TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/05/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'8.5.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. Parte_1
Stranieri
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2023, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver inoltrato, in data 23.10.2022, denuncia di malattia professionale per la patologia
“tendinite del pollice e sindrome del tunnel carpale”.
Allegava che aveva riconosciuto la natura lavorativa di detto patologia ed una CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 4%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili nella misura dell'8%, chiedeva che fosse accertato che la patologia denunciata aveva comportato la sussistenza di postumi pari a detta percentuale o comunque nella misura risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1
amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, la domanda – da ritenere procedibile stante la presentazione del ricorso amministrativo come da documentazione depositata in data
9.1.2024 - è fondata e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Non essendo in contestazione l'esistenza della malattia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa di detta patologia.
Ebbene, il CTU nominato, dott. specialista in ortopedia, ha rilevato come Per_1
“l'esame clinico concorda per un processo cronico compressivo-evolutivo del nervo mediano sia a destra che a sinistra da malattia professionale con stabilizzazione degli esiti e non suscettibili di miglioramento, anzi di peggioramento”.
Il consulente ha quindi ritenuto che il danno biologico residuato a carico dell'istante a causa di detta patologia sia pari al 6%.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti- non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa e pari al limite di legge, il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accertata e dichiara che la patologia denunciata con domanda amministrativa del
23.10.2022 ha determinato a carico della ricorrente una menomazione fisica pari al 6%
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o CP_1
rivalutazione sino al soddisfo;
condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1
accessori con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta. Brindisi, 8.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'8.5.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. Parte_1
Stranieri
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2023, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver inoltrato, in data 23.10.2022, denuncia di malattia professionale per la patologia
“tendinite del pollice e sindrome del tunnel carpale”.
Allegava che aveva riconosciuto la natura lavorativa di detto patologia ed una CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 4%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili nella misura dell'8%, chiedeva che fosse accertato che la patologia denunciata aveva comportato la sussistenza di postumi pari a detta percentuale o comunque nella misura risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1
amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, la domanda – da ritenere procedibile stante la presentazione del ricorso amministrativo come da documentazione depositata in data
9.1.2024 - è fondata e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Non essendo in contestazione l'esistenza della malattia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa di detta patologia.
Ebbene, il CTU nominato, dott. specialista in ortopedia, ha rilevato come Per_1
“l'esame clinico concorda per un processo cronico compressivo-evolutivo del nervo mediano sia a destra che a sinistra da malattia professionale con stabilizzazione degli esiti e non suscettibili di miglioramento, anzi di peggioramento”.
Il consulente ha quindi ritenuto che il danno biologico residuato a carico dell'istante a causa di detta patologia sia pari al 6%.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti- non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa e pari al limite di legge, il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accertata e dichiara che la patologia denunciata con domanda amministrativa del
23.10.2022 ha determinato a carico della ricorrente una menomazione fisica pari al 6%
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o CP_1
rivalutazione sino al soddisfo;
condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1
accessori con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta. Brindisi, 8.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere