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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Anna Mantovani Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2864/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Amiterno, n. 5, rappresentata e difesa in proprio ex art.86 c.p.c., nonché congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Corda APPELLANTE CONTRO
(C.F.: e Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F. ), ambedue rappresentati e difesi CP_2 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Giuseppe Bognanni, presso il cui studio in Milano, Via Ponchielli n. 6, risultano elettivamente domiciliati APPELLATI pagina 1 di 11 avente ad oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo
sulle seguenti conclusioni: Per AVVOCATO Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: In via principale: – Accogliere integralmente l'appello, per l'effetto – Riformare la sentenza n. 5418/2024 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha condannato l'Avv. Parte_1 al pagamento in favore degli appellati della somma di € 95.000,00, oltre interessi e
[...] spese;
– Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta agli appellati a titolo di ripetizione di indebito, restituzione o altra causale;
– Accertare la carenza di legittimazione attiva degli appellati in relazione alla pretesa restituzione della somma di € 49.800,00 riferita ai figli minori, non essendo stati gli attori legittimati a far valere tale diritto in proprio;
In via subordinata: – Rideterminare l'importo eventualmente dovuto dall'appellante in favore degli appellati in misura non superiore ad € 9.674,14, come da calcoli documentati in atti, detratta la somma di € 49.800,00 oggetto della suddetta eccezione di carenza di legittimazione attiva;
Con integrale vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado, da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza appellata n.5418/2024 resa dal Tribunale di Milano - Sezione V Civile - G.U. Dott.ssa Spinler - nella causa n.33742/2021 R.G. così GIUDICARE Preliminarmente, in rito:
- Rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, per i motivi dedotti in merito. Nel merito:
– Riformare la sentenza appellata in punto spese e competenze liquidate a favore del sottoscritto difensore antistatario e distrattario Avv. Giuseppe Bognanni, disponendo la liquidazione delle spese in conformità di quanto esposto nella nota spese 7/4/2024, di cui è stata offerta all'appellante pro bono pacis la volontaria riduzione, dietro rinuncia ex adverso agli altri motivi di appello, per i motivi dedotti.
- Confermare per il resto le statuizioni di accertamento e condanna a carico dell'Avv. Parte_1 contenute nella sentenza appellata per i motivi dedotti.
[...]
pagina 2 di 11 - Con la condanna dell'appellante alla refusione delle spese anticipate e dei compensi non riscossi per il presente grado di appello, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c., nella quale le parti hanno concluso come in atti, e della odierna camera di consiglio espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 [...]
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano l'Avv. CP_2 Parte_1 affinché la stessa venisse condannata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla
[...] restituzione della somma complessiva di € 45.200,00, maggiorata degli interessi dalla domanda al saldo e con vittoria delle spese del giudizio. A sostegno delle proprie pretese, gli attori esponevano di aver conferito, in data 10.07.2017, mandato all'Avv. per essere assistiti, insieme con i propri Pt_1 figli minori superstiti, nella pratica stragiudiziale finalizzata al conseguimento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi in conseguenza della morte, avvenuta in data 6.07.2017 a seguito di incidente stradale, del figlio minore , con la previsione di un compenso “nella Per_1 misura del 10% del risultato conseguito, oltre spese ed accessori di legge” e l'autorizzazione al difensore “a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima (e ciò nei limiti del compenso percentuale pattuito nel presente accordo ), nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte fino a soddisfazione delle parcelle emesse per tutta l'attività compiuta ai sensi dell'art. 44 del codice dentologico forense” (cfr. docc. nn. 1 e 2 fascicolo I grado ). CP_1
In data 22.06.2018, gli attori rilasciavano altresì all'Avv. una procura Pt_1 speciale notarile, conferendole, tra gli altri, i poteri di “convenire l'importo del ristoro, riscuoterlo, aprire conti correnti bancari in nome e per conto dei sottoscritti in Italia o all'estero, nonché trasferirvi somme sia in Italia che all'estero […] incassare assegni a nome dei sottoscritti” (cfr. doc. n. 3 fascicolo I grado ). CP_1
Così ricostruiti i rapporti intercorsi inter partes, gli attori deducevano quindi che la compagnia assicurativa del veicolo investitore, aveva provveduto a CP_3 liquidare all'Avv. nella sua qualità di procuratore speciale dei Pt_1
, complessivi € 1.460.000,00 a titolo di risarcimento, oltre a € CP_1
37.200,00 a titolo di onorari per i due genitori del de cuius, senza tuttavia che dal pagina 3 di 11 rendiconto fornito agli stessi dall'Avv. in data 5.06.2021 (cfr. doc. n. 5 Pt_1 fascicolo I grado ) risultasse apposto a credito e parziale scomputo CP_1 della parcella tale ultimo importo, il quale sarebbe stato pertanto indebitamente incassato dalla convenuta. Al contrario, nel medesimo rendiconto risultava posto in compensazione l'importo pari a € 8.000,00 a titolo di “restituzione anticipi erogati dall'Avv. Calderoni alla famiglia in assenza, tuttavia, di qualsivoglia pezza giustificativa, CP_1 con la conseguenza che anche tale somma sarebbe stata indebitamente trattenuta dall'Avv. Pt_1
