Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00259/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00959/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2022, proposto da
ER OC, AN SV e IN AC, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Salvadori e Fausto Giovanni Pasotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lumezzane, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione;
per l'annullamento
del provvedimento di inottemperanza del 5 agosto 2022 n. prot. 32377/2022 – 34418, all'ordinanza prot. numero 2020/3199 del 23.01.2020, avente ad oggetto la domanda di demolizione e ripristino di opere eseguite in assenza di provvedimento autorizzativo, sull'immobile e sulle aree pertinenziali, ubicati in via Anzano n. 2/a e 4, identificato catastalmente alla particella n. 2519 del foglio n. LPI/3;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lumezzane;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. NC SI;
Viste le istanze di passaggio in decisione depositate, per il Comune di Lumezzane, dall’Avv. Mauro Ballerini il 30 gennaio 2026 e, per i ricorrenti, dall’Avv. Alberto Salvadori il 3 febbraio 2026;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il Comune di Lumezzane, con ordinanza prot. 2020/3199 del 23 gennaio 2020, dopo aver dato atto di aver riscontrato che nel bene in nuda proprietà dei sig. ER OC e della sig.ra AN SV e in godimento, a titolo di usufrutto vitalizio, della sig. IN AC erano state eseguite opere edilizie in assenza di provvedimenti autorizzativi e in totale difformità rispetto a un permesso di costruire in sanatoria (trattasi, in particolare, dei seguenti interventi: « 1. Formazione di nuovi vani in ampliamento al piano terra dell'edificio esistente, composti da n° 3 locali: ripostiglio. deposito e servizio igienico, aventi altezza interna pari a circa mt. 2,30 costituenti un aumento di S.L.P. e di S.C. pari a circa mq. 44,13; opere eseguite in totale assenza del preventivo provvedimento autorizzativo ed in contrasto con le previsioni urbanistiche del Vigente Strumento Urbanistico; 2. Terrazza a cielo aperto a copertura dei vani di cui al punto primo avente superficie pari a circa mi. 44,13, accessibile mediante una scala esterna in pietra eseguita in lato ovest; opere eseguite in totale assenza del preventivo provvedimento autorizzativo ed in contrasto con le previsioni urbanistiche del Vigente Strumento Urbanistico; 3. Formazione di un nuovo balcone in calcestruzzo al piano secondo dell'edificio avente dimensione di mt. 450 di larghezza per mt. 1,00 di profondità; opere eseguite in totale assenza del preventivo provvedimento autorizzativo ed in contrasto con le previsioni urbanistiche del Vigente Strumento Urbanistico; 4. Formazione di nuovo vano ad uso ripostiglio al piano primo in lato est, in ampliamento all'edificio esistente per una dimensione di mt. 0,55 x 1,10; opere eseguite in totale assenza del preventivo provvedimento autorizzativo ed in contrasto con le previsioni urbanistiche del Vigente Strumento Urbanistico; 5. Formazione di una apertura pedonale al piano terra in fato EST, verso altra proprietà »), ha ordinato ai predetti soggetti, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, di provvedere a propria cura e a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi originario.
I.1.1. Il (solo) sig. OC ha impugnato tale provvedimento con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto innanzi a questo Tribunale e dichiarato perento con decreto n. 43/2022 del 25 febbraio 2022 (non opposto).
A seguito di ciò, nonché di un sopralluogo effettuato il 12 luglio 2022, il Comune di Lumezzane ha, dapprima, irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 (nella misura di € 4.000,00) con provvedimento prot. 2022/0030948 del 22 luglio 2022 e, poi, accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione e rimessione in pristino del 2020.
