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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ROBERTO, Presidente
PI ON, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H01T100548/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H01T100548/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H01T100548/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H01T100548/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H01T100548/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Chiede rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate dir. Prov. di Livorno, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T8H01T100548/24, notificato in data 18.12.2024 con cui gli veniva attribuito:
1) per l'anno 2018, un maggior reddito da partecipazione imponibile scaturente dall'accertamento n.
T8H02T100101/2024 – originato da verifica fiscale condotta dalla G.d.F. di Portoferraio i cui esiti sono rifluiti nel PVC del 23.11.2019 nei confronti della società Società_1 di cui il Ricorrente_1 è socio al 50%. Il maggior reddito da partecipazione accertato nei confronti dell'odierno ricorrente pro quota per effetto dell'art. 5 del TUIR (trasparenza), è stato quantificato in euro 21.022,50;
2) inoltre sulla base di verifica fiscale condotta dalla G.d.F. di Portoferraio i cui esiti sono rifluiti nel P.V.C. del 19.01.2023, è emersa la presunta indebita deduzione di costi per fatture passive emesse dalla ditta ind. le Società_2, considerata impresa “cartiera”, con conseguenti costi per operazioni commerciali oggettivamente inesistenti dedotti nelle annualità 2016, 2017 e 2018 dalla ditta Società_1 ammontanti ad euro 40.500 (più IVA indebitamente detratta pari ad euro 8.910). Sempre la G.D.F. di Portoferraio effettuava una verifica nei confronti della ditta ind.le Società_3 (installatore di impianti idraulico-sanitari); il controllo si collocava all'interno di una più ampia indagine rivolta a vari soggetti elbani che poneva in luce che la ditta Società_3 risultava aver emesso nell'anno 2018 anche fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Tra queste, 6 fatture risultavano emesse nei confronti di Ricorrente_1, per un totale imponibile di euro 10.470, e recanti l'oggetto “prestazione di mano d'opera per trasporto giornali”. Il recupero complessivo concerne costi indebitamente dedotti per euro 50.970 (40.500 + 10.470) ed IVA indebitamente detratta per euro 11.213,40 (8.910 + 2.303,40).
In punto di fatto il contribuente premette innanzitutto che, con riguardo alla ripresa a tassazione del maggiore reddito di partecipazione di cui al punto 1), l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento numero
T8H02T100101/2024, anno di imposta 2018, notificato il 04.12.2024 alla società
Società_1 (esercente attività di ristorazione con somministrazione – ristorante-pizzeria e bar) che ha formato oggetto di impugnazione innanzi a questa C.G.T. e il relativo giudizio vede come parte litisconsorte necessario l'odierno ricorrente che si è costituito in giudizio formulando le proprie difese che richiama integralmente nella presente causa.
Per quanto riguarda il p.v.c. del 19 gennaio 2023 il ricorrente deduce che i costi dedotti dal proprio reddito imponibile e dal debito IVA si riferiscono a fatture passive ricevute a fronte di operazioni commerciali effettivamente esistenti e intercorsi con la ditta Società_2 quale fornitore del servizio di trasporto di merce. Spiega in particolare l'opponente che la ditta Società_1 è da anni attiva nel mercato della distribuzione di riviste, in particolare, quotidiani e periodici, sul territorio dell'Isola d'Elba.
Lo stesso opera su mandato dell'agenzia Società_4 che ha la propria sede a EN (fraz. del Comune di Camp.M.ma in prov. di Livorno) e che sin dal 1993 affida il servizio di distribuzione giornali sull'isola d'Elba alla ditta del Ricorrente_1. Quest'ultima, di fatto, è l'unica referente locale della citata Agenzia committente e per lo svolgimento del servizio di ritiro, trasporto e distribuzione sull'intero territorio isolano del materiale di stampa, vi provvede con mezzi propri e ricorrendo a c.d. padroncini che si occupano di consegnare la stampa e i quotidiani nelle zone assegnate dal Ricorrente_1, mediante propri collaboratori, dipendenti od occasionali. Poiché negli anni in contestazione non riusciva a trovare personali mezzi per la consegna dei giornali si avvaleva della ditta Società_2. Più in particolare, al fine di garantire i tempi di consegna del servizio commissionato, il Ricorrente_1 si avvale di 3 collaboratori locali e almeno altri 2 esterni coadiuvati da Nominativo_1. A tal fine il Ricorrente_1 si avvale di almeno 6/7 furgoni, che gli permettono di dividere le zone di distribuzione ed assegnare ad ogni furgone non più di otto/nove punti rivendita in modo che ogni furgone non debba coprire una distanza superiore a 35 km rispettando i ristretti tempi di consegna presso le edicole nelle prime ore della giornata. Per riuscire a garantire il servizio, quindi, il Ricorrente_1 doveva avvalersi di almeno altri due mezzi, messi a disposizione dal Nominativo_1 e senza i quali non avrebbe potuto servire tutto il territorio elbano nei tempi richiesti.
