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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2296/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentata e difesa dall'avv.to Dario Parte_1
Vitrano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Palermo in Via Principe di Paternò n. 18, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
- resistente contumace -
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.06.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso
- d'aver presentato in data 02.02.2022 domanda all' al fine di CP_1
ottenere la prestazione di Disoccupazione Agricola relativamente all'anno 2021, attesa la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti;
- che, con lettera raccomandata a.r. del 10.06.2022, l sede CP_1
di Termini Imerese, comunicava la reiezione della domanda con la seguente motivazione “… non risulta iscritto negli elenchi agricoli
…”;
- di aver presentato ricorso amministrativo in data 27.02.2023, rimasto privo di riscontro, conveniva in giudizio innanzi a questo
Tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “ Ritenere e dichiarare che, nell'anno 2021, la sig.ra
ha prestato 106 giornate di lavoro agricolo, per Parte_1
le ragioni spiegate in narrati-va, e, conseguentemente, Ritenere e dichiarare che l'odierna ricorrente ha diritto alla percezione delle somme dovutele a titolo di disoccupazione agricola, per 106 giornate di lavoro prestato nel 2021 e, per l'effetto, Condannare
l' a corrispondere alla sig.ra Controparte_2 Parte_1
l'indennità di disoccupazione agricola, spettantele per l'anno 2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” (cfr. conclusioni del ricorso).
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita solo documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19.02.2025 per il deposito di note.
***
Nel merito, il ricorso va accolto.
Com'è noto, i requisiti per la fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola sono i seguenti: - l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente .
Invero, la L. n. 264 del 29 aprile 1949 art. 32, come modificata dall'art. 1 del D.P.R. 1049 del 3 dicembre 1970 dispone che: a) “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio […] spetta l'indennità di disoccupazione qualora […] abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Com'è ben noto, infatti, la ratio della disciplina è quello di compensare non uno stato di disoccupazione attuale, bensì i vari momenti d'inattività che fisiologicamente caratterizzano l'attività di bracciante agricolo, verificatisi nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Orbene, nel caso che ci occupa emerge per tabulas che sussistono tutti i requisiti previsti ex lege in quanto è documentato dall'estratto contributivo che la ricorrente ha maturato nel settore agricolo, nel biennio 2020/2021 ben 103 contributi giornalieri, sicché ha diritto alla prestazione rivendicata tanto più che l' , rimanendo contumace, CP_1
non ha allegato, né dimostrato, circostanze ostative all'accoglimento della domanda, né in sede amministrativa ha espresso motivi per il rigetto della stessa, essedo maturato il silenzio-rifiuto.
Per quanto attiene alla misura dell'indennità di disoccupazione agricola, essa viene rapportata al numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue dalle quali si dovranno detrarre:
a) le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
b) le giornate di lavoro in proprio;
c) le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortuni, ecc..
Bisogna distinguere se il lavoratore è a tempo indeterminato o meno:
- nel primo caso, l'indennità corrisponde al 30% della retribuzione media di riferimento del periodo considerato, senza considerare il contributo di solidarietà;
- nel secondo caso (lavoratore a tempo indeterminato, piccoli coloni, piccoli coltivatori diretti, ecc.), l'indennità corrisponde al 40% della retribuzione media di riferimento del periodo considerato a cui sottrarre il 9% a titolo di contributo di solidarietà.
In termini conclusivi, il ricorso va accolto e l' deve essere CP_1
condannato all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per il periodo di competenza dell'anno 2021. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia dell;
CP_1
- accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento dell'indennità CP_1
di disoccupazione agricola per l'anno 2021 sulla base della domanda presentata in data 02.02.2022, oltre accessori come per legge;
- Condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.400,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Termini Imerese il 19.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2296/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentata e difesa dall'avv.to Dario Parte_1
Vitrano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Palermo in Via Principe di Paternò n. 18, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
- resistente contumace -
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.06.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso
- d'aver presentato in data 02.02.2022 domanda all' al fine di CP_1
ottenere la prestazione di Disoccupazione Agricola relativamente all'anno 2021, attesa la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti;
- che, con lettera raccomandata a.r. del 10.06.2022, l sede CP_1
di Termini Imerese, comunicava la reiezione della domanda con la seguente motivazione “… non risulta iscritto negli elenchi agricoli
…”;
- di aver presentato ricorso amministrativo in data 27.02.2023, rimasto privo di riscontro, conveniva in giudizio innanzi a questo
Tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “ Ritenere e dichiarare che, nell'anno 2021, la sig.ra
ha prestato 106 giornate di lavoro agricolo, per Parte_1
le ragioni spiegate in narrati-va, e, conseguentemente, Ritenere e dichiarare che l'odierna ricorrente ha diritto alla percezione delle somme dovutele a titolo di disoccupazione agricola, per 106 giornate di lavoro prestato nel 2021 e, per l'effetto, Condannare
l' a corrispondere alla sig.ra Controparte_2 Parte_1
l'indennità di disoccupazione agricola, spettantele per l'anno 2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” (cfr. conclusioni del ricorso).
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita solo documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19.02.2025 per il deposito di note.
***
Nel merito, il ricorso va accolto.
Com'è noto, i requisiti per la fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola sono i seguenti: - l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente .
Invero, la L. n. 264 del 29 aprile 1949 art. 32, come modificata dall'art. 1 del D.P.R. 1049 del 3 dicembre 1970 dispone che: a) “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio […] spetta l'indennità di disoccupazione qualora […] abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Com'è ben noto, infatti, la ratio della disciplina è quello di compensare non uno stato di disoccupazione attuale, bensì i vari momenti d'inattività che fisiologicamente caratterizzano l'attività di bracciante agricolo, verificatisi nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Orbene, nel caso che ci occupa emerge per tabulas che sussistono tutti i requisiti previsti ex lege in quanto è documentato dall'estratto contributivo che la ricorrente ha maturato nel settore agricolo, nel biennio 2020/2021 ben 103 contributi giornalieri, sicché ha diritto alla prestazione rivendicata tanto più che l' , rimanendo contumace, CP_1
non ha allegato, né dimostrato, circostanze ostative all'accoglimento della domanda, né in sede amministrativa ha espresso motivi per il rigetto della stessa, essedo maturato il silenzio-rifiuto.
Per quanto attiene alla misura dell'indennità di disoccupazione agricola, essa viene rapportata al numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue dalle quali si dovranno detrarre:
a) le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
b) le giornate di lavoro in proprio;
c) le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortuni, ecc..
Bisogna distinguere se il lavoratore è a tempo indeterminato o meno:
- nel primo caso, l'indennità corrisponde al 30% della retribuzione media di riferimento del periodo considerato, senza considerare il contributo di solidarietà;
- nel secondo caso (lavoratore a tempo indeterminato, piccoli coloni, piccoli coltivatori diretti, ecc.), l'indennità corrisponde al 40% della retribuzione media di riferimento del periodo considerato a cui sottrarre il 9% a titolo di contributo di solidarietà.
In termini conclusivi, il ricorso va accolto e l' deve essere CP_1
condannato all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per il periodo di competenza dell'anno 2021. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia dell;
CP_1
- accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento dell'indennità CP_1
di disoccupazione agricola per l'anno 2021 sulla base della domanda presentata in data 02.02.2022, oltre accessori come per legge;
- Condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.400,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Termini Imerese il 19.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo