era tenuto alla restituzione dell'intera somma in origine erogata. Con la decisione richiamata Il Giudice delle leggi ha ritenuto la disposizione non rispondente ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 4 Cost. in quanto l'obbligo restitutorio doveva essere proporzionato alla durata del rapporto di lavoro coperto da AS, poiché solo per esso l'indennità risultava priva di causa e quindi indebita.
Il Giudice delle leggi ha quindi, con sguardo diretto alla effettività della tutela, ritenuto illegittimamente percepita solo la somma che, sovrapponendosi alla retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato instaurato, determinava un effettivo indebito, non avendo, in tale circostanza, il lavoratore, necessità di sostegno, in quanto occupato. Per il precedente periodo, diversamente, l'indennità era dovuta e non poteva essere oggetto di restituzione all' L'attenzione al dato concreto del bisogno di sostegno è stata peraltro esplicitata nell'intero assetto normativo contenuto nella legge n. 223/1991, allorchè, nell'art. 8 commi 6 e 7, è stata prevista la conservazione dell'iscrizione nelle liste di mobilità, con sospensione dell'indennità di mobilità, in caso in cui il lavoratore accetti un lavoro subordinato a tempo parziale o determinato.
7 Risulta evidente come, la presenza di una occupazione temporanea accompagnata dalla relativa retribuzione non determina il venir meno dell'intera situazione di assoggettamento del lavoratore alla tutela, in quanto, l'erogazione dell'indennità è sospesa per il solo tempo della temporanea occupazione, restando operativa per il successivo stato di cessazione del rapporto di lavoro.
L'opzione interpretativa adottata non sembra inficiata dalla presenza di altre tutele che l'ordinamento appresta per i casi di insolvenza del datore di lavoro, quale ad esempio il Fondo di garanzia di cui al d.lgs n.80/1992, istituito presso l' in caso di datore di lavoro assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa amministrazione straordinaria…). Si tratta, a ben vedere, di istituto che, pur perseguendo la finale tutela del lavoratore, comunque interviene solo a seguito di procedure onerose per lo stesso (preventiva aggressione dei beni, accertata incapienza ed alle quali può sostituirsi con surroga e con insinuazione nel fallimento, anche l'ente previdenziale al fine di recuperare, in parte, quanto erogato) che operano con una logica differente, di tutela del credito (peraltro in forma parziale solo con il possibile riconoscimento di tre mensilità) e, quindi, decisamente con ratio interna non sovrapponibile a quella che pervade l'insieme delle misure in attuale esame, caratterizzate dallo spirito solidaristico e di immediato sostegno per il lavoratore privo di reddito.
Quanto poi al comportamento richiesto al lavoratore in circostanze quali quelle in esame, (questione posta nell'ordinanza interlocutoria), deve richiamarsi, condividendola, la statuizione sul punto assunta dal Cass.n. 28295/2019 secondo cui “neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole. Difetta allo scopo un'esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell'evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all'art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l'imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali.
A conclusione delle argomentazioni svolte, e con decisione di merito in assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, deve rigettarsi il ricorso dell poiché la mancata concreta reintegrazione dei lavoratori ed il conseguente permanere dello stato di bisogno economico nella situazione di oggettiva disoccupazione involontaria in cui gli stessi si erano trovati, non aveva fatto venir meno le ragioni tipiche del sostegno economico previdenziale che costituisce la ratio e la finalità delle indennità in discussione>>.
7.2. Ora, alla luce di quanto sopra, reputa il Collegio giudicante potersi pervenire agevolmente alla conclusione che nel caso di specie, in assenza della
8 possibilità da parte della di svolgere attività lavorativa ed inoltre di Pt_1 percepire la corrispondente retribuzione, neppure sottoforma di ristoro indennitario così come disposto dalla sentenza n. 618/2018 resa dal Tribunale di Venezia in data 28/11/2018 (doc. 4 app.te), non sussiste alcun diritto in capo ad di ripetere quanto corrisposto alla titolo di NASPI CP_1 Pt_1 avendo invero pagato ratei di indennità di disoccupazione in effetti CP_1 dovuti proprio in ragione del fatto che la lavoratrice/assicurata, dopo la formalizzazione del licenziamento ed il suo allontanamento dal lavoro, non ha in alcun modo (neppure postumo) percepito quanto di spettanza.