Per quanto, invece, riguarda i compensi veniva stabilita una cifra giornaliera non per tutti uguale che variava dai 60 euro per i viaggi più brevi ai 90/100 euro per quelli più lunghi.
Eccepisce il contribuente che il meccanismo di pagamento utilizzato per remunerare le prestazioni del Nominativo_1 non può, in questo specifico caso, costituire elemento indiziario dell'inesistenza del rapporto e delle prestazioni fatturate e dunque dei costi dedotti per le prestazioni del Nominativo_1 – riducibili nella sostanza a compensi mensili di assai esiguo importo – che appaiono del tutto congrui non solo alle dimensioni di fatturato e di utile del Ricorrente_1, ma anche al valore dell'attività richiesta allo stesso Nominativo_1. L'Agenzia si limita ad affermare solo che la ditta individuale Società_2 è da considerarsi come un'impresa
“fantasma”, poiché dall'interrogazione delle banche dati disponibili all'Amministrazione risulterebbe che la ditta Società_2 ha presentato una sola dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2018; non ha dipendenti e, inoltre, il Nominativo_1 afferma di aver avuto rapporti con ditte elbane, ma di non ricordarne i nomi. Dalla vaghezza e inconsistenza delle spiegazioni fornite dal titolare della ditta “cartiera”, la G.d.F. inquirente, prima, e l'Ufficio impositore, poi, hanno desunto in maniera, secondo il ricorrente, del tutto apodittica l'inesistenza oggettiva delle prestazioni rese dal Nominativo_1. Ma questo è l'unico e insufficiente elemento indiziario su cui l'Ufficio fonda la prova presuntiva della fittizietà dei rapporti contrattuali oggetto delle fatture passive utilizzate dalla ditta del ricorrente.
Si è costituito l'Ufficio impositore che fa innanzitutto osservare che il contribuente non ha eccepito alcunchè rispetto alla ripresa a tassazione dei redditi per il disconoscimento della utilizzabilità delle fatture passive emesse dalla ditta Società_3, da ciò dovendosi ricavare ex lege il riconoscimento della fondatezza della pretesa impositiva.
Quanto alla contestata fittizietà delle operazioni commerciali asseritamente intrattenute con la ditta Società_2 l'Ufficio evidenzia l'esistenza di un coacervo indiziario grave, preciso e concordante dimostrativo della fondatezza dell'ipotesi contestata. Difatti, nei confronti della ditta Società_2 esercente attività di “trasporto merci su strada”, cessata il 19/9/2020, è stato appurato che:
· Dal 1993 al 2020 è stata presentata un'unica dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, con un imponibile di euro 300;
· la ditta non è iscritta in Camera di Commercio;
· luogo di esercizio coincidente con civile abitazione;
· da visura della banca dati non risultano dipendenti;
· nelle fatture sottoposte a controllo, emesse nei confronti del Ricorrente_1, si fa riferimento a servizi di comodato di automezzi senza dati identificativi degli stessi;
· da visura della banca dati della Motorizzazione civile, la ditta Società_2 non risulta intestataria di mezzi compatibili con quelli dati in comodato (furgoni);
· non è stato esibito alcun contratto tra il Nominativo_1 e il Ricorrente_1 attestante il loro rapporto commerciale;
· su input della GDF di Portoferraio, i colleghi delle Fiamme Gialle di Frascati eseguivano un controllo su Nominativo_1 trasmettendo ai richiedenti il verbale delle operazioni, in cui lo stesso Nominativo_1 dichiarava di aver intrattenuto rapporti commerciali con operatori elbani senza ricordarne i nomi, di aver subito furti di autovetture, di aver perso quindi tutti i documenti della ditta contenuti nei veicoli rubati e di aver smarrito la copia della denuncia di furto;
· da visura nella banca dati della GDF non risultano presentate denunce di furto/smarrimento di documentazione fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto per i motivi di seguito specificati. In ordine al merito delle gravi violazioni della normativa fiscale accertate a carico della società
Società_1, all'an e al quantum delle contestate evasioni fiscali e, a monte, della accertata inesistenza delle operazioni commerciali cui si riferiscono le fatture passive utilizzate dalla società verificata e delle altre coinvolte nell'indagine tributaria ai fini di evadere o di consentire l'evasione nelle dichiarazioni fiscali, l'Ufficio ha fondato il proprio atto di accertamento su elementi indiziari di assoluta gravità e coerenza da non lasciare dubbio sulla loro valenza e concludenza probatoria.