Si costituiva in giudizio l'Avv. contestando la fondatezza delle Parte_1 avverse pretese ed eccependo nello specifico che gli importi di cui gli attori domandavano la restituzione fossero in realtà dovuti per avere le parti pattuito i compensi nella misura del 15% - e non già del 10% - della somma complessiva percepita a titolo di risarcimento del danno e per avere la convenuta effettivamente versato l'importo di € 8.000,00 all'Avv. Calderoni. Con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., gli attori modificavano il petitum, chiedendo la condanna dell'Avv. al pagamento della maggior somma di Pt_1
€ 95.000,00, comprensiva dell'ulteriore somma di € 49.800,00 corrisposta dalla compagnia assicurativa del veicolo investitore, alla convenuta, a CP_3 titolo di competenze legali per l'attività di patrocinio svolta in favore dei figli minori superstiti dei . CP_1
Con sentenza n. 5418/2024, pubblicata in data 24.05.2024, il Tribunale di Milano, rilevata la mancata contestazione, da parte dell'Avv. Pt_1 dell'avvenuta percezione di somme ulteriori rispetto al compenso, corrispondente al 10% delle somme liquidate a titolo di danni, pari a € 208.000,00 (e, segnatamente, di ulteriori € 37.200,00 ed € 49.800,00) e ritenuto non provato che la somma di € 8.000,00 fosse stata effettivamente corrisposta dalla convenuta all'Avv. Calederoni, né che le parti avessero pattuito un compenso in misura superiore al 10% e, conseguentemente, che la somma di € 95.000,00 (pari a €37.200,00 + € 49.800,00 + € 8.000,00) fosse da ritenersi percepita indebitamente, così provvedeva: “ogni altra domanda ed eccezione disattesa, condanna la convenuta a pagare agli attori la somma di euro 95.000,00 oltre interessi con decorrenza dalla domanda, condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese del giudizio, liquidate in euro 14.103,00, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva se dovuta, disponendone la distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”. pagina 4 di 11 * Avverso la summenzionata sentenza ha interposto gravame l'Avv. Parte_1
[...]
Si sono costituiti e contestando la Controparte_1 Controparte_2 fondatezza del gravame avversario, di cui hanno chiesto il rigetto, con l'unica eccezione del sesto e ultimo motivo d'appello, relativo all'erronea liquidazione delle spese di lite, cui hanno dichiarato di aderire. All'udienza del 20.03.2025, la Consigliera istruttrice si è riservata sull'istanza di sospensiva. Con ordinanza del 20.03.2025, il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del medesimo 20.03.2025, ha rigettato l'istanza di inibitoria e fissato l'udienza del 29.05.2025 per la discussione orale della causa innanzi al Collegio. A tale udienza le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti;
la causa è stata poi decisa nella camera di consiglio del 4.06.2025.
* Motivi di appello. L'impugnazione è articolata nei seguenti motivi: 1°. L'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha dato ingresso, conseguentemente accogliendola, alla domanda svolta dagli attori con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., con la quale gli stessi chiedevano altresì la condanna dell'Avv. alla restituzione dell'ulteriore somma di € Pt_1
49.800,00 dalla stessa ricevuta a titolo di rimborso delle spese legali per il patrocinio prestato a favore dei figli minori superstiti dei signori . CP_1
In base alla prospettazione di parte appellante, tale domanda non avrebbe potuto invero trovare ingresso, e conseguentemente accoglimento, attesa la carenza di legittimazione attiva degli attori, che avrebbero agito nel giudizio di prime cure unicamente “in proprio” e non già nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori. 2°. L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la circostanza che le parti avessero pattuito un compenso in misura superiore al 10% del risultato conseguito, nonostante l'Avv. avesse affermato che il documento Pt_1 comprovante l'accordo raggiunto inter partes e volto a elevare la percentuale dei compensi legali dal 10% al 15% fosse stato sottratto dai , i quali, dal CP_1 canto loro, non avrebbero mai formulato, nel corso dell'intero giudizio, alcuna contestazione avverso tale deduzione. pagina 5 di 11 Conseguentemente, giusta l'art. 115 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provata la pattuizione dei compensi nella misura del 15%, pur in assenza del relativo documento in quanto, a dire dell'appellante, oggetto di furto. 3°. L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe omesso di considerare il documento prodotto e allegato, sub. n. 5, alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. dall'Avv. costituito dal Pt_1 ricorso al Giudice tutelare redatto in nome, per conto e nell'interesse di
[...]
e dalla stessa mai disconosciuto, con il quale veniva domandato, tra CP_1
l'altro, anche lo svincolo del 15% delle somme erogate ai minori per poter remunerare e liquidare il difensore. Segnatamente, il primo Giudice non avrebbe esplicitato le ragioni che impedirebbero di considerare tale documento un patto scritto sui compensi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c., tanto più a fronte del mancato disconoscimento da parte degli attori.
4°. L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile la prova orale richiesta dall'Avv. Pt_1 nonostante l'asserita perdita incolpevole del documento comprovante la pattuizione di un maggior compenso. In base alla prospettazione dell'appellante, l'art. 2725 c.c. porrebbe un limite alla prova testimoniale dell'esistenza del documento, ma non precluderebbe il ricorso ad altri tipi di prove, quali quelle documentali, come avvenuto nel caso di specie attraverso la produzione del già richiamato documento sub n. 5 di parte convenuta, il quale, pur non costituendo esso stesso l'accordo scritto sui compensi, sarebbe quanto meno da ritenersi prova rilevante della relativa esistenza, come tale certamente ammissibile e utilizzabile.