7.2. Non altrettanto può essere affermato con riferimento ai ratei di indennità di disoccupazione da corrisposti con riferimento al lasso temporale CP_1 posteriore alla data – il 7/12/2018 – di esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 18, co. 3, Legge 300/1970, fino al 31/8/2019, ed ai ratei di indennità, da non corrisposti, che la itiene ad essa dovuti da tale ultima CP_1 Pt_1 data (di pagamento dell'ultimo rateo di NASPI da parte dell' fino alla CP_1 persistenza dello stato (asserito) di disoccupazione.
Ed infatti rileva il Collegio come l'esercizio del diritto di opzione di cui si è appena sopra detto abbia determinato – proprio in ragione della previsione dell'art. 18, co. 3, Legge 300/1970 – la risoluzione del rapporto di lavoro alla data di esercizio del diritto di opzione e, con ciò, l'interruzione volontaria, per effetto di libera scelta della del rapporto di lavoro ciò Pt_1 determinando, in conseguenza, uno stato di disoccupazione della Pt_1 non più involontaria bensì conseguente ad una sua scelta.
Dovendosi in ogni caso evidenziare, tanto che la stessa on segnala Pt_1 la circostanza, come la parte appellante non sia stata per qualche ragione, correlata alla condizione lavorativa, al contesto di lavoro, a caratteristiche del datore di lavoro ovvero anche solo a ragioni personali, costretta ad esercitare il diritto di opzione e, quindi, a non proseguire il rapporto di lavoro.
Deve pertanto essere disattesa la richiesta della di vedere affermata Pt_1
l'insussistenza del diritto di di ripetere quanto ricevuto successivamente CP_1 alla data del 7/12/2018, così come deve essere rigettata la pretesa della di sentire affermato il proprio diritto – invero insussistente – di Pt_1 percepire i ratei di NASPI anche successivamente al rateo corrispostele – seppur non dovuto – dell'agosto 2019.
8. Dovrà in definitiva la restituire – ovviamente al netto - i ratei di Pt_1 indennità di disoccupazione percepiti ad afferenti al periodo intercorrente dal 7/12/2018 al 31/8/2019 così come la stessa non avrà diritto di ricevere
9 alcuna indennità di disoccupazione successivamente a tale ultima data stante l'insussistenza, per le ragioni sopra indicate, di uno stato di disoccupazione.
9. Infine, quanto alle spese di giudizio, le stesse, tenuto conto degli opposti orientamenti giurisprudenziali di cui la sopra riportata sentenza di legittimità ha dato conto ed inoltre valutato il rifiuto da parte dell'appellante di pervenire a soluzione transattiva della presente vertenza, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata e, così, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla parte appellante in primo grado, accerta e dichiara tenuta la parte appellante a restituire alla parte appellata i ratei di indennità di disoccupazione percepiti con riferimento al periodo intercorrente tra la data del 7/12/2018 e la data del 31/8/2019 con maggiorazione di interessi dalla data della domanda (24/9/2019) fino al saldo effettivo;
- integralmente compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Venezia, 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gaetano Campo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 20/5/2021 da
- C.F. , Parte_1 C.F._1 ncesco M con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Mestre (VE), Via Torre Belfredo n. 121, Parte appellante contro Controparte_1
P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Maria MELOGRANI e domicilio eletto in Padova presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Galleria Trieste n. 5, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 40/2021 resa dal Tribunale di Venezia in data 20.1.2021 e non notificata.
In punto: ripetizione d'indebito.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1.In riforma della Sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, Dott.ssa B.Bortot, n. 40/2021 di data 20/01/2021, causa avente r.g. 348/2020, depositata in cancelleria in pari data data e non notificata, Accertarsi la carenza assoluta di motivazione del provvedimento dell' datato 12/09/2019 e della successiva Delibera del Comitato Provinciale CP_1 CP_1
n.194182 del 27 19, e per l'effetto annullarsi/disapplicarsi la richiesta di ripetizione dell'i formulata e dichiararsi che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di indebito e per l'effetto condannarsi l' ad erogare la NASPI per i residui mesi di spettanza dalla data di sospensione (12/09/2019) CP_1 sino ad esaurimento dei 24 mesi previsti.