I.1.2. Con ricorso notificato il 29 ottobre 2022 e depositato il 16 novembre 2022, il sig. OC e le sig.re SV e AC hanno impugnato in questa sede i provvedimenti da ultimo richiamati, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « (A) VIOLAZIONE DELL’ART.34 DEL D.P.R. N.380/2001 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE DIFETTO DI MOTIVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N.241/1990 »;
- « (B) VIOLAZIONE DI LEGGE (artt. 21 septies L. 241/1990) – CARENZA DI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO – VIOLAZIONE DI LEGGE (artt. 2, 10, 22, 23, 31 34 e 37 D.P.R. 380/2001 in relazione artt. 142 e 167 D.Lgs 42/2004) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRORE DI FATTO) »: con questo motivo e con il precedente, i ricorrenti deducono che l’ordine di demolizione non avrebbe potuto e non può essere ottemperato, poiché una tale ottemperanza causerebbe l’instabilità strutturale della parte di immobile assentita con permesso di costruire in sanatoria;
- « (C) VIOLAZIONE DI LEGGE (artt. 22, 31 e 37 D.P.R. 380/2001 in relazione art. 19 L. 241/1990 ed art. 167 D.Lgs 42/2004) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – CONTRADDITTORIETÀ – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRORE DI FATTO) »: lamentano i ricorrenti che l’Amministrazione, tempo addietro, avrebbe ordinato una messa in sicurezza dell’immobile e risulterebbe perciò contraddittorio ordinarne poi la demolizione;
- « (D) VIOLAZIONE DI LEGGE (artt. 22, 31 e 37 D.P.R. 380/2001 in relazione art. 19 L. 241/1990 ed art. 167 D.Lgs 42/2004) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRORE DI FATTO) »: si dolgono i ricorrenti che, in ragione del lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, non vi sarebbe un interesse pubblico alla demolizione e che questa frustrerebbe il loro affidamento.
I.2. Il Comune di Lumezzane si è costituito in giudizio al fine di resistere al ricorso.
I.3. Fissata l’udienza di discussione, l’Amministrazione comunale ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo:
- per un verso, il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza sarebbe privo di autonoma lesività e, perciò, non impugnabile;
- per altro verso, le censure avanzate dai ricorrenti avrebbero sostanzialmente ad oggetto (non gli atti formalmente impugnati ma) il presupposto ordine di demolizione, che tuttavia sarebbe divenuto inoppugnabile.
Nel merito ha in ogni caso ribadito la legittimità del proprio operato.
I.4. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 6 febbraio 2026, il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa assistita da giuridico fondamento l’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune sotto entrambi i profili in cui si articola.
II.2. Difatti, sotto il primo aspetto, « l’impugnativa del verbale di inottemperanza è inammissibile, atteso che, per indirizzo consolidato della giurisprudenza di settore, si tratta di un atto privo di portata provvedimentale e, quindi, non impugnabile.
Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non è autonomamente impugnabile posta la sua natura di atto meramente ricognitivo privo di valore provvedimentale e di efficacia lesiva. Si tratta di una mera rilevazione in via ricognitiva e vincolata di una situazione di fatto, con valore endoprocedimentale strumentale alle successive determinazioni di competenza degli organi dell’Amministrazione attiva dell’Ente locale » (così, fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9738).
II.3. Sotto il secondo aspetto, « si richiama l’orientamento […] (Cons. Stato, Sez. II, 4 novembre 2024, n. 8752) secondo cui: “… In materia di abusivismo edilizio ed in particolare sugli effetti della mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione, recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato che ‘l’impugnativa dell’acquisizione gratuita non preceduta dal ricorso avverso l’ordinanza di demolizione relativa ad un’opera abusiva, consolida gli effetti dell’atto presupposto, attraverso la sua inoppugnabilità, facendo sì che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto in sede di gravame avverso l’atto applicativo che lo richiami, con la conseguenza che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell’area di sedime nel caso di mancata impugnazione dell’ingiunzione a demolire, a meno che non si facciano valere vizi propri dell’accertamento di inottemperanza e di acquisizione’ (CdS, Sez. VI, n. 3013 in data 24 gennaio 2023). …” » (Cons. Stato, Sez. II, 19 maggio 2025, nn. 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4273, 4274, 4275, 4276 e 4277).
Il medesimo principio vale per il provvedimento di irrogazione della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, che può essere attaccato per vizi propri, ma non può esserne dedotta l’illegittimità derivata da (asseriti) vizi dell’ordine di demolizione, dal momento che le sig.re SV e AC non hanno proposto impugnazione avverso tale atto, mentre il sig. OC l’ha proposta ma non l’ha ritualmente coltivata (essendosi il relativo giudizio, come rilevato, conclusosi con una declaratoria di perenzione).
II.4. Condividendosi pienamente i richiamati indirizzi giurisprudenziali, il ricorso va dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione di rito e di merito.
II.5. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti alla refusione, in favore del Comune di Lumezzane, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) a carico di ciascuno di essi, e dunque complessivi € 3.000 (tremila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SA LI, Presidente FF
NC SI, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC SI | RI SA LI |
IL SEGRETARIO