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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/10/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1981/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1981/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONDO' Parte_1 C.F._1
AN e dell'avv. PESCE FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RI RE e dell'avv. RI PAOLO
RESISTENTE
Con l'intervento del Curatore speciale AVV. AN INVERNIZZI del Foro di Lodi
( ), per i minori nato a [...] - Brasile- il C.F._3 Persona_1
21.12.2009) e nata a [...] il [...]). Persona_2
e del PM
pagina 1 di 33 Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
previe le più opportune declaratorie:
IN VIA PRINCIPALE
▪ Dare atto che con sentenza parziale n. 609/2022, resa dal Tribunale di Lodi in data 29/7/2022, pubblicata il 5/8/2022 e regolarmente passata in giudicato è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio inter partes.
▪ Disporre l'affido dei minori e in via esclusiva rafforzata (c.d. affido Per_1 Persona_2
“super-esclusivo”) al signor attribuendo a costui in via esclusiva le decisioni Parte_1 relative a salute, educazione, istruzione e residenza abituale, nonché tutte le scelte di maggior rilievo per i figli.
▪ Revocare l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della signora
[...]
con decreto emesso dal Tribunale di Lodi in data 15.02.2019. Controparte_1
▪ Disporre il collocamento dei minori e presso il padre nell'abitazione Per_1 Persona_2 familiare sita in San Giuliano Milanese, alla via Don Minzoni n.
4 - di proprietà esclusiva del signor - assegnando la stessa al signor con tutti gli arredi e le CP_2 Parte_1 pertinenze.
▪ Disporre che le frequentazioni madre-figli si svolgano per tre fine settimana al mese nonché ogni mercoledì, dall'uscita di scuola dei minori sino alle 21:30 (dopo cena), con riaccompagnamento degli stessi presso l'abitazione paterna.
▪ Disporre che, in relazione alle vacanze estive, e stiano con la madre per un Per_1 Per_2 periodo di 40 giorni (anche non consecutivi) distribuiti tra luglio ed agosto, così come indicato dalla C.T.U. Il tutto salvi diversi accordi, comunque rispettosi dei tempi dell'uno e dell'altro genitore e con reciproco impegno delle parti di comunicarsi i recapiti – anche telefonici fissi, se disponibili – di vacanza dei minori, e di assicurare regolari contatti telefonici con i bambini nell'orario concordemente stabilito.
▪ Disporre gli interventi, i supporti e le prescrizioni ritenuti più opportuni, a protezione dei minori, nonché del ruolo e della figura del ricorrente e. nello specifico, che possa Per_1
pagina 2 di 33 riavviare un percorso di supporto psicoterapeutico e che, parimenti, possa intraprendere i Per_2 percorsi più idonei, così come indicato dalla C.T.U.
▪ Disporre che la signora corrisponda al signor a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli e sino al raggiungimento della completa autonomia economica da parte degli stessi, l'assegno perequativo che sarà ritenuto equo ad esito di ogni opportuno accertamento e comunque in misura non inferiore ad Euro 500,00 mensili (Euro
250,00 mensili per ciascun figlio minore), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia.
▪ Disporre che entrambi i genitori provvedano alle spese extra relative ai minori nella misura del
50% ciascuno, nel rispetto delle modalità e dei tempi di corresponsione e rimborso previsti dalle
“Linee Guida” adottate dal Tribunale di Milano.
▪ Mandare indenne il ricorrente da qualsivoglia obbligazione in favore della resistente, stante l'insussistenza dei presupposti di un assegno personale/divorzile in favore della stessa.
▪ Respingere ogni avversa, difforme istanza e/o pretesa, perché illegittima, infondata e non rispondente al superiore interesse dei figli delle parti e/o comunque inammissibile e preclusa o investita dalle eccezioni anche a decadenza, sollevate dal resistente.
IN VIA SUBORDINATA
▪ Disporre l'affido dei minori e in via esclusiva rafforzata (c.d. affido Per_1 Persona_2
“super-esclusivo”) al padre, ovvero secondo le modalità ritenute, allo stato, maggiormente tutelanti per i minori.
▪ Revocare l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della signora
[...]
con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lodi in data 15.02.2019. Controparte_1
▪ Disporre il collocamento dei minori e presso il padre nell'abitazione Per_1 Persona_2 familiare sita in San Giuliano Milanese, alla via Don Minzoni n.
4 - di proprietà esclusiva del signor - assegnando la stessa al signor con tutti gli arredi e le CP_2 Parte_1 pertinenze.
▪ Per quanto attiene alle modalità di frequentazione di e con la madre, ci si rimette Per_1 Per_2 al più prudente apprezzamento di Ill.mo Tribunale adito affinché individui il calendario CP_3 più consono alle esigenze dei minori, anche sulla scorta di quanto indicato dalla C.T.U.
pagina 3 di 33 ▪ Disporre gli interventi, i supporti e le prescrizioni ritenuti più opportuni, a protezione dei minori, nonché del ruolo e della figura del ricorrente e. nello specifico, che possa Per_1 riavviare un percorso di supporto psicoterapeutico e che, parimenti, possa intraprendere i Per_2 percorsi più idonei, così come indicato dalla C.T.U.
▪ Disporre che la signora corrisponda al signor a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli e sino al raggiungimento della completa autonomia economica da parte degli stessi, l'assegno perequativo che sarà ritenuto equo ad esito di ogni opportuno accertamento e comunque in misura non inferiore ad Euro 500,00 mensili (Euro
250,00 mensili per ciascun figlio minore), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia.
▪ Disporre che entrambi i genitori provvedano alle spese extra relative ai minori nella misura del
50% ciascuno, nel rispetto delle modalità e dei tempi di corresponsione e rimborso previsti dalle
“Linee Guida” adottate dal Tribunale di Milano.
▪ Mandare indenne il ricorrente da qualsivoglia obbligazione in favore della resistente, stante l'insussistenza dei presupposti di un assegno personale/divorzile in favore della stessa.
▪ Respingere ogni avversa, difforme istanza e/o pretesa, perché illegittima, infondata e non rispondente al superiore interesse dei figli delle parti e/o comunque inammissibile e preclusa o investita dalle eccezioni anche a decadenza, sollevate dal resistente.
IN OGNI CASO
▪ Impartire specifiche prescrizioni alla madre ed assumere cautele e provvedimenti anche ex art. 709- ter / 473-bis.39 c.p.c., a garanzia della puntuale e corretta osservanza da parte della
Signora di quanto disposto nell'interesse dei figli” CP_1
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill Tribunale adito, contrariis rejectis accogliere le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare, dichiarare la nullità della CTU depositata in data 04.01.2025 stante l'inosservanza della sequenza procedimentale disposta dall'art. 195 c.p.c.
2) In ogni caso, sempre in via preliminare, si chiede di espungere integralmente le controrepliche della CTP dott. alle osservazioni della resistente effettuate alla bozza della Per_3
CTU;
pagina 4 di 33 3) Sempre in via preliminare si chiede che vengano espunti i documenti irritualmente allegati da parte ricorrente nel corpo delle note di trattazione del 06.02.2025 trattandosi di produzioni documentali in piena violazione dei termini istruttori e del principio del contraddittorio.
4) Nel merito, accertata la reale volontà dei minori come da dichiarazioni rese all'Ill.mo Giudice adito in occasione dell'udienza tenutasi in data 04.04.2025, si chiede che venga confermato l'affido dei minori all'Ente con collocamento alternato e paritario, demandando ai servizi la soluzione di ogni questione inerente i passaggi e gli incontri dei minori, nonché i periodi feriali e le festività (che in ogni caso saranno regolate secondo alternanza); demandando altresì ai
Servizi di proseguire il percorso psicologico a favore dei minori e il percorso di sostegno alla genitorialità, con supporto ai genitori in caso di difficoltà nella condivisione delle decisioni relative alla prole;
5) Assegnare la casa ex familiare alla madre, la quale continuerà a risiedervi con i figli;
6) Porre a carico del padre, a titolo di contributo mensile al mantenimento dei due figli minori,
l'importo complessivo di Euro 800,00, o la maggiore somma che risulterà di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese per 12 mensilità annuali e soggetto a rivalutazione Istat;
7) Porre a carico del padre nella misura del 70% le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli così come indicate nelle Linee Guida 14 novembre 2017 della Corte
d'Appello di Milano;
8) Porre a carico del marito, a titolo di contributo mensile al mantenimento della moglie,
l'importo mensile di Euro 300,00 o la maggiore somma che risulterà di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese per 12 mensilità annuali e soggetto a rivalutazione Istat.
9) In via istruttoria, lo scrivente difensore, alla luce delle osservazioni autorizzate depositate dalla difesa della Sig.ra in data 14.09.2024, in relazione alla disclosure depositata dal CP_1 ricorrente, ritenuta totalmente inattendibile, parziale ed incompleta nelle dichiarazioni, nelle attestazioni nella rappresentazione documentale fornita, insiste nell'istanza istruttoria già formulata nella memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. volta a ordinare a ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui art. 210 c.p.c., l'esibizione e la produzione in giudizio di copia degli estratti conto e delle movimentazioni dei conti correnti a lui intestati e/o cointestati e a lui facenti pagina 5 di 33 capo a qualsiasi titolo, inclusi gli estratti conto e i movimenti di eventuali carte di credito a lui intestate e/o nella sua disponibilità;
10) Sempre in via istruttoria, accertato che dalle produzioni effettuate dal sig. nella Pt_1 disclosure si evince dall'allegato “N nr. 1” dell'atto disclosure depositato il 15.05.2024 il passaggio di due bonifici eseguiti rispettivamente il 18.12.2020 di euro 15.000,00 e il 21.12.2022 di Euro 15.000,00 dal Conto Monte dei Paschi di Siena intestato al Sig. ad altro Parte_1 conto, sempre intestato al sig. il cui Iban risulta essere LT 213250085858990583 Parte_1
(corrispondente a conto Banca Revolut con sede in Lituania) di cui non vi è traccia di richiamo documentale nella disclosure si chiede di ordinare al signor ai sensi e per gli Parte_1 effetti di cui art. 210 c.p.c., l'esibizione e la produzione in giudizio di copia degli estratti conto e delle movimentazioni del conto sopra menzionato a lui intestato e/o cointestato e a lui facente capo a qualsiasi titolo, inclusi gli estratti conto e i movimenti di eventuali carte di credito a lui intestate e/o nella sua disponibilità.
11) Ordinare alla convivente more uxorio del ricorrente, signora , l'esibizione e Controparte_4 la produzione in giudizio delle proprie dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, nonché di ogni altra documentazione idonea e indicativa della capacità patrimoniale e reddituale di questa che, per dato giurisprudenziale consolidato, si cumula a quella del compagno convivente stabile;
12) Disporre indagini di Polizia tributaria sulla situazione reddituale e societaria del ricorrente, con esame dell'attività da questi posta in essere tramite le società di cui è o è stato socio e/o amministratore, direttamente o indirettamente.
13) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Conclusioni per la curatrice speciale dei minori
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione sia di merito che istruttoria,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) Disporre l'affido esclusivo dei minori nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...], al padre, attribuendo a quest'ultimo espressamente il potere
[...] di assumere in autonomia le decisioni relative alle questioni di natura scolastica, sanitaria, sportiva e ricreativa.
pagina 6 di 33 2) Disporre che il padre informi tempestivamente la madre sulle questioni rilevanti riguardanti la salute e l'educazione dei minori, al fine di favorire una partecipazione consapevole di entrambi i genitori alla vita dei figli, fermo restando che il padre potrà adottare autonomamente le decisioni straordinarie in caso di urgenza ovvero qualora la madre, adeguatamente informata, non fornisca riscontro entro un termine ritenuto congruo attesa la natura dell'intervento richiesto.
3) Disporre che i minori e siano collocati prevalentemente presso il padre. Per_1 Per_2
4) Disporre che i minori e possano frequentare la madre secondo il seguente Per_1 Per_2 calendario: -il fine settimana, in via alternata, dal venerdì pomeriggio dalle 18.00 alla domenica sera alle 21.30 (oppure lunedì mattina con accompagnamento a scuola, se praticabile);
- due pomeriggi infrasettimanali a settimana il martedì dalle 17.30 e sino al mercoledi mattina con accompagnamento a scuola, il giovedì, dalle 17.30 e rientro alle 21.00, in entrambi i casi con possibilità di assistere e supportare i minori nelle loro attività extracurriculari;
- le festività e le vacanze del S.Natale e della S. Pasqua secondo pari ripartizione con l'altro genitore;
- un periodo di 30 (trenta) giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da computarsi secondo il calendario scolastico di riferimento dei minori stessi.
5) Disporre che, in ragione dell'organizzazione della vita dei minori presso entrambi i genitori, ciascuno di essi provveda al mantenimento diretto dei figli durante i periodi di permanenza presso di sé, sostenendo integralmente le spese ordinarie connesse alla quotidiana convivenza.
6) Disporre che i genitori sostengano, in misura del 50% (cinquatapercento) le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figli, secondo il Protocollo della Corte d'Appello di
Milano in vigore.
7) Disporre che l''Assegno Unico e Universale, erogato dall' in favore dei figli e CP_5 Per_1 venga percepito nella misura del 100% dal signor Per_2 Parte_1
8) Disporre la prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali mandando al Giudice Tutelare l'apertura della vigilanza.
9) Disporre che i minori proseguano i percorsi di supporto psicologico.
10) Valutare l'opportunità di prescrivere ai genitori la partecipazione a percorsi di supporto alla genitorialità, al fine di migliorare la comunicazione e la collaborazione tra loro nell'interesse dei minori.
pagina 7 di 33 IN OGNI CASO
Con il favore di compensi professionali e competenze del procedimento, inclusi il rimborso in via forfetaria delle spese generali e di studio (nella misura del 15%) e gli accessori previdenziali e fiscali come per legge”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 16.9.2020 ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con Controparte_1
, nonché l'emissione di provvedimenti in ordine ad affido, collocamento e mantenimento
[...] dei figli minori e Per_1 Per_2
Con comparsa depositata in data 5.2.2021 si è costituita , la quale ha Controparte_1 aderito alla domanda di divorzio e ha domandato a sua volta la regolamentazione di affido, collocamento e mantenimento dei figli minori, nonché il riconoscimento di un assegno divorzile per sé.
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, la Presidente, in via provvisoria, ha confermato i provvedimenti della separazione quanto ad affido, collocamento, visite e mantenimento per la moglie ed i figli, e ha disposto l'espletamento di una CTU al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambe le parti e individuare il miglior regime di affido e collocamento dei minori.
A seguito del deposito della CTU da parte della consulente nominata, dott.ssa , Persona_4 la Presidente, con ordinanza del 27.12.2021, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“1) Dispone l'affido dei minori all'ente con collocamento alternato e paritario così come indicato in CTU demandando ai servizi la soluzione di ogni questione inerente i passaggi e gli incontri dei minori nonché i periodi feriali e le festività (che in ogni caso saranno regolate secondo alternanza)
2) Pone a carico del padre- un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili a figlio
(700,00 complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagina 8 di 33 corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo presso la Corte d'Appello di Milano
3) Conferma l'assegno di mantenimento per la moglie come in separazione
4) Incarica il servizio sociale territorialmente competente di provvedere alla presa in carico del nucleo ed a tutti gli interventi indicati in CTU”.
Con sentenza non definitiva n. 609/2022 pubblicata in data 5.8.2022 il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e . Parte_1 Controparte_1
A seguito del deposito di due istanze di modifica dell'ordinanza presidenziale da parte del ricorrente, il Giudice istruttore, con ordinanza dell'8.6.2023, adottata dopo aver sentito le parti e i
Servizi sociali, ha disposto “che a far data da aprile 2023, versi a Parte_1 [...]
, € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli e € 300,00 a titolo di mantenimento Controparte_1 della moglie”. Con la stessa ordinanza il Giudice istruttore ha precisato i poteri demandati all'Ente affidatario, delegandolo altresì a predisporre un nuovo calendario di visite tra i minori e i genitori articolato in modo tale da far sì che i minori non stiano per troppi giorni lontani dai genitori, e ha nominato quale curatore dei minori l'avv. Giovanna Invernizzi.
Con comparsa depositata in data 26.7.2023 si è costituita l'avv. Giovanna Invernizzi.
