Sentenza 16 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2018, n. 11988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11988 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 16533-2016 proposto da: CA CO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI
110, presso lo studio dell'avvocato CO D'IPPOLITO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE IAIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RIPETTA
22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GERMANO DOND1, CO GHEZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 232/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/04/2016 R.G.N. 865/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2018 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato IAIA GIUSEPPE;
udito l'Avvocato BOCCATO ANTONIA per delega Avvocato VESCI GERARDO. n. r.g. 16533/2016
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda proposta da UnipolSai Assicurazioni s.p.a. nei confronti di LA CA intesa a conseguire l'accertamento della legittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 8/3/2011, e rigettava il ricorso proposto dal lavoratore (inizialmente spiegato innanzi al Tribunale di Lecce e successivamente riassunto innanzi al Tribunale felsineo, a seguito di pronuncia di continenza di quella causa con quella previamente instaurata dalla società), con il quale era stato chiesto dichiararsi l'illegittimità del licenziamento e condannarsi la società al ripristino del rapporto, ai sensi dell'art.18 1.300/70 nella versione di testo applicabile ratione temporis. Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte distrettuale la quale a fondamento del decisum osservava che: a) il processo era stato ritualmente instaurato innanzi al giudice territorialmente competente ai sensi dell'art.413 c.
1-2 c.p.c. la cui disciplina era da ritenersi applicabile anche alle controversie, quale quella in esame, introdotte dal datore di lavoro;
b) il licenziamento era stato tempestivamente irrogato, avuto riguardo alla nozione relativa del requisito della immediatezza, quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro;
c) la disciplina di cui all'art.7 comma 7 1.300/70 che sancisce la sospensione delle sanzioni di natura conservativa nelle ipotesi di mancata adesione del datore di lavoro alla iniziativa del lavoratore di adire un collegio di conciliazione ed arbitrato, non era estensibile alle sanzioni espulsive;
d) alla luce della espletata attività istruttoria, articolata anche alla stregua di complessi accertamenti peritali, erano risultati comprovati i numerosi addebiti (di cui alla lettera "A" della contestazione, punti 10,13,14,16 e 17 trar) - relativi ad irregolarità commesse nella gestione dei sinistri •- che concretavano una grave negazione dei doveri di diligenza connessi alle mansioni apicali di responsabile del settore liquidazione sinistri ascritte al dipendente (consistiti, fra l'altro, nella colposa inerzia mostrata a fronte di evidenti anomalie di sinistri, in irregolarità nella liquidazione sinistri con tardiva segnalazione mediante procedura antifrode o prima del compimento di dovuti accertamenti); e) il trasferimento subito dal ricorrente era, infine, da ritenersi funzionale alle esigenze aziendali e compatibile con il ruolo rivestito, non integrando comunque, anche ove ritenuto illegittimo, la fattispecie prospettata di n. r.g. 16533/2016 mobbing, per difetto dell'elemento oggettivo della reiterazione della condotta, e soggettivo dell'animus nocendi. Avverso tale decisione LA CA interpone ricorso per cassazione sostenuto da sette motivi. Resiste con controricorso la società intimata. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art.413 c.p.c. in relazione all'art.360 comma primo n.2 c.p.c.. Si deduce che nel caso in cui la controversia sia promossa dal datore di lavoro, non è possibile far ricorso al foro della sede legale, se questo non corrisponda al luogo della prestazione lavorativa del dipendente, convenuto in giudizio, per il favor lavoratoris che ispira la disposizione considerata.
2. Al di là di ogni considerazione in ordine alla questione della ammissibilità della censura (in relazione allo strumento di impugnazione adottato dall'odierno ricorrente avverso la pronuncia del primo giudice concernente la questione della competenza territoriale e del merito della controversia qui scrutinata), eicome già ritenuto dalla Corte di merito in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (vedi Cass. 8/5/2014 n.9936), il motivo è privo di fondamento. Secondo l'insegnamento di questa Corte, che va qui ribadito, nel rito del lavoro si applica anche alle controversie introdotte dalla parte datoriale il principio secondo il quale i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art.413, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., per individuare il giudice terr;
torialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), non consentendo la lettera della legge l'unificazione dei fori nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa;
nè della legittimità costituzionale della disciplina può dubitarsi, attesa la discrezionalità del legislatore (v. Corte cost. n. 362 del 1985 e 241 del 1993) nella fissazione dei criteri di competenza territoriale (in questi sensi vedi Cass. 27/7/2012 n.13530, cui adde Cass. 23/11/2012 n.20804).n. r.g. 16533/2016 3. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex all'art.360 comma primo n.5 c.p.c.. Ci si duole della mancata considerazione o della ritenuta irrilevanza da parte della Corte di merito, di taluni documenti, anche inerenti al procedimento penale in corso, conosciuti per la prima volta dopo la notifica dell'appello e depositati alla prima udienza utile.
