TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16262 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14607/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice RI LA Magarò , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, nata il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_1 [...]
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_2 [...]
, nata il [...] negli Stati Uniti d'America; tutti rappresentati Parte_3
e difesi dall'Avv.ta MELLONE MARCO;
- ricorrenti -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dai cittadini italiani , nata il [...] in [...], a Persona_1 RI MI (RM), e nato il [...] in Italia, a [...] Persona_2
(RM), successivamente emigrati negli Stati Uniti d'America ed ivi deceduti acquisendo entrambi la cittadinanza statunitense solo dopo la nascita del loro figlio attraverso il quale
è proseguita la linea di discendenza che conduce agli odierni ricorrenti.
Il , ritualmente citato, si è costituito non contestando nel merito la domanda CP_1 giudiziale avanzata dalle controparti, legittimata dai nuovi principi affermati dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 4466/2009, alla luce delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, ma ritenendo necessaria una pronuncia giudiziale trattandosi di discendenza per via materna. Eccepiva, inoltre, la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda. Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalle parti ricorrenti.
Invero, l'eccezione sollevata da parte resistente relativa alla mancata tempestiva produzione della documentazione è infondata, avendo le parti ricorrenti prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria a comprovare la linea di discendenza che conduce agli avi italiani con la domanda introduttiva del giudizio.
Occorre precisare, al riguardo, che la linea di discendenza paterna deve ritenersi interrotta a seguito dell'acquisto della cittadinanza americana da parte dell'avo per naturalizzazione volontaria. Infatti, l'art. 12, comma 3, L. 13 giugno 1912, n. 555, vigente ratione temporis, disponeva che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9” . Tale norma, invero, trovava applicazione nelle ipotesi in cui il figlio minore di cittadino italiano, che aveva perso la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella straniera perde anch'egli la cittadinanza italiana, seguendo quella paterna, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 (Corte di Cassazione ord. n.
17161 del 15 giugno 2023) . In tal senso, infatti, non acquista rilievo la mancanza di una consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge (Cass. civ., sez. 1, n. 9377 del 2011). Alcuna dichiarazione di volontà di riacquisto della cittadinanza italiana risulta nel caso di specie.
Tuttavia, la cittadinanza italiana deve ritenersi acquisita per effetto della discendenza materna.
La trasmissione jure sanguinis era all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente
(art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che la decisione è assunta sulla base di principi di origine giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 19/11/2025
La Giudice
d.ssa RI LA Magarò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice RI LA Magarò , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, nata il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_1 [...]
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_2 [...]
, nata il [...] negli Stati Uniti d'America; tutti rappresentati Parte_3
e difesi dall'Avv.ta MELLONE MARCO;
- ricorrenti -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dai cittadini italiani , nata il [...] in [...], a Persona_1 RI MI (RM), e nato il [...] in Italia, a [...] Persona_2
(RM), successivamente emigrati negli Stati Uniti d'America ed ivi deceduti acquisendo entrambi la cittadinanza statunitense solo dopo la nascita del loro figlio attraverso il quale
è proseguita la linea di discendenza che conduce agli odierni ricorrenti.
Il , ritualmente citato, si è costituito non contestando nel merito la domanda CP_1 giudiziale avanzata dalle controparti, legittimata dai nuovi principi affermati dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 4466/2009, alla luce delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, ma ritenendo necessaria una pronuncia giudiziale trattandosi di discendenza per via materna. Eccepiva, inoltre, la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda. Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalle parti ricorrenti.
Invero, l'eccezione sollevata da parte resistente relativa alla mancata tempestiva produzione della documentazione è infondata, avendo le parti ricorrenti prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria a comprovare la linea di discendenza che conduce agli avi italiani con la domanda introduttiva del giudizio.
Occorre precisare, al riguardo, che la linea di discendenza paterna deve ritenersi interrotta a seguito dell'acquisto della cittadinanza americana da parte dell'avo per naturalizzazione volontaria. Infatti, l'art. 12, comma 3, L. 13 giugno 1912, n. 555, vigente ratione temporis, disponeva che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9” . Tale norma, invero, trovava applicazione nelle ipotesi in cui il figlio minore di cittadino italiano, che aveva perso la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella straniera perde anch'egli la cittadinanza italiana, seguendo quella paterna, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 (Corte di Cassazione ord. n.
17161 del 15 giugno 2023) . In tal senso, infatti, non acquista rilievo la mancanza di una consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge (Cass. civ., sez. 1, n. 9377 del 2011). Alcuna dichiarazione di volontà di riacquisto della cittadinanza italiana risulta nel caso di specie.
Tuttavia, la cittadinanza italiana deve ritenersi acquisita per effetto della discendenza materna.
La trasmissione jure sanguinis era all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente
(art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che la decisione è assunta sulla base di principi di origine giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 19/11/2025
La Giudice
d.ssa RI LA Magarò