Con ordinanza del 4.7.2024, il Giudice istruttore ha incaricato la CTU già nominata in sede presidenziale, dott.ssa , di verificare “l'attuale condizione psicofisica e la Persona_4 situazione familiare, sociale e scolastica dei due minori, nonché il rapporto dei minori con entrambi i genitori, evidenziandone eventuali criticità o aspetti disfunzionali” nonché l'attualità delle conclusioni rassegnate con l'elaborato peritale depositato in data 25.11.2021.
All'udienza del 4.4.2025 il Giudice istruttore ha proceduto all'ascolto dei minori.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in San Pietro Parte_1 Controparte_1 in Cerro in data 31.3.2007 (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
San Pietro in Cerro al N. 1, Parte II, Serie C, anno 2007) e dalla loro unione sono nati due figli, il 21.12.2009 e il 9.3.2012. Per_1 Per_2
Il Tribunale di Lodi con decreto del 15.2.2019 ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
pagina 9 di 33 Con sentenza non definitiva n. 609/2022, pubblicata in data 5.8.2022, il Tribunale di Lodi ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e ha rimesso la causa in istruttoria per l'ulteriore prosieguo del giudizio.
3. Per quanto riguarda l'affido dei minori, come sopra già anticipato, la Presidente, tenuto conto delle risultanze della CTU, con ordinanza del 27.12.202 ha affidato e – in via Per_1 Per_2 provvisoria – all'Ente territorialmente competente (Comune di San Giuliano Milanese); affido, poi, confermato dal Giudice istruttore con l'ordinanza dell'8.6.2023.
3.1 Ciò posto, in punto di diritto si osserva che – come noto – il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
In altri termini, l'affidamento “condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa dell'altro genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ. 26587/2009; Cass. civ.
24526/2010).
Ed infatti, diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989, resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd.
pagina 10 di 33 “bigenitorialità”, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori.
A tal riguardo, la mera conflittualità tra genitori di per sé sola non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale;
al contrario, occorre che il grave conflitto tra genitori incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi, finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento (cfr. Cass. civ. 1777/2012; Cass. civ. 5108/2012; Cass. civ. 18559/2016).
3.2 Venendo al caso in esame, al fine di decidere in ordine all'affido e al collocamento dei minori, pare opportuno ripercorrere la CTU espletata in corso di causa (e il relativo aggiornamento) e le relazioni dei Servizi sociali di San Giuliano Milanese che hanno seguito e accompagnato il nucleo familiare durante tutto il corso del giudizio.
3.2.1 Anzitutto, dalla CTU depositata dalla dott.ssa in data 25.11.2021 emerge Persona_4 quanto segue.
La CTU, sin dall'inizio della consulenza, evidenzia la forte conflittualità esistente tra le parti: “E' evidente come non vi sia un solo aspetto della vita coniugale e familiare che accomuni e Pt_1
. I coniugi trasmettono sin da subito intensa conflittualità legata a scelte e decisioni CP_1 pratiche relative alla vita dei propri figli rimandando velocemente ad una mancanza di dialogo e di elasticità nel loro ruolo genitoriale. In astratto, uno dei compiti più importanti del CTU nella situazione di separazione giudiziale è quello di provvedere alla difesa dell'esercizio della responsabilità genitoriale , in modo che i figli non debbano essere costretti a negare il proprio dolore, la sofferenza di perdita, schierandosi con un genitore “annullando” l'altro […]
Purtroppo neppure la lunga CTU, e il supporto delle Consulenti hanno potuto se non annullare , almeno alleggerire il tono delle recriminazioni di e (cfr. pag. 12 elaborato CP_1 Pt_1 peritale).
E ancora: “Entrambi non sembrano in grado di valutare il grave malessere cui sono pervasi e La loro totale mancanza di dialogo e di elasticità nel ruolo genitoriale rimanda Per_1 Per_2 alle difficoltà di e bambini feriti e divisi. E' come non vi sia mai stata una vera Per_1 Per_2 coppia coniugale oltre che genitoriale, e gli effetti si vedono nei bambini, soprattutto in Per_1
pagina 11 di 33 nel cui psichismo il mondo materno e il mondo paterno restano rigidamente separati e contrapposti” (cfr. pag. 32 elaborato peritale).
Quanto a secondo la consulente la resistente “fatica realmente a Controparte_1 mettersi in discussione, ad analizzare lo stato emotivo proprio e dei suoi figli. La poca rispondenza nella capacità critica relativa al disagio conclamato dei minori esita in una difficoltà di inciampo della funzione materna” (cfr. pag. 33 elaborato peritale).
Quanto a invece, secondo la consulente il ricorrente “pur riconoscendo il Parte_1 malessere dei bambini, soprattutto di sembra non riuscire a gestire l'imbarazzo, la Per_1 chiusura di in indirizzo suo” (cfr. pag. 33 elaborato peritale). Per_1
Nella CTU, poi, si dà atto della valutazione psichiatrica effettuata su entrambe le parti:
- per quanto riguarda “il test di non evidenzia Controparte_1 Per_5 indicatori quantitativi di psicopatologia. Il Tematic Apperception Test evidenzia la non integrazione degli stati emotivi, specialmente quelli più profondi, aspetti di deprivazione e rabbia scarsamente evoluta con la quale la signora non è bene in contatto e che costituisce un fattore di rischio in quanto, scollegata, può alimentare reattività e risposte aggressive non ben modulate. Il quadro che emerge ai test è di sofferenza psicopatologica, sebbene il non la evidenzi dal punto di vista quantitativo. Per_5
Questo succede perché la signora, in contatto con stimoli emotigeni, si attiva moltissimo, anche in senso reattivo, ma va in choc, precludendosi completamente la possibilità di contattare l'emozione scatenante, darle una forma ed esprimerla secondo canali evoluti e adattati. Di conseguenza, quando è in questo assetto, che lei stessa assimila a
“indifferenza” (per questo il non rileva dati quantitativi significativi), vive in Per_5 uno stato affettivo scollegato in cui, in modo “operativo”, adattato e orientato al compito, può condurre un'esistenza apparentemente adeguata, anche se priva di contatto con le emozioni, con le proprie difficoltà (e quelle altrui) e, soprattutto, in difficoltà nello stare in contatto affettivo con il prossimo.
Può dunque essere una “super mamma”, organizzata, presente e operativa, che gioca, scherza e si diverte con i piccoli, li accudisce bene ed è presente, ma fa fatica a stare a contatto profondo con loro e con i loro bisogni più autentici.
pagina 12 di 33 Tale assetto pare costituire, più che una difesa, una vera e propria strategia di sopravvivenza: emergono infatti aspetti di deprivazione affettiva profonda che la signora, attraverso le sue rappresentazioni, racconta di aver sperimentato: non vi è senso di sicurezza stabile e non vi è senso di appartenenza, probabilmente perché, si ipotizza, ha avuto a che fare con oggetti di riferimento che, diversamente, ma in modo uniforme, non sono stati in grado di offrirle vicinanza e contenimento affettivi. L'immagine maschile paterna è discontinua, autoritaria e rappresentata come un vuoto involucro, una mera funzione, priva di capacità di contatto e sostegno. L'oggetto femminile materno viene invece rappresentato come sicuro di sé e competente (un po' come lei ama rappresentarsi), ma di fatto pare esserlo stato, esattamente come appare funzionare lei al momento, solo dal punto di vista operativo, cerebrale e pratico. Da qui, si ipotizza, le deprivazioni e quello stato di “indifferenza” che parla di un'assenza profonda di contatto. Le deprivazioni hanno alimentato una rabbia intensa e primitiva, che però rimane scollegata. La signora per lo più infatti la reprime, e, quando entra in contatto con la stessa (magari perché troppo sollecitata da bisogni o parti ferite di sé), potrebbe diventare violenta: la rabbiainfatti si slatentizza in forme reattive che la signora esprime in modo crudo e diretto e che non riesce bene a modulare o contenere. Esse paiono esprimersi in questo stesso assetto scollegato che lei assimila ancora a “indifferenza”, proprio come se fosse uno stato emotivo non integrato con il quale non è in contatto. Tale funzionamento costituisce un fattore di rischio per lei stessa, perché per tenere a bada la rabbia in questo modo, deve scollegarsi e perdersi tutta l'affettività che invece potrebbe vivere diversamente. Dunque questo aspetto andrebbe trattato per permetterle innanzitutto di migliorare la qualità della sua vita (a partire dal faticoso vissuto di sopportazione con il quale sembra continuamente confrontare), secondariamente per gestirsi in modo più funzionale all'interno delle relazioni, specialmente quelle con i piccoli. Infatti la condizione di “indifferenza” nella quale vive abitualmente, oltre che con la quale vive i momenti reattivi, ostacola la possibilità di stare a contatto continuativo con i bisogni dell'altro e la espone al rischio di diventare reattiva in maniera improvvisa, senza riuscire a modulare bene i suoi comportamenti in funzione dei contesti e delle persone che ha vicino” (cfr. pagg. 38-39 elaborato peritale);
pagina 13 di 33 - per quanto riguarda “Il test di presenta, come indici Parte_1 Per_5 psicopatologici positivi, DEPI 1=5 e CDI2= 4. Il T.A.T. presenta taluni indicatori di dipendenza, imputabili a un arresto del processo evolutivo alla fase adolescenziale, in particolare a quella di separazione – individuazione, che si accompagna a spunti depressivi e fatica nel gestire i conflitti.
Il funzionamento psicologico del signore lo vede munito di un bagaglio contenuto di risorse psicologiche evolute che lo espone a una problematica di adattamento, oltre che a vissuti di inefficacia personale e al sentimento di attraversare una crisi. Tutto ciò si collega a una condizione di immaturità e dipendenza che lo caratterizza e che parrebbe derivare da un contatto primario che il signore dice di aver sperimentato con figure genitoriali che rappresenta impoverite, squalificate e non disponibili a sostenerlo nella crescita e nell'emancipazione di sé. La loro rappresentazione è infatti caratterizzata, per quanto riguarda il femminile materno, da un'immagine che trattiene e critica in modo svalutante qualsiasi mossa emancipativa di differenziazione, alimentando un senso di colpa anti evolutivo (il signore pare ancora alle prese con un forte bisogno di approvazione). Per quanto riguarda il maschile paterno, vi è un'immagine che parimenti trattiene malinconicamente e da cui il signore sembra in difficoltà a separarsi, considerate le sue insicurezze. In questo assetto è come se non avesse vissuto un conflitto separativo in chiave evolutiva (processo di separazione – individuazione): l'aggressività non compare in chiave assertiva e costruttiva. Al contrario viene negata (e covata), lasciandolo nella passività (e alimentando movimenti risolutivi magico trasformativi), oppure viene attivata con modalità “contro” (anti evolutive) che non lo aiutano a crescere, anzi, alimentano in lui paure mortifere di fallimento. Tale modalità viene per il momento generalizzata a tutte le situazioni potenzialmente conflittuali: il conflitto, come tendenzialmente ogni tipo di difficoltà, deve essere eliminato e trasformato velocemente in qualcosa di idealizzato e sereno (da qui il deficit di coping che si riscontra al
), lasciandogli però un senso di inefficacia personale sgradevole (che alimenta Per_5
i suoi sentimenti disforici). Inoltre questo assetto, se gli consente di mantenere un'immagine di sé tutto sommato adeguata, lo fa al prezzo di non permettergli di integrare bene le sue parti immature, fragili e poco capaci, che vengono tenute ai margini pagina 14 di 33 e la cui cura, presumibilmente, rischia di venire demandata all'esterno. Un funzionamento come questo individua alcuni fattori di rischio rispetto alla genitorialità.
Innanzitutto gli aspetti di immaturità e dipendenza andrebbero trattati, per consentire al signore di assumere in pieno il ruolo di adulto di riferimento che occorre per esprimersi al meglio come genitore. Il rischio è che alcune delle proprie parti piccole e immature vengano identificate nei figli, e questi ultimi si trovino a loro volta nella posizione di doversene occupare. Secondariamente la difficoltà nel gestire i conflitti e nell'esprimersi in senso costruttivamente aggressivo potrebbe interferire con l'espressione della genitorialità sia in termini di capacità di contenimento dei piccoli, che nei termini di una capacità di gestione dell'aggressività dei piccoli stessi, anche e soprattutto quando essa potrà essere espressa in chiave emancipativa e di differenziazione. Come fattori protettivi si evidenzia che il funzionamento del signore non è apparso rigido e la condizione di crisi che attualmente lo caratterizza (specialmente per come emerge al ) potrebbe Per_5 per lui essere colta come buona occasione per una messa in discussione più profonda di sé in chiave evolutiva e di reperimento di un equilibrio più pieno e soddisfacente (sia come persona, che come genitore)” (cfr. pagg. 45-47 elaborato peritale).
La CTU poi ha ritenuto importante testimonianza del grande conflitto esistente tra le parti quanto Per_ dichiarato da , primo figlio di : “Si si loro si odiavano , odio puro Controparte_1
...io dormivo in taverna perché loro avevano deciso di rimanere separati in casa, seppur odiandosi...e io mi ricordo questa scena, dove io vengo svegliato da in piena notte...ma Per_1 urla proprio: “Iago aiuto aiuto aiuto”, io salgo su, guardo e vedo e mia mamma che in Pt_1 qualche modo si stavano azzuffando e hanno cercato di coinvolgermi, io prendo i miei due fratelli, chiudo a chiave la porta che porta giù...loro cercano di seguirmi, io chiudo a chiave la porta e tengo i miei fratellini giù. Mio fratello terrorizzato e la mia sorellina, non me lo scorderò mai...seduta così che stava mangiando una brioche, con le gambe così (dondola le gambe)
...canticchiava, come se non avesse visto nulla...e io ancora oggi ho quell'immagine perché mi sembra strano che lei non dia mai nessun modo di far capire che è sofferente...cioè lei è proprio nel suo mondo, è come se si isolasse, estraniasse dalla situazione in cui vive...e ancora oggi è così.
pagina 15 di 33 Per_ Rispetto al comportamento di ci riporta un'immagine di una bambina che cerca di Per_2 tenere in piedi sia l'immagine del padre che della madre
“quindi alla mamma le dice “Mamma ti voglio bene” e l'abbraccia, poi va dal papà e gli dice la stessa cosa ...se la mamma mi chiede qualcosa di papà, silenzio...uguale, presumo che sia dall'altra parte, uguale...mio fratello è già un po' un testone, insomma ha iniziato il periodo delle bugie, insomma è un po' un casino mio fratello veramente...”” (cfr. pag. 51 elaborato peritale).
Per quanto riguarda secondo la consulente il ragazzo “andrebbe aiutato a sentirsi più Per_1 libero e meno coinvolto nelle dinamiche intrafamiliari, e riparato dai suoi bisogni insoddisfatti.
Diversamente è incastrato in dinamiche di rivendicazione, vendette, colpa, rabbia e solitudine che lo invadono e non gli permettono di vivere una vita da “bambino”. ha comunque buone risorse psicologiche che costituiscono un potenziale evolutivo per il Per_1 bambino. Queste però sono bloccate perché convogliate ad esercitare un forte controllo ideativo sulle emozioni e sulle relazioni. Nel test di l'indice di ipervigilanza è al limite della Per_5 soglia […] Conserva un equilibrio di facciata – grazie alle buone risorse – tuttavia non è un equilibrio stabile e viene tuttavia mantenuto al costo di sviluppare il disturbo del pensiero.
Rabbia, solitudine e vissuti di non essere tenuto in considerazione, vengono alimentati dal forte convolgimento del bambino nelle vicende separative dei genitori (con schieramento con l'oggetto materno). si sente solo a gestire questo faticoso coinvolgimento e lo schieramento che ne deriva. Per_1
Deve quindi far da sé con il rischio di alimentare vissuti persecutori (da parte dell'oggetto maschile paterno) oltre che un forte senso di colpa” (cfr. pagg. 59-60 elaborato peritale).
Quanto a invece, secondo la consulente “La percezione è che ha delle buone Per_2 Per_2 capacità di pensiero, ma non è libera di usarle, forse per proteggersi dal dolore che comporterebbe l'entrare nel merito delle cose, forse per la paura di essere rifiutata se dice Per_ davvero quello che pensa o sente […] Lei è la bambina descritta da : quando i genitori in piena notte litigavano furiosamente in casa, lei mangiava brioche a penzoloni sui gradini, guardando l'atroce scena in modo del tutto innaturale, distante, congelata […] Il test Blacky mette in evidenza una condizione di deprivazione che la bambina sta cercando di maneggiare pagina 16 di 33 attraverso l'evitamento e uno sforzo di adattamento , che non le consente però di colmare i suoi bisogni insoddisfatti e alimenta la rabbia sociopatica.