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2.E Ancora, nel merito, in riforma della Sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, Dott.ssa B.Bortot, n. 40/2021 di data 20/01/2021, causa avente r.g. 348/2020, depositata in cancelleria in pari data e non notificata, accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro con di Lei CP_2
EP non è stato ripristinato per l'effetto annullarsi/disapplicarsi la richiesta di ripetizione di indebito formulata nel provvedimento dell' datato 12/09/2019 e dichiarasi che nulla è dovuto dalla CP_1 ricorrente a titolo di indebito e per l'effetto condannarsi l' ad erogare la NASPI per i residui mesi di CP_1 spettanza dalla data di sospensione (12/09/2019) si saurimento dei 24 mesi previsti. - Spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
Per parte appellata: in via principale: confermare la sentenza di primo grado rigettando il ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto rigettando le domande tutte nei confronti di in via CP_1 subordinata: rigettare la richiesta di prova per testi con i capitoli formulati siccome irrilevant missibili e in contraddizione con le circostanze di cui agli atti del giudizio di primo e di secondo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali.
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto d'impugnazione, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso dell'odierna appellante , in virtù del quale Parte_1 quest'ultima chiedeva l'accertamento del proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione richiesta in data 22.3.2018 e, conseguentemente, chiedeva venisse dichiarata l'illegittimità del provvedimento del 12.9.2019, con CP_1 cui l'Ente chiedeva la restituzione della NASPI percepita tra l'8.4.2018 e il 31.8.2019 al contempo significando che non avrebbe corrisposto le ulteriori rate di provvidenza ancora da pagare.
1.1. Nello specifico, il giudice di prime cure ricostruiva nei termini che seguono la vicenda dell'odierna appellante:
- la in data 1.3.2018 veniva licenziata dal Centro Relax di Lei Pt_1
EP, presso il quale lavorava;
la quindi impugnava Pt_1 giudizialmente il licenziamento il 24.7.2018, ottenendo sentenza favorevole il 20.11.2018. Con tale sentenza veniva disposta la reintegrazione della ed affermato il diritto della stessa di Pt_1 percepire il risarcimento per il danno subìto (pari a tutte le mensilità di retribuzione perdute dalla data del licenziamento fino alla reintegra;
vale a dire circa 10 mensilità) ed il versamento dei contributi omessi fino alla reintegrazione nel posto di lavoro [risultando, così la pronuncia gravata,
<che la datrice di lavoro, proprio per effetto della sentenza di reintegra, abbia pagato i contributi previdenziali sino al Dicembre 2018>>];
- in data 7.12.2018 la esercitava l'opzione ex art. 18, co. 3, Pt_1
Statuto dei Lavoratori, chiedendo il pagamento dell'indennità sostitutiva
2 pari a 15 mensilità (risulta pacifico come tale somma, al pari dell'indennità risarcitoria, non sia stata pagata dalla datrice di lavoro, tanto che l'appellante risulta essersi insinuata al passivo del fallimento della datrice di lavoro;
fallimento dichiarato ad aprile 2019 proprio a seguito di istanza dell'appellante. È quindi assodato come, pur a fronte di una sentenza che ha annullato il licenziamento e disposto la reintegra, la lavoratrice/appellante è rimasta priva di lavoro e senza retribuzione – oltre che senza indennità sostitutiva - con riferimento a tutto il periodo successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro e così anche successivamente all'esercizio del summenzionato diritto di opzione);
- nel mentre, il 22.3.2018, la aveva presentato domanda di Pt_1 disoccupazione.
1.2. Il primo giudice, vista la pronuncia n. 618/2018 Trib. Venezia del 20.11.2018 (che aveva disposto la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro), riteneva giuridicamente esistente il rapporto lavorativo tra la Pt_1 ed il sino al momento in cui la lavoratrice non esercitava CP_2
l'opzione per l'indennità sostitutiva (7.12.2018); pertanto, anteriormente a tale data mancava il presupposto essenziale per il riconoscimento della NASPI e la pretesa attorea risultava infondata. Parimenti mancavano i presupposti per la corresponsione della NASPI successivamente all'esercizio di tale diritto avendo la volontariamente cessato il rapporto di lavoro proprio Pt_1 esercitando il diritto di opzione.
Le spese di lite, poi, seguivano soccombenza.