Costituiscono inoltre elementi indiziari concreti, e non meri argomenti suggestivi di sospetto, la totale
“evanescenza” delle ditte fornitrici, evidentemente prestatasi in maniera compiacente a tenere in vita ditte
“cartiere” aventi il solo scopo di mettere a disposizione delle controparti documentazione contabile utile all'abbattimento dei redditi, riversando su quelle gli oneri fiscali mai assolti. L'impresa Società_2 in oltre 25 anni di attività non ha mai presentato dichiarazioni fiscali se non in un caso isolato nel 2019, peraltro per evidenziando un misero reddito di poche centinaia di €uro.
Fra l'altro la detta impresa risulta sprovvista di organizzazione di mezzi strumentali che sarebbe stata necessaria per lo svolgimento dei servizi di cui la soc. Società_1, e le altre ditte committenti al pari di questa operanti sul territorio elbano, si sarebbe apparentemente avvalsa per lo svolgimento della propria attività.
Non può non attribuirsi un chiaro significato probatorio, inoltre, alla assoluta mancanza e, comunque genericità, dei contratti documentati relativi alla ditta Società_2 , mancanza di prova assertivamente giustificata da quest'ultima con fantasiose sottrazioni furtive subite per opera di mani ignote e mai denunciate alle Autorità competenti.
È palese che la ditta fornitrice, messa “all'angolo” da evidenze investigative di tale consistenza, quantità e coerenza, altro non ha potuto fare che “arrampicarsi sugli specchi” e “rifugiarsi” dietro fittizie giustificazioni prive della benchè minima credibilità e dimostrabilità.
Né sarebbe stato sufficiente la produzione della documentazione bancaria da parte della contribuente.
Essa non esclude ciò che ordinariamente avviene nell'esperienza in tema di condotte evasive mediante esposizione di elementi contabili passivi fittizi: cioè che i flussi patrimoniali sospetti tra i due soggetti altro non servano che a occultare l'inesistenza dei rapporti commerciali contabilizzati, flussi che nella pratica le somme pagate dalla ditta utilizzatrice delle fatture passive rientrano nel patrimonio della prima a fronte di prestazioni mai effettuate da quest'ultima e quindi non dovuti ma contabilizzati al solo scopo di creare un'apparenza di legittimità.
Nessuna contestazione, né specifica né generica, è stata sollevata dal contribuente relativamente al rapporto commerciale con la ditta Società_3 , dovendosi pertanto convenire con la tesi difensiva dell'Ufficio resistente e ritenere conseguentemente fondato l'addebito mosso dall'Agenzia nell'atto impositivo impugnato secondo il principio di cui all'art. 115 cpc. in tal modo essendo esonerata la parte che lo ha allegato dall'onere probatorio.