I test evidenziano una condizione di sofferenza psicopatologica;
prsenta un'insicurezza di Per_2 base, caratterizzata da senso di estraneità e deprivazione. Le rappresentazioni degli oggetti di riferimento rivelano immagini anaffettive e deanimate, oltre che deboli (versante materno) scarsamente integrate, velate di aggressività e fragilità (maschile paterno). Con queste basi la bambina racconta di muoversi in un mondo che non sente sicuro e prevedibile, all'interno del quale sente di doversi “salvare da sola” senza avere sufficienti risorse. per questo rimane passiva e gregaria, mimetizzandosi il più possibile nell'ambiente.
E' presente un disturbo lieve del pensiero: la bambina è disposta ad alterare la percezione della realtà pur di mantenere l'evitamento e convincersi che tutto vada bene. va prima di tutto aiutata a sentirsi più soddisfatta nei suoi bisogni primari, riconosciuta Per_2 nella sua rabbia a aiutata ad esprimerla in maniera più efficace e adattata. Riparare ad un'immagine di sé impoverita che presenta, rendere il senso di colpa più evoluto e ridurre il rigido impianto di evitamento che attualmente la sostiene” (cfr. pagg. 61 e 62 elaborato peritale).
La CTU, pertanto, ha così concluso: “Alla luce dei fatti, delle risultanze dei colloqui clinici, della valutazione psicodiagnostica è possibile affermare che allo stato attuale NON si ravvisano le condizioni di un affidamento condiviso che presupporrebbe una bigenitoralità esplicantesi in un rapporto di mutualità cui entrambi i genitori non sembrano hic et nunc avere accesso. È quindi consigliabile (ed auspicabile) che entrambi possano intraprendere un sostegno alla genitorialità che permetta loro di fidarsi e affidarsi l'un l'altra nell'interesse esclusivo di e Per_1 Per_2 bambini già fortemente provati dalla separazione drammatica vissuta. Ci si auspica che il pregiudizio evolutivo cui andrebbero incontro i minori, possa davvero far “virare “i genitori dando maggior spazio ai figli e non alle loro recriminazioni. Allo stato attuale il miglior affido sembra essere quello ai Servizi sociali, in grado di gestire il percorso alla genitorialità, al suo profitto in indirizzo dei minori. Riguardo il collocamento, considerate le difficoltà dei minori di accedere al paterno per le resistenze del materno, si ritiene che il più idoneo sia allo stato quello paritetico così formulato: -15 giorni presso la residenza della madre -15 giorni presso la residenza del padre - il fine settimana con il genitore non collocatario (al momento) dal sabato alla domenica sera.
pagina 17 di 33 In tal modo, la permanenza in modo continuativo presso il genitore permette ai bambini di consolidare il rapporto, in modo assolutamente paritetico senza ingerenze dell'altro genitore. Si auspica che il quadro psicologico che si è delineato sui minori, possa oggi far riflettere maggiormente e sulle esasperazioni coniugali. Pt_1 CP_1
È necessario una presa in carico psicologica sia per che per che possa sostenerli Per_1 Per_2 nel percorso evolutivo di crescita A seguito dell'osservazione della CTP Dott.ssa si Per_3 ritiene utile prospettare l'affido ai Servizi sociali per 12 mesi con rivalutazione da parte degli stessi, relativamente alla prognosi sul funzionamento di genitori e minori” (cfr. pagg. 62-63 elaborato peritale).
3.2.2 Quanto ai Servizi sociali di San Giuliano Milanese, dalle relazioni depositate in atti relative all'attività di monitoraggio e di supporto alla genitorialità dagli stessi svolta durante il corso del giudizio è emerso quanto segue.
Con relazione dell'1.4.2022 i Servizi sociali hanno riferito che “I Signori pur avendo idee e rappresentazioni diverse (ad esempio hanno stili educativi differenti) e questioni irrisolte rispetto al rapporto, nel contesto dei colloqui con il Servizio sono stati in grado di concentrarsi sulle esigenze dei loro figli.
Al momento è parso che ci possa essere un margine di lavoro atto a migliorare la situazione familiare e il benessere dei bambini e la possibilità di accompagnare i genitori verso un migliore esercizio della bigenitorialità.
Il Servizio Scrivente proseguirà con regolari colloqui congiunti con i genitori, con colloqui con i bambini se ce ne fosse la necessità e si metterà in rete con i psicologi individuati per e Per_1
. Per_2
Con relazione dell'8.8.2022 i Servizi hanno dato atto che “l'attuale regolamentazione alternata non costituisce di per sé un pregiudizio per i minori, tuttavia, non pare al momento attuabile, almeno per in quanto non è disponibile a frequentare il padre nelle modalità indicate, per Per_1
i motivi sopra rappresentati. Si è verificata un'interruzione dei rapporti tra padre e figlio, in quanto ritiene di non sentirsi accolto nel contesto paterno. Inoltre, fin da subito, la Per_1 mamma pur collaborando per l'attuazione della regolamentazione si è posta in maniera critica.
La signora ha rappresentato più volte che tale scelta non rispondesse ai bisogni dei figli definendola “un esperimento sociale”. Tale punto di vista della signora può aver reso pagina 18 di 33 maggiormente difficile la condivisione del senso della regolamentazione con i figli, che sono inevitabilmente coinvolti, in particolare per la qualità del suo rapporto con la mamma. Per_1
I genitori hanno entrambi lavorato insieme al Servizio relativamente all'incarico, ma la signora ha in diverse occasioni manifestato una scarsa fiducia nell'operato del servizio, CP_1 aspettandosi probabilmente che le scriventi potessero accogliere il suo punto di vista rilevando elementi di pregiudizio che non favorissero la permanenza alternata dei figli.
Le scriventi stanno mettendo in campo ulteriori tentativi per ripristinare la relazione tra e Per_1 il padre, ma si rappresenta che, riguardo a la regolamentazione alternata, così come Per_1 disposta da questa A.G. non è al momento praticabile.
Entrambi i genitori riconoscono il malessere dei figli e sono d'accordo con l'avvio di una presa in carico psicologica presso il CEAF (Consultorio privato accreditato da loro individuato). Il
Sig. ha deciso spontaneamente di intraprendere un percorso individuale di sostegno alla Pt_1 genitorialità. La sig.ra , sebbene non abbia manifestato tale bisogno, ma sollecitata dalle CP_1 scriventi ha accettato di avviare tale percorso, come indicato nelle valutazioni peritali”.
Con relazione del 13.4.2023, i Servizi sociali hanno riferito che “la situazione familiare dei minori rimane complessa a fronte dell'alta conflittualità persistente nella coppia genitoriale.
Tale conflittualità, unitamente alla scarsa comunicazione fra i signori, rappresenta, a parere del
Servizio, un fattore di rischio significativo per i minori.
Nello specifico, tale conflitto rende difficoltosa qualsiasi presa di decisione comune nell'interesse dei figli;
inoltre, la mancanza di flessibilità mostrata da entrambi e la ridotta comunicazione sulle scelte relative ai figli, prese in alcuni casi senza il consenso dell'altro genitore, rappresentano un elemento ricorrente all'interno delle dinamiche della coppia genitoriale.
Le scriventi hanno riscontrato un differente atteggiamento rispetto al rapporto del sig. e Pt_1 della Sig.ra con il Servizio. Il sig. ha mostrato un atteggiamento maggiormente CP_1 Pt_1 fiducioso rispetto all'operato delle scriventi ed in più occasioni ne ha richiesto l'intervento a supporto circa questioni divergenti con la sig.ra , ma anche rispetto al ripristino della CP_1 relazione con Il sig. bosoni è stato in grado di riconoscere ed accettare le criticità emerse Per_1 dal punto di vista genitoriale, rendendosi disponibile al confronto.
pagina 19 di 33 Nella sig.ra permane un atteggiamento di scarsa fiducia nei confronti del Servizio CP_1 scrivente. Quest'ultima, a causa di un assetto difensivo significativo, fatica a mettersi in discussione soprattutto riguardo al proprio ruolo genitoriale. La donna mostra scarsa capacità di autocritica e tende ad attribuire le responsabilità verso l'esterno.
A fronte di tale complessità descritta, il Servizio scrivente ritiene che possa essere opportuno nominare un Curatore speciale nel pieno interesse dei minori.
Le Operatrici scriventi ritengono altresì utile che entrambi i genitori intraprendono un percorso di sostegno psicologico come indicato dal C.E.A.F.
Anche per i minori e sarebbe opportuno proseguire con il percorso psicologico, Per_1 Per_2 soprattutto a fronte della loro esposizione al conflitto genitoriale.
Rispetto alla regolamentazione vigente, basata su un collocamento alternato e paritetico di alternanza quindicinale, il Servizio scrivente, a fronte delle criticità emerse già rappresentate, rileva la possibilità di ridefinire il periodo di spettanza in termini più ristretti”.
Con relazione del 12.9.2023 i Servizi sociali hanno ribadito che “la situazione familiare sia sostanzialmente immutata. Permane una scarsa comunicazione che, tuttavia emerge specialmente dal fronte materno, tanto che il sig. ha più volte chiesto l'intervento del Pt_1 servizio scrivente al fine di ricevere alcune informazioni o delle risposte da parte della sig.ra
. CP_1
Il sig. continua a mostrare un atteggiamento collaborante e disponibile, chiedendo in Pt_1 varie occasioni ed in maniera spontanea un intervento del Servizio, mentre la sig.ra CP_1 manifesta ancora una scarsa fiducia nei confronti del lavoro svolto dalle a favore del Parte_2 nucleo familiare.
Circa il lavoro dei prossimi mesi, stante l'importante cambiamento relativo alla regolamentazione dei periodi di alternanza, il servizio scrivente proseguirà con degli incontri congiunti, al fine di monitorare l'andamento della situazione, oltre a svolgere dei momenti di incontro con i minori. Inoltre, si proseguirà nel lavoro di rete con le operatrici del C.E.A.F. che hanno in carico i componenti del nucleo familiare in oggetto”.
Con relazione del 16.5.2024 (depositata il 24.5.2024), i Servizi Sociali di San Giuliano Milanese hanno riferito: “Come già evidenziato nelle precedenti relazioni di aggiornamento, e Per_2 Per_1 hanno un differente approccio alla presente regolamentazione: riesce ad alternarsi tra la Per_2
pagina 20 di 33 casa paterna e quella materna senza particolari difficoltà, mentre ha da tempo espresso Per_1 una maggiore fatica nella frequentazione della casa paterna. Il ragazzo, infatti, a partire dal
2021 alterna periodi in cui riesce maggiormente a stare nel contesto paterno ed altri in cui lo rifiuta, durante i quali mostra anche un atteggiamento di chiusura nei confronti del padre.
Ad ottobre u.s. a seguito di una discussione avvenuta con (figlio della Per_1 Per_7 compagna del Sig. convivente con loro), ha nuovamente interrotto la frequentazione Pt_1 della casa paterna ed ha anche deciso di non partecipare a delle attività organizzate mesi prima dal padre, che spesso aveva richiesto di svolgere. In quel periodo, inoltre, anche ha Per_1 Per_2 mostrato una maggiore fatica nel frequentare il paterno. I minori hanno sentito anche l'esigenza di parlare con la Curatrice speciale del loro momento di fatica e l'Avv. Invernizzi si è resa disponibile ad incontrarli. in quel periodo, ha anche richiesto di poter parlare Per_1 direttamente con il Giudice, in quanto riferiva di non sentirsi ascoltato dagli adulti che lo hanno avuto in carico.
Il Servizio scrivente, per cercare di comprendere le ragioni sottostanti il malessere dei minori e come poter supportarli al meglio, hanno attivato un breve intervento educativo, durato poco più di un mese, svolto dall'educatrice prevalente Dott.ssa la quale ha incontrato i ragazzi CP_6 sia al domicilio materno che paterno […] A dicembre u.s. anche le operatrici scriventi hanno incontrato i minori, tuttavia, entrambi si sono mostrati reticenti nel raccontarsi ed esprimere il loro malessere. In generale, è emerso un sentimento di rabbia e delusione da parte dei ragazzi, relativamente al contesto paterno;
in tale occasione le scriventi hanno ribadito a Per_1
l'importanza di avere uno spazio di ascolto, di riprendere dunque un percorso di supporto psicologico, e lo stesso ha riferito di voler pensare ad una possibile ripresa”. I Servizi, pertanto, hanno così concluso: “Stante la situazione rappresentata, è doveroso constatare che, nonostante i numerosi interventi e strumenti messi in atto a favore del nucleo ed i percorsi intrapresi, ad oggi la situazione rimane invariata.
L'alto livello di conflittualità presente nella relazione tra i due genitori continua ad essere causa di sofferenza per i minori, i quali stanno mostrando chiari segnali di disagio”.
Con relazione del 31.10.2024 (depositata il 26.11.2024) i Servizi Sociali di San Giuliano
Milanese hanno ribadito che “la complessa situazione familiare dei minori e Per_1 Per_2
pagina 21 di 33 caratterizzata da un'importante conflittualità nella relazione tra i due genitori, incide fortemente sullo stato di malessere e sul disagio psicologico manifestato dai ragazzi”.
3.2.3 Da ultimo quanto alla relazione di aggiornamento depositata il 7.1.2025 dalla CTU dott.ssa deve anzitutto respingersi l'eccezione di nullità svolta da parte resistente. Parte Persona_4 resistente, in particolare, lamenta la tardiva trasmissione delle audio-registrazioni al proprio procuratore, nonché l'omessa risposta alle osservazioni inviate “poiché ha svolto una memoria difensiva”.
Sotto il primo profilo si osserva che di fatto nessuna lesione ha subito parte resistente, essendo la stessa riuscita ad articolare in modo esaustivo le proprie osservazioni alla bozza peritale
Sotto il secondo profilo, invece, deve condividersi quanto evidenziato dalla CTU, apparendo le osservazioni fatte dal procuratore di parte resistente una vera e propria memoria difensiva e non osservazioni tecniche.
Ciò chiarito, la dott.ssa con il secondo elaborato ha riferito che “L'atteggiamento Per_4 provocativo e insofferente alle regole della signora evidenziato sia dagli operatori del servizio
ASSEMI che dalle insegnanti di la sua incapacità di sostenere una comunicazione Per_2 propositiva nell'interesse dei minori, si mantiene anche durante il percorso di CTU. Un esempio, convocati i due minori per il colloquio individuale, sebbene fossero collocati presso la madre, sono stati portati presso lo studio del CTU dal padre, in quanto la madre “aveva un impegno” …
Vero è che durante il colloquio la signora manifesta una rabbia che spesso diventa impellente e che la porta a interrompere impulsivamente il dialogo, usando frasi provocatorie in indirizzo della CTU e della CTP “ma queste vogliono vederci litigare e tu non te ne rendi neanche conto
??...”
Fatica a mettersi in discussione, poco propensa ad assumere un atteggiamento autocritico o anche solo introspettivo e riflessivo” (cfr. pag. 5 elaborato peritale del 7.1.2025).
Secondo la consulente “La distanza relazionale elevata all'interno della CTU, le difficoltà del sig. rispetto al comportamento provocativo della sig.ra nei confronti dei loro Pt_1 CP_1 figli, poco comprensiva del disagio psicologico degli stessi, sembra non avere possibilità di modificazione. Le rispettive posizioni emotive appaiono in netto contrasto. Mentre ha Pt_1 manifestato fiducia nella CTU, ha manifestato un atteggiamento difeso e apparentemente CP_1 indifferente.
pagina 22 di 33 Non appare opportuno un intervento di mediazione o coordinamento genitoriale in quanto non vi
è nella madre la disponibilità ad un effettivo esame autocritico dei propri comportamenti a al momento paiono purtroppo limitate le possibilità che la relazione dei genitori evolva positivamente” (cfr. pagg. 5 e 6 elaborato peritale del 7.1.2025).
