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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/07/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 15/04/2025 al n. 997 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...] , Parte_1
e da
nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. SCOTTI LUIGI, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14/04/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Nola (NA) il 14/06/2013, dalla cui unione nasceva la figlia (il 29/07/2014 Per_1 in Torre del Greco), evidenziavano che il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione
1 consensuale tra i coniugi con decreto n. 2980/2018 reso il 23/10/2018 e pubblicato il 06/11/2018 nel procedimento R.G. n. 3641/2018. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Appare conforme agli interessi della figlia minore , rispettoso delle norme di cui agli artt. Per_1
29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 23/06/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Affidare la figlia ancora minorenne in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia vivrà con la madre presso la casa familiare in San Vitaliano via D'Annunzio 33. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. il sig. potrà vedere e tenere con se la figlia quanto e quando vuole, compatibilmente alle Parte_1 attività scolastiche ed extra-scolastiche della minore, e previo contatto telefonico con la madre. In caso di disaccordo
2 fra i genitori, il padre potrà comunque vedere e tenere con se la figlia per almeno 3 pomeriggi a settimana dalle ore
16:00 alle ore 21:00.
Inoltre, il padre potrà vedere e tenere con se la figlia durante il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, Per le festività natalizie il padre avrà diritto di tenere con sé La figlia o a
Natale o a Capodanno, ad anni alterni, così come per le festività pasquali. Per le festività estive, due settimane nel mese di Agosto con orari e modalità da stabilire preventivamente in comune accordo entro il 30 giugno di ogni anno.
3. A carico del signor viene stabilito l'assegno mensile della somma di euro 250.00 Parte_1
(duecentocinquanta/00), che verserà, per il mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
inoltre, si farà carico delle spese mediche, scolastiche ed ogni ulteriore spesa straordinaria nella misura del 50% , in particolare: acquisto libri scolastici, visite mediche specialistiche non convenzionate, gite scolastiche ecc. purché necessarie e preventivamente concordate;
4. Per ogni esigenza inerente l'educazione della figlia i ricorrenti rimangono onerati di darsi reciproca comunicazione
e di adoperarsi per la migliore soluzione nell'interesse dei figli;
5. I signori - provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
Parte_1 Pt_2
6. I signori - avranno l'obbligo di comunicarsi tutte le eventuali variazioni di diritto. Parte_1 Pt_2
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nola, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Tenuto conto della natura necessitata della pronuncia e considerato che si tratta di un procedimento su domanda congiunta, nulla dev'essere disposto in merito alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
3 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato ad [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...] , il giorno 14/06/2013 in Nola (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.50, Serie A, Parte II, Ufficio 1,
Anno 2013);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 30/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 15/04/2025 al n. 997 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...] , Parte_1
e da
nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. SCOTTI LUIGI, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14/04/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Nola (NA) il 14/06/2013, dalla cui unione nasceva la figlia (il 29/07/2014 Per_1 in Torre del Greco), evidenziavano che il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione
1 consensuale tra i coniugi con decreto n. 2980/2018 reso il 23/10/2018 e pubblicato il 06/11/2018 nel procedimento R.G. n. 3641/2018. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Appare conforme agli interessi della figlia minore , rispettoso delle norme di cui agli artt. Per_1
29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 23/06/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Affidare la figlia ancora minorenne in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia vivrà con la madre presso la casa familiare in San Vitaliano via D'Annunzio 33. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. il sig. potrà vedere e tenere con se la figlia quanto e quando vuole, compatibilmente alle Parte_1 attività scolastiche ed extra-scolastiche della minore, e previo contatto telefonico con la madre. In caso di disaccordo
2 fra i genitori, il padre potrà comunque vedere e tenere con se la figlia per almeno 3 pomeriggi a settimana dalle ore
16:00 alle ore 21:00.
Inoltre, il padre potrà vedere e tenere con se la figlia durante il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, Per le festività natalizie il padre avrà diritto di tenere con sé La figlia o a
Natale o a Capodanno, ad anni alterni, così come per le festività pasquali. Per le festività estive, due settimane nel mese di Agosto con orari e modalità da stabilire preventivamente in comune accordo entro il 30 giugno di ogni anno.
3. A carico del signor viene stabilito l'assegno mensile della somma di euro 250.00 Parte_1
(duecentocinquanta/00), che verserà, per il mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
inoltre, si farà carico delle spese mediche, scolastiche ed ogni ulteriore spesa straordinaria nella misura del 50% , in particolare: acquisto libri scolastici, visite mediche specialistiche non convenzionate, gite scolastiche ecc. purché necessarie e preventivamente concordate;
4. Per ogni esigenza inerente l'educazione della figlia i ricorrenti rimangono onerati di darsi reciproca comunicazione
e di adoperarsi per la migliore soluzione nell'interesse dei figli;
5. I signori - provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
Parte_1 Pt_2
6. I signori - avranno l'obbligo di comunicarsi tutte le eventuali variazioni di diritto. Parte_1 Pt_2
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nola, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Tenuto conto della natura necessitata della pronuncia e considerato che si tratta di un procedimento su domanda congiunta, nulla dev'essere disposto in merito alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
3 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato ad [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...] , il giorno 14/06/2013 in Nola (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.50, Serie A, Parte II, Ufficio 1,
Anno 2013);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 30/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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