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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14954/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14954/2023 promossa da:
DA nato il [...], a [...], PR, Brasile, Parte_1
, nato il [...], a [...], PR, Brasile, DA Parte_2 [...]
nato il [...], a [...], Brasile, Parte_3 Parte_4
nato il [...], a [...], Brasile, DA nato
[...] Parte_5 il 26.12.2001, a San Paolo, Brasile, DA , nato il [...], a [...]_6
Fatima, PR, Brasile e nata il [...], Parte_7
a San Paolo, Brasile e nata il [...], a [...]_8
Antonio Paraiso, PR Brasile, rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Priolo (CF:
[...]
), del foro di Reggio Calabria, come da procure in atti C.F._1
RICORRENTI contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
in sede Controparte_2
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. Natascia
AR, a scioglimento della riserva assunta in data 04/12/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti DA , , DA Parte_1 Parte_2 Parte_3
DA Parte_4 Parte_9 [...]
, e Parte_6 Parte_7 Parte_8
hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di:
[...] CP_3
(o anche , nato a GN Sul AR (MO), in [...]
[...] CP_4
15.04.1896 (doc. 2 in atti) e, pertanto, cittadino italiano per nascita, il quale, successivamente, trasferitosi definitivamente in Brasile, in data 29.03.1924 contraeva matrimonio con la Sig.ra senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. Dalla loro unione, il Parte_10
21.09.1924, veniva alla luce la figlia (anche sposatasi, Persona_1 Persona_2 in data 28.07.1945, con il Sig. Sig. con il quale, il 07.09.1946, metteva Parte_11 al mondo la figlia, . Quest'ultima, il 17.09.1966, contraeva matrimonio Persona_3 con il Sig. e dalla superiore unione nascevano i figli, odierni Parte_12 ricorrenti, , nato il [...], , nato il Persona_4 Parte_9
06.08.1969, , nato il [...] e , nata il Parte_13 Parte_8
10.02.1978. Il Sig. in data 22.12.1990, sposava la Sig.ra Persona_4 [...]
diventando in seguito, il 23.02.1992, padre dell'odierno ricorrente, Persona_5
, nato. Il Sig. in data 28.07.2001, contraeva Parte_2 Parte_9 matrimonio con la Sig.ra la quale, qualche anno addietro, dava alla luce Parte_14
l'odierno ricorrente , nato il [...] e Parte_4 Parte_9
nato il [...], anche quest'ultimo ricorrente. Il Sig. , in
[...] Parte_13 data 09.11.2002, si coniugava con la Sig.ra la quale, Parte_15 successivamente, il 09.02.2005, generava il figlio odierno ricorrente Parte_7
(in atti certificati di nascita e matrimonio tradotti e legalizzati e albero
[...] genealogico).
2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando che il Consolato italiano in Brasile continua tuttavia a negare tale diritto ai discendenti di madre italiana nati prima del 01.01.1948; invero non assume rilevanza alcuna la circostanza del matrimonio di ava dei Persona_2 ricorrenti, con cittadino straniero, celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»). Con provvedimenti fuori udienza del 15/02/25, 03/08/25, 10/09/25 e 04/11/25 veniva concesso il termine per notifica del ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione essendo di natura documentale. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine da ultimo indicato del 04/12/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5. Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_1 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_1
ACCERTA la cittadinanza italiana di
-DA nato il [...], a [...], PR, Brasile, Parte_1
, nato il [...], a [...], PR, Brasile, Parte_2
nato il [...], a [...], Brasile, Parte_9 nato il [...], a [...], Brasile, Parte_4
nato il [...], a [...], Brasile, Parte_9
-DA , nato il [...], a [...], PR, Brasile Parte_6
nata il [...], a [...], Parte_7 Brasile - nata il [...], a [...], Parte_8 PR Brasile,
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 9 dicembre 2025
Il GOP
Natascia AR
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14954/2023 promossa da:
DA nato il [...], a [...], PR, Brasile, Parte_1
, nato il [...], a [...], PR, Brasile, DA Parte_2 [...]
nato il [...], a [...], Brasile, Parte_3 Parte_4
nato il [...], a [...], Brasile, DA nato
[...] Parte_5 il 26.12.2001, a San Paolo, Brasile, DA , nato il [...], a [...]_6
Fatima, PR, Brasile e nata il [...], Parte_7
a San Paolo, Brasile e nata il [...], a [...]_8
Antonio Paraiso, PR Brasile, rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Priolo (CF:
[...]
), del foro di Reggio Calabria, come da procure in atti C.F._1
RICORRENTI contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
in sede Controparte_2
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. Natascia
AR, a scioglimento della riserva assunta in data 04/12/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti DA , , DA Parte_1 Parte_2 Parte_3
DA Parte_4 Parte_9 [...]
, e Parte_6 Parte_7 Parte_8
hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di:
[...] CP_3
(o anche , nato a GN Sul AR (MO), in [...]
[...] CP_4
15.04.1896 (doc. 2 in atti) e, pertanto, cittadino italiano per nascita, il quale, successivamente, trasferitosi definitivamente in Brasile, in data 29.03.1924 contraeva matrimonio con la Sig.ra senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. Dalla loro unione, il Parte_10
21.09.1924, veniva alla luce la figlia (anche sposatasi, Persona_1 Persona_2 in data 28.07.1945, con il Sig. Sig. con il quale, il 07.09.1946, metteva Parte_11 al mondo la figlia, . Quest'ultima, il 17.09.1966, contraeva matrimonio Persona_3 con il Sig. e dalla superiore unione nascevano i figli, odierni Parte_12 ricorrenti, , nato il [...], , nato il Persona_4 Parte_9
06.08.1969, , nato il [...] e , nata il Parte_13 Parte_8
10.02.1978. Il Sig. in data 22.12.1990, sposava la Sig.ra Persona_4 [...]
diventando in seguito, il 23.02.1992, padre dell'odierno ricorrente, Persona_5
, nato. Il Sig. in data 28.07.2001, contraeva Parte_2 Parte_9 matrimonio con la Sig.ra la quale, qualche anno addietro, dava alla luce Parte_14
l'odierno ricorrente , nato il [...] e Parte_4 Parte_9
nato il [...], anche quest'ultimo ricorrente. Il Sig. , in
[...] Parte_13 data 09.11.2002, si coniugava con la Sig.ra la quale, Parte_15 successivamente, il 09.02.2005, generava il figlio odierno ricorrente Parte_7
(in atti certificati di nascita e matrimonio tradotti e legalizzati e albero
[...] genealogico).
2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando che il Consolato italiano in Brasile continua tuttavia a negare tale diritto ai discendenti di madre italiana nati prima del 01.01.1948; invero non assume rilevanza alcuna la circostanza del matrimonio di ava dei Persona_2 ricorrenti, con cittadino straniero, celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»). Con provvedimenti fuori udienza del 15/02/25, 03/08/25, 10/09/25 e 04/11/25 veniva concesso il termine per notifica del ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione essendo di natura documentale. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine da ultimo indicato del 04/12/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5. Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_1 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_1
ACCERTA la cittadinanza italiana di
-DA nato il [...], a [...], PR, Brasile, Parte_1
, nato il [...], a [...], PR, Brasile, Parte_2
nato il [...], a [...], Brasile, Parte_9 nato il [...], a [...], Brasile, Parte_4
nato il [...], a [...], Brasile, Parte_9
-DA , nato il [...], a [...], PR, Brasile Parte_6
nata il [...], a [...], Parte_7 Brasile - nata il [...], a [...], Parte_8 PR Brasile,
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 9 dicembre 2025
Il GOP
Natascia AR