Quanto ai due minori la CTU evidenzia che “L'analisi clinica sui minori, porta a ritenere che vi sia una scarsa autonomia di pensiero, e una difficile condizione rispetto al processo separativo genitoriale. e sembrano “barcamenarsi” tra i due “differentissini” mondi Per_1 Per_2 genitoriali, manifestando un equilibrio precario. Significativo è il profitto scolastico di Per_2 che a seconda del suo collocamento settimanale, “prendi buoni o cattivi voti”… L'atteggiamento negazionista e poco maturo della madre, che non coglie le difficoltà della figlia, accontentandosi di un progresso cambiamento emancipativo della figlia che “finalmente” dimostra “avere carattere”, non giova ad una pre-adolescente bisognosa di “maternage, sostegno e controllo”.
da par suo, ha delegato in toto il padre nel supporto scolastico. Stante le difficoltà sorte Per_1 lo scorso anno scolastico, il sig. ha ritenuto opportuno un cambio di scena, stimolando il Pt_1 figlio nel nuovo percorso al Liceo di scienze applicate di Melegnano. Si sottolinea ancora una volta, l'inadempienza materna, che convocato dai Servizi per la discussione del cambio-scuola, la sig.ra non si è presentata, riferendo al CTU che sarebbe stato inutile, perché si era CP_1 già trovalo un accordo” (cfr. pag. 7 elaborato peritale del 7.1.2025).
Quanto al lavoro svolto in questi anni dai Servizi sociali, la consulente riferisce che “I tentativi espletati dai servizi sociali si sono rilevati impotenti per la scarsa considerazione della signora nei confronti delle Istituzioni tutte […] Tutte le operatrici coinvolte, dichiarano il rifiuto CP_1 della signora a partecipare ad incontri colloqui, progetti nell'interesse dei ragazzi. CP_1
Il sig. grazie al supporto è stato in grado di rimodulare il suo ruolo, è stato in grado di Pt_1 fare emergere anche aspetti di emotività, la sig.ra invece ha mantenuto un CP_1 comportamento oppositivo, non ha mai accettato il tipo di aiuto offerto dal servizio” (cfr. pag. 9 elaborato peritale del 7.1.2025).
Sulla base di tali considerazioni, la consulente ha così concluso: “La complessità della situazione, che ingaggia sfavorevolmente il percorso psicoeducativo dei minori, in piena preadolescenza, bisognosi di un supporto genitoriale sì affettivo ma soprattutto accudente rende necessaria una collocazione idonea e maggiormente supportiva delle loro esigenze. Da come si evince sia dalle pagina 23 di 33 relazioni dei servizi e dal colloquio di rete, ma soprattutto dal colloquio di CTU, la sig.ra non sembra in grado di riconoscere il disagio emotivo dei ragazzi. Il suo atteggiamento CP_1 insofferente, provativo e resistente non può essere modello imitativo soprattutto per oggi Per_2 così adesa alle sollecitazioni materne.
Il sig. è stato descritto dagli operatori, dagli insegnanti come presente, sollecito, Pt_1 adeguato, in grado di rispondere ai bisogni dei ragazzi, di buon supporto nella gestione del quotidiano scolastico” (cfr. pag. 9 elaborato peritale del 7.1.2025).
Sulla base di ciò la CTU ha suggerito una rimodulazione del regime di affido prevedendo l'affido esclusivo al padre, con collocamento prevalente presso il predetto.
3.4 Tutto ciò considerato si ritiene che, allo stato, il regime di affido più tutelante per i minori sia quello dell'affido all'Ente (da individuarsi nel Comune di residenza dei minori) per le ragioni di seguito evidenziate.
Il Collegio, in particolare, ritiene di disattendere le conclusioni cui è giunto il CTU, il quale, come visto, ha proposto l'affido esclusivo al padre.
In tale sede, infatti, occorre considerare che l'elevata conflittualità esistente tra le parti – di cui viene dato atto nei due elaborati peritali e nelle relazioni dei Servizi sociali e che è emersa altresì in occasione di tutte le udienze alle quali hanno partecipato le parti personalmente – ha finito per incidere sull'interesse dei minori, ponendosi come elemento di pregiudizio per i medesimi.
Le parti, infatti, durante tutto il corso del procedimento hanno dimostrato di non essere in grado di assumere, in modo condiviso, alcuna decisione nell'interesse dei figli.
In altri termini, l'elevata conflittualità e la totale incomunicabilità esistente tra le parti hanno creato e rischiano di creare in futuro delle situazioni di “stallo decisionale” con conseguente pregiudizio per l'interesse dei minori, i quali sono stati resi da sempre partecipi del conflitto genitoriale.
In tale contesto, dunque, appare evidente come i minori non possano essere affidati in via esclusiva a uno dei genitori. L'affido esclusivo, infatti, proprio in ragione dell'alta conflittualità esistente tra le parti, finirebbe per essere lo strumento usato dal genitore affidatario per estromettere del tutto l'altro genitore dalle decisioni più importanti della vita dei figli. In altri termini, l'affido esclusivo rischierebbe di essere escludente rispetto all'altro genitore, tenuto pagina 24 di 33 conto del fatto che nessuna delle parti pare riuscire ancora a garantire a sufficienza la figura dell'altro genitore
Conseguentemente, deve essere disposto l'affido dei minori all'Ente, per il periodo di due anni, in quanto maggiormente tutelante per gli stessi. L'Ente pertanto potrà assumere nell'interesse dei minori le decisioni inerenti la scuola, la salute e gli interventi di monitoraggio, sostegno e controllo, con conseguente limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in ordine a tali decisioni.
I Servizi sociali, pertanto, dovranno proseguire nel monitoraggio dell'intero nucleo familiare, relazionando periodicamente al Giudice Tutelare, a cui si mandano gli atti per l'apertura della vigilanza.
3.5 Quanto al collocamento, tenuto conto di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi sociali, nonché dall'aggiornamento della CTU, ritiene il Collegio di dover disporre il collocamento di e in via prevalente presso il padre. Per_1 Per_2
infatti, ha dimostrato di accogliere con favore le indicazioni provenienti dai Parte_1
Servizi sociali e ha saputo rispondere in modo adeguato ai bisogni evolutivi, educativi ed emotivi dei figli, garantendo loro continuità e regolarità nella routine quotidiana, nonché coerenza educativa e relazionale. Il ricorrente, inoltre, riesce a supportare maggiormente i figli nei compiti scolastici, come si evince dal rendimento dei minori nelle settimane in cui sono collocati presso il padre.
3.6 Al collocamento dei minori in via prevalente presso il padre segue l'assegnazione al predetto della casa coniugale sita in San Giuliano Milanese, via Don Minzoni n.
4. Deve essere pertanto assegnato alla madre termine di mesi 5 per lasciare la casa coniugale.
3.7 Quanto alle visite materne, tenuto conto di quanto proposto dalla CTU, nonché considerato quanto dichiarato dai minori in sede di ascolto, si dispone che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli, secondo il seguente calendario, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
- un giorno durante la settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
- tre fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì quando li riaccompagnerà a scuola;
pagina 25 di 33 - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal
31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con il padre;
- durante le vacanze estive 6 settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Al fine di decidere in ordine al mantenimento dei minori, occorre analizzare la situazione economica delle parti.
in sede di ricorso, ha dato atto di essere amministratore della E Engineering s.r.l., Parte_1 società che nelle more del giudizio è stata ammessa al concordato semplificato dal Tribunale di
Milano (cfr. decreto omologa del 6.4.2023, depositato da parte ricorrente in data 1.6.2023). Il ricorrente, inoltre, è socio accomandatario nonché rappresentante della società E Engineering
s.a.s. di BO AR & C.
AR BO, infine, è proprietario, oltre che della casa coniugale, di altro immobile, sito sempre a San Giuliano Milanese, nel quale vive con la sua attuale compagna e per il quale paga un mutuo avente rata di circa € 450,00 al mese (cfr. all. 3 deposito del 15.5.2025).
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 36.299,00 in relazione all'anno 2017, € 35.277,00 in relazione all'anno
2018, € 13.858,00 in relazione all'anno 2019, € 35.663,00 in relazione all'anno 2020, €
20.056,00 in relazione all'anno 2021, € 27.388,00 in relazione all'anno 2022.
, in sede di costituzione, ha dichiarato di aver lavorato con contratti a Controparte_1 termine fino al 2006 e di aver fatto la casalinga dal 2007.
La stessa, sentita all'udienza del 19.5.2023, ha dichiarato: “io sono un OSS e ho lavorato da gennaio a marzo come sostituzione come OSS presso una famiglia, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 7.30; ho approfittato del fatto che una mia amica era venuta a stare da noi;
io sto cercando un lavoro part time come OSS ma non sto trovando;
percepisco l'assegno unico pari a € 350,00 al mese;
sono iscritta all'agenzia di San Giuliano”. Nelle more del giudizio la resistente è stata assunta, come operatrice OSS, con contratto a tempo determinato, dalla Fondazione Castellini.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 136,00 in relazione all'anno 2018, € 9.768,00 in relazione all'anno 2019, €
4.651,00 in relazione all'anno 2023.
pagina 26 di 33 Dalle buste paga presente in atti si evince che la stessa ha percepito uno stipendio mensile netto di € 1.577,47 a luglio 2024, € 1.753,05 ad agosto 2024, € 1.644,56 a settembre 2024, € 1.558,29 a ottobre 2024, € 1.601,96 a novembre 2024, € 1.380,22 e € 597,01 a dicembre 2024.
La resistente, infine, è proprietaria di un monolocale a Milano per il quale paga il mutuo di circa
€ 650,00 al mese;
immobile per il quale percepisce circa € 700,00 a titolo di canone di locazione.
4.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto della situazione economica delle parti come sopra ricostruita, dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, nonché considerato il fatto che la resistente dovrà reperire una nuova soluzione abitativa adatta ad accogliere i due figli, si ritiene congruo disporsi l'obbligo a carico della madre di contribuire al mantenimento dei figli con la somma complessiva di € 300,00 al mese (pari ad € 150,00 per figlio), oltre il 40% delle spese straordinarie.
Devono essere confermati, invece, gli importi indicati in via provvisoria a carico del padre per il mantenimento dei due figli (cfr. ordinanze del 16.2.2021 e 8.6.2023).
4.2 Quanto all'assegno unico, si osserva che i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'assegno unico per i figli.
5. Per quanto riguarda l'assegno divorzile domandato da , invece, si Controparte_1 osserva quanto segue.
5.1 Come noto, l'art. 5 co. 6 della l. n. 898 del 1970, prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale (a partire da
Cass. S.U. n. 11490 e 11492 del 1990) come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, all'esito, in sostanza, del cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione.
pagina 27 di 33 Tale orientamento è stato parzialmente superato dalla giurisprudenza di legittimità successiva, la quale si era assestata nel ritenere che la decisione in ordine all'assegno divorzile dovesse essere informata al principio dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica, a prescindere ed indipendentemente dalle condizioni e dal tenore di vita goduti in costanza di matrimonio (in questo senso Cass. civ. n. 11504/2017; Cass. civ. n. 15481/17; Cass. n. 2043/2018).
Sul punto, poi, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287/2018 dell'11.7.2018, con cui è stata sottolineata la necessità di escludere ingiustificati arricchimenti derivanti dalla valutazione, in via prevalente, della comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno di divorzio, in favore di una “valutazione composita comparativa” che, pur considerando la situazione economico-patrimoniale del richiedente il fondamento della valutazione concreta dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, non prescinde da una valutazione effettiva delle cause che hanno prodotto la disparità tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi. Secondo la Suprema Corte, infatti, occorre verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio e tenuto conto “del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In definitiva, alla tradizionale funzione assistenziale-alimentare riconosciuta all'assegno di divorzio deve quindi essere associata una funzione perequativa e compensativa, che impone al
Giudice di effettuare sia una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico- patrimoniali – al fine di verificare la sussistenza di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza – sia un accertamento dell'adeguatezza del livello reddituale rispetto al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In tal modo si è inteso valorizzare il pagina 28 di 33 contenuto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà. In questi casi incombe sul coniuge richiedente l'assegno l'onere di provare – trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato – che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. civ. nn. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del
2019).
La Suprema Corte in questo modo ha riconosciuto che la funzione assistenziale dell'assegno può concorrere con (o essere assorbita da) quella compensativa-perequativa: “Il parametro della
(in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art. 5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto” (Cass. civ. 21234/2019).
Orbene, qualora detto nesso causale venga allegato e provato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento, l'assegno divorzile dovrà assolvere a una funzione preminentemente perequativa - compensativa;
esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato di avere fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale.
Di contro, nel caso in cui non venga allegata e/o dimostrata dal coniuge istante l'esistenza dell'anzidetto nesso causale, nessun mantenimento potrà essere riconosciuto, salvo il caso in cui questi non disponga “di mezzi adeguati” e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni pagina 29 di 33 oggettive (art. 5 co. 6 L 898/1907) potendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, all'assegno divorzile una funzione assistenziale.
L'assegno di divorzio, in sostanza, nella sua funzione assistenziale, si compone di un “contenuto perequativo compensativo (…) che partendo dalla comparazione delle condizioni economico – patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
In conclusione, ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio deve “essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo, non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo” (Cass. Civ. 11 luglio 2018, n. 18287).
pagina 30 di 33 5.2 Venendo al caso concreto, occorre dare anzitutto atto che è pacifica l'autosufficienza economica della resistente, avendo la stessa trovato un lavoro come OSS nelle more del presente giudizio.
Quanto alla componente perequativa dell'assegno divorzile, invece, si osserva che la resistente, pur avendo dedotto di non aver lavorato durante il matrimonio per potersi occupare dei figli e della casa, tuttavia, non ha allegato – né tanto meno provato – di aver lasciato un lavoro ovvero di aver rinunciato ad occasioni lavorative.
In altri termini, non può ritenersi provato che la situazione economica di Controparte_1
al momento del divorzio sia dipesa da scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio né
[...] che la stessa abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia.
In definitiva, la domanda di parte resistente deve essere rigettata, non avendo questa assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
6. L'esito del giudizio, in uno con la complessa istruttoria svolta nell'interesse prevalente dei minori, nonché la natura e tipologia del procedimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
6.1 Quando alle spese di lite della curatrice dei minori, in applicazione del principio di causalità sotteso all'art. 91 c.p.c., al fine di determinare la parte tenuta a sostenere i costi del curatore speciale, deve individuarsi, ove possibile, il genitore che ha dato causa alla necessità di detta nomina col proprio comportamento illecito, in quanto contrario ai doveri genitoriali.
Nel caso in esame, la nomina della curatrice speciale è causalmente imputabile ad entrambe le parti in egual misura e pertanto le spese di lite della curatrice, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della notula depositata, devono essere poste a carico delle parti, in via solidale tra loro.
6.2 Le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, vengono definitivamente poste in capo a ciascuna delle parti nella misura del 50% ciascuna, restando in ogni caso le parti solidalmente responsabili nei confronti dei CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
pagina 31 di 33 1) dispone l'affido di e all'Ente territorialmente competente sulla base del Per_1 Per_2 luogo di residenza degli stessi, con limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per le decisioni inerenti la scuola, la salute e gli interventi di monitoraggio, sostegno e controllo, con conseguente limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in ordine a tali decisioni;
2) colloca e prevalentemente presso il padre;
Per_1 Per_2
3) assegna a la casa coniugale sita in San Giuliano Milanese, via Don Parte_1
Minzoni n. 4;
4) assegna a termine di mesi 5 per lasciare la casa coniugale;
Controparte_1
5) dispone che la madre, potrà vedere e tenere con sé i figli, secondo il seguente calendario, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
- un giorno durante la settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
- tre fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì quando li riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal
31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con il padre;
- durante le vacanze estive 6 settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
6) fermi restando i provvedimenti provvisori del 16.2.2021 e 8.6.2023, dichiara tenuta e condanna a corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di € 300,00 al mese (€ 150,00 per ciascun figlio), a far data dalla sentenza;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo;
oltre al
40% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
Controparte_1
8) compensa le spese le spese di lite tra le parti;
pagina 32 di 33 9) pone le spese di CTU a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna;
10) condanna e , in solido tra loro, a corrispondere Parte_1 Controparte_1 all'avv.ta Giovanna Invernizzi, in qualità di curatrice speciale dei minori e Per_1 Per_2 la somma di € 7.616,00, oltre 15% spese generali iva e cpa;
11) manda alla Cancelleria di trasmettere copia del presente decreto al Giudice tutelare per l'apertura della vigilanza;
12) dispone la trasmissione della presente sentenza ai Servizi sociali di San Giuliano
Milanese.
