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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 26/02/2026, n. 3329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3329 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3329/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
AIROMA DOMENICO, Relatore
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18027/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259030980607 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259030980607 CEDOLARE SECCA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1272/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'intimazione di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella IRPEF anno 2019, eccependo l'illegittimità della stessa non essendo stata ritualmente notificata;
in particolare, faceva presente che l'indirizzo PEC era stato annullato dalla Camera di Commercio, con conseguente attivazione di un nuovo indirizzo, il tutto all'insaputa del contribuente. Aggiungeva che per tali fatti aveva presentato denuncia in sede penale.
L'Agenzia Entrate e ON, costituitasi in giudizio, rappresentava la legittimità dell'operato dell'Ufficio ed in particolare la ritualità della notifica, come, peraltro, già statuito da altra Sezione della
Corte di Giustizia Tributaria, che aveva rigettato analogo ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, questo giudice ritiene di aderire al percorso argomentativo che ha condoto altra Sezione di questa Corte a rigettare analogo ricorso.
In particolare, l'indirizzo PEC assegnato d'ufficio dalla Camera di Commercio è visibile nel cassetto digitale dell'interessato ed è automaticamente iscritto nelle visure e registrato all'INI.PEC.
Pertanto, come risulta dalla visura storica della Camera di Commercio prodotta dall'AdER, la stessa ha legittimamente notificato la cartella alla Contribuente, titolare di ditta individuale, presso il suo indirizzo
PEC come risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
Il fatto che la contribuente ha presentato denuncia-querela contro la Camera di Commercio per la presunta illegittima modifica d'ufficio dell'indirizzo PEC, non può avere incidenza ai fini del presente giudizio. La mancata impugnazione della cartella ha comportato, pertanto, la definitività della pretesa tributaria.
La natura delle questioni induce a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
AIROMA DOMENICO, Relatore
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18027/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259030980607 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259030980607 CEDOLARE SECCA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1272/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'intimazione di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella IRPEF anno 2019, eccependo l'illegittimità della stessa non essendo stata ritualmente notificata;
in particolare, faceva presente che l'indirizzo PEC era stato annullato dalla Camera di Commercio, con conseguente attivazione di un nuovo indirizzo, il tutto all'insaputa del contribuente. Aggiungeva che per tali fatti aveva presentato denuncia in sede penale.
L'Agenzia Entrate e ON, costituitasi in giudizio, rappresentava la legittimità dell'operato dell'Ufficio ed in particolare la ritualità della notifica, come, peraltro, già statuito da altra Sezione della
Corte di Giustizia Tributaria, che aveva rigettato analogo ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, questo giudice ritiene di aderire al percorso argomentativo che ha condoto altra Sezione di questa Corte a rigettare analogo ricorso.
In particolare, l'indirizzo PEC assegnato d'ufficio dalla Camera di Commercio è visibile nel cassetto digitale dell'interessato ed è automaticamente iscritto nelle visure e registrato all'INI.PEC.
Pertanto, come risulta dalla visura storica della Camera di Commercio prodotta dall'AdER, la stessa ha legittimamente notificato la cartella alla Contribuente, titolare di ditta individuale, presso il suo indirizzo
PEC come risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
Il fatto che la contribuente ha presentato denuncia-querela contro la Camera di Commercio per la presunta illegittima modifica d'ufficio dell'indirizzo PEC, non può avere incidenza ai fini del presente giudizio. La mancata impugnazione della cartella ha comportato, pertanto, la definitività della pretesa tributaria.
La natura delle questioni induce a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.