5°. L'appellante denuncia l'erroneità delle operazioni di calcolo condotte ai fini della determinazione della somma dovuta dall'Avv. per avere il Pt_1
Tribunale omesso di considerare come parte del risarcimento complessivo riconosciuto ai anche il rimborso delle spese legali da parte CP_1 dell'assicurazione, costituenti invero danno patrimoniale, nonché gli accessori di legge. Segnatamente, la condanna dell'Avv. alla restituzione della somma di € Pt_1
95.000,00 sarebbe abnorme, in quanto risulterebbe per tabulas il trattenimento, da parte della professionista, di complessivi € 303.200,00 (pari a € 208.200,00 + € 95.000,00), sicché detraendo da tale importo la somma di € 243.525,86 corrispondente al 10% lordo e spese, si perverrebbe al più alla minor somma di pagina 6 di 11 € 59.474,14; somma che però ricomprende anche la domanda restitutoria di € 49.800,00 che, stante la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva, non potrebbe trovare ingresso e accoglimento e che pertanto andrebbe detratta da tale importo, residuando così una cifra ancora minore pari a € 9.674,14. 6°. L'appellante censura il capo della sentenza gravata relativo alle spese di lite, per avere il primo Giudice liquidato a favore degli attori un importo superiore al doppio di quello dagli stessi indicato nella propria nota spese, la quale rappresenterebbe un limite al potere di liquidazione spettante al giudice.
* L'opinione della Corte. L'appello è parzialmente fondato e merita pertanto accoglimento nei termini di seguito precisati. I. È anzitutto infondato il primo motivo d'appello, cui è affidata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei con riferimento alla domanda di CP_1 ripetizione della somma pari a € 49.800,00 ricevuta dall'Avv. a titolo di Pt_1 rimborso delle spese legali per il patrocinio prestato a favore dei figli minori superstiti degli attori odierni appellati. Sul punto appare invero sufficiente rilevare come, sin dall'atto introduttivo del giudizio di prime cure, i abbiano rappresentato, offrendone del resto CP_1 debita prova documentale (cfr. docc. nn. 1 e 2 fascicolo I grado ), di CP_1 aver conferito mandato all'Avv. anche in qualità di esercenti la Pt_1 responsabilità genitoriale sui figli minori superstiti, riservandosi, in attesa di riscontro dalla compagnia assicurativa del veicolo investitore, di estendere il petitum anche alle somme da quest'ultima liquidate all'odierna appellante a titolo di competenze legali per l'attività di patrocinio dalla stessa svolta in favore dei figli minori superstiti degli attori. E infatti, una volta ricevuto il riscontro della compagnia assicurativa CP_3 che confermava ai di aver liquidato all'Avv. a titolo di CP_1 Pt_1 onorari per l'attività prestata a favore dei fratelli minori del de cuius, la somma mai rendicontata di € 49.800,00 (cfr. doc. n. 9 fascicolo I grado ), con CP_1 la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., a scioglimento della riserva di cui all'atto di citazione, gli attori provvedevano a estendere il petitum, domandando la condanna del difensore convenuto al pagamento della maggior somma di € 95.000,00, comprensiva di tale ulteriore importo. In altri e definitivi termini, il tenore inequivoco degli atti processuali degli attori
– dal quale si evince chiaramente che, sin dall'instaurazione del giudizio di prime pagina 7 di 11 cure, i abbiano inteso dedurre quale titolo a fondamento della pretesa CP_1 restitutoria gli atti di conferimento di incarico professionale dagli stessi rilasciato all'Avv. tanto in proprio quanto in qualità di genitori esercenti la Pt_1 responsabilità genitoriale sui figli minori superstiti e fratelli del de cuius – è da ritenersi ampiamente sufficiente a privare di ogni pregio l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dall'Avv. nel proprio atto di appello, con Pt_1 conseguente rigetto del primo motivo di gravame. II, III, IV. Parimenti infondati sono il secondo, il terzo e il quarto motivo d'appello, i quali, in ragione dell'evidente connessione delle censure ivi formulate, si prestano a essere trattati congiuntamente. Con essi, parte appellante assume che, pur in assenza del relativo documento, in thesi sottratto dai , il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provata la CP_1 pattuizione del compenso nella maggior misura del 15%, soccorrendo a tal fine il ricorso al Giudice tutelare redatto in nome, per conto e nell'interesse di
[...]