Lodi così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1981/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONDO' Parte_1 C.F._1
AN e dell'avv. PESCE FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RI RE e dell'avv. RI PAOLO
RESISTENTE
Con l'intervento del Curatore speciale AVV. AN INVERNIZZI del Foro di Lodi
( ), per i minori nato a [...] - Brasile- il C.F._3 Persona_1
21.12.2009) e nata a [...] il [...]). Persona_2
e del PM
pagina 1 di 33 Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
previe le più opportune declaratorie:
IN VIA PRINCIPALE
▪ Dare atto che con sentenza parziale n. 609/2022, resa dal Tribunale di Lodi in data 29/7/2022, pubblicata il 5/8/2022 e regolarmente passata in giudicato è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio inter partes.
▪ Disporre l'affido dei minori e in via esclusiva rafforzata (c.d. affido Per_1 Persona_2
“super-esclusivo”) al signor attribuendo a costui in via esclusiva le decisioni Parte_1 relative a salute, educazione, istruzione e residenza abituale, nonché tutte le scelte di maggior rilievo per i figli.
▪ Revocare l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della signora
[...]
con decreto emesso dal Tribunale di Lodi in data 15.02.2019. Controparte_1
▪ Disporre il collocamento dei minori e presso il padre nell'abitazione Per_1 Persona_2 familiare sita in San Giuliano Milanese, alla via Don Minzoni n.
4 - di proprietà esclusiva del signor - assegnando la stessa al signor con tutti gli arredi e le CP_2 Parte_1 pertinenze.
▪ Disporre che le frequentazioni madre-figli si svolgano per tre fine settimana al mese nonché ogni mercoledì, dall'uscita di scuola dei minori sino alle 21:30 (dopo cena), con riaccompagnamento degli stessi presso l'abitazione paterna.
▪ Disporre che, in relazione alle vacanze estive, e stiano con la madre per un Per_1 Per_2 periodo di 40 giorni (anche non consecutivi) distribuiti tra luglio ed agosto, così come indicato dalla C.T.U. Il tutto salvi diversi accordi, comunque rispettosi dei tempi dell'uno e dell'altro genitore e con reciproco impegno delle parti di comunicarsi i recapiti – anche telefonici fissi, se disponibili – di vacanza dei minori, e di assicurare regolari contatti telefonici con i bambini nell'orario concordemente stabilito.
▪ Disporre gli interventi, i supporti e le prescrizioni ritenuti più opportuni, a protezione dei minori, nonché del ruolo e della figura del ricorrente e. nello specifico, che possa Per_1
pagina 2 di 33 riavviare un percorso di supporto psicoterapeutico e che, parimenti, possa intraprendere i Per_2 percorsi più idonei, così come indicato dalla C.T.U.
▪ Disporre che la signora corrisponda al signor a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli e sino al raggiungimento della completa autonomia economica da parte degli stessi, l'assegno perequativo che sarà ritenuto equo ad esito di ogni opportuno accertamento e comunque in misura non inferiore ad Euro 500,00 mensili (Euro
250,00 mensili per ciascun figlio minore), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia.
▪ Disporre che entrambi i genitori provvedano alle spese extra relative ai minori nella misura del
50% ciascuno, nel rispetto delle modalità e dei tempi di corresponsione e rimborso previsti dalle
“Linee Guida” adottate dal Tribunale di Milano.
▪ Mandare indenne il ricorrente da qualsivoglia obbligazione in favore della resistente, stante l'insussistenza dei presupposti di un assegno personale/divorzile in favore della stessa.
▪ Respingere ogni avversa, difforme istanza e/o pretesa, perché illegittima, infondata e non rispondente al superiore interesse dei figli delle parti e/o comunque inammissibile e preclusa o investita dalle eccezioni anche a decadenza, sollevate dal resistente.
IN VIA SUBORDINATA
▪ Disporre l'affido dei minori e in via esclusiva rafforzata (c.d. affido Per_1 Persona_2
“super-esclusivo”) al padre, ovvero secondo le modalità ritenute, allo stato, maggiormente tutelanti per i minori.
▪ Revocare l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della signora
[...]
con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lodi in data 15.02.2019. Controparte_1
▪ Disporre il collocamento dei minori e presso il padre nell'abitazione Per_1 Persona_2 familiare sita in San Giuliano Milanese, alla via Don Minzoni n.
4 - di proprietà esclusiva del signor - assegnando la stessa al signor con tutti gli arredi e le CP_2 Parte_1 pertinenze.
▪ Per quanto attiene alle modalità di frequentazione di e con la madre, ci si rimette Per_1 Per_2 al più prudente apprezzamento di Ill.mo Tribunale adito affinché individui il calendario CP_3 più consono alle esigenze dei minori, anche sulla scorta di quanto indicato dalla C.T.U.
pagina 3 di 33 ▪ Disporre gli interventi, i supporti e le prescrizioni ritenuti più opportuni, a protezione dei minori, nonché del ruolo e della figura del ricorrente e. nello specifico, che possa Per_1 riavviare un percorso di supporto psicoterapeutico e che, parimenti, possa intraprendere i Per_2 percorsi più idonei, così come indicato dalla C.T.U.
▪ Disporre che la signora corrisponda al signor a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli e sino al raggiungimento della completa autonomia economica da parte degli stessi, l'assegno perequativo che sarà ritenuto equo ad esito di ogni opportuno accertamento e comunque in misura non inferiore ad Euro 500,00 mensili (Euro
250,00 mensili per ciascun figlio minore), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia.
▪ Disporre che entrambi i genitori provvedano alle spese extra relative ai minori nella misura del
50% ciascuno, nel rispetto delle modalità e dei tempi di corresponsione e rimborso previsti dalle
“Linee Guida” adottate dal Tribunale di Milano.
▪ Mandare indenne il ricorrente da qualsivoglia obbligazione in favore della resistente, stante l'insussistenza dei presupposti di un assegno personale/divorzile in favore della stessa.
▪ Respingere ogni avversa, difforme istanza e/o pretesa, perché illegittima, infondata e non rispondente al superiore interesse dei figli delle parti e/o comunque inammissibile e preclusa o investita dalle eccezioni anche a decadenza, sollevate dal resistente.
IN OGNI CASO
▪ Impartire specifiche prescrizioni alla madre ed assumere cautele e provvedimenti anche ex art. 709- ter / 473-bis.39 c.p.c., a garanzia della puntuale e corretta osservanza da parte della
Signora di quanto disposto nell'interesse dei figli” CP_1
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill Tribunale adito, contrariis rejectis accogliere le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare, dichiarare la nullità della CTU depositata in data 04.01.2025 stante l'inosservanza della sequenza procedimentale disposta dall'art. 195 c.p.c.
2) In ogni caso, sempre in via preliminare, si chiede di espungere integralmente le controrepliche della CTP dott. alle osservazioni della resistente effettuate alla bozza della Per_3
CTU;
pagina 4 di 33 3) Sempre in via preliminare si chiede che vengano espunti i documenti irritualmente allegati da parte ricorrente nel corpo delle note di trattazione del 06.02.2025 trattandosi di produzioni documentali in piena violazione dei termini istruttori e del principio del contraddittorio.
4) Nel merito, accertata la reale volontà dei minori come da dichiarazioni rese all'Ill.mo Giudice adito in occasione dell'udienza tenutasi in data 04.04.2025, si chiede che venga confermato l'affido dei minori all'Ente con collocamento alternato e paritario, demandando ai servizi la soluzione di ogni questione inerente i passaggi e gli incontri dei minori, nonché i periodi feriali e le festività (che in ogni caso saranno regolate secondo alternanza); demandando altresì ai
Servizi di proseguire il percorso psicologico a favore dei minori e il percorso di sostegno alla genitorialità, con supporto ai genitori in caso di difficoltà nella condivisione delle decisioni relative alla prole;
5) Assegnare la casa ex familiare alla madre, la quale continuerà a risiedervi con i figli;
6) Porre a carico del padre, a titolo di contributo mensile al mantenimento dei due figli minori,
l'importo complessivo di Euro 800,00, o la maggiore somma che risulterà di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese per 12 mensilità annuali e soggetto a rivalutazione Istat;
7) Porre a carico del padre nella misura del 70% le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli così come indicate nelle Linee Guida 14 novembre 2017 della Corte
d'Appello di Milano;
8) Porre a carico del marito, a titolo di contributo mensile al mantenimento della moglie,
l'importo mensile di Euro 300,00 o la maggiore somma che risulterà di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese per 12 mensilità annuali e soggetto a rivalutazione Istat.
9) In via istruttoria, lo scrivente difensore, alla luce delle osservazioni autorizzate depositate dalla difesa della Sig.ra in data 14.09.2024, in relazione alla disclosure depositata dal CP_1 ricorrente, ritenuta totalmente inattendibile, parziale ed incompleta nelle dichiarazioni, nelle attestazioni nella rappresentazione documentale fornita, insiste nell'istanza istruttoria già formulata nella memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. volta a ordinare a ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui art. 210 c.p.c., l'esibizione e la produzione in giudizio di copia degli estratti conto e delle movimentazioni dei conti correnti a lui intestati e/o cointestati e a lui facenti pagina 5 di 33 capo a qualsiasi titolo, inclusi gli estratti conto e i movimenti di eventuali carte di credito a lui intestate e/o nella sua disponibilità;
10) Sempre in via istruttoria, accertato che dalle produzioni effettuate dal sig. nella Pt_1 disclosure si evince dall'allegato “N nr. 1” dell'atto disclosure depositato il 15.05.2024 il passaggio di due bonifici eseguiti rispettivamente il 18.12.2020 di euro 15.000,00 e il 21.12.2022 di Euro 15.000,00 dal Conto Monte dei Paschi di Siena intestato al Sig. ad altro Parte_1 conto, sempre intestato al sig. il cui Iban risulta essere LT 213250085858990583 Parte_1
(corrispondente a conto Banca Revolut con sede in Lituania) di cui non vi è traccia di richiamo documentale nella disclosure si chiede di ordinare al signor ai sensi e per gli Parte_1 effetti di cui art. 210 c.p.c., l'esibizione e la produzione in giudizio di copia degli estratti conto e delle movimentazioni del conto sopra menzionato a lui intestato e/o cointestato e a lui facente capo a qualsiasi titolo, inclusi gli estratti conto e i movimenti di eventuali carte di credito a lui intestate e/o nella sua disponibilità.
11) Ordinare alla convivente more uxorio del ricorrente, signora , l'esibizione e Controparte_4 la produzione in giudizio delle proprie dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, nonché di ogni altra documentazione idonea e indicativa della capacità patrimoniale e reddituale di questa che, per dato giurisprudenziale consolidato, si cumula a quella del compagno convivente stabile;
12) Disporre indagini di Polizia tributaria sulla situazione reddituale e societaria del ricorrente, con esame dell'attività da questi posta in essere tramite le società di cui è o è stato socio e/o amministratore, direttamente o indirettamente.
13) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Conclusioni per la curatrice speciale dei minori
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione sia di merito che istruttoria,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) Disporre l'affido esclusivo dei minori nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...], al padre, attribuendo a quest'ultimo espressamente il potere
[...] di assumere in autonomia le decisioni relative alle questioni di natura scolastica, sanitaria, sportiva e ricreativa.
pagina 6 di 33 2) Disporre che il padre informi tempestivamente la madre sulle questioni rilevanti riguardanti la salute e l'educazione dei minori, al fine di favorire una partecipazione consapevole di entrambi i genitori alla vita dei figli, fermo restando che il padre potrà adottare autonomamente le decisioni straordinarie in caso di urgenza ovvero qualora la madre, adeguatamente informata, non fornisca riscontro entro un termine ritenuto congruo attesa la natura dell'intervento richiesto.
3) Disporre che i minori e siano collocati prevalentemente presso il padre. Per_1 Per_2
4) Disporre che i minori e possano frequentare la madre secondo il seguente Per_1 Per_2 calendario: -il fine settimana, in via alternata, dal venerdì pomeriggio dalle 18.00 alla domenica sera alle 21.30 (oppure lunedì mattina con accompagnamento a scuola, se praticabile);
- due pomeriggi infrasettimanali a settimana il martedì dalle 17.30 e sino al mercoledi mattina con accompagnamento a scuola, il giovedì, dalle 17.30 e rientro alle 21.00, in entrambi i casi con possibilità di assistere e supportare i minori nelle loro attività extracurriculari;
- le festività e le vacanze del S.Natale e della S. Pasqua secondo pari ripartizione con l'altro genitore;
- un periodo di 30 (trenta) giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da computarsi secondo il calendario scolastico di riferimento dei minori stessi.
5) Disporre che, in ragione dell'organizzazione della vita dei minori presso entrambi i genitori, ciascuno di essi provveda al mantenimento diretto dei figli durante i periodi di permanenza presso di sé, sostenendo integralmente le spese ordinarie connesse alla quotidiana convivenza.
6) Disporre che i genitori sostengano, in misura del 50% (cinquatapercento) le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figli, secondo il Protocollo della Corte d'Appello di
Milano in vigore.
7) Disporre che l''Assegno Unico e Universale, erogato dall' in favore dei figli e CP_5 Per_1 venga percepito nella misura del 100% dal signor Per_2 Parte_1
8) Disporre la prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali mandando al Giudice Tutelare l'apertura della vigilanza.
9) Disporre che i minori proseguano i percorsi di supporto psicologico.
10) Valutare l'opportunità di prescrivere ai genitori la partecipazione a percorsi di supporto alla genitorialità, al fine di migliorare la comunicazione e la collaborazione tra loro nell'interesse dei minori.
pagina 7 di 33 IN OGNI CASO
Con il favore di compensi professionali e competenze del procedimento, inclusi il rimborso in via forfetaria delle spese generali e di studio (nella misura del 15%) e gli accessori previdenziali e fiscali come per legge”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 16.9.2020 ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con Controparte_1
, nonché l'emissione di provvedimenti in ordine ad affido, collocamento e mantenimento
[...] dei figli minori e Per_1 Per_2
Con comparsa depositata in data 5.2.2021 si è costituita , la quale ha Controparte_1 aderito alla domanda di divorzio e ha domandato a sua volta la regolamentazione di affido, collocamento e mantenimento dei figli minori, nonché il riconoscimento di un assegno divorzile per sé.
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, la Presidente, in via provvisoria, ha confermato i provvedimenti della separazione quanto ad affido, collocamento, visite e mantenimento per la moglie ed i figli, e ha disposto l'espletamento di una CTU al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambe le parti e individuare il miglior regime di affido e collocamento dei minori.
A seguito del deposito della CTU da parte della consulente nominata, dott.ssa , Persona_4 la Presidente, con ordinanza del 27.12.2021, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“1) Dispone l'affido dei minori all'ente con collocamento alternato e paritario così come indicato in CTU demandando ai servizi la soluzione di ogni questione inerente i passaggi e gli incontri dei minori nonché i periodi feriali e le festività (che in ogni caso saranno regolate secondo alternanza)
2) Pone a carico del padre- un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili a figlio
(700,00 complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagina 8 di 33 corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo presso la Corte d'Appello di Milano
3) Conferma l'assegno di mantenimento per la moglie come in separazione
4) Incarica il servizio sociale territorialmente competente di provvedere alla presa in carico del nucleo ed a tutti gli interventi indicati in CTU”.
Con sentenza non definitiva n. 609/2022 pubblicata in data 5.8.2022 il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e . Parte_1 Controparte_1
A seguito del deposito di due istanze di modifica dell'ordinanza presidenziale da parte del ricorrente, il Giudice istruttore, con ordinanza dell'8.6.2023, adottata dopo aver sentito le parti e i
Servizi sociali, ha disposto “che a far data da aprile 2023, versi a Parte_1 [...]
, € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli e € 300,00 a titolo di mantenimento Controparte_1 della moglie”. Con la stessa ordinanza il Giudice istruttore ha precisato i poteri demandati all'Ente affidatario, delegandolo altresì a predisporre un nuovo calendario di visite tra i minori e i genitori articolato in modo tale da far sì che i minori non stiano per troppi giorni lontani dai genitori, e ha nominato quale curatore dei minori l'avv. Giovanna Invernizzi.
Con comparsa depositata in data 26.7.2023 si è costituita l'avv. Giovanna Invernizzi.
