TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 259
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto di lesività autonoma

    L'impugnazione del verbale di inottemperanza è inammissibile, atteso che, per indirizzo consolidato della giurisprudenza di settore, si tratta di un atto privo di portata provvedimentale e, quindi, non impugnabile. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non è autonomamente impugnabile posta la sua natura di atto meramente ricognitivo privo di valore provvedimentale e di efficacia lesiva. Si tratta di una mera rilevazione in via ricognitiva e vincolata di una situazione di fatto, con valore endoprocedimentale strumentale alle successive determinazioni di competenza degli organi dell’Amministrazione attiva dell’Ente locale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per inoppugnabilità dell'atto presupposto

    Si richiama l’orientamento secondo cui l’impugnativa dell’acquisizione gratuita non preceduta dal ricorso avverso l’ordinanza di demolizione relativa ad un’opera abusiva, consolida gli effetti dell’atto presupposto, attraverso la sua inoppugnabilità, facendo sì che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto in sede di gravame avverso l’atto applicativo che lo richiami. Il medesimo principio vale per il provvedimento di irrogazione della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, che può essere attaccato per vizi propri, ma non può esserne dedotta l’illegittimità derivata da (asseriti) vizi dell’ordine di demolizione, dal momento che le sig.re SV e AC non hanno proposto impugnazione avverso tale atto, mentre il sig. OC l’ha proposta ma non l’ha ritualmente coltivata (essendosi il relativo giudizio conclusosi con una declaratoria di perenzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 259
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 259
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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