Conclusivamente, per effetto della ricostruzione di maggiori redditi soggetti a tassazione a carico della società Società_1 derivano maggiori redditi da partecipazione dell'odierno ricorrente nella misura determinata dall'Ufficio come nell'atto impositivo impugnato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi euro 2000,00.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ROBERTO, Presidente
PI ON, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H01T100548/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H01T100548/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H01T100548/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H01T100548/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H01T100548/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Chiede rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate dir. Prov. di Livorno, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T8H01T100548/24, notificato in data 18.12.2024 con cui gli veniva attribuito:
1) per l'anno 2018, un maggior reddito da partecipazione imponibile scaturente dall'accertamento n.
T8H02T100101/2024 – originato da verifica fiscale condotta dalla G.d.F. di Portoferraio i cui esiti sono rifluiti nel PVC del 23.11.2019 nei confronti della società Società_1 di cui il Ricorrente_1 è socio al 50%. Il maggior reddito da partecipazione accertato nei confronti dell'odierno ricorrente pro quota per effetto dell'art. 5 del TUIR (trasparenza), è stato quantificato in euro 21.022,50;
2) inoltre sulla base di verifica fiscale condotta dalla G.d.F. di Portoferraio i cui esiti sono rifluiti nel P.V.C. del 19.01.2023, è emersa la presunta indebita deduzione di costi per fatture passive emesse dalla ditta ind. le Società_2, considerata impresa “cartiera”, con conseguenti costi per operazioni commerciali oggettivamente inesistenti dedotti nelle annualità 2016, 2017 e 2018 dalla ditta Società_1 ammontanti ad euro 40.500 (più IVA indebitamente detratta pari ad euro 8.910). Sempre la G.D.F. di Portoferraio effettuava una verifica nei confronti della ditta ind.le Società_3 (installatore di impianti idraulico-sanitari); il controllo si collocava all'interno di una più ampia indagine rivolta a vari soggetti elbani che poneva in luce che la ditta Società_3 risultava aver emesso nell'anno 2018 anche fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Tra queste, 6 fatture risultavano emesse nei confronti di Ricorrente_1, per un totale imponibile di euro 10.470, e recanti l'oggetto “prestazione di mano d'opera per trasporto giornali”. Il recupero complessivo concerne costi indebitamente dedotti per euro 50.970 (40.500 + 10.470) ed IVA indebitamente detratta per euro 11.213,40 (8.910 + 2.303,40).
In punto di fatto il contribuente premette innanzitutto che, con riguardo alla ripresa a tassazione del maggiore reddito di partecipazione di cui al punto 1), l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento numero
T8H02T100101/2024, anno di imposta 2018, notificato il 04.12.2024 alla società
Società_1 (esercente attività di ristorazione con somministrazione – ristorante-pizzeria e bar) che ha formato oggetto di impugnazione innanzi a questa C.G.T. e il relativo giudizio vede come parte litisconsorte necessario l'odierno ricorrente che si è costituito in giudizio formulando le proprie difese che richiama integralmente nella presente causa.
Per quanto riguarda il p.v.c. del 19 gennaio 2023 il ricorrente deduce che i costi dedotti dal proprio reddito imponibile e dal debito IVA si riferiscono a fatture passive ricevute a fronte di operazioni commerciali effettivamente esistenti e intercorsi con la ditta Società_2 quale fornitore del servizio di trasporto di merce. Spiega in particolare l'opponente che la ditta Società_1 è da anni attiva nel mercato della distribuzione di riviste, in particolare, quotidiani e periodici, sul territorio dell'Isola d'Elba.
Lo stesso opera su mandato dell'agenzia Società_4 che ha la propria sede a EN (fraz. del Comune di Camp.M.ma in prov. di Livorno) e che sin dal 1993 affida il servizio di distribuzione giornali sull'isola d'Elba alla ditta del Ricorrente_1. Quest'ultima, di fatto, è l'unica referente locale della citata Agenzia committente e per lo svolgimento del servizio di ritiro, trasporto e distribuzione sull'intero territorio isolano del materiale di stampa, vi provvede con mezzi propri e ricorrendo a c.d. padroncini che si occupano di consegnare la stampa e i quotidiani nelle zone assegnate dal Ricorrente_1, mediante propri collaboratori, dipendenti od occasionali. Poiché negli anni in contestazione non riusciva a trovare personali mezzi per la consegna dei giornali si avvaleva della ditta Società_2. Più in particolare, al fine di garantire i tempi di consegna del servizio commissionato, il Ricorrente_1 si avvale di 3 collaboratori locali e almeno altri 2 esterni coadiuvati da Nominativo_1. A tal fine il Ricorrente_1 si avvale di almeno 6/7 furgoni, che gli permettono di dividere le zone di distribuzione ed assegnare ad ogni furgone non più di otto/nove punti rivendita in modo che ogni furgone non debba coprire una distanza superiore a 35 km rispettando i ristretti tempi di consegna presso le edicole nelle prime ore della giornata. Per riuscire a garantire il servizio, quindi, il Ricorrente_1 doveva avvalersi di almeno altri due mezzi, messi a disposizione dal Nominativo_1 e senza i quali non avrebbe potuto servire tutto il territorio elbano nei tempi richiesti.
