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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3262/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in San IU JA (PA) via Palermo n.72, presso lo studio dell'Avv. COSTANZA LIBORIO MAURIZIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a SAN EP AT (PA), in [...] Controparte_1
09/03/1977, elettivamente domiciliato in Partinico (PA) via Principe Umberto
n.3, presso lo studio dell'Avv. GRECO PATRICIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 1/7/2025 (matrimonio celebrato in San IU JA (PA), il 13/10/2001 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I figli e , minorenni, restano affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I figli e , minorenni, restano collocati prevalentemente Per_1 Per_2 presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, ogni qualvolta lo stesso si recherà in Sicilia;
4. Il Sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, CP_1 Pt_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli, e , minorenni e maggiorenne ma non Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficiente, pari nel complesso ad € 540,00 e così €
180,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo di intesa del
02/07/2019 attualmente vigente presso il Tribunale di Palermo.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
2 7. L'immobile di proprietà comune ubicato nel Comune di Monreale (PA) in c/da SI, composto da terreno e fabbricato, catastalmente identificato il terreno al foglio 74 particella 103, ed il fabbricato al foglio 74 particella 1033, resta assegnato ad entrambi i coniugi che ne usufruiranno alternativamente la sig.ra dal 01/01 al 30/06 di ogni anno invece il sig. dal Pt_1 CP_1
01/07 al 31/12 di ogni anno, salvo diversa e concorde pattuizione fra le parti, consegnando il detto immobile pulito e svuotato dei propri effetti personali.
Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto il sig. CP_1 consegna alla moglie copia delle chiavi di accesso all'immobile di c/da SI ed entrambi i coniugi si obbligano, vicendevolmente, a non sostituire tali chiavi senza concorde consenso. Entrambi i coniugi con la sottoscrizione del presente si obbligano al pagamento delle utenze elettriche dell'immobile di c/da SI per i relativi periodi di utilizzo, nonché a concorrere al 50% ciascuno alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo bene, nonché al 50% ciascuno delle spese di coltivazione dell'uliveto ivi presente, con la suddivisone sempre al 50% ciascuno della raccolta annuale delle olive. Le parti, altresì, concordano di provvedere ai relativi rimborsi di costo da ciascuno sostenuti per le ragioni di cui ante, previo accordo sull'assunzione delle spese e previa esibizione dei relativi giustificativi.
Ogni intervento di modifica e/o miglioria sull'immobile di c/da SI dovrà essere preventivamente autorizzato da entrambi i coniugi, senza tale consenso il coniuge che ha eseguito l'intervento non potrà rivendicare rimborso alcuno e le opere e/o le migliorie così eseguite resteranno comunque a beneficio di entrambi i coniugi comproprietari senza obbligo alcuno di indennizzo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San IU JA (PA) (atto n. 43 P. 2, S. A,
Anno 2001) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3262/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in San IU JA (PA) via Palermo n.72, presso lo studio dell'Avv. COSTANZA LIBORIO MAURIZIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a SAN EP AT (PA), in [...] Controparte_1
09/03/1977, elettivamente domiciliato in Partinico (PA) via Principe Umberto
n.3, presso lo studio dell'Avv. GRECO PATRICIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 1/7/2025 (matrimonio celebrato in San IU JA (PA), il 13/10/2001 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I figli e , minorenni, restano affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I figli e , minorenni, restano collocati prevalentemente Per_1 Per_2 presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, ogni qualvolta lo stesso si recherà in Sicilia;
4. Il Sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, CP_1 Pt_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli, e , minorenni e maggiorenne ma non Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficiente, pari nel complesso ad € 540,00 e così €
180,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo di intesa del
02/07/2019 attualmente vigente presso il Tribunale di Palermo.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
2 7. L'immobile di proprietà comune ubicato nel Comune di Monreale (PA) in c/da SI, composto da terreno e fabbricato, catastalmente identificato il terreno al foglio 74 particella 103, ed il fabbricato al foglio 74 particella 1033, resta assegnato ad entrambi i coniugi che ne usufruiranno alternativamente la sig.ra dal 01/01 al 30/06 di ogni anno invece il sig. dal Pt_1 CP_1
01/07 al 31/12 di ogni anno, salvo diversa e concorde pattuizione fra le parti, consegnando il detto immobile pulito e svuotato dei propri effetti personali.
Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto il sig. CP_1 consegna alla moglie copia delle chiavi di accesso all'immobile di c/da SI ed entrambi i coniugi si obbligano, vicendevolmente, a non sostituire tali chiavi senza concorde consenso. Entrambi i coniugi con la sottoscrizione del presente si obbligano al pagamento delle utenze elettriche dell'immobile di c/da SI per i relativi periodi di utilizzo, nonché a concorrere al 50% ciascuno alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo bene, nonché al 50% ciascuno delle spese di coltivazione dell'uliveto ivi presente, con la suddivisone sempre al 50% ciascuno della raccolta annuale delle olive. Le parti, altresì, concordano di provvedere ai relativi rimborsi di costo da ciascuno sostenuti per le ragioni di cui ante, previo accordo sull'assunzione delle spese e previa esibizione dei relativi giustificativi.
Ogni intervento di modifica e/o miglioria sull'immobile di c/da SI dovrà essere preventivamente autorizzato da entrambi i coniugi, senza tale consenso il coniuge che ha eseguito l'intervento non potrà rivendicare rimborso alcuno e le opere e/o le migliorie così eseguite resteranno comunque a beneficio di entrambi i coniugi comproprietari senza obbligo alcuno di indennizzo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San IU JA (PA) (atto n. 43 P. 2, S. A,
Anno 2001) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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