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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17725 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7138/2023
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento dell'1.12.2025 con il quale è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 17.12.2025 ed è stata disposta la celebrazione della medesima udienza mediante trattazione scritta;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 17.12.2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 7138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv.
IM Di SO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E
L' ; Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Marcantonio Bragadin n. 96 presso lo studio dell'avv.
AN LE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 15330/2022; opposizione avverso intimazione di pagamento e cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 15330/2022, con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219037114646/000 e avverso la cartella di pagamento n.
09720150213686077000 ad essa sottesa, ritenendo formato il giudicato sulle domande proposte.
Avverso tale statuizione ha proposto appello evidenziando Parte_1
l'erroneità della sentenza di prime cure, in quanto la sentenza già emessa dal Giudice di Pace di
Roma, n. 21708/2019 si sarebbe pronunciata su questioni diverse da quelle oggetto del presente giudizio e, in ogni caso, in quanto la copia del provvedimento prodotta in atti risulterebbe priva di attestazione del passaggio in giudicato. Nel merito, l'appellante ha riproposto la domanda di accertamento della prescrizione del credito dell'amministrazione.
L ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 Controparte_1 bis c.p.c. Nel merito l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
Con note difensive depositate in data 26.09.2023, l'appellante ha dedotto di aver presentato istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n.
197/2022, in relazione alla cartella di pagamento n. 09720150213686077000 e ha successivamente documentato l'ammissione al beneficio e i pagamenti eseguiti alla scadenza delle relative rate.
L , con note difensive depositate in data 17.12.2025, non si è Controparte_1 opposta alla dichiarazione di estinzione del giudizio, alla luce della norma di interpretazione autentica introdotta con l'art. 12 bis d. l n. 84/2025 convertito in legge n. 108/2025.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può trovare accoglimento.
La causa di inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. (c.d. filtro in appello) è stata introdotta dal d.
l. n. 83/2012 e sanziona con l'anticipata chiusura del giudizio, da pronunciarsi con ordinanza, tutti quei gravami che appaiano prima facie pretestuosi o che siano comunque privi di ragionevoli probabilità di accoglimento.
L'istituto, caratterizzato da un'evidente finalità deflattiva, è tuttavia applicabile solo nel caso in cui
– come previsto dall'incipit art. 348 bis c.p.c. – l'inammissibilità (o l'improcedibilità) non debba essere dichiarata con sentenza. Se ne ricava, pertanto, che lo stesso non possa trovare applicazione tutte le volte in cui il giudice di appello abbia dato corso ad una trattazione ordinaria del gravame, senza rilevare in limine litis (e quindi all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.) l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento (tra tutte, cfr. Corte app. Cagliari, 9 novembre 2018, n. 962).
3 Posto che la causa si trova già in fase decisoria, deve ravvisarsi l'inapplicabilità dell'istituto in esame.
3. Alla luce dell'adesione dell'appellante alla definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 e alla luce del pagamento delle rate già scadute deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 12 bis d. l n. 84/2025 convertito in legge n. 108/2025 il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022
l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, Controparte_1 da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, prima del richiamato intervento legislativo, aveva in ogni caso affermato che: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma
236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro CP_1 documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta” (Cass. n. 24428/2024)
Nella specie risulta documentata l'istanza di adesione dell'appellante alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, l'ammissione al beneficio, il pagamento della prima rata, nonché delle ulteriori rate già scadute.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio, pur in difetto di prova dell'integrale pagamento del debito.
Sulla rinuncia dell'appellante deve provvedersi con sentenza.
Il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, delibera l'estinzione del giudizio, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se adottato in forma di
4 ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza (Cass. n. 18603/2025). Il provvedimento quindi, anche se emesso in forma di ordinanza, è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. N.
22917/2010)
Il reclamo previsto dall'art. 308, comma primo, c.p.c., che rinvia all'art. 178, comma terzo, quarto e quinto c.p.c., è infatti previsto, dallo stesso art. 178, comma secondo, c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice istruttore non operi in funzione di giudice unico.
La lacuna normativa concernente il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice istruttore nelle controversie riservate al Tribunale in composizione monocratica non può che essere colmata facendo ricorso al principio generale per cui ha forma di sentenza ogni provvedimento del giudice atto a definire un giudizio dinanzi a sé pendente (cfr., con riferimento appunto alla pronuncia di estinzione emessa del giudice monocratico, anche in forma diversa da quella della sentenza, Cass. n.
8041/2006, Cass. n. 6023/2007, Cass. n. 14592/2007, in quest'ultimo caso con riferimento anche al provvedimento, pronunciato dal giudice unico, di rigetto dell'eccezione di estinzione;
da ultimo cfr.
Cass. n. 20631/2011 per la quale: "L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore;
tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnata con l'appello. La pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale").
In conclusione, deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto degli effetti dell'adesione alla definizione agevolata del debito.