Per quanto, invece, riguarda i compensi veniva stabilita una cifra giornaliera non per tutti uguale che variava dai 60 euro per i viaggi più brevi ai 90/100 euro per quelli più lunghi.
Eccepisce il contribuente che il meccanismo di pagamento utilizzato per remunerare le prestazioni del Nominativo_1 non può, in questo specifico caso, costituire elemento indiziario dell'inesistenza del rapporto e delle prestazioni fatturate e dunque dei costi dedotti per le prestazioni del Nominativo_1 – riducibili nella sostanza a compensi mensili di assai esiguo importo – che appaiono del tutto congrui non solo alle dimensioni di fatturato e di utile del Ricorrente_1, ma anche al valore dell'attività richiesta allo stesso Nominativo_1. L'Agenzia si limita ad affermare solo che la ditta individuale Società_2 è da considerarsi come un'impresa
“fantasma”, poiché dall'interrogazione delle banche dati disponibili all'Amministrazione risulterebbe che la ditta Società_2 ha presentato una sola dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2018; non ha dipendenti e, inoltre, il Nominativo_1 afferma di aver avuto rapporti con ditte elbane, ma di non ricordarne i nomi. Dalla vaghezza e inconsistenza delle spiegazioni fornite dal titolare della ditta “cartiera”, la G.d.F. inquirente, prima, e l'Ufficio impositore, poi, hanno desunto in maniera, secondo il ricorrente, del tutto apodittica l'inesistenza oggettiva delle prestazioni rese dal Nominativo_1. Ma questo è l'unico e insufficiente elemento indiziario su cui l'Ufficio fonda la prova presuntiva della fittizietà dei rapporti contrattuali oggetto delle fatture passive utilizzate dalla ditta del ricorrente.
Si è costituito l'Ufficio impositore che fa innanzitutto osservare che il contribuente non ha eccepito alcunchè rispetto alla ripresa a tassazione dei redditi per il disconoscimento della utilizzabilità delle fatture passive emesse dalla ditta Società_3, da ciò dovendosi ricavare ex lege il riconoscimento della fondatezza della pretesa impositiva.
Quanto alla contestata fittizietà delle operazioni commerciali asseritamente intrattenute con la ditta Società_2 l'Ufficio evidenzia l'esistenza di un coacervo indiziario grave, preciso e concordante dimostrativo della fondatezza dell'ipotesi contestata. Difatti, nei confronti della ditta Società_2 esercente attività di “trasporto merci su strada”, cessata il 19/9/2020, è stato appurato che:
· Dal 1993 al 2020 è stata presentata un'unica dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, con un imponibile di euro 300;
· la ditta non è iscritta in Camera di Commercio;
· luogo di esercizio coincidente con civile abitazione;
· da visura della banca dati non risultano dipendenti;
· nelle fatture sottoposte a controllo, emesse nei confronti del Ricorrente_1, si fa riferimento a servizi di comodato di automezzi senza dati identificativi degli stessi;
· da visura della banca dati della Motorizzazione civile, la ditta Società_2 non risulta intestataria di mezzi compatibili con quelli dati in comodato (furgoni);
· non è stato esibito alcun contratto tra il Nominativo_1 e il Ricorrente_1 attestante il loro rapporto commerciale;
· su input della GDF di Portoferraio, i colleghi delle Fiamme Gialle di Frascati eseguivano un controllo su Nominativo_1 trasmettendo ai richiedenti il verbale delle operazioni, in cui lo stesso Nominativo_1 dichiarava di aver intrattenuto rapporti commerciali con operatori elbani senza ricordarne i nomi, di aver subito furti di autovetture, di aver perso quindi tutti i documenti della ditta contenuti nei veicoli rubati e di aver smarrito la copia della denuncia di furto;
· da visura nella banca dati della GDF non risultano presentate denunce di furto/smarrimento di documentazione fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto per i motivi di seguito specificati. In ordine al merito delle gravi violazioni della normativa fiscale accertate a carico della società
Società_1, all'an e al quantum delle contestate evasioni fiscali e, a monte, della accertata inesistenza delle operazioni commerciali cui si riferiscono le fatture passive utilizzate dalla società verificata e delle altre coinvolte nell'indagine tributaria ai fini di evadere o di consentire l'evasione nelle dichiarazioni fiscali, l'Ufficio ha fondato il proprio atto di accertamento su elementi indiziari di assoluta gravità e coerenza da non lasciare dubbio sulla loro valenza e concludenza probatoria.
