Articolo 4 della Legge 6 agosto 1954, n. 843
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 ottobre 1954
Art. 4.
Il secondo comma dell'art. 4 e' cosi' modificato:
"Il Consorzio continuera' a provvedere al completamento, all'arredamento ed alla manutenzione delle opere portuali della zona destinata a punto franco, rimanendo a suo carico anche le opere di recinzione.
Il Consorzio medesimo e' tenuto altresi' a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici ed i servizi doganali e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi, nonche' a fornire gratuitamente le aree ed i locali occorrenti per, gli uffici ed i servizi ferroviari".
Entrata in vigore il 3 ottobre 1954