e dalla stessa mai disconosciuto, con il quale veniva domandato lo CP_1 svincolo del 15% delle somme erogate ai minori per poter remunerare e liquidare il difensore (cfr. doc. n. 5 fascicolo I grado Avv. . Pt_1
La prospettazione in tal senso offerta dall'appellante non può tuttavia andare incontro all'adesione di questa Corte che, sul punto, ritiene all'opposto di condividere le statuizioni del primo Giudice, le quali s'inscrivono del resto in un consolidato quanto granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità la quale, anche in tempi recenti, ha ribadito che “Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta 'ad substantiam' a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. II, 12.01.2023, n. 717). Ne discende che la procura rilasciata da a latere del ricorso Controparte_1 innanzi al Giudice tutelare (cfr. doc. n. 5 fascicolo I grado Avv. non Pt_1
pagina 8 di 11 può in alcun modo dirsi satisfattiva del requisito formale prescritto a pena di nullità dall'art. 2233 c.c., atteso che detta procura non fa riferimento alla misura del compenso, menzionata invero unicamente nell'atto giudiziale, il quale reca tuttavia la sola sottoscrizione dell'Avv. con la conseguenza che, Pt_1 contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante, questo non avrebbe potuto essere in ogni caso disconosciuto dai , non avendolo per CP_1
l'appunto gli stessi mai sottoscritto. Con precipuo riferimento alla censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, pacificamente consentita dal combinato disposto di cui agli artt. 2724 e 2725 c.c. nel caso di perdita incolpevole del documento, è sufficiente rilevare come l'odierna appellante, nel corso del giudizio di prime cure, non abbia reiterato le relative istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che le stesse non possono essere riproposte nel presente grado di giudizio. Fermo il carattere assorbente di quanto sopra, non pare inutile aggiungere che, in ogni caso, l'Avv. non ha mai offerto prova rigorosa dell'incolpevole Pt_1 perdita dell'accordo scritto, affidandosi invero a una narrazione generica – come tale, inidonea a far sorgere in capo alla controparte un onere di specifica contestazione – che solo in sede di gravame sembra assumere toni vagamente circostanziati (la denuncia-querela per furto nei confronti dei signori , CP_1 riferita a fatti risalenti al 2018 e prodotta sub n. 3 in grado di appello dall'Avv. veniva infatti presentata per la prima volta il giorno seguente alla data Pt_1 apposta all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di gravame), a quel punto prontamente contestati, sin dal proprio atto costitutivo in appello, dai
. CP_1
V. Infondato è, ancora, il quinto motivo d'appello, con il quale parte appellante lamenta in ogni caso l'erroneità delle operazioni di calcolo condotte ai fini della determinazione della somma indebitamente percepita dall'Avv. Pt_1
Le censure spese sul punto sono essenzialmente due. Con la prima, l'Avv. sostiene che il Tribunale abbia omesso di Pt_1 considerare che il complessivo risarcimento conseguito dagli attori, base di calcolo per la percentuale pattuita, includerebbe non solo la sorte capitale, ma anche le somme liquidate direttamente dalla compagnia assicurativa a titolo di rimborso delle spese legali.
pagina 9 di 11 Con la seconda, l'Avv. sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe del Pt_1 pari omesso di considerare, ai fini della determinazione del compenso del legale difensore, l'incidenza degli accessori di legge. Ebbene, con riguardo alla prima censura, giova anzitutto premettere che, di regola, all'atto del conferimento di un mandato si suole fare riferimento, quale base di calcolo per la determinazione di compensi percentuali, alle somme liquidate e non anche alle spese legali. Ciò premesso, quanto al caso di specie, non può che essere rilevato come sia in realtà lo stesso Avv. nell'ambito del rendiconto trasmesso ai clienti (cfr. Pt_1 doc. n. 5 fascicolo I grado ), a calcolare il proprio compenso CP_1 assumendo quale base i soli importi netti liquidati alle parti, senza peraltro mai dichiarare di aver ricevuto gli importi di € 37.200,00 ed € 49.800,00 a titolo di rimborso delle spese legali, con ciò dimostrando di aver interpretato l'accordo nel medesimo senso fatto proprio dagli odierni appellati. Quanto, invece, alla seconda censura, appare dirimente che, a distanza di quattro anni dalla summenzionata rendicontazione e benché ad oggi svolga una specifica censura sul punto, allo stato, l'Avv. non risulta aver mai emesso fattura, Pt_1 con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, non può che essere confermato l'importo così come quantificato dal Tribunale, senza che si possano porre a carico dei signori oneri fiscali e contribuitivi cui il difensore CP_1 non dimostra di aver assolto. VI. Fondato è, invece, il sesto e ultimo motivo d'appello, che ha trovato la piena adesione degli odierni appellati. Il primo Giudice ha invero errato nel liquidare le spese di lite a favore dei signori in misura superiore a quanto da questi richiesto con la nota spese CP_1 prodotta in giudizio: detta statuizione costituisce infatti una violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. che, come noto, inibisce al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda (cfr., in tal senso, Cass. civ., 26.10.2021, n. 30087). Pertanto, in accoglimento del sesto e ultimo motivo d'appello, deve essere riformato il capo della sentenza gravata relativo alle spese, con condanna dell'Avv. a rifondere a favore dei signori le spese di lite del Pt_1 CP_1 primo grado di giudizio che si liquidano nel minore importo di € 7.052,00, per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppe Bognanni. pagina 10 di 11 * All'esito del presente grado di giudizio, che ha visto la soccombenza prevalente dell'Avv. consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle Pt_1 spese del grado di appello, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore di causa e ai parametri minimi, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate, della non espletata fase istruttoria e/o di trattazione e della preminente oralità dell'attività difensiva nella fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avvocato avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 5418/2024 così dispone: 1. in parziale riforma della sentenza gravata, condanna l'Avvocato Parte_1 alla rifusione in favore di e delle
