Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 602/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13.03.2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione
Sono presenti:
l'Avv. VINCENZO AQUINO, per delega dell'Avv. Cozzolino per parte appellante e l'Avv. MAIONE FRANCESCO, , per parte appellata. I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. 602/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SENTENZA
causa iscritta al n. 602/2017 R.G.
TRA
c.f. , parte elettivamente domiciliata in San Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
Vesuviano (NA) alla via Mattiulli, n. 21 presso lo studio dell'Avv. GIOVANNA COZZO-
LINO (C.F. ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._1
in atti
- APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata in Pomigliano D'Arco Controparte_1
(NA) alla Piazza Mercato, n. 12 presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO MAIONE (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._2
- APPELLATA
-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1881/16 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, depositata il 23.06.2016
Conclusioni: come da verbale nella parte che precede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n.
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140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di appello la adiva l'intestato Tribunale chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza emessa dal Giudice di Pace in primo grado, con la quale veniva accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla e chiedeva “in via preliminare CP_1
accogliere il presente appello e dichiarare nulla la sentenza di primo grado per aver omesso l'esame di punti decisivi della controversia adottando una decisione illogica e contraddittoria nonché contraria alle norme di diritto. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle preliminari eccezioni, in ogni caso, rigettare la domanda di opposizione formulata dalla nei confronti della perché nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile CP_1 Pt_1
e palesemente infondata sia in fatto che in diritto”. Chiedeva altresì la conferma del decreto ingiuntivo reso dal Giudice di Pace e la condanna della al pagamento delle CP_1
competenze legali del doppio grado di giudizio.
Con la propria comparsa di costituzione e risposta la , contrastava l'appello spiegato e CP_1
chiedeva dichiararsi inammissibile lo stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del credito azionato da parte opposta, il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i giudizi.
Ancora in via di premessa, occorre precisare che la fattispecie de qua trae origine da un presunto credito vantato dalla appellante nei confronti della appellata derivante dalla consegna di merci specificamente individuate nella fattura n. 168 del 30.11.2010. Detto credito sarebbe stato onorato per la parte di merce effettivamente consegnata mentre per la restante parte sarebbe rimasto insoluto. È pacifico tra le parti l'avvenuto pagamento parziale di €.3.761,60 a fronte di una fattura di €.7.600,20 così come è altrettanto pacifico il ricevimento di merce concernente soli abiti maschili. Il rapporto resta controverso per la merce riguardante abiti femminili presente in fattura, consistente nella differenza tra somma in fattura e somma già pagata.
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Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente come in epigrafe riassunte, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rigettarsi la prima delle eccezioni sollevate dall'appellato e dichiararsi l'appello ammissibile. Pur vero che il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134, tuttavia, esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si intendono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge. Al riguardo, giova precisare che non deve ritenersi sussistente nella redazione dell'atto un obbligo di forma tale che i suddetti aspetti debbano risultare articolati in punti o paragrafi autonomi, ma appare sufficiente che essi emergano in modo chiaro dall'atto di appello. Come infatti statuito dalla
Suprema Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ., SS.UU., Sentenza n.
27199 del 16/11/2017). Orbene, nel caso di specie, l'appellante ha analiticamente indicato le parti della sentenza impugnate (riportandole tra virgolette) e dalla lettura dell'atto emergono chiaramente le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la rilevanza delle stesse ai fini della.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o
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incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Orbene, essendo il giudizio in primo grado instaurato con ricorso per l'emissione di un decreto inaudita altera parte e proseguito nelle forme della opposizione a decreto ingiuntivo, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055;
Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU,
7 luglio 1993, n. 7448). Soltanto una volta raggiunta la prova del fatto costitutivo da parte dell'opposto-attore sostanziale, quindi, potrà procedersi nel valutare la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101/2015 e Tribunale di
Palermo, sent. n. 85/2018).
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Ancora, stante il principio di cui all'art. 116 c.p.c., la valutazione delle risultanze istruttorie, anche in ordine alla rilevanza ad esse attribuite, nonché il giudizio sull'attendibilità e sulla credibilità dei testi, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata
(Cass., sez. lav., 21-07-2010, n. 17097; Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass. civ., sez. III,
24-05-2006, n. 12362).
Calando i suddetti principi al caso di specie, deve condividersi la decisione resa dal Giudice di prime cure in ordine alla inidoneità della sola fattura a rappresentare idonea prova del credito, tenuto conto che la società ingiunta ha documentato di avere necessità di procurarsi abbigliamento esclusivamente maschile da destinare all'utilizzo nel corso della fiera bolognese meglio specificata in atti, alla quale non partecipavano dipendenti di sesso femminile. Ed invero, l'unico supporto probatorio della pretesa creditoria consiste nella citata fattura commerciale posta a fondamento del monitorio e tempestivamente contestata per quanto attiene all'ordinativo di indumenti femminili. Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta "ex lege" per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 03 aprile 2008, n. 8549).
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Concordemente a quanto già evidenziato dal giudice di pace, pertanto, nel corso del giudizio di primo grado il presunto creditore non ha fornito prova dell'interezza del credito vantato con elementi (anche indiziari) che unitamente alla fattura, possano risultare idonei a comprovare l'esistenza dello stesso. Di contro, l'odierno appellato ha dato prova della tempestiva contestazione della fattura oltre che della circostanza per cui parte della merce presente in fattura (e, specificamente, i capi di abbigliamento femminili) riguardasse merce personale ordinata dalla ex moglie del titolare della . Ed invero, dall'istruttoria espletata CP_1
in primo grado - e, segnatamente, dall'escussione testimoniale del sig. – Testimone_1
emerge con chiarezza che “l'abbigliamento ordinato dalla era abbigliamento Pt_1
esclusivamente da uomo in occasione della Fiera Eima di Bologna dove siamo andati io, il sig. ed un altro collaboratore ”. Ancora, la sig.ra CP_1 Parte_2 Tes_2
(dipendente della ha confermato che “la sig.ra era insieme alla Pt_1 Parte_3
famiglia cliente abituale della poiché venivano a rinnovare due volte l'anno i Parte_1
guardaroba personali, per il periodo estivo ed invernale oltre che in occasioni di tipo diverso come quello lavorativo, cerimonie, etc.”.
Del resto, neppure vi è prova in ordine all'avvenuta consegna della merce presso la società ingiunta.
Da ciò discende che va confermata integralmente la decisione resa in primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, specificando che, per la liquidazione delle spese si è tenuto conto del D.M.
55/2014, considerato il valore della controversia, l'assenza di fase istruttoria e la semplicità delle questioni trattate.
Stante il rigetto integrale della impugnazione si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del citato art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando così provvede:
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1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di giudizio, che si liquidano per il presente grado in €.1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Maione, dichiaratosi antistatario;
3) condanna l'appellante soccombente al pagamento, in favore dello Stato, di ulteriore importo pari a quello dovuto quale contributo unificato.
È verbale. Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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