2. Avverso la sentenza proponeva due motivi d'appello , Parte_1 con atto depositato in data 20/5/2021.
2.1. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante denunciava l'omessa pronuncia del primo giudice in merito alla carenza di motivazione del provvedimento del 12.9.2019, che riportava esclusivamente “reintegro nel CP_1 posto di lavoro disposto con sentenza” come motivazione per la richiesta d'indebito; in aggiunta a ciò, la evidenziava come la motivazione allargata, Pt_1 comprendente il diniego al ricorso amministrativo, entrasse in contraddizione con il pagamento del TFR, disposto dallo stesso mediante Fondo di CP_1
Garanzia, maturato alla data 1.3.2018.
Pertanto, da un lato l riteneva sussistente il rapporto in ragione della CP_1 sentenza di reintegra, ma dall'altro pagava il TFR maturato al 1.3.2018, indirettamente confermando la conclusione del medesimo rapporto a tale data.
3 Peraltro, la motivazione dell'ente risultava generica e tautologica, non avendo provato la causa dell'indebito, ma avendo soltanto richiamato la sentenza.
2.2. Con il secondo motivo di censura, l'appellante evidenziava come, nonostante la sentenza favorevole ottenuta in data 20.11.2018, il rapporto di lavoro non fosse stato ripristinato, venendo così meno la continuità della prestazione lavorativa a fondamento dell'indebito; a sostegno, richiamava giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare la volontarietà della disoccupazione, individuando nel licenziamento del 1.3.2018 il momento effettivo di risoluzione, vista la mancata ricostruzione del rapporto lavorativo nonostante la sentenza di reintegra, a nulla rilevando la scelta dell'indennità sostitutiva ex art. 18, Statuto dei lavoratori.
Inoltre, la sottolineava come l'opzione delle 15 mensilità non Pt_1 potesse comportare la perdita dello stato di necessità economica, come sostenuto dall' e non producesse il ripristino del rapporto di lavoro. CP_1
Pertanto, soltanto qualora fosse stata erogata la NASPI e fosse stato ricostituito il rapporto, vi sarebbero stati i presupposti per la ripetizione dell'indebito.
3. Si costituiva ritualmente l' che contestava le difese avverse e instava CP_1 per la conferma della sentenza.
3.1 Preliminarmente, l' richiamava la disciplina della NASPI e CP_1 sottolineava il principale requisito al fine di ottenerne l'erogazione, ovvero lo stato di disoccupazione ex art. 1, comma 2, d.lgs. 181/2000.
3.2. In merito al primo motivo d'impugnazione, l' evidenziava CP_1
l'erogazione della prestazione in seguito alla domanda del 22.3.2018, ma riteneva non sussistente la disoccupazione involontaria in virtù del rifiuto alla reintegrazione;
in aggiunta a ciò, l'Ente metteva in luce che risultava sussistente un rapporto di lavoro fino al 31.12.2018, per il quale risultavano pagate le retribuzioni e la contribuzione previdenziale connessa.
3.3. In relazione al secondo motivo di censura, l' ribadiva la sussistenza CP_1 di un rapporto di lavoro fino al 31.12.2018, per il quale era stato, altresì, percepito il TFR connesso.
3.4. In conclusione, l'ente evidenziava alcune contraddizioni emerse in primo grado, conseguenti al deposito di note scritte.
4 4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 12/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 18/1/2024, al 20/6/2024, al 13/3/2025 ed infine al 30/10/2025 nel corso della quale è stata tentata la conciliazione e disposto rinvio all'udienza del 27/11/2025 in cui è stata definitivamente decisa.
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5. L'appello è parzialmente fondato cosicché la domanda proposta in primo grado dalla merita parziale accoglimento con riferimento ai ratei di Pt_1
NASPI dalla stessa appellante percepiti fino al momento di esercizio del diritto di opzione;
ratei che, pertanto, non dovranno essere dalla Pt_1 restituiti (non altrettanto con riferimento ai ratei di indennità di disoccupazione ricevuti dall'appellante successivamente a tale data fino al momento – fine agosto 2019 - in cui ha provveduto al pagamento). CP_1
6. Il primo motivo di appello è infondato.
È qui sufficiente rilevare come nel caso di specie non si verta della legittimità di un atto amministrativo – per difetto di motivazione – bensì della pretesa di che afferma l'assenza di titolo giustificativo dell'erogazione economica CP_1
(fino al settembre 2019), di ripetere quanto pagato e, inoltre, della pretesa della che afferma la sussistenza dei presupposti di legge, di vedersi Pt_1 corrispondere l'indennità di disoccupazione (quindi anche i ratei che CP_1 non ha erogato dopo settembre 2019) fino al suo termine naturale.