[...] Controparte_1 Controparte_2 spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate nel minore importo di € 7.052,00, per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Giuseppe Bognanni;
2. conferma nel resto la sentenza n. 5418/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 24.05.2024;
3. condanna l'Avvocato alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
e delle spese di questo grado, liquidate in € 4.997,00 CP_1 Controparte_2 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Giuseppe Bognanni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 4 giugno 2025 La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Anna Mantovani Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2864/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Amiterno, n. 5, rappresentata e difesa in proprio ex art.86 c.p.c., nonché congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Corda APPELLANTE CONTRO
(C.F.: e Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F. ), ambedue rappresentati e difesi CP_2 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Giuseppe Bognanni, presso il cui studio in Milano, Via Ponchielli n. 6, risultano elettivamente domiciliati APPELLATI pagina 1 di 11 avente ad oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo
sulle seguenti conclusioni: Per AVVOCATO Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: In via principale: – Accogliere integralmente l'appello, per l'effetto – Riformare la sentenza n. 5418/2024 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha condannato l'Avv. Parte_1 al pagamento in favore degli appellati della somma di € 95.000,00, oltre interessi e
[...] spese;
– Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta agli appellati a titolo di ripetizione di indebito, restituzione o altra causale;
– Accertare la carenza di legittimazione attiva degli appellati in relazione alla pretesa restituzione della somma di € 49.800,00 riferita ai figli minori, non essendo stati gli attori legittimati a far valere tale diritto in proprio;
In via subordinata: – Rideterminare l'importo eventualmente dovuto dall'appellante in favore degli appellati in misura non superiore ad € 9.674,14, come da calcoli documentati in atti, detratta la somma di € 49.800,00 oggetto della suddetta eccezione di carenza di legittimazione attiva;
Con integrale vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado, da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza appellata n.5418/2024 resa dal Tribunale di Milano - Sezione V Civile - G.U. Dott.ssa Spinler - nella causa n.33742/2021 R.G. così GIUDICARE Preliminarmente, in rito:
- Rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, per i motivi dedotti in merito. Nel merito:
– Riformare la sentenza appellata in punto spese e competenze liquidate a favore del sottoscritto difensore antistatario e distrattario Avv. Giuseppe Bognanni, disponendo la liquidazione delle spese in conformità di quanto esposto nella nota spese 7/4/2024, di cui è stata offerta all'appellante pro bono pacis la volontaria riduzione, dietro rinuncia ex adverso agli altri motivi di appello, per i motivi dedotti.
- Confermare per il resto le statuizioni di accertamento e condanna a carico dell'Avv. Parte_1 contenute nella sentenza appellata per i motivi dedotti.
[...]
pagina 2 di 11 - Con la condanna dell'appellante alla refusione delle spese anticipate e dei compensi non riscossi per il presente grado di appello, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c., nella quale le parti hanno concluso come in atti, e della odierna camera di consiglio espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 [...]
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano l'Avv. CP_2 Parte_1 affinché la stessa venisse condannata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla
[...] restituzione della somma complessiva di € 45.200,00, maggiorata degli interessi dalla domanda al saldo e con vittoria delle spese del giudizio. A sostegno delle proprie pretese, gli attori esponevano di aver conferito, in data 10.07.2017, mandato all'Avv. per essere assistiti, insieme con i propri Pt_1 figli minori superstiti, nella pratica stragiudiziale finalizzata al conseguimento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi in conseguenza della morte, avvenuta in data 6.07.2017 a seguito di incidente stradale, del figlio minore , con la previsione di un compenso “nella Per_1 misura del 10% del risultato conseguito, oltre spese ed accessori di legge” e l'autorizzazione al difensore “a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima (e ciò nei limiti del compenso percentuale pattuito nel presente accordo ), nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte fino a soddisfazione delle parcelle emesse per tutta l'attività compiuta ai sensi dell'art. 44 del codice dentologico forense” (cfr. docc. nn. 1 e 2 fascicolo I grado ). CP_1
In data 22.06.2018, gli attori rilasciavano altresì all'Avv. una procura Pt_1 speciale notarile, conferendole, tra gli altri, i poteri di “convenire l'importo del ristoro, riscuoterlo, aprire conti correnti bancari in nome e per conto dei sottoscritti in Italia o all'estero, nonché trasferirvi somme sia in Italia che all'estero […] incassare assegni a nome dei sottoscritti” (cfr. doc. n. 3 fascicolo I grado ). CP_1
Così ricostruiti i rapporti intercorsi inter partes, gli attori deducevano quindi che la compagnia assicurativa del veicolo investitore, aveva provveduto a CP_3 liquidare all'Avv. nella sua qualità di procuratore speciale dei Pt_1
, complessivi € 1.460.000,00 a titolo di risarcimento, oltre a € CP_1
37.200,00 a titolo di onorari per i due genitori del de cuius, senza tuttavia che dal pagina 3 di 11 rendiconto fornito agli stessi dall'Avv. in data 5.06.2021 (cfr. doc. n. 5 Pt_1 fascicolo I grado ) risultasse apposto a credito e parziale scomputo CP_1 della parcella tale ultimo importo, il quale sarebbe stato pertanto indebitamente incassato dalla convenuta. Al contrario, nel medesimo rendiconto risultava posto in compensazione l'importo pari a € 8.000,00 a titolo di “restituzione anticipi erogati dall'Avv. Calderoni alla famiglia in assenza, tuttavia, di qualsivoglia pezza giustificativa, CP_1 con la conseguenza che anche tale somma sarebbe stata indebitamente trattenuta dall'Avv. Pt_1
Si costituiva in giudizio l'Avv. contestando la fondatezza delle Parte_1 avverse pretese ed eccependo nello specifico che gli importi di cui gli attori domandavano la restituzione fossero in realtà dovuti per avere le parti pattuito i compensi nella misura del 15% - e non già del 10% - della somma complessiva percepita a titolo di risarcimento del danno e per avere la convenuta effettivamente versato l'importo di € 8.000,00 all'Avv. Calderoni. Con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., gli attori modificavano il petitum, chiedendo la condanna dell'Avv. al pagamento della maggior somma di Pt_1
€ 95.000,00, comprensiva dell'ulteriore somma di € 49.800,00 corrisposta dalla compagnia assicurativa del veicolo investitore, alla convenuta, a CP_3 titolo di competenze legali per l'attività di patrocinio svolta in favore dei figli minori superstiti dei . CP_1
Con sentenza n. 5418/2024, pubblicata in data 24.05.2024, il Tribunale di Milano, rilevata la mancata contestazione, da parte dell'Avv. Pt_1 dell'avvenuta percezione di somme ulteriori rispetto al compenso, corrispondente al 10% delle somme liquidate a titolo di danni, pari a € 208.000,00 (e, segnatamente, di ulteriori € 37.200,00 ed € 49.800,00) e ritenuto non provato che la somma di € 8.000,00 fosse stata effettivamente corrisposta dalla convenuta all'Avv. Calederoni, né che le parti avessero pattuito un compenso in misura superiore al 10% e, conseguentemente, che la somma di € 95.000,00 (pari a €37.200,00 + € 49.800,00 + € 8.000,00) fosse da ritenersi percepita indebitamente, così provvedeva: “ogni altra domanda ed eccezione disattesa, condanna la convenuta a pagare agli attori la somma di euro 95.000,00 oltre interessi con decorrenza dalla domanda, condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese del giudizio, liquidate in euro 14.103,00, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva se dovuta, disponendone la distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”. pagina 4 di 11 * Avverso la summenzionata sentenza ha interposto gravame l'Avv. Parte_1
[...]
Si sono costituiti e contestando la Controparte_1 Controparte_2 fondatezza del gravame avversario, di cui hanno chiesto il rigetto, con l'unica eccezione del sesto e ultimo motivo d'appello, relativo all'erronea liquidazione delle spese di lite, cui hanno dichiarato di aderire. All'udienza del 20.03.2025, la Consigliera istruttrice si è riservata sull'istanza di sospensiva. Con ordinanza del 20.03.2025, il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del medesimo 20.03.2025, ha rigettato l'istanza di inibitoria e fissato l'udienza del 29.05.2025 per la discussione orale della causa innanzi al Collegio. A tale udienza le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti;
la causa è stata poi decisa nella camera di consiglio del 4.06.2025.
* Motivi di appello. L'impugnazione è articolata nei seguenti motivi: 1°. L'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha dato ingresso, conseguentemente accogliendola, alla domanda svolta dagli attori con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., con la quale gli stessi chiedevano altresì la condanna dell'Avv. alla restituzione dell'ulteriore somma di € Pt_1
49.800,00 dalla stessa ricevuta a titolo di rimborso delle spese legali per il patrocinio prestato a favore dei figli minori superstiti dei signori . CP_1
In base alla prospettazione di parte appellante, tale domanda non avrebbe potuto invero trovare ingresso, e conseguentemente accoglimento, attesa la carenza di legittimazione attiva degli attori, che avrebbero agito nel giudizio di prime cure unicamente “in proprio” e non già nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori. 2°. L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la circostanza che le parti avessero pattuito un compenso in misura superiore al 10% del risultato conseguito, nonostante l'Avv. avesse affermato che il documento Pt_1 comprovante l'accordo raggiunto inter partes e volto a elevare la percentuale dei compensi legali dal 10% al 15% fosse stato sottratto dai , i quali, dal CP_1 canto loro, non avrebbero mai formulato, nel corso dell'intero giudizio, alcuna contestazione avverso tale deduzione. pagina 5 di 11 Conseguentemente, giusta l'art. 115 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provata la pattuizione dei compensi nella misura del 15%, pur in assenza del relativo documento in quanto, a dire dell'appellante, oggetto di furto. 3°. L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe omesso di considerare il documento prodotto e allegato, sub. n. 5, alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. dall'Avv. costituito dal Pt_1 ricorso al Giudice tutelare redatto in nome, per conto e nell'interesse di
[...]
e dalla stessa mai disconosciuto, con il quale veniva domandato, tra CP_1
l'altro, anche lo svincolo del 15% delle somme erogate ai minori per poter remunerare e liquidare il difensore. Segnatamente, il primo Giudice non avrebbe esplicitato le ragioni che impedirebbero di considerare tale documento un patto scritto sui compensi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c., tanto più a fronte del mancato disconoscimento da parte degli attori.
4°. L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile la prova orale richiesta dall'Avv. Pt_1 nonostante l'asserita perdita incolpevole del documento comprovante la pattuizione di un maggior compenso. In base alla prospettazione dell'appellante, l'art. 2725 c.c. porrebbe un limite alla prova testimoniale dell'esistenza del documento, ma non precluderebbe il ricorso ad altri tipi di prove, quali quelle documentali, come avvenuto nel caso di specie attraverso la produzione del già richiamato documento sub n. 5 di parte convenuta, il quale, pur non costituendo esso stesso l'accordo scritto sui compensi, sarebbe quanto meno da ritenersi prova rilevante della relativa esistenza, come tale certamente ammissibile e utilizzabile.
5°. L'appellante denuncia l'erroneità delle operazioni di calcolo condotte ai fini della determinazione della somma dovuta dall'Avv. per avere il Pt_1
Tribunale omesso di considerare come parte del risarcimento complessivo riconosciuto ai anche il rimborso delle spese legali da parte CP_1 dell'assicurazione, costituenti invero danno patrimoniale, nonché gli accessori di legge. Segnatamente, la condanna dell'Avv. alla restituzione della somma di € Pt_1
95.000,00 sarebbe abnorme, in quanto risulterebbe per tabulas il trattenimento, da parte della professionista, di complessivi € 303.200,00 (pari a € 208.200,00 + € 95.000,00), sicché detraendo da tale importo la somma di € 243.525,86 corrispondente al 10% lordo e spese, si perverrebbe al più alla minor somma di pagina 6 di 11 € 59.474,14; somma che però ricomprende anche la domanda restitutoria di € 49.800,00 che, stante la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva, non potrebbe trovare ingresso e accoglimento e che pertanto andrebbe detratta da tale importo, residuando così una cifra ancora minore pari a € 9.674,14. 6°. L'appellante censura il capo della sentenza gravata relativo alle spese di lite, per avere il primo Giudice liquidato a favore degli attori un importo superiore al doppio di quello dagli stessi indicato nella propria nota spese, la quale rappresenterebbe un limite al potere di liquidazione spettante al giudice.
* L'opinione della Corte. L'appello è parzialmente fondato e merita pertanto accoglimento nei termini di seguito precisati. I. È anzitutto infondato il primo motivo d'appello, cui è affidata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei con riferimento alla domanda di CP_1 ripetizione della somma pari a € 49.800,00 ricevuta dall'Avv. a titolo di Pt_1 rimborso delle spese legali per il patrocinio prestato a favore dei figli minori superstiti degli attori odierni appellati. Sul punto appare invero sufficiente rilevare come, sin dall'atto introduttivo del giudizio di prime cure, i abbiano rappresentato, offrendone del resto CP_1 debita prova documentale (cfr. docc. nn. 1 e 2 fascicolo I grado ), di CP_1 aver conferito mandato all'Avv. anche in qualità di esercenti la Pt_1 responsabilità genitoriale sui figli minori superstiti, riservandosi, in attesa di riscontro dalla compagnia assicurativa del veicolo investitore, di estendere il petitum anche alle somme da quest'ultima liquidate all'odierna appellante a titolo di competenze legali per l'attività di patrocinio dalla stessa svolta in favore dei figli minori superstiti degli attori. E infatti, una volta ricevuto il riscontro della compagnia assicurativa CP_3 che confermava ai di aver liquidato all'Avv. a titolo di CP_1 Pt_1 onorari per l'attività prestata a favore dei fratelli minori del de cuius, la somma mai rendicontata di € 49.800,00 (cfr. doc. n. 9 fascicolo I grado ), con CP_1 la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., a scioglimento della riserva di cui all'atto di citazione, gli attori provvedevano a estendere il petitum, domandando la condanna del difensore convenuto al pagamento della maggior somma di € 95.000,00, comprensiva di tale ulteriore importo. In altri e definitivi termini, il tenore inequivoco degli atti processuali degli attori
– dal quale si evince chiaramente che, sin dall'instaurazione del giudizio di prime pagina 7 di 11 cure, i abbiano inteso dedurre quale titolo a fondamento della pretesa CP_1 restitutoria gli atti di conferimento di incarico professionale dagli stessi rilasciato all'Avv. tanto in proprio quanto in qualità di genitori esercenti la Pt_1 responsabilità genitoriale sui figli minori superstiti e fratelli del de cuius – è da ritenersi ampiamente sufficiente a privare di ogni pregio l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dall'Avv. nel proprio atto di appello, con Pt_1 conseguente rigetto del primo motivo di gravame. II, III, IV. Parimenti infondati sono il secondo, il terzo e il quarto motivo d'appello, i quali, in ragione dell'evidente connessione delle censure ivi formulate, si prestano a essere trattati congiuntamente. Con essi, parte appellante assume che, pur in assenza del relativo documento, in thesi sottratto dai , il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provata la CP_1 pattuizione del compenso nella maggior misura del 15%, soccorrendo a tal fine il ricorso al Giudice tutelare redatto in nome, per conto e nell'interesse di
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e dalla stessa mai disconosciuto, con il quale veniva domandato lo CP_1 svincolo del 15% delle somme erogate ai minori per poter remunerare e liquidare il difensore (cfr. doc. n. 5 fascicolo I grado Avv. . Pt_1
La prospettazione in tal senso offerta dall'appellante non può tuttavia andare incontro all'adesione di questa Corte che, sul punto, ritiene all'opposto di condividere le statuizioni del primo Giudice, le quali s'inscrivono del resto in un consolidato quanto granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità la quale, anche in tempi recenti, ha ribadito che “Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta 'ad substantiam' a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. II, 12.01.2023, n. 717). Ne discende che la procura rilasciata da a latere del ricorso Controparte_1 innanzi al Giudice tutelare (cfr. doc. n. 5 fascicolo I grado Avv. non Pt_1
pagina 8 di 11 può in alcun modo dirsi satisfattiva del requisito formale prescritto a pena di nullità dall'art. 2233 c.c., atteso che detta procura non fa riferimento alla misura del compenso, menzionata invero unicamente nell'atto giudiziale, il quale reca tuttavia la sola sottoscrizione dell'Avv. con la conseguenza che, Pt_1 contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante, questo non avrebbe potuto essere in ogni caso disconosciuto dai , non avendolo per CP_1