Con ordinanza del 4.7.2024, il Giudice istruttore ha incaricato la CTU già nominata in sede presidenziale, dott.ssa , di verificare “l'attuale condizione psicofisica e la Persona_4 situazione familiare, sociale e scolastica dei due minori, nonché il rapporto dei minori con entrambi i genitori, evidenziandone eventuali criticità o aspetti disfunzionali” nonché l'attualità delle conclusioni rassegnate con l'elaborato peritale depositato in data 25.11.2021.
All'udienza del 4.4.2025 il Giudice istruttore ha proceduto all'ascolto dei minori.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in San Pietro Parte_1 Controparte_1 in Cerro in data 31.3.2007 (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
San Pietro in Cerro al N. 1, Parte II, Serie C, anno 2007) e dalla loro unione sono nati due figli, il 21.12.2009 e il 9.3.2012. Per_1 Per_2
Il Tribunale di Lodi con decreto del 15.2.2019 ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
pagina 9 di 33 Con sentenza non definitiva n. 609/2022, pubblicata in data 5.8.2022, il Tribunale di Lodi ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e ha rimesso la causa in istruttoria per l'ulteriore prosieguo del giudizio.
3. Per quanto riguarda l'affido dei minori, come sopra già anticipato, la Presidente, tenuto conto delle risultanze della CTU, con ordinanza del 27.12.202 ha affidato e – in via Per_1 Per_2 provvisoria – all'Ente territorialmente competente (Comune di San Giuliano Milanese); affido, poi, confermato dal Giudice istruttore con l'ordinanza dell'8.6.2023.
3.1 Ciò posto, in punto di diritto si osserva che – come noto – il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
In altri termini, l'affidamento “condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa dell'altro genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ. 26587/2009; Cass. civ.
24526/2010).
Ed infatti, diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989, resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd.
pagina 10 di 33 “bigenitorialità”, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori.
A tal riguardo, la mera conflittualità tra genitori di per sé sola non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale;
al contrario, occorre che il grave conflitto tra genitori incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi, finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento (cfr. Cass. civ. 1777/2012; Cass. civ. 5108/2012; Cass. civ. 18559/2016).
3.2 Venendo al caso in esame, al fine di decidere in ordine all'affido e al collocamento dei minori, pare opportuno ripercorrere la CTU espletata in corso di causa (e il relativo aggiornamento) e le relazioni dei Servizi sociali di San Giuliano Milanese che hanno seguito e accompagnato il nucleo familiare durante tutto il corso del giudizio.
3.2.1 Anzitutto, dalla CTU depositata dalla dott.ssa in data 25.11.2021 emerge Persona_4 quanto segue.
La CTU, sin dall'inizio della consulenza, evidenzia la forte conflittualità esistente tra le parti: “E' evidente come non vi sia un solo aspetto della vita coniugale e familiare che accomuni e Pt_1
. I coniugi trasmettono sin da subito intensa conflittualità legata a scelte e decisioni CP_1 pratiche relative alla vita dei propri figli rimandando velocemente ad una mancanza di dialogo e di elasticità nel loro ruolo genitoriale. In astratto, uno dei compiti più importanti del CTU nella situazione di separazione giudiziale è quello di provvedere alla difesa dell'esercizio della responsabilità genitoriale , in modo che i figli non debbano essere costretti a negare il proprio dolore, la sofferenza di perdita, schierandosi con un genitore “annullando” l'altro […]
Purtroppo neppure la lunga CTU, e il supporto delle Consulenti hanno potuto se non annullare , almeno alleggerire il tono delle recriminazioni di e (cfr. pag. 12 elaborato CP_1 Pt_1 peritale).
E ancora: “Entrambi non sembrano in grado di valutare il grave malessere cui sono pervasi e La loro totale mancanza di dialogo e di elasticità nel ruolo genitoriale rimanda Per_1 Per_2 alle difficoltà di e bambini feriti e divisi. E' come non vi sia mai stata una vera Per_1 Per_2 coppia coniugale oltre che genitoriale, e gli effetti si vedono nei bambini, soprattutto in Per_1
pagina 11 di 33 nel cui psichismo il mondo materno e il mondo paterno restano rigidamente separati e contrapposti” (cfr. pag. 32 elaborato peritale).
Quanto a secondo la consulente la resistente “fatica realmente a Controparte_1 mettersi in discussione, ad analizzare lo stato emotivo proprio e dei suoi figli. La poca rispondenza nella capacità critica relativa al disagio conclamato dei minori esita in una difficoltà di inciampo della funzione materna” (cfr. pag. 33 elaborato peritale).
Quanto a invece, secondo la consulente il ricorrente “pur riconoscendo il Parte_1 malessere dei bambini, soprattutto di sembra non riuscire a gestire l'imbarazzo, la Per_1 chiusura di in indirizzo suo” (cfr. pag. 33 elaborato peritale). Per_1
Nella CTU, poi, si dà atto della valutazione psichiatrica effettuata su entrambe le parti:
- per quanto riguarda “il test di non evidenzia Controparte_1 Per_5 indicatori quantitativi di psicopatologia. Il Tematic Apperception Test evidenzia la non integrazione degli stati emotivi, specialmente quelli più profondi, aspetti di deprivazione e rabbia scarsamente evoluta con la quale la signora non è bene in contatto e che costituisce un fattore di rischio in quanto, scollegata, può alimentare reattività e risposte aggressive non ben modulate. Il quadro che emerge ai test è di sofferenza psicopatologica, sebbene il non la evidenzi dal punto di vista quantitativo. Per_5
Questo succede perché la signora, in contatto con stimoli emotigeni, si attiva moltissimo, anche in senso reattivo, ma va in choc, precludendosi completamente la possibilità di contattare l'emozione scatenante, darle una forma ed esprimerla secondo canali evoluti e adattati. Di conseguenza, quando è in questo assetto, che lei stessa assimila a
“indifferenza” (per questo il non rileva dati quantitativi significativi), vive in Per_5 uno stato affettivo scollegato in cui, in modo “operativo”, adattato e orientato al compito, può condurre un'esistenza apparentemente adeguata, anche se priva di contatto con le emozioni, con le proprie difficoltà (e quelle altrui) e, soprattutto, in difficoltà nello stare in contatto affettivo con il prossimo.
Può dunque essere una “super mamma”, organizzata, presente e operativa, che gioca, scherza e si diverte con i piccoli, li accudisce bene ed è presente, ma fa fatica a stare a contatto profondo con loro e con i loro bisogni più autentici.
pagina 12 di 33 Tale assetto pare costituire, più che una difesa, una vera e propria strategia di sopravvivenza: emergono infatti aspetti di deprivazione affettiva profonda che la signora, attraverso le sue rappresentazioni, racconta di aver sperimentato: non vi è senso di sicurezza stabile e non vi è senso di appartenenza, probabilmente perché, si ipotizza, ha avuto a che fare con oggetti di riferimento che, diversamente, ma in modo uniforme, non sono stati in grado di offrirle vicinanza e contenimento affettivi. L'immagine maschile paterna è discontinua, autoritaria e rappresentata come un vuoto involucro, una mera funzione, priva di capacità di contatto e sostegno. L'oggetto femminile materno viene invece rappresentato come sicuro di sé e competente (un po' come lei ama rappresentarsi), ma di fatto pare esserlo stato, esattamente come appare funzionare lei al momento, solo dal punto di vista operativo, cerebrale e pratico. Da qui, si ipotizza, le deprivazioni e quello stato di “indifferenza” che parla di un'assenza profonda di contatto. Le deprivazioni hanno alimentato una rabbia intensa e primitiva, che però rimane scollegata. La signora per lo più infatti la reprime, e, quando entra in contatto con la stessa (magari perché troppo sollecitata da bisogni o parti ferite di sé), potrebbe diventare violenta: la rabbiainfatti si slatentizza in forme reattive che la signora esprime in modo crudo e diretto e che non riesce bene a modulare o contenere. Esse paiono esprimersi in questo stesso assetto scollegato che lei assimila ancora a “indifferenza”, proprio come se fosse uno stato emotivo non integrato con il quale non è in contatto. Tale funzionamento costituisce un fattore di rischio per lei stessa, perché per tenere a bada la rabbia in questo modo, deve scollegarsi e perdersi tutta l'affettività che invece potrebbe vivere diversamente. Dunque questo aspetto andrebbe trattato per permetterle innanzitutto di migliorare la qualità della sua vita (a partire dal faticoso vissuto di sopportazione con il quale sembra continuamente confrontare), secondariamente per gestirsi in modo più funzionale all'interno delle relazioni, specialmente quelle con i piccoli. Infatti la condizione di “indifferenza” nella quale vive abitualmente, oltre che con la quale vive i momenti reattivi, ostacola la possibilità di stare a contatto continuativo con i bisogni dell'altro e la espone al rischio di diventare reattiva in maniera improvvisa, senza riuscire a modulare bene i suoi comportamenti in funzione dei contesti e delle persone che ha vicino” (cfr. pagg. 38-39 elaborato peritale);
pagina 13 di 33 - per quanto riguarda “Il test di presenta, come indici Parte_1 Per_5 psicopatologici positivi, DEPI 1=5 e CDI2= 4. Il T.A.T. presenta taluni indicatori di dipendenza, imputabili a un arresto del processo evolutivo alla fase adolescenziale, in particolare a quella di separazione – individuazione, che si accompagna a spunti depressivi e fatica nel gestire i conflitti.
Il funzionamento psicologico del signore lo vede munito di un bagaglio contenuto di risorse psicologiche evolute che lo espone a una problematica di adattamento, oltre che a vissuti di inefficacia personale e al sentimento di attraversare una crisi. Tutto ciò si collega a una condizione di immaturità e dipendenza che lo caratterizza e che parrebbe derivare da un contatto primario che il signore dice di aver sperimentato con figure genitoriali che rappresenta impoverite, squalificate e non disponibili a sostenerlo nella crescita e nell'emancipazione di sé. La loro rappresentazione è infatti caratterizzata, per quanto riguarda il femminile materno, da un'immagine che trattiene e critica in modo svalutante qualsiasi mossa emancipativa di differenziazione, alimentando un senso di colpa anti evolutivo (il signore pare ancora alle prese con un forte bisogno di approvazione). Per quanto riguarda il maschile paterno, vi è un'immagine che parimenti trattiene malinconicamente e da cui il signore sembra in difficoltà a separarsi, considerate le sue insicurezze. In questo assetto è come se non avesse vissuto un conflitto separativo in chiave evolutiva (processo di separazione – individuazione): l'aggressività non compare in chiave assertiva e costruttiva. Al contrario viene negata (e covata), lasciandolo nella passività (e alimentando movimenti risolutivi magico trasformativi), oppure viene attivata con modalità “contro” (anti evolutive) che non lo aiutano a crescere, anzi, alimentano in lui paure mortifere di fallimento. Tale modalità viene per il momento generalizzata a tutte le situazioni potenzialmente conflittuali: il conflitto, come tendenzialmente ogni tipo di difficoltà, deve essere eliminato e trasformato velocemente in qualcosa di idealizzato e sereno (da qui il deficit di coping che si riscontra al
), lasciandogli però un senso di inefficacia personale sgradevole (che alimenta Per_5
i suoi sentimenti disforici). Inoltre questo assetto, se gli consente di mantenere un'immagine di sé tutto sommato adeguata, lo fa al prezzo di non permettergli di integrare bene le sue parti immature, fragili e poco capaci, che vengono tenute ai margini pagina 14 di 33 e la cui cura, presumibilmente, rischia di venire demandata all'esterno. Un funzionamento come questo individua alcuni fattori di rischio rispetto alla genitorialità.
Innanzitutto gli aspetti di immaturità e dipendenza andrebbero trattati, per consentire al signore di assumere in pieno il ruolo di adulto di riferimento che occorre per esprimersi al meglio come genitore. Il rischio è che alcune delle proprie parti piccole e immature vengano identificate nei figli, e questi ultimi si trovino a loro volta nella posizione di doversene occupare. Secondariamente la difficoltà nel gestire i conflitti e nell'esprimersi in senso costruttivamente aggressivo potrebbe interferire con l'espressione della genitorialità sia in termini di capacità di contenimento dei piccoli, che nei termini di una capacità di gestione dell'aggressività dei piccoli stessi, anche e soprattutto quando essa potrà essere espressa in chiave emancipativa e di differenziazione. Come fattori protettivi si evidenzia che il funzionamento del signore non è apparso rigido e la condizione di crisi che attualmente lo caratterizza (specialmente per come emerge al ) potrebbe Per_5 per lui essere colta come buona occasione per una messa in discussione più profonda di sé in chiave evolutiva e di reperimento di un equilibrio più pieno e soddisfacente (sia come persona, che come genitore)” (cfr. pagg. 45-47 elaborato peritale).
La CTU poi ha ritenuto importante testimonianza del grande conflitto esistente tra le parti quanto Per_ dichiarato da , primo figlio di : “Si si loro si odiavano , odio puro Controparte_1
...io dormivo in taverna perché loro avevano deciso di rimanere separati in casa, seppur odiandosi...e io mi ricordo questa scena, dove io vengo svegliato da in piena notte...ma Per_1 urla proprio: “Iago aiuto aiuto aiuto”, io salgo su, guardo e vedo e mia mamma che in Pt_1 qualche modo si stavano azzuffando e hanno cercato di coinvolgermi, io prendo i miei due fratelli, chiudo a chiave la porta che porta giù...loro cercano di seguirmi, io chiudo a chiave la porta e tengo i miei fratellini giù. Mio fratello terrorizzato e la mia sorellina, non me lo scorderò mai...seduta così che stava mangiando una brioche, con le gambe così (dondola le gambe)
...canticchiava, come se non avesse visto nulla...e io ancora oggi ho quell'immagine perché mi sembra strano che lei non dia mai nessun modo di far capire che è sofferente...cioè lei è proprio nel suo mondo, è come se si isolasse, estraniasse dalla situazione in cui vive...e ancora oggi è così.
pagina 15 di 33 Per_ Rispetto al comportamento di ci riporta un'immagine di una bambina che cerca di Per_2 tenere in piedi sia l'immagine del padre che della madre
“quindi alla mamma le dice “Mamma ti voglio bene” e l'abbraccia, poi va dal papà e gli dice la stessa cosa ...se la mamma mi chiede qualcosa di papà, silenzio...uguale, presumo che sia dall'altra parte, uguale...mio fratello è già un po' un testone, insomma ha iniziato il periodo delle bugie, insomma è un po' un casino mio fratello veramente...”” (cfr. pag. 51 elaborato peritale).
Per quanto riguarda secondo la consulente il ragazzo “andrebbe aiutato a sentirsi più Per_1 libero e meno coinvolto nelle dinamiche intrafamiliari, e riparato dai suoi bisogni insoddisfatti.
Diversamente è incastrato in dinamiche di rivendicazione, vendette, colpa, rabbia e solitudine che lo invadono e non gli permettono di vivere una vita da “bambino”. ha comunque buone risorse psicologiche che costituiscono un potenziale evolutivo per il Per_1 bambino. Queste però sono bloccate perché convogliate ad esercitare un forte controllo ideativo sulle emozioni e sulle relazioni. Nel test di l'indice di ipervigilanza è al limite della Per_5 soglia […] Conserva un equilibrio di facciata – grazie alle buone risorse – tuttavia non è un equilibrio stabile e viene tuttavia mantenuto al costo di sviluppare il disturbo del pensiero.
Rabbia, solitudine e vissuti di non essere tenuto in considerazione, vengono alimentati dal forte convolgimento del bambino nelle vicende separative dei genitori (con schieramento con l'oggetto materno). si sente solo a gestire questo faticoso coinvolgimento e lo schieramento che ne deriva. Per_1
Deve quindi far da sé con il rischio di alimentare vissuti persecutori (da parte dell'oggetto maschile paterno) oltre che un forte senso di colpa” (cfr. pagg. 59-60 elaborato peritale).
Quanto a invece, secondo la consulente “La percezione è che ha delle buone Per_2 Per_2 capacità di pensiero, ma non è libera di usarle, forse per proteggersi dal dolore che comporterebbe l'entrare nel merito delle cose, forse per la paura di essere rifiutata se dice Per_ davvero quello che pensa o sente […] Lei è la bambina descritta da : quando i genitori in piena notte litigavano furiosamente in casa, lei mangiava brioche a penzoloni sui gradini, guardando l'atroce scena in modo del tutto innaturale, distante, congelata […] Il test Blacky mette in evidenza una condizione di deprivazione che la bambina sta cercando di maneggiare pagina 16 di 33 attraverso l'evitamento e uno sforzo di adattamento , che non le consente però di colmare i suoi bisogni insoddisfatti e alimenta la rabbia sociopatica.