6.1. In ogni caso, rileva il Collegio come la richiesta di ripetizione di indebito a suo tempo avanzata da parte dell' sia – come è agevole appurare CP_1 leggendo il documento n. 10 dimesso dalla parte appellante – sufficientemente, seppur succintamente, motivata stante l'evidente indicazione della correlazione tra la pretesa restitutoria e la reintegrazione della Pt_1 per effetto della sentenza del 20/11/2018 del Tribunale di Venezia, nel posto di lavoro (<reintegro nel posto si lavoro da sentenza>>).
7. La questione fondamentale, posta dalla on il secondo motivo di Pt_1 impugnazione, attiene alla sussistenza (o meno) del diritto dell'appellante alla NASPI. Non ponendo l'appellante questioni, è importante sottolinearlo, in punto non ripetibilità (delle somme percepite) per effetto di buona fede ovvero per altre ragioni indipendenti dalla insussistenza dell'indebito.
7.1. Ora con riferimento al fondamentale tema qui in trattazione, rileva il Collegio come la Suprema Corte di cassazione, a Sezioni Unite (cass. civ. ss.uu. n. 23476/2025), abbia di recente avuto modo di affermare con
5 riferimento a vicenda (in cui <la condanna alla reintegrazione era rimasta non eseguita e nessuna retribuzione era stata percepita dai lavoratori>>) del tutto accostabile a quella qui in trattazione che <Il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l' a ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi CP_1 quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost. (Principio affermato in relazione a una fattispecie nella quale il datore di lavoro, in conseguenza dell'intervenuto fallimento, non aveva potuto dare effettiva attuazione al dictum giudiziale di rintegrazione dei lavoratori)>>.
Il Supremo Collegio, dal cui insegnamento questa Corte non ha motivo alcuno di discostarsi - peraltro non prospettata dalle parti differente ricostruzione -, ha infatti così motivato (sin da ora significando che il sottolineato è dello scrivente): <Le considerazioni svolte in questa sede devono pertanto prendere le mosse da quali siano le finalità che, attuative del disposto della norma costituzionale, debbano essere perseguite, pure nelle diversità dele situazioni a cui sono dirette, dagli istituti giuridici in discussione. L'art. 38 Cost. nel suo secondo comma racchiude i principi di tutela dei lavoratori che, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, si trovino privi di mezzi di sostentamento adeguati alle proprie esigenze di vita. La disposizione raccoglie nel suo dictum i principi di solidarietà sociale che informano il sistema normativo di previdenza ed assistenza e ne direzionano l'operatività.
Si tratta, peraltro, di disposizione che, considerando sullo stesso piano meritevole di tutela, sia le condizioni legate alla disabilità fisica o per età che la disoccupazione involontaria, ha posto l'attenzione a circostanze di fatto che possono riguardare la vita del lavoratore e che siano tali da privarlo, concretamente, dei mezzi adeguati al proprio sostentamento. La finalità da realizzare è dunque prospettata nell'ottica di garantire effettivamente forme di adeguatezza economica in situazioni oggettive che non la consentano. L'indennità di mobilità, al pari degli altri istituti sopra menzionati, deve mirare a fornire, per il tempo della disoccupazione involontaria, mezzi di adeguato sostentamento. L'art. 3 del r.d. n. 1827 del 1935, dichiara espressamente che l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.
I principi contenuti nell'art. 38 Cost., assorbiti dalle specifiche disposizioni di legge e dagli strumenti in discussione, danno evidente rilievo al requisito della disoccupazione involontaria quale condizione di fatto priva di ulteriori connotazioni, e soltanto caratterizzata dalla situazione di bisogno cui apprestare rimedio. Il concetto di disoccupazione involontaria deve quindi essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione. Se tale risulta essere il senso della condizione considerata dalla disposizione
6 costituzionale e dalle norme da essa discendenti, non può che tradursi, tale ratio, e con interpretazione fedele al dettato costituzionale, anche nelle tutele da apprestare. Queste non potranno che essere dirette a compensare l'assenza della retribuzione e così garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore.
