Articolo 20 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 19Articolo 21
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11 maggio 1966
Art. 20.
Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966