Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01959/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13935/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13935 del 2024, proposto da
IZ RT Canestrari, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Femia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta e Gianna Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
LA MA, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 43/2023, pubblicata in data 5 giugno 2023, del Tribunale Civile di Roma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. FR CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte resistente ha eccepito e provato l’avvenuta, integrale esecuzione della sentenza per la cui ottemperanza è causa, confermata in udienza dal difensore di parte ricorrente;
Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stata soddisfatta in corso di giudizio la pretesa azionata;
Ritenuto, purtuttavia, di condannare parte resistente alle spese di lite nella misura di cui al dispositivo, avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione della sentenza per la cui ottemperanza è causa solo successivamente alla notifica e al deposito del presente ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Istituto resistente alle spese di lite, che liquida in euro 700,00 (settecento/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AV, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
FR CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR CC | RD AV |
IL SEGRETARIO