A ciò consegue che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della AS), è più corretto considerare la situazione de facto che, determinata dalla decisione giudiziale di reintegrazione, sia poi seguita dalla sua effettiva ottemperanza ed invece ritenere non rispondente ai principi costituzionali di solidarietà e sostegno la considerazione della situazione de iure, non potendo, quest'ultima, assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, il datore di lavoro, lasciare insoddisfatto l'ordine giudiziale. Nel caso in esame, peraltro, il datore di lavoro è stato impossibilitato ad adempiere il dictum giudiziale, in quanto fallito.
La persistenza dello stato di disoccupazione, come sopra inteso, pur a seguito dell'ordine reintegratorio, non potrà che determinare il legittimo pagamento dell'indennità in questione e l'insussistenza del diritto dell' al recupero. A sostegno di tali conclusioni militano recenti pronunce del Giudice costituzionale in tema di AS (Corte Cost. n.90/2024 e Corte Cost. n. 194/2021). Con la recente sentenza n. 90/24 è stato esaminato il caso in cui il lavoratore percettore dell'indennità in questione, che aveva in origine optato per la forma anticipata della stessa, svolgendo una attività imprenditoriale per un congruo periodo di tempo, ed aveva poi dovuto cessare detta attività per ragioni a lui non imputabili, aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo assoggettato al beneficio in questione. In ragione del disposto dell'art. 8 co.4 del d.lgs n. 22/2015, attesa l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato nel periodo “coperto” dalla misura di sostegno, il percettore era tenuto alla restituzione dell'intera somma in origine erogata. Con la decisione richiamata Il Giudice delle leggi ha ritenuto la disposizione non rispondente ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 4 Cost. in quanto l'obbligo restitutorio doveva essere proporzionato alla durata del rapporto di lavoro coperto da AS, poiché solo per esso l'indennità risultava priva di causa e quindi indebita.
Il Giudice delle leggi ha quindi, con sguardo diretto alla effettività della tutela, ritenuto illegittimamente percepita solo la somma che, sovrapponendosi alla retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato instaurato, determinava un effettivo indebito, non avendo, in tale circostanza, il lavoratore, necessità di sostegno, in quanto occupato. Per il precedente periodo, diversamente, l'indennità era dovuta e non poteva essere oggetto di restituzione all' L'attenzione al dato concreto del bisogno di sostegno è stata peraltro esplicitata nell'intero assetto normativo contenuto nella legge n. 223/1991, allorchè, nell'art. 8 commi 6 e 7, è stata prevista la conservazione dell'iscrizione nelle liste di mobilità, con sospensione dell'indennità di mobilità, in caso in cui il lavoratore accetti un lavoro subordinato a tempo parziale o determinato.
7 Risulta evidente come, la presenza di una occupazione temporanea accompagnata dalla relativa retribuzione non determina il venir meno dell'intera situazione di assoggettamento del lavoratore alla tutela, in quanto, l'erogazione dell'indennità è sospesa per il solo tempo della temporanea occupazione, restando operativa per il successivo stato di cessazione del rapporto di lavoro.
L'opzione interpretativa adottata non sembra inficiata dalla presenza di altre tutele che l'ordinamento appresta per i casi di insolvenza del datore di lavoro, quale ad esempio il Fondo di garanzia di cui al d.lgs n.80/1992, istituito presso l' in caso di datore di lavoro assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa amministrazione straordinaria…). Si tratta, a ben vedere, di istituto che, pur perseguendo la finale tutela del lavoratore, comunque interviene solo a seguito di procedure onerose per lo stesso (preventiva aggressione dei beni, accertata incapienza ed alle quali può sostituirsi con surroga e con insinuazione nel fallimento, anche l'ente previdenziale al fine di recuperare, in parte, quanto erogato) che operano con una logica differente, di tutela del credito (peraltro in forma parziale solo con il possibile riconoscimento di tre mensilità) e, quindi, decisamente con ratio interna non sovrapponibile a quella che pervade l'insieme delle misure in attuale esame, caratterizzate dallo spirito solidaristico e di immediato sostegno per il lavoratore privo di reddito.
Quanto poi al comportamento richiesto al lavoratore in circostanze quali quelle in esame, (questione posta nell'ordinanza interlocutoria), deve richiamarsi, condividendola, la statuizione sul punto assunta dal Cass.n. 28295/2019 secondo cui “neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole. Difetta allo scopo un'esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell'evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all'art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l'imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali.