4. Il motivo va disatteso. Il vizio di omesso esame dì un fatto decisivo e discusso tra le parti, nella riformulazione del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, ha ad oggetto un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, qualora esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Nella interpretazione resa dalle sezioni Unite di questa Corte, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente deve dunque indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art.366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all'art. 369 d.p.c., comma 2, n. 4), - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso" (Cass. sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Cass. sez. un. 7/4/2014 n.8053). Nella riformulazione dell'art.360 c.p.c., n.5 è dunque scomparso ogni riferimento letterale alla "motivazione" della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (seppur cambiato d'ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. Ciò a supporto della generale funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris. In questa prospettiva, proseguono le Sezioni Unite, la scelta operata dal legislatore è quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare la nullità della sentenza per "mancanza della motivazione".n. r.g. 16533/2016 Pertanto, l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità quale violazione di legge costituzionalmente rilevante attiene solo all'esistenza della motivazione in sè, e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Nello specifico, la Corte distrettuale, in ragione della ritenuta sufficienza, ai fini della legittimità del licenziamento, degli addebiti considerati sub. A e D della lettera di contestazione, ha ritenuto assorbite le doglianze di parte appellata relative alle condotte ritenute dal primo giudice non integranti inadempimento alcuno, così come i motivi di appello relativi alle contestazioni sub. A11, B, C, considerando altresì assorbita la contestazione sub. A9 e con essa la rilevanza della documentazione prodotta. Deve quindi ritenersi che l'iter motivazionale che innerva l'impugnata sentenza, non risponda ai requisiti dell'assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l'esercizio del sindacato di legittimità In definitiva, alla stregua delle sinora esposte considerazioni, il motivo non si sottrae ad un giudizio di inammissibilità.
4. La terza censura prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 7 comma 1 1.300/70, 1175, 1375 e 2697 c.c, 5 1.604/66 e 115 c.p.c. in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c.. Si lamenta che la Corte di merito abbia acclarato la legittimità del provvedimento espulsivo irrogato, in violazione dei principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori, non avendo la società datoriale fornito adeguata dimostrazione della fondatezza degli addebiti formulati, stante l'evidente inattendibilità dei testimoni escussi, e la incompletezza dei dati acquisiti dal CTU.
5. La censura presenta profili di inammissibilità. Ed invero, come affermato da questa Corte in numerosi approdi (vedi ex plurimis, Cass. 29/11/2016 n.24298) il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, n. r.g. 16533/2016 intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione dì queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. Nello specifico, va rimarcato che il motivo risulta articolato in una serie di deduzioni sovrabbondanti, connotate da plurimi richiami a dichiarazioni testimoniali e principi giurisprudenziali, che non consentono di definire in termini di specificità la critica indirizzata alla pronuncia impugnata.
6. Né può sottacersi che, tramite la contestazione del vizio di violazione di legge, si intende pervenire ad una rivisitazione del materiale probatorio raccolto e degli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito in ordine alla effettiva dimostrazione dei fatti addebitati al lavoratore, non consentita nella presente sede di legittimità. Va infatti rammentato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (vedi ex plurimis, Cass. 11/1/2016 n.195, Cass. 16/7/2010 n.16698). Nella specie, si è realizzata proprio siffatta ultima ipotesi in quanto la violazione di legge è stata dedotta mediante la contestazione della valutazione delle risultanze di causa la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, che non risulta, invece, specificamente denunziato.n. r.g. 16533/2016 7. Peraltro detta critica, in quanto attinente al malgoverno dei dati istruttori acquisiti, tende ad una revisione delle valutazioni e del convincimento della Corte di merito per il conseguimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (vedi Cass. 4/4/2014 n.8008, Cass. SS.UU. 25/10/2013 n.24148), considerata altresì l'applicabilità della novellata versione di testo di cui all'art.360 comma primo n.5 c.p.c. che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. L'incedere argomentativo dei giudici del gravame, non risponde ai requisiti dell'assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l'esercizio del sindacato di legittimità. La Corte distrettuale ha infatti proceduto ad un'accurata disamina del materiale probatorio acquisito, articolato anche in base ad approfonditi accertamenti peritali, che avevano evidenziato il compimento di gravi irregolarità e negligenze nell'espletamento della funzione, di natura apicale nell'ambito dell'assetto organizzativo in cui era inserito il ricorrente, che vulnerava irrimediabilmente, il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro inter partes. Onde, anche sotto tale profilo, la pronuncia resiste alla censura all'esame.
8. Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 7 commi 6 e 7 1.300/70. Si critica la sentenza impugnata per la soluzione negativa adottata in ordine alla sollevata questione concernente la sospensione relativa alla irrogazione della massima sanzione disciplinare, in ipotesi di instaurazione, come nella specie, di procedimento arbitrale, come previsto dalla richiamata disposizione statutaria.
9. Il motivo è privo di fondamento. Secondo i principi affermati da questa Corte, anche dopo l'estensione al licenziamento disciplinare delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - disposta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 - al suddetto licenziamento non è applicabile la disciplina prevista dal settimo comma del citato art.7 per l'ipotesi di mancata adesione del datore di lavoro all'iniziativa del lavoratore di adire un collegio di conciliazione ed arbitrato. Nè tale inapplicabilità costituisce violazione dei diritti costituzionalmente garantiti al lavoratore in quanto, come precisato dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza, essa n. r.g. 16533/2016 "non sbarra al lavoratore che si sia rivolto all'Ufficio provinciale del lavoro la via del ricorso al presidente del tribunale, di cui all'art. 810 cod. proc. civ., al fine di conseguire - malgrado l'indifferenza del datore di lavoro - la integrazione del collegio di conciliazione ed arbitrato" (vedi Cass.23/6/2001 n.8619, cui adde Cass. 11/6/2004 n.11141). 10. Con la quinta critica il ricorrente denuncia nullità della sentenza per carenza ed incompletezza della motivazione ex artt.118 disp. att. c.p.c., 132 n.4 e 276 c.p.c. nonché dell'art.111 Cost.. Si duole, in sintesi, che la Corte non abbia argomentato in ordine alla attribuibilità delle mancanze al ricorrente, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, omettendo di pronunciarsi anche in ordine al profilo di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla mancanza ascritta;
stigmatizza altresì la statuizione con la quale si è fatto rinvio per relationem a precedenti decisioni della Corte di legittimità, che risultano recepiti tout court, non consentendo di svolgere alcuna autonoma valutazione critica "dell'innesto motivazionale". 11. Anche tale motivo non può essere condiviso. Affinché sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., occorre infatti che la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum" (vedi Cass. 18/9/2009 n.20112).Nello specifico, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, la Corte territoriale ha reso una motivazione non rispondente ai requisiti della assoluta omissione suscettibili di sindacato in questa sede di legittimità, avendo sorretto il decisum con specifici rilievi e deduzioni che rendono conto degli approdi ai quali sono pervenuti sia in ordine al giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata, rispetto alle mancanze ascritte, e riferibili a colposa inerzia in ordine a rilevate anomalie dei sinistri;
sia alla possibile duplicazione di liquidazione in favore del danneggiato Vergari, per la tardiva segnalazione del sinistro con la procedura antifrode, che inverava una chiara negligenza nell'espletamento delle funzioni;
sia alla liquidazione di alcuni sinistri anteriormente all'esito dei dovuti accertamenti. Il tessuto motivazionale, congruo e completo per quanto sinora detto, si sottrae alla censura all'esame.n. r.g. 16533/2016 12. Con il sesto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 7 comma 1 1.300/70, 1175, 1375 e 2697 c.c, 5 1.604/66 e 115 c.p.c..Si stigmatizza la sentenza impugnata per il malgoverno del materiale probatorio in ordine alla dimostrazione degli addebiti ascritti. 13. il motivo va disatteso, presentando le medesime criticità evidenziate in relazione al terzo motivo di ricorso. 14. La settima censura denuncia nullità della sentenza per carenza ed incompletezza della motivazione ex artt.118 disp. att. c.p.c., 132 n.4 e 276 c.p.c. nonché dell'art.111 Cost. con riferimento alla statuizione relativa alla legittimità del trasferimento a Bari subito dal ricorrente anteriormente al licenziamento, che aveva "chiari intenti punitivi, mobbizzanti e demansionanti". 15. Anche tale doglianza va respinta alla stregua delle argomentazioni formulate con riferimento al quinto motivo. I giudici del gravame hanno infatti elaborato una puntuale motivazione centrata sulla nozione giuridica di mobbing, come elaborata alla stregua del "diritto vivente", rimarcando la carenza nello specifico, degli elementi costitutivi di natura oggettiva (ravvisata nella reiterazione della condotta) e soggettiva (animus nocendi). 16. In definitiva, al lume delle sinora esposte considerazioni, il ricorso va rigettato. Consegue, per il principio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità 'nella misura in dispositivo liquidata. Essendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.n. r.g. 16533/2016 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont