Art. 3.
I mutui che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato contrarra' a norma dell'articolo 1 sono garantiti dallo Stato, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 .
I mutui che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato contrarra' a norma dell'articolo 1 sono garantiti dallo Stato, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 .