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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/09/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 803/2021 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza della Vittoria n. 16, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
ON
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
- convenuti contumaci
Oggetto: servizio preruolo, differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare che le differenze retributive
riconosciute in favore del sig. , giusta sentenza del Tribunale di Castrovillari Parte_1
ex Tribunale di Rossano - Sezione Lavoro n. 103/2018 ammontano ad € 15.411,55
(quindicimilaquattrocentoundici/55) per come accertata in corso di causa;
2) condannare,
quindi, il , in persona del pro-tempore a ON CP_2
pagare in favore del sig. , a titolo di differenze retributive vantate in forza Parte_1
della sentenza del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano - Sezione Lavoro n.
1 15/2019, la predetta somma di € 15.411,55 (quindicimilaquattrocentoundici/55), per come
accertata in corso di causa, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione
monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
3) condannare il ON
, in persona del pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di
[...] CP_2
giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93
c.p.c. ...”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio per la quantificazione delle differenze retributive conseguenti alla sentenza n. 15/2019 del Tribunale di Castrovillari, che ha dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento a fini economici della anzianità di servizio in relazione a tutti i contratti a termine intercorsi prima dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato a far data dall'entrata in vigore della Direttiva 99/70/CE, nei limiti della prescrizione quinquennale e conseguente decorrenza dall'anno scolastico 2005/2006 (tenuto conto che la domanda innanzi al Tribunale di Castrovillari è stata presentata nel 2011). Ha
formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il
15.9.2025.
All'udienza del 29.10.2021 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta.
All'esito della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 16.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La sentenza n. 15/2019 del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato (con certificazione depositata da parte ricorrente in data 21.1.2025), deve porsi a base della pronuncia quale
2 sentenza di riconoscimento del diritto, in ordine alla quale l'odierna azione di configura in termini di richiesta di condanna specifica delle differenze retributive conseguenti ad anzianità di servizio già riconosciuta con pronuncia non più contestabile poiché coperta dal giudicato.
Ciò posto, nel corso del procedimento è stata disposta c.t.u., che, con conclusioni condivisibili ed adeguatamente motivate, ha quantificato in €. 15.411,55 la somma dovuta alla parte ricorrente in ragione della sentenza n. 15/2019 del Tribunale di Castrovillari.
Conseguentemente, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 15.411,55 [non incorrendosi in alcuna ultrapetizione in riferimento alla somma inferiore di €. 12.313,62 inizialmente chiesta da parte ricorrente,
atteso che nelle conclusioni inizialmente rassegnate si fa riferimento anche all'eventuale somma maggiore e che vi era una oggettiva incertezza nella determinazione del quantum della pretesa azionata che rende la formula con cui è stata chiesta la “somma maggiore o minore” non meramente di stile (cfr. Cass. 12724/2016)], oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 15.411,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
3 condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 118,50 per esborsi ed €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico della parte convenuta.
Si comunichi
Cosenza, 20.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 803/2021 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza della Vittoria n. 16, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
ON
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
- convenuti contumaci
Oggetto: servizio preruolo, differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare che le differenze retributive
riconosciute in favore del sig. , giusta sentenza del Tribunale di Castrovillari Parte_1
ex Tribunale di Rossano - Sezione Lavoro n. 103/2018 ammontano ad € 15.411,55
(quindicimilaquattrocentoundici/55) per come accertata in corso di causa;
2) condannare,
quindi, il , in persona del pro-tempore a ON CP_2
pagare in favore del sig. , a titolo di differenze retributive vantate in forza Parte_1
della sentenza del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano - Sezione Lavoro n.
1 15/2019, la predetta somma di € 15.411,55 (quindicimilaquattrocentoundici/55), per come
accertata in corso di causa, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione
monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
3) condannare il ON
, in persona del pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di
[...] CP_2
giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93
c.p.c. ...”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio per la quantificazione delle differenze retributive conseguenti alla sentenza n. 15/2019 del Tribunale di Castrovillari, che ha dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento a fini economici della anzianità di servizio in relazione a tutti i contratti a termine intercorsi prima dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato a far data dall'entrata in vigore della Direttiva 99/70/CE, nei limiti della prescrizione quinquennale e conseguente decorrenza dall'anno scolastico 2005/2006 (tenuto conto che la domanda innanzi al Tribunale di Castrovillari è stata presentata nel 2011). Ha
formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il
15.9.2025.
All'udienza del 29.10.2021 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta.
All'esito della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 16.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La sentenza n. 15/2019 del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato (con certificazione depositata da parte ricorrente in data 21.1.2025), deve porsi a base della pronuncia quale
2 sentenza di riconoscimento del diritto, in ordine alla quale l'odierna azione di configura in termini di richiesta di condanna specifica delle differenze retributive conseguenti ad anzianità di servizio già riconosciuta con pronuncia non più contestabile poiché coperta dal giudicato.
Ciò posto, nel corso del procedimento è stata disposta c.t.u., che, con conclusioni condivisibili ed adeguatamente motivate, ha quantificato in €. 15.411,55 la somma dovuta alla parte ricorrente in ragione della sentenza n. 15/2019 del Tribunale di Castrovillari.
Conseguentemente, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 15.411,55 [non incorrendosi in alcuna ultrapetizione in riferimento alla somma inferiore di €. 12.313,62 inizialmente chiesta da parte ricorrente,
atteso che nelle conclusioni inizialmente rassegnate si fa riferimento anche all'eventuale somma maggiore e che vi era una oggettiva incertezza nella determinazione del quantum della pretesa azionata che rende la formula con cui è stata chiesta la “somma maggiore o minore” non meramente di stile (cfr. Cass. 12724/2016)], oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 15.411,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
3 condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 118,50 per esborsi ed €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico della parte convenuta.
Si comunichi
Cosenza, 20.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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