Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/1980, n. 1428
CASS
Sentenza 4 aprile 1980

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Massime3

La domanda proposta dall'assicurato contro l'assicuratore della responsabilita civile 'per essere tenuto indenne dalle pretese del danneggiato', senza specificazione alcuna, deve essere intesa, in relazione al quantum, comprensiva della somma rappresentata dal massimale di polizza e di quelle altre somme che al massimale possono essere aggiunte a titolo di interessi e di spese, sicche non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, in accoglimento di tale domanda, pronunci condanna a carico dell'assicuratore per una somma la quale superi il massimale di polizza per i titoli suddetti. ( Conf 4347/78, mass n 394012; ( Conf 2102/74, mass n 370408).*

In tema di Assicurazione della responsabilita civile, nell'ipotesi di confluenza nello stesso processo della causa di risarcimento proposta dal danneggiato contro l'assicurato e della causa di garanzia proposta da questo contro l'assicuratore, il danneggiato non e parte nel rapporto processuale relativo a tale seconda causa, che rimane del tutto distinta dalla prima, potendo solo verificarsi che il chiamato in garanzia assuma, in quest'ultima, la posizione di interventore adesivo ad adiuvandum dell'assicurato quando, oltre a negare la garanzia assicurativa, si sia associato ad esso nel contestare l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria verso l'attore principale. Ne consegue che la dichiarazione resa dal danneggiato all'assicuratore, fuori del giudizio o in risposta ad interrogatorio formale, non ha natura giuridica di confessione, poiche proviene da un soggetto che non solo non riveste la qualita di parte contraria a quella nei cui confronti essa e stata resa, ma che, in ordine alle situazioni giuridiche che fanno capo al rapporto assicurativo, non ha la possibilita di disporre del diritto sul quale sono destinati ad incidere i fatti confessati. (nella specie la suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva negato qualsiasi valore confessorio alla dichiarazione resa dal danneggiato che aveva affermato, sia prima del giudizio, sia in risposta all'interrogatorio formale, di essere dipendente del danneggiante).*

Nota essenziale del fatto che Forma oggetto di confessione e di essere, obbiettivamente, sfavorevole al confitente e, nel contempo, favorevole all'altra parte, il che si verifica quando il fatto medesimo si trovi, rispetto ai contrastanti interessi delle parti, in rapporto tale che dalla sua ammissione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante, con corrispondente vantaggio di quello del destinatario. E incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto di congrua e logica motivazione, l'interpretazione del giudice di merito volta a stabilire se la dichiarazione giudiziale o stragiudiziale resa da una delle parti costituisca confessione e, in particolare, se contenga il riconoscimento di un fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte. ( V 4940/78, mass n 394667).*

Commentario1

  • 1Sul valore delle dichiarazioni contenute nel verbale d'assemblea di condominioAccesso limitato
    Rocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2010
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/1980, n. 1428
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1428
Data del deposito : 4 aprile 1980

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