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
15330/2022 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara estinto il giudizio;
dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Roma, 18.12.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
5
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento dell'1.12.2025 con il quale è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 17.12.2025 ed è stata disposta la celebrazione della medesima udienza mediante trattazione scritta;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 17.12.2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 7138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv.
IM Di SO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E
L' ; Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Marcantonio Bragadin n. 96 presso lo studio dell'avv.
AN LE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 15330/2022; opposizione avverso intimazione di pagamento e cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 15330/2022, con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219037114646/000 e avverso la cartella di pagamento n.
09720150213686077000 ad essa sottesa, ritenendo formato il giudicato sulle domande proposte.
Avverso tale statuizione ha proposto appello evidenziando Parte_1
l'erroneità della sentenza di prime cure, in quanto la sentenza già emessa dal Giudice di Pace di
Roma, n. 21708/2019 si sarebbe pronunciata su questioni diverse da quelle oggetto del presente giudizio e, in ogni caso, in quanto la copia del provvedimento prodotta in atti risulterebbe priva di attestazione del passaggio in giudicato. Nel merito, l'appellante ha riproposto la domanda di accertamento della prescrizione del credito dell'amministrazione.
L ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 Controparte_1 bis c.p.c. Nel merito l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
Con note difensive depositate in data 26.09.2023, l'appellante ha dedotto di aver presentato istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n.
197/2022, in relazione alla cartella di pagamento n. 09720150213686077000 e ha successivamente documentato l'ammissione al beneficio e i pagamenti eseguiti alla scadenza delle relative rate.
L , con note difensive depositate in data 17.12.2025, non si è Controparte_1 opposta alla dichiarazione di estinzione del giudizio, alla luce della norma di interpretazione autentica introdotta con l'art. 12 bis d. l n. 84/2025 convertito in legge n. 108/2025.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può trovare accoglimento.
La causa di inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. (c.d. filtro in appello) è stata introdotta dal d.
l. n. 83/2012 e sanziona con l'anticipata chiusura del giudizio, da pronunciarsi con ordinanza, tutti quei gravami che appaiano prima facie pretestuosi o che siano comunque privi di ragionevoli probabilità di accoglimento.
L'istituto, caratterizzato da un'evidente finalità deflattiva, è tuttavia applicabile solo nel caso in cui
– come previsto dall'incipit art. 348 bis c.p.c. – l'inammissibilità (o l'improcedibilità) non debba essere dichiarata con sentenza. Se ne ricava, pertanto, che lo stesso non possa trovare applicazione tutte le volte in cui il giudice di appello abbia dato corso ad una trattazione ordinaria del gravame, senza rilevare in limine litis (e quindi all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.) l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento (tra tutte, cfr. Corte app. Cagliari, 9 novembre 2018, n. 962).
3 Posto che la causa si trova già in fase decisoria, deve ravvisarsi l'inapplicabilità dell'istituto in esame.
3. Alla luce dell'adesione dell'appellante alla definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 e alla luce del pagamento delle rate già scadute deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 12 bis d. l n. 84/2025 convertito in legge n. 108/2025 il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022
l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, Controparte_1 da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, prima del richiamato intervento legislativo, aveva in ogni caso affermato che: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma
236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro CP_1 documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta” (Cass. n. 24428/2024)
Nella specie risulta documentata l'istanza di adesione dell'appellante alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, l'ammissione al beneficio, il pagamento della prima rata, nonché delle ulteriori rate già scadute.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio, pur in difetto di prova dell'integrale pagamento del debito.
Sulla rinuncia dell'appellante deve provvedersi con sentenza.
Il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, delibera l'estinzione del giudizio, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se adottato in forma di
4 ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza (Cass. n. 18603/2025). Il provvedimento quindi, anche se emesso in forma di ordinanza, è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. N.
22917/2010)
Il reclamo previsto dall'art. 308, comma primo, c.p.c., che rinvia all'art. 178, comma terzo, quarto e quinto c.p.c., è infatti previsto, dallo stesso art. 178, comma secondo, c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice istruttore non operi in funzione di giudice unico.
La lacuna normativa concernente il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice istruttore nelle controversie riservate al Tribunale in composizione monocratica non può che essere colmata facendo ricorso al principio generale per cui ha forma di sentenza ogni provvedimento del giudice atto a definire un giudizio dinanzi a sé pendente (cfr., con riferimento appunto alla pronuncia di estinzione emessa del giudice monocratico, anche in forma diversa da quella della sentenza, Cass. n.
8041/2006, Cass. n. 6023/2007, Cass. n. 14592/2007, in quest'ultimo caso con riferimento anche al provvedimento, pronunciato dal giudice unico, di rigetto dell'eccezione di estinzione;
da ultimo cfr.
Cass. n. 20631/2011 per la quale: "L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore;
tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnata con l'appello. La pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale").
In conclusione, deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto degli effetti dell'adesione alla definizione agevolata del debito.
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
15330/2022 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara estinto il giudizio;
dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Roma, 18.12.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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