l'appunto gli stessi mai sottoscritto. Con precipuo riferimento alla censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, pacificamente consentita dal combinato disposto di cui agli artt. 2724 e 2725 c.c. nel caso di perdita incolpevole del documento, è sufficiente rilevare come l'odierna appellante, nel corso del giudizio di prime cure, non abbia reiterato le relative istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che le stesse non possono essere riproposte nel presente grado di giudizio. Fermo il carattere assorbente di quanto sopra, non pare inutile aggiungere che, in ogni caso, l'Avv. non ha mai offerto prova rigorosa dell'incolpevole Pt_1 perdita dell'accordo scritto, affidandosi invero a una narrazione generica – come tale, inidonea a far sorgere in capo alla controparte un onere di specifica contestazione – che solo in sede di gravame sembra assumere toni vagamente circostanziati (la denuncia-querela per furto nei confronti dei signori , CP_1 riferita a fatti risalenti al 2018 e prodotta sub n. 3 in grado di appello dall'Avv. veniva infatti presentata per la prima volta il giorno seguente alla data Pt_1 apposta all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di gravame), a quel punto prontamente contestati, sin dal proprio atto costitutivo in appello, dai
. CP_1
V. Infondato è, ancora, il quinto motivo d'appello, con il quale parte appellante lamenta in ogni caso l'erroneità delle operazioni di calcolo condotte ai fini della determinazione della somma indebitamente percepita dall'Avv. Pt_1
Le censure spese sul punto sono essenzialmente due. Con la prima, l'Avv. sostiene che il Tribunale abbia omesso di Pt_1 considerare che il complessivo risarcimento conseguito dagli attori, base di calcolo per la percentuale pattuita, includerebbe non solo la sorte capitale, ma anche le somme liquidate direttamente dalla compagnia assicurativa a titolo di rimborso delle spese legali.
pagina 9 di 11 Con la seconda, l'Avv. sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe del Pt_1 pari omesso di considerare, ai fini della determinazione del compenso del legale difensore, l'incidenza degli accessori di legge. Ebbene, con riguardo alla prima censura, giova anzitutto premettere che, di regola, all'atto del conferimento di un mandato si suole fare riferimento, quale base di calcolo per la determinazione di compensi percentuali, alle somme liquidate e non anche alle spese legali. Ciò premesso, quanto al caso di specie, non può che essere rilevato come sia in realtà lo stesso Avv. nell'ambito del rendiconto trasmesso ai clienti (cfr. Pt_1 doc. n. 5 fascicolo I grado ), a calcolare il proprio compenso CP_1 assumendo quale base i soli importi netti liquidati alle parti, senza peraltro mai dichiarare di aver ricevuto gli importi di € 37.200,00 ed € 49.800,00 a titolo di rimborso delle spese legali, con ciò dimostrando di aver interpretato l'accordo nel medesimo senso fatto proprio dagli odierni appellati. Quanto, invece, alla seconda censura, appare dirimente che, a distanza di quattro anni dalla summenzionata rendicontazione e benché ad oggi svolga una specifica censura sul punto, allo stato, l'Avv. non risulta aver mai emesso fattura, Pt_1 con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, non può che essere confermato l'importo così come quantificato dal Tribunale, senza che si possano porre a carico dei signori oneri fiscali e contribuitivi cui il difensore CP_1 non dimostra di aver assolto. VI. Fondato è, invece, il sesto e ultimo motivo d'appello, che ha trovato la piena adesione degli odierni appellati. Il primo Giudice ha invero errato nel liquidare le spese di lite a favore dei signori in misura superiore a quanto da questi richiesto con la nota spese CP_1 prodotta in giudizio: detta statuizione costituisce infatti una violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. che, come noto, inibisce al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda (cfr., in tal senso, Cass. civ., 26.10.2021, n. 30087). Pertanto, in accoglimento del sesto e ultimo motivo d'appello, deve essere riformato il capo della sentenza gravata relativo alle spese, con condanna dell'Avv. a rifondere a favore dei signori le spese di lite del Pt_1 CP_1 primo grado di giudizio che si liquidano nel minore importo di € 7.052,00, per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppe Bognanni. pagina 10 di 11 * All'esito del presente grado di giudizio, che ha visto la soccombenza prevalente dell'Avv. consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle Pt_1 spese del grado di appello, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore di causa e ai parametri minimi, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate, della non espletata fase istruttoria e/o di trattazione e della preminente oralità dell'attività difensiva nella fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avvocato avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 5418/2024 così dispone: 1. in parziale riforma della sentenza gravata, condanna l'Avvocato Parte_1 alla rifusione in favore di e delle
[...] Controparte_1 Controparte_2 spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate nel minore importo di € 7.052,00, per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Giuseppe Bognanni;
2. conferma nel resto la sentenza n. 5418/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 24.05.2024;
3. condanna l'Avvocato alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
e delle spese di questo grado, liquidate in € 4.997,00 CP_1 Controparte_2 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Giuseppe Bognanni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 4 giugno 2025 La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
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