Costituiscono inoltre elementi indiziari concreti, e non meri argomenti suggestivi di sospetto, la totale
“evanescenza” delle ditte fornitrici, evidentemente prestatasi in maniera compiacente a tenere in vita ditte
“cartiere” aventi il solo scopo di mettere a disposizione delle controparti documentazione contabile utile all'abbattimento dei redditi, riversando su quelle gli oneri fiscali mai assolti. L'impresa Società_2 in oltre 25 anni di attività non ha mai presentato dichiarazioni fiscali se non in un caso isolato nel 2019, peraltro per evidenziando un misero reddito di poche centinaia di €uro.
Fra l'altro la detta impresa risulta sprovvista di organizzazione di mezzi strumentali che sarebbe stata necessaria per lo svolgimento dei servizi di cui la soc. Società_1, e le altre ditte committenti al pari di questa operanti sul territorio elbano, si sarebbe apparentemente avvalsa per lo svolgimento della propria attività.
Non può non attribuirsi un chiaro significato probatorio, inoltre, alla assoluta mancanza e, comunque genericità, dei contratti documentati relativi alla ditta Società_2 , mancanza di prova assertivamente giustificata da quest'ultima con fantasiose sottrazioni furtive subite per opera di mani ignote e mai denunciate alle Autorità competenti.
È palese che la ditta fornitrice, messa “all'angolo” da evidenze investigative di tale consistenza, quantità e coerenza, altro non ha potuto fare che “arrampicarsi sugli specchi” e “rifugiarsi” dietro fittizie giustificazioni prive della benchè minima credibilità e dimostrabilità.
Né sarebbe stato sufficiente la produzione della documentazione bancaria da parte della contribuente.
Essa non esclude ciò che ordinariamente avviene nell'esperienza in tema di condotte evasive mediante esposizione di elementi contabili passivi fittizi: cioè che i flussi patrimoniali sospetti tra i due soggetti altro non servano che a occultare l'inesistenza dei rapporti commerciali contabilizzati, flussi che nella pratica le somme pagate dalla ditta utilizzatrice delle fatture passive rientrano nel patrimonio della prima a fronte di prestazioni mai effettuate da quest'ultima e quindi non dovuti ma contabilizzati al solo scopo di creare un'apparenza di legittimità.
Nessuna contestazione, né specifica né generica, è stata sollevata dal contribuente relativamente al rapporto commerciale con la ditta Società_3 , dovendosi pertanto convenire con la tesi difensiva dell'Ufficio resistente e ritenere conseguentemente fondato l'addebito mosso dall'Agenzia nell'atto impositivo impugnato secondo il principio di cui all'art. 115 cpc. in tal modo essendo esonerata la parte che lo ha allegato dall'onere probatorio.
Conclusivamente, per effetto della ricostruzione di maggiori redditi soggetti a tassazione a carico della società Società_1 derivano maggiori redditi da partecipazione dell'odierno ricorrente nella misura determinata dall'Ufficio come nell'atto impositivo impugnato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi euro 2000,00.