I test evidenziano una condizione di sofferenza psicopatologica;
prsenta un'insicurezza di Per_2 base, caratterizzata da senso di estraneità e deprivazione. Le rappresentazioni degli oggetti di riferimento rivelano immagini anaffettive e deanimate, oltre che deboli (versante materno) scarsamente integrate, velate di aggressività e fragilità (maschile paterno). Con queste basi la bambina racconta di muoversi in un mondo che non sente sicuro e prevedibile, all'interno del quale sente di doversi “salvare da sola” senza avere sufficienti risorse. per questo rimane passiva e gregaria, mimetizzandosi il più possibile nell'ambiente.
E' presente un disturbo lieve del pensiero: la bambina è disposta ad alterare la percezione della realtà pur di mantenere l'evitamento e convincersi che tutto vada bene. va prima di tutto aiutata a sentirsi più soddisfatta nei suoi bisogni primari, riconosciuta Per_2 nella sua rabbia a aiutata ad esprimerla in maniera più efficace e adattata. Riparare ad un'immagine di sé impoverita che presenta, rendere il senso di colpa più evoluto e ridurre il rigido impianto di evitamento che attualmente la sostiene” (cfr. pagg. 61 e 62 elaborato peritale).
La CTU, pertanto, ha così concluso: “Alla luce dei fatti, delle risultanze dei colloqui clinici, della valutazione psicodiagnostica è possibile affermare che allo stato attuale NON si ravvisano le condizioni di un affidamento condiviso che presupporrebbe una bigenitoralità esplicantesi in un rapporto di mutualità cui entrambi i genitori non sembrano hic et nunc avere accesso. È quindi consigliabile (ed auspicabile) che entrambi possano intraprendere un sostegno alla genitorialità che permetta loro di fidarsi e affidarsi l'un l'altra nell'interesse esclusivo di e Per_1 Per_2 bambini già fortemente provati dalla separazione drammatica vissuta. Ci si auspica che il pregiudizio evolutivo cui andrebbero incontro i minori, possa davvero far “virare “i genitori dando maggior spazio ai figli e non alle loro recriminazioni. Allo stato attuale il miglior affido sembra essere quello ai Servizi sociali, in grado di gestire il percorso alla genitorialità, al suo profitto in indirizzo dei minori. Riguardo il collocamento, considerate le difficoltà dei minori di accedere al paterno per le resistenze del materno, si ritiene che il più idoneo sia allo stato quello paritetico così formulato: -15 giorni presso la residenza della madre -15 giorni presso la residenza del padre - il fine settimana con il genitore non collocatario (al momento) dal sabato alla domenica sera.
pagina 17 di 33 In tal modo, la permanenza in modo continuativo presso il genitore permette ai bambini di consolidare il rapporto, in modo assolutamente paritetico senza ingerenze dell'altro genitore. Si auspica che il quadro psicologico che si è delineato sui minori, possa oggi far riflettere maggiormente e sulle esasperazioni coniugali. Pt_1 CP_1
È necessario una presa in carico psicologica sia per che per che possa sostenerli Per_1 Per_2 nel percorso evolutivo di crescita A seguito dell'osservazione della CTP Dott.ssa si Per_3 ritiene utile prospettare l'affido ai Servizi sociali per 12 mesi con rivalutazione da parte degli stessi, relativamente alla prognosi sul funzionamento di genitori e minori” (cfr. pagg. 62-63 elaborato peritale).
3.2.2 Quanto ai Servizi sociali di San Giuliano Milanese, dalle relazioni depositate in atti relative all'attività di monitoraggio e di supporto alla genitorialità dagli stessi svolta durante il corso del giudizio è emerso quanto segue.
Con relazione dell'1.4.2022 i Servizi sociali hanno riferito che “I Signori pur avendo idee e rappresentazioni diverse (ad esempio hanno stili educativi differenti) e questioni irrisolte rispetto al rapporto, nel contesto dei colloqui con il Servizio sono stati in grado di concentrarsi sulle esigenze dei loro figli.
Al momento è parso che ci possa essere un margine di lavoro atto a migliorare la situazione familiare e il benessere dei bambini e la possibilità di accompagnare i genitori verso un migliore esercizio della bigenitorialità.
Il Servizio Scrivente proseguirà con regolari colloqui congiunti con i genitori, con colloqui con i bambini se ce ne fosse la necessità e si metterà in rete con i psicologi individuati per e Per_1
. Per_2
Con relazione dell'8.8.2022 i Servizi hanno dato atto che “l'attuale regolamentazione alternata non costituisce di per sé un pregiudizio per i minori, tuttavia, non pare al momento attuabile, almeno per in quanto non è disponibile a frequentare il padre nelle modalità indicate, per Per_1
i motivi sopra rappresentati. Si è verificata un'interruzione dei rapporti tra padre e figlio, in quanto ritiene di non sentirsi accolto nel contesto paterno. Inoltre, fin da subito, la Per_1 mamma pur collaborando per l'attuazione della regolamentazione si è posta in maniera critica.
La signora ha rappresentato più volte che tale scelta non rispondesse ai bisogni dei figli definendola “un esperimento sociale”. Tale punto di vista della signora può aver reso pagina 18 di 33 maggiormente difficile la condivisione del senso della regolamentazione con i figli, che sono inevitabilmente coinvolti, in particolare per la qualità del suo rapporto con la mamma. Per_1
I genitori hanno entrambi lavorato insieme al Servizio relativamente all'incarico, ma la signora ha in diverse occasioni manifestato una scarsa fiducia nell'operato del servizio, CP_1 aspettandosi probabilmente che le scriventi potessero accogliere il suo punto di vista rilevando elementi di pregiudizio che non favorissero la permanenza alternata dei figli.
Le scriventi stanno mettendo in campo ulteriori tentativi per ripristinare la relazione tra e Per_1 il padre, ma si rappresenta che, riguardo a la regolamentazione alternata, così come Per_1 disposta da questa A.G. non è al momento praticabile.
Entrambi i genitori riconoscono il malessere dei figli e sono d'accordo con l'avvio di una presa in carico psicologica presso il CEAF (Consultorio privato accreditato da loro individuato). Il
Sig. ha deciso spontaneamente di intraprendere un percorso individuale di sostegno alla Pt_1 genitorialità. La sig.ra , sebbene non abbia manifestato tale bisogno, ma sollecitata dalle CP_1 scriventi ha accettato di avviare tale percorso, come indicato nelle valutazioni peritali”.
Con relazione del 13.4.2023, i Servizi sociali hanno riferito che “la situazione familiare dei minori rimane complessa a fronte dell'alta conflittualità persistente nella coppia genitoriale.
Tale conflittualità, unitamente alla scarsa comunicazione fra i signori, rappresenta, a parere del
Servizio, un fattore di rischio significativo per i minori.
Nello specifico, tale conflitto rende difficoltosa qualsiasi presa di decisione comune nell'interesse dei figli;
inoltre, la mancanza di flessibilità mostrata da entrambi e la ridotta comunicazione sulle scelte relative ai figli, prese in alcuni casi senza il consenso dell'altro genitore, rappresentano un elemento ricorrente all'interno delle dinamiche della coppia genitoriale.
Le scriventi hanno riscontrato un differente atteggiamento rispetto al rapporto del sig. e Pt_1 della Sig.ra con il Servizio. Il sig. ha mostrato un atteggiamento maggiormente CP_1 Pt_1 fiducioso rispetto all'operato delle scriventi ed in più occasioni ne ha richiesto l'intervento a supporto circa questioni divergenti con la sig.ra , ma anche rispetto al ripristino della CP_1 relazione con Il sig. bosoni è stato in grado di riconoscere ed accettare le criticità emerse Per_1 dal punto di vista genitoriale, rendendosi disponibile al confronto.
pagina 19 di 33 Nella sig.ra permane un atteggiamento di scarsa fiducia nei confronti del Servizio CP_1 scrivente. Quest'ultima, a causa di un assetto difensivo significativo, fatica a mettersi in discussione soprattutto riguardo al proprio ruolo genitoriale. La donna mostra scarsa capacità di autocritica e tende ad attribuire le responsabilità verso l'esterno.
A fronte di tale complessità descritta, il Servizio scrivente ritiene che possa essere opportuno nominare un Curatore speciale nel pieno interesse dei minori.
Le Operatrici scriventi ritengono altresì utile che entrambi i genitori intraprendono un percorso di sostegno psicologico come indicato dal C.E.A.F.
Anche per i minori e sarebbe opportuno proseguire con il percorso psicologico, Per_1 Per_2 soprattutto a fronte della loro esposizione al conflitto genitoriale.
Rispetto alla regolamentazione vigente, basata su un collocamento alternato e paritetico di alternanza quindicinale, il Servizio scrivente, a fronte delle criticità emerse già rappresentate, rileva la possibilità di ridefinire il periodo di spettanza in termini più ristretti”.
Con relazione del 12.9.2023 i Servizi sociali hanno ribadito che “la situazione familiare sia sostanzialmente immutata. Permane una scarsa comunicazione che, tuttavia emerge specialmente dal fronte materno, tanto che il sig. ha più volte chiesto l'intervento del Pt_1 servizio scrivente al fine di ricevere alcune informazioni o delle risposte da parte della sig.ra
. CP_1
Il sig. continua a mostrare un atteggiamento collaborante e disponibile, chiedendo in Pt_1 varie occasioni ed in maniera spontanea un intervento del Servizio, mentre la sig.ra CP_1 manifesta ancora una scarsa fiducia nei confronti del lavoro svolto dalle a favore del Parte_2 nucleo familiare.
Circa il lavoro dei prossimi mesi, stante l'importante cambiamento relativo alla regolamentazione dei periodi di alternanza, il servizio scrivente proseguirà con degli incontri congiunti, al fine di monitorare l'andamento della situazione, oltre a svolgere dei momenti di incontro con i minori. Inoltre, si proseguirà nel lavoro di rete con le operatrici del C.E.A.F. che hanno in carico i componenti del nucleo familiare in oggetto”.
Con relazione del 16.5.2024 (depositata il 24.5.2024), i Servizi Sociali di San Giuliano Milanese hanno riferito: “Come già evidenziato nelle precedenti relazioni di aggiornamento, e Per_2 Per_1 hanno un differente approccio alla presente regolamentazione: riesce ad alternarsi tra la Per_2
pagina 20 di 33 casa paterna e quella materna senza particolari difficoltà, mentre ha da tempo espresso Per_1 una maggiore fatica nella frequentazione della casa paterna. Il ragazzo, infatti, a partire dal
2021 alterna periodi in cui riesce maggiormente a stare nel contesto paterno ed altri in cui lo rifiuta, durante i quali mostra anche un atteggiamento di chiusura nei confronti del padre.
Ad ottobre u.s. a seguito di una discussione avvenuta con (figlio della Per_1 Per_7 compagna del Sig. convivente con loro), ha nuovamente interrotto la frequentazione Pt_1 della casa paterna ed ha anche deciso di non partecipare a delle attività organizzate mesi prima dal padre, che spesso aveva richiesto di svolgere. In quel periodo, inoltre, anche ha Per_1 Per_2 mostrato una maggiore fatica nel frequentare il paterno. I minori hanno sentito anche l'esigenza di parlare con la Curatrice speciale del loro momento di fatica e l'Avv. Invernizzi si è resa disponibile ad incontrarli. in quel periodo, ha anche richiesto di poter parlare Per_1 direttamente con il Giudice, in quanto riferiva di non sentirsi ascoltato dagli adulti che lo hanno avuto in carico.
Il Servizio scrivente, per cercare di comprendere le ragioni sottostanti il malessere dei minori e come poter supportarli al meglio, hanno attivato un breve intervento educativo, durato poco più di un mese, svolto dall'educatrice prevalente Dott.ssa la quale ha incontrato i ragazzi CP_6 sia al domicilio materno che paterno […] A dicembre u.s. anche le operatrici scriventi hanno incontrato i minori, tuttavia, entrambi si sono mostrati reticenti nel raccontarsi ed esprimere il loro malessere. In generale, è emerso un sentimento di rabbia e delusione da parte dei ragazzi, relativamente al contesto paterno;
in tale occasione le scriventi hanno ribadito a Per_1
l'importanza di avere uno spazio di ascolto, di riprendere dunque un percorso di supporto psicologico, e lo stesso ha riferito di voler pensare ad una possibile ripresa”. I Servizi, pertanto, hanno così concluso: “Stante la situazione rappresentata, è doveroso constatare che, nonostante i numerosi interventi e strumenti messi in atto a favore del nucleo ed i percorsi intrapresi, ad oggi la situazione rimane invariata.
L'alto livello di conflittualità presente nella relazione tra i due genitori continua ad essere causa di sofferenza per i minori, i quali stanno mostrando chiari segnali di disagio”.
Con relazione del 31.10.2024 (depositata il 26.11.2024) i Servizi Sociali di San Giuliano
Milanese hanno ribadito che “la complessa situazione familiare dei minori e Per_1 Per_2
pagina 21 di 33 caratterizzata da un'importante conflittualità nella relazione tra i due genitori, incide fortemente sullo stato di malessere e sul disagio psicologico manifestato dai ragazzi”.
3.2.3 Da ultimo quanto alla relazione di aggiornamento depositata il 7.1.2025 dalla CTU dott.ssa deve anzitutto respingersi l'eccezione di nullità svolta da parte resistente. Parte Persona_4 resistente, in particolare, lamenta la tardiva trasmissione delle audio-registrazioni al proprio procuratore, nonché l'omessa risposta alle osservazioni inviate “poiché ha svolto una memoria difensiva”.
Sotto il primo profilo si osserva che di fatto nessuna lesione ha subito parte resistente, essendo la stessa riuscita ad articolare in modo esaustivo le proprie osservazioni alla bozza peritale
Sotto il secondo profilo, invece, deve condividersi quanto evidenziato dalla CTU, apparendo le osservazioni fatte dal procuratore di parte resistente una vera e propria memoria difensiva e non osservazioni tecniche.
Ciò chiarito, la dott.ssa con il secondo elaborato ha riferito che “L'atteggiamento Per_4 provocativo e insofferente alle regole della signora evidenziato sia dagli operatori del servizio
ASSEMI che dalle insegnanti di la sua incapacità di sostenere una comunicazione Per_2 propositiva nell'interesse dei minori, si mantiene anche durante il percorso di CTU. Un esempio, convocati i due minori per il colloquio individuale, sebbene fossero collocati presso la madre, sono stati portati presso lo studio del CTU dal padre, in quanto la madre “aveva un impegno” …
Vero è che durante il colloquio la signora manifesta una rabbia che spesso diventa impellente e che la porta a interrompere impulsivamente il dialogo, usando frasi provocatorie in indirizzo della CTU e della CTP “ma queste vogliono vederci litigare e tu non te ne rendi neanche conto
??...”
Fatica a mettersi in discussione, poco propensa ad assumere un atteggiamento autocritico o anche solo introspettivo e riflessivo” (cfr. pag. 5 elaborato peritale del 7.1.2025).
Secondo la consulente “La distanza relazionale elevata all'interno della CTU, le difficoltà del sig. rispetto al comportamento provocativo della sig.ra nei confronti dei loro Pt_1 CP_1 figli, poco comprensiva del disagio psicologico degli stessi, sembra non avere possibilità di modificazione. Le rispettive posizioni emotive appaiono in netto contrasto. Mentre ha Pt_1 manifestato fiducia nella CTU, ha manifestato un atteggiamento difeso e apparentemente CP_1 indifferente.
pagina 22 di 33 Non appare opportuno un intervento di mediazione o coordinamento genitoriale in quanto non vi
è nella madre la disponibilità ad un effettivo esame autocritico dei propri comportamenti a al momento paiono purtroppo limitate le possibilità che la relazione dei genitori evolva positivamente” (cfr. pagg. 5 e 6 elaborato peritale del 7.1.2025).