A conclusione delle argomentazioni svolte, e con decisione di merito in assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, deve rigettarsi il ricorso dell poiché la mancata concreta reintegrazione dei lavoratori ed il conseguente permanere dello stato di bisogno economico nella situazione di oggettiva disoccupazione involontaria in cui gli stessi si erano trovati, non aveva fatto venir meno le ragioni tipiche del sostegno economico previdenziale che costituisce la ratio e la finalità delle indennità in discussione>>.
7.2. Ora, alla luce di quanto sopra, reputa il Collegio giudicante potersi pervenire agevolmente alla conclusione che nel caso di specie, in assenza della
8 possibilità da parte della di svolgere attività lavorativa ed inoltre di Pt_1 percepire la corrispondente retribuzione, neppure sottoforma di ristoro indennitario così come disposto dalla sentenza n. 618/2018 resa dal Tribunale di Venezia in data 28/11/2018 (doc. 4 app.te), non sussiste alcun diritto in capo ad di ripetere quanto corrisposto alla titolo di NASPI CP_1 Pt_1 avendo invero pagato ratei di indennità di disoccupazione in effetti CP_1 dovuti proprio in ragione del fatto che la lavoratrice/assicurata, dopo la formalizzazione del licenziamento ed il suo allontanamento dal lavoro, non ha in alcun modo (neppure postumo) percepito quanto di spettanza.
7.2. Non altrettanto può essere affermato con riferimento ai ratei di indennità di disoccupazione da corrisposti con riferimento al lasso temporale CP_1 posteriore alla data – il 7/12/2018 – di esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 18, co. 3, Legge 300/1970, fino al 31/8/2019, ed ai ratei di indennità, da non corrisposti, che la itiene ad essa dovuti da tale ultima CP_1 Pt_1 data (di pagamento dell'ultimo rateo di NASPI da parte dell' fino alla CP_1 persistenza dello stato (asserito) di disoccupazione.
Ed infatti rileva il Collegio come l'esercizio del diritto di opzione di cui si è appena sopra detto abbia determinato – proprio in ragione della previsione dell'art. 18, co. 3, Legge 300/1970 – la risoluzione del rapporto di lavoro alla data di esercizio del diritto di opzione e, con ciò, l'interruzione volontaria, per effetto di libera scelta della del rapporto di lavoro ciò Pt_1 determinando, in conseguenza, uno stato di disoccupazione della Pt_1 non più involontaria bensì conseguente ad una sua scelta.
Dovendosi in ogni caso evidenziare, tanto che la stessa on segnala Pt_1 la circostanza, come la parte appellante non sia stata per qualche ragione, correlata alla condizione lavorativa, al contesto di lavoro, a caratteristiche del datore di lavoro ovvero anche solo a ragioni personali, costretta ad esercitare il diritto di opzione e, quindi, a non proseguire il rapporto di lavoro.
Deve pertanto essere disattesa la richiesta della di vedere affermata Pt_1
l'insussistenza del diritto di di ripetere quanto ricevuto successivamente CP_1 alla data del 7/12/2018, così come deve essere rigettata la pretesa della di sentire affermato il proprio diritto – invero insussistente – di Pt_1 percepire i ratei di NASPI anche successivamente al rateo corrispostele – seppur non dovuto – dell'agosto 2019.
8. Dovrà in definitiva la restituire – ovviamente al netto - i ratei di Pt_1 indennità di disoccupazione percepiti ad afferenti al periodo intercorrente dal 7/12/2018 al 31/8/2019 così come la stessa non avrà diritto di ricevere
9 alcuna indennità di disoccupazione successivamente a tale ultima data stante l'insussistenza, per le ragioni sopra indicate, di uno stato di disoccupazione.
9. Infine, quanto alle spese di giudizio, le stesse, tenuto conto degli opposti orientamenti giurisprudenziali di cui la sopra riportata sentenza di legittimità ha dato conto ed inoltre valutato il rifiuto da parte dell'appellante di pervenire a soluzione transattiva della presente vertenza, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata e, così, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla parte appellante in primo grado, accerta e dichiara tenuta la parte appellante a restituire alla parte appellata i ratei di indennità di disoccupazione percepiti con riferimento al periodo intercorrente tra la data del 7/12/2018 e la data del 31/8/2019 con maggiorazione di interessi dalla data della domanda (24/9/2019) fino al saldo effettivo;
- integralmente compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Venezia, 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gaetano Campo
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