TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 13010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13010 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n. 29011 anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza del
23/09/2025, ha pronunziato ai sensi la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 29011/2024 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.STEFANO GALEANI, elettivamente domiciliato in Roma, in Via xx Settembre 4, attore e
Controparte_1
(CF: )
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.MANUELA CORDOVA, elettivamente domiciliata in Roma, in Via Fulcieri Paulucci De' Calboli 20/E, convenuta
Fatto e diritto.
Con atto di citazione in data 18.6.2024, ritualmente notificato, ha convenuto davanti a questo Tribunale l' Parte_1 [...]
(appresso ), esponendo: che era figlio di Controparte_2 CP_2
assegnataria dell'alloggio di edilizia Persona_1 residenziale pubblica sito in Roma, al civico 5 di Largo Cesare
Reduzzi, scala L, interno 401, matricola 6277197581, con cantina matricola 62776811981 e posto auto matricola 6277797581; che sua madre era deceduta il 9.3.2017 e lui aveva restituito l'alloggio all' il 30.5.2017; che l' , il 27.10.2017, lo aveva CP_2 CP_2 diffidato a pagare, in qualità di erede di Persona_1 canoni locatizi asseritamente inevasi per €.224.368,03 alla data del 30.3.2017, più €.16.079,72 di interessi di mora;
che il
20.11.2017 aveva riscontrato detta diffida eccependo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei canoni precedenti al 30.5.2012 e, nel merito, la genericità della diffida, per cui aveva chiesto l'invio di conteggi dettagliati relativi ai periodi non prescritti;
che nessuna risposta aveva ricevuto dall' ; che successivamente, con pec del 7.6.2023, CP_2 aveva invitato l' a prendere atto dell'intervenuta integrale CP_2 prescrizione dell'asserito credito oggetto della diffida del
27.10.2017 e a provvedere ad emettere una formale determina di messa in perdita di detto presunto credito;
che l' non aveva CP_2 mai emesso la richiesta determina né comunque fornito alcuna prova attestante il suddetto credito;
che pertanto era suo interesse sentir dichiarare l'inesistenza del credito in questione oltreché l'intervenuta sua prescrizione, anche al fine di evitare future infondate richieste di pagamento.
La difesa del ha quindi formulato le seguenti richieste: Pt_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare l'inesistenza in capo all' di CP_2
Roma del credito indicato nella diffida di pagamento con n. prot. 100747 del 27.10.2017, nei confronti del sig. , per Pt_1 tutto quanto in premessa rappresentato;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione, ad oggi, di qualsivoglia credito presumibilmente vantato nei confronti dell'attore;
- accertare e dichiarare, in ogni caso ed in subordine,
l'inidoneità della suddetta missiva, stante la sua assoluta genericità, a validamente interrompere gli eventuali termini di prescrizione.
- in accoglimento delle deduzioni di cui in premessa, condannare la convenuta ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”
L' si è costituito in giudizio Controparte_2 riconoscendo la fondatezza dell'eccepita prescrizione e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando: che quello contestato all'assegnataria Per_1 contrariamente a quanto asserito dall'erede , era un Pt_1 debito effettivamente esistente, non avendo questa mai versato alcuna somma a titolo di canone di locazione per il godimento del bene assegnatole;
che l'eccezione di prescrizione, secondo la giurisprudenza maggioritaria, deve essere necessariamente
Pagina 2
sollevata in sede giudiziale;
che essa azienda, pertanto, in quanto ente pubblico, era tenuta a contestare periodicamente alla le somme dovute e, successivamente al suo decesso, Per_1
a richiederne il pagamento al suo erede;
che essa azienda, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito opposta dal con la sua costituzione in giudizio, aveva Pt_1 immediatamente riconosciuto l'inesigibilità degli importi richiesti con la diffida prot. 100747 del 12.10.2017 e, con la propria nota prot. 38605 del 3.9.2024, aveva formalmente riconosciuto come non dovute dette somme e disposto la cancellazione del debito dal bilancio aziendale, rendendolo – per l'effetto – inopponibile.
La difesa dell' ha quindi prospettato le seguenti richieste: CP_2
“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale e nel merito:
- rigettare la domanda del signor;
Pt_1
- dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
- rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.”
La causa, istruita con la produzione di documenti e depositate dalle parti le comparse conclusionali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025.
----x----
Tanto premesso, dovrà essere dichiarata l'intervenuta cessata la materia del contendere, avendo l' , successivamente alla CP_2 proposizione del presente giudizio, ammesso l'avvenuta prescrizione del credito oggetto della sua diffida prot. 100747 del 12.10.2017 e disposto la cancellazione del debito in questione dal bilancio aziendale, come in precedenza richiesto dal con la pec inviata all' il 7.6.2023, il cui Pt_1 CP_2 mancato riscontro indusse lo stesso ad intraprendere la Pt_1 presente causa.
Ciò posto, ritiene questo giudice che l' debba rifondere al CP_2
le spese del presente giudizio. Pt_1
Pagina 3
Era infatti dovere dell' prendere in esame le istanze CP_2 formulate dal con la citata pec del 7.6.2023 e, una volta Pt_1 accertata la loro fondatezza per intervenuta prescrizione per mancanza di validi atti interruttivi nell'ultimo quinquennio, annullare l'inviata diffida e porre in essere la cancellazione della posta debitoria dal bilancio aziendale, come poi fatto, evitando al la proposizione del presente giudizio. Pt_1
Al contrario non si ritengono ravvisabili a carico dell'Ater gli estremi della lite temeraria.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l' a rimborsare a Controparte_2 Pt_1 le spese processuali che si liquidano in €.796,00 per
[...] esborsi documentati e in €.14.200,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia 147/2022 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.
Roma, 23/09/2025.
Il Giudice unico
MASSIMO CORRIAS
Pagina 4