Quanto ai due minori la CTU evidenzia che “L'analisi clinica sui minori, porta a ritenere che vi sia una scarsa autonomia di pensiero, e una difficile condizione rispetto al processo separativo genitoriale. e sembrano “barcamenarsi” tra i due “differentissini” mondi Per_1 Per_2 genitoriali, manifestando un equilibrio precario. Significativo è il profitto scolastico di Per_2 che a seconda del suo collocamento settimanale, “prendi buoni o cattivi voti”… L'atteggiamento negazionista e poco maturo della madre, che non coglie le difficoltà della figlia, accontentandosi di un progresso cambiamento emancipativo della figlia che “finalmente” dimostra “avere carattere”, non giova ad una pre-adolescente bisognosa di “maternage, sostegno e controllo”.
da par suo, ha delegato in toto il padre nel supporto scolastico. Stante le difficoltà sorte Per_1 lo scorso anno scolastico, il sig. ha ritenuto opportuno un cambio di scena, stimolando il Pt_1 figlio nel nuovo percorso al Liceo di scienze applicate di Melegnano. Si sottolinea ancora una volta, l'inadempienza materna, che convocato dai Servizi per la discussione del cambio-scuola, la sig.ra non si è presentata, riferendo al CTU che sarebbe stato inutile, perché si era CP_1 già trovalo un accordo” (cfr. pag. 7 elaborato peritale del 7.1.2025).
Quanto al lavoro svolto in questi anni dai Servizi sociali, la consulente riferisce che “I tentativi espletati dai servizi sociali si sono rilevati impotenti per la scarsa considerazione della signora nei confronti delle Istituzioni tutte […] Tutte le operatrici coinvolte, dichiarano il rifiuto CP_1 della signora a partecipare ad incontri colloqui, progetti nell'interesse dei ragazzi. CP_1
Il sig. grazie al supporto è stato in grado di rimodulare il suo ruolo, è stato in grado di Pt_1 fare emergere anche aspetti di emotività, la sig.ra invece ha mantenuto un CP_1 comportamento oppositivo, non ha mai accettato il tipo di aiuto offerto dal servizio” (cfr. pag. 9 elaborato peritale del 7.1.2025).
Sulla base di tali considerazioni, la consulente ha così concluso: “La complessità della situazione, che ingaggia sfavorevolmente il percorso psicoeducativo dei minori, in piena preadolescenza, bisognosi di un supporto genitoriale sì affettivo ma soprattutto accudente rende necessaria una collocazione idonea e maggiormente supportiva delle loro esigenze. Da come si evince sia dalle pagina 23 di 33 relazioni dei servizi e dal colloquio di rete, ma soprattutto dal colloquio di CTU, la sig.ra non sembra in grado di riconoscere il disagio emotivo dei ragazzi. Il suo atteggiamento CP_1 insofferente, provativo e resistente non può essere modello imitativo soprattutto per oggi Per_2 così adesa alle sollecitazioni materne.
Il sig. è stato descritto dagli operatori, dagli insegnanti come presente, sollecito, Pt_1 adeguato, in grado di rispondere ai bisogni dei ragazzi, di buon supporto nella gestione del quotidiano scolastico” (cfr. pag. 9 elaborato peritale del 7.1.2025).
Sulla base di ciò la CTU ha suggerito una rimodulazione del regime di affido prevedendo l'affido esclusivo al padre, con collocamento prevalente presso il predetto.
3.4 Tutto ciò considerato si ritiene che, allo stato, il regime di affido più tutelante per i minori sia quello dell'affido all'Ente (da individuarsi nel Comune di residenza dei minori) per le ragioni di seguito evidenziate.
Il Collegio, in particolare, ritiene di disattendere le conclusioni cui è giunto il CTU, il quale, come visto, ha proposto l'affido esclusivo al padre.
In tale sede, infatti, occorre considerare che l'elevata conflittualità esistente tra le parti – di cui viene dato atto nei due elaborati peritali e nelle relazioni dei Servizi sociali e che è emersa altresì in occasione di tutte le udienze alle quali hanno partecipato le parti personalmente – ha finito per incidere sull'interesse dei minori, ponendosi come elemento di pregiudizio per i medesimi.
Le parti, infatti, durante tutto il corso del procedimento hanno dimostrato di non essere in grado di assumere, in modo condiviso, alcuna decisione nell'interesse dei figli.
In altri termini, l'elevata conflittualità e la totale incomunicabilità esistente tra le parti hanno creato e rischiano di creare in futuro delle situazioni di “stallo decisionale” con conseguente pregiudizio per l'interesse dei minori, i quali sono stati resi da sempre partecipi del conflitto genitoriale.
In tale contesto, dunque, appare evidente come i minori non possano essere affidati in via esclusiva a uno dei genitori. L'affido esclusivo, infatti, proprio in ragione dell'alta conflittualità esistente tra le parti, finirebbe per essere lo strumento usato dal genitore affidatario per estromettere del tutto l'altro genitore dalle decisioni più importanti della vita dei figli. In altri termini, l'affido esclusivo rischierebbe di essere escludente rispetto all'altro genitore, tenuto pagina 24 di 33 conto del fatto che nessuna delle parti pare riuscire ancora a garantire a sufficienza la figura dell'altro genitore
Conseguentemente, deve essere disposto l'affido dei minori all'Ente, per il periodo di due anni, in quanto maggiormente tutelante per gli stessi. L'Ente pertanto potrà assumere nell'interesse dei minori le decisioni inerenti la scuola, la salute e gli interventi di monitoraggio, sostegno e controllo, con conseguente limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in ordine a tali decisioni.
I Servizi sociali, pertanto, dovranno proseguire nel monitoraggio dell'intero nucleo familiare, relazionando periodicamente al Giudice Tutelare, a cui si mandano gli atti per l'apertura della vigilanza.
3.5 Quanto al collocamento, tenuto conto di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi sociali, nonché dall'aggiornamento della CTU, ritiene il Collegio di dover disporre il collocamento di e in via prevalente presso il padre. Per_1 Per_2
infatti, ha dimostrato di accogliere con favore le indicazioni provenienti dai Parte_1
Servizi sociali e ha saputo rispondere in modo adeguato ai bisogni evolutivi, educativi ed emotivi dei figli, garantendo loro continuità e regolarità nella routine quotidiana, nonché coerenza educativa e relazionale. Il ricorrente, inoltre, riesce a supportare maggiormente i figli nei compiti scolastici, come si evince dal rendimento dei minori nelle settimane in cui sono collocati presso il padre.
3.6 Al collocamento dei minori in via prevalente presso il padre segue l'assegnazione al predetto della casa coniugale sita in San Giuliano Milanese, via Don Minzoni n.
4. Deve essere pertanto assegnato alla madre termine di mesi 5 per lasciare la casa coniugale.
3.7 Quanto alle visite materne, tenuto conto di quanto proposto dalla CTU, nonché considerato quanto dichiarato dai minori in sede di ascolto, si dispone che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli, secondo il seguente calendario, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
- un giorno durante la settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
- tre fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì quando li riaccompagnerà a scuola;
pagina 25 di 33 - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal
31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con il padre;
- durante le vacanze estive 6 settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Al fine di decidere in ordine al mantenimento dei minori, occorre analizzare la situazione economica delle parti.
in sede di ricorso, ha dato atto di essere amministratore della E Engineering s.r.l., Parte_1 società che nelle more del giudizio è stata ammessa al concordato semplificato dal Tribunale di
Milano (cfr. decreto omologa del 6.4.2023, depositato da parte ricorrente in data 1.6.2023). Il ricorrente, inoltre, è socio accomandatario nonché rappresentante della società E Engineering
s.a.s. di BO AR & C.
AR BO, infine, è proprietario, oltre che della casa coniugale, di altro immobile, sito sempre a San Giuliano Milanese, nel quale vive con la sua attuale compagna e per il quale paga un mutuo avente rata di circa € 450,00 al mese (cfr. all. 3 deposito del 15.5.2025).
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 36.299,00 in relazione all'anno 2017, € 35.277,00 in relazione all'anno
2018, € 13.858,00 in relazione all'anno 2019, € 35.663,00 in relazione all'anno 2020, €
20.056,00 in relazione all'anno 2021, € 27.388,00 in relazione all'anno 2022.
, in sede di costituzione, ha dichiarato di aver lavorato con contratti a Controparte_1 termine fino al 2006 e di aver fatto la casalinga dal 2007.
La stessa, sentita all'udienza del 19.5.2023, ha dichiarato: “io sono un OSS e ho lavorato da gennaio a marzo come sostituzione come OSS presso una famiglia, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 7.30; ho approfittato del fatto che una mia amica era venuta a stare da noi;
io sto cercando un lavoro part time come OSS ma non sto trovando;
percepisco l'assegno unico pari a € 350,00 al mese;
sono iscritta all'agenzia di San Giuliano”. Nelle more del giudizio la resistente è stata assunta, come operatrice OSS, con contratto a tempo determinato, dalla Fondazione Castellini.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 136,00 in relazione all'anno 2018, € 9.768,00 in relazione all'anno 2019, €
4.651,00 in relazione all'anno 2023.
pagina 26 di 33 Dalle buste paga presente in atti si evince che la stessa ha percepito uno stipendio mensile netto di € 1.577,47 a luglio 2024, € 1.753,05 ad agosto 2024, € 1.644,56 a settembre 2024, € 1.558,29 a ottobre 2024, € 1.601,96 a novembre 2024, € 1.380,22 e € 597,01 a dicembre 2024.
La resistente, infine, è proprietaria di un monolocale a Milano per il quale paga il mutuo di circa
€ 650,00 al mese;
immobile per il quale percepisce circa € 700,00 a titolo di canone di locazione.
4.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto della situazione economica delle parti come sopra ricostruita, dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, nonché considerato il fatto che la resistente dovrà reperire una nuova soluzione abitativa adatta ad accogliere i due figli, si ritiene congruo disporsi l'obbligo a carico della madre di contribuire al mantenimento dei figli con la somma complessiva di € 300,00 al mese (pari ad € 150,00 per figlio), oltre il 40% delle spese straordinarie.
Devono essere confermati, invece, gli importi indicati in via provvisoria a carico del padre per il mantenimento dei due figli (cfr. ordinanze del 16.2.2021 e 8.6.2023).
4.2 Quanto all'assegno unico, si osserva che i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'assegno unico per i figli.
5. Per quanto riguarda l'assegno divorzile domandato da , invece, si Controparte_1 osserva quanto segue.
5.1 Come noto, l'art. 5 co. 6 della l. n. 898 del 1970, prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale (a partire da
Cass. S.U. n. 11490 e 11492 del 1990) come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, all'esito, in sostanza, del cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione.
pagina 27 di 33 Tale orientamento è stato parzialmente superato dalla giurisprudenza di legittimità successiva, la quale si era assestata nel ritenere che la decisione in ordine all'assegno divorzile dovesse essere informata al principio dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica, a prescindere ed indipendentemente dalle condizioni e dal tenore di vita goduti in costanza di matrimonio (in questo senso Cass. civ. n. 11504/2017; Cass. civ. n. 15481/17; Cass. n. 2043/2018).
Sul punto, poi, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287/2018 dell'11.7.2018, con cui è stata sottolineata la necessità di escludere ingiustificati arricchimenti derivanti dalla valutazione, in via prevalente, della comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno di divorzio, in favore di una “valutazione composita comparativa” che, pur considerando la situazione economico-patrimoniale del richiedente il fondamento della valutazione concreta dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, non prescinde da una valutazione effettiva delle cause che hanno prodotto la disparità tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi. Secondo la Suprema Corte, infatti, occorre verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio e tenuto conto “del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In definitiva, alla tradizionale funzione assistenziale-alimentare riconosciuta all'assegno di divorzio deve quindi essere associata una funzione perequativa e compensativa, che impone al
Giudice di effettuare sia una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico- patrimoniali – al fine di verificare la sussistenza di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza – sia un accertamento dell'adeguatezza del livello reddituale rispetto al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In tal modo si è inteso valorizzare il pagina 28 di 33 contenuto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà. In questi casi incombe sul coniuge richiedente l'assegno l'onere di provare – trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato – che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. civ. nn. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del
2019).
La Suprema Corte in questo modo ha riconosciuto che la funzione assistenziale dell'assegno può concorrere con (o essere assorbita da) quella compensativa-perequativa: “Il parametro della
(in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art. 5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto” (Cass. civ. 21234/2019).
Orbene, qualora detto nesso causale venga allegato e provato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento, l'assegno divorzile dovrà assolvere a una funzione preminentemente perequativa - compensativa;
esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato di avere fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale.
Di contro, nel caso in cui non venga allegata e/o dimostrata dal coniuge istante l'esistenza dell'anzidetto nesso causale, nessun mantenimento potrà essere riconosciuto, salvo il caso in cui questi non disponga “di mezzi adeguati” e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni pagina 29 di 33 oggettive (art. 5 co. 6 L 898/1907) potendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, all'assegno divorzile una funzione assistenziale.
L'assegno di divorzio, in sostanza, nella sua funzione assistenziale, si compone di un “contenuto perequativo compensativo (…) che partendo dalla comparazione delle condizioni economico – patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
In conclusione, ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio deve “essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo, non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo” (Cass. Civ. 11 luglio 2018, n. 18287).
pagina 30 di 33 5.2 Venendo al caso concreto, occorre dare anzitutto atto che è pacifica l'autosufficienza economica della resistente, avendo la stessa trovato un lavoro come OSS nelle more del presente giudizio.
Quanto alla componente perequativa dell'assegno divorzile, invece, si osserva che la resistente, pur avendo dedotto di non aver lavorato durante il matrimonio per potersi occupare dei figli e della casa, tuttavia, non ha allegato – né tanto meno provato – di aver lasciato un lavoro ovvero di aver rinunciato ad occasioni lavorative.
In altri termini, non può ritenersi provato che la situazione economica di Controparte_1
al momento del divorzio sia dipesa da scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio né
[...] che la stessa abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia.
In definitiva, la domanda di parte resistente deve essere rigettata, non avendo questa assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
6. L'esito del giudizio, in uno con la complessa istruttoria svolta nell'interesse prevalente dei minori, nonché la natura e tipologia del procedimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
6.1 Quando alle spese di lite della curatrice dei minori, in applicazione del principio di causalità sotteso all'art. 91 c.p.c., al fine di determinare la parte tenuta a sostenere i costi del curatore speciale, deve individuarsi, ove possibile, il genitore che ha dato causa alla necessità di detta nomina col proprio comportamento illecito, in quanto contrario ai doveri genitoriali.
Nel caso in esame, la nomina della curatrice speciale è causalmente imputabile ad entrambe le parti in egual misura e pertanto le spese di lite della curatrice, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della notula depositata, devono essere poste a carico delle parti, in via solidale tra loro.
6.2 Le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, vengono definitivamente poste in capo a ciascuna delle parti nella misura del 50% ciascuna, restando in ogni caso le parti solidalmente responsabili nei confronti dei CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
pagina 31 di 33 1) dispone l'affido di e all'Ente territorialmente competente sulla base del Per_1 Per_2 luogo di residenza degli stessi, con limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per le decisioni inerenti la scuola, la salute e gli interventi di monitoraggio, sostegno e controllo, con conseguente limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in ordine a tali decisioni;
2) colloca e prevalentemente presso il padre;
Per_1 Per_2
3) assegna a la casa coniugale sita in San Giuliano Milanese, via Don Parte_1
Minzoni n. 4;
4) assegna a termine di mesi 5 per lasciare la casa coniugale;
Controparte_1
5) dispone che la madre, potrà vedere e tenere con sé i figli, secondo il seguente calendario, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
- un giorno durante la settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
- tre fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì quando li riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal
31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con il padre;
- durante le vacanze estive 6 settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
6) fermi restando i provvedimenti provvisori del 16.2.2021 e 8.6.2023, dichiara tenuta e condanna a corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di € 300,00 al mese (€ 150,00 per ciascun figlio), a far data dalla sentenza;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo;
oltre al
40% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
Controparte_1
8) compensa le spese le spese di lite tra le parti;
pagina 32 di 33 9) pone le spese di CTU a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna;
10) condanna e , in solido tra loro, a corrispondere Parte_1 Controparte_1 all'avv.ta Giovanna Invernizzi, in qualità di curatrice speciale dei minori e Per_1 Per_2 la somma di € 7.616,00, oltre 15% spese generali iva e cpa;
11) manda alla Cancelleria di trasmettere copia del presente decreto al Giudice tutelare per l'apertura della vigilanza;
12) dispone la trasmissione della presente sentenza ai Servizi sociali di San Giuliano
Milanese.
Lodi così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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