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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RG 171/2019
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to GIANCARLO DE SANTIS, nonché Parte_1 dall'Avv.to ANNAMARIA AGOSTO, elettivamente domiciliata presso , Parte_1
CASTROVILLARI, CORSO CALABRIA, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO CICCIU', elettivamente CP_1 domiciliato presso lo studio del difensore in VIA BASILICATA n. 7, CARIATI, giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 18/01/2019,
[...]
ha convenuto in giudizio , proponendo opposizione al decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 179/2018 del 10/12/2018, emesso da questo Tribunale per la somma di euro 33.803,62 (per TFR), oltre rivalutazione e interessi, oltre compensi. Spese vinte. Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo affermandosi titolare di un controcredito nei confronti di , dedotto in compensazione, pari a euro CP_1
212.697,08, per danno patrimoniale derivante da addebitate condotte di appropriazione di somme da parte del lavoratore, dipendente di in servizio come operatore di sportello promiscuo presso Pt_1
l'ufficio postale di RT (CS), fino al licenziamento disposto con effetto dal 25/09/2017.
Si è costituito in giudizio , contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso CP_1 in opposizione e chiedendone il rigetto, insieme alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, spese vinte, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato, in luce delle seguenti motivazioni.
I. Parte opponente ha descritto e prodotto documentazione relativa agli episodi di frode e Pt_1 appropriazione di somme ai danni di svariati clienti addebitati a , che hanno CP_1 altresì condotto al licenziamento dello stesso, con il seguente esito in ordine alle complessive conseguenze economiche accertate, che si riprende da una delle relazioni depositate nel compendio della parte opponente (cfr. doc. 9 ric.): “Come in atto accertato il gravame risultante dal complesso delle operazioni eseguite in frode, come già detto in narrativa, ascende ad € 212.697,08 relativamente alle nr. sette situazioni complessivamente accertate, afferenti a clienti/gruppi familiari”. POSTE, dunque, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 179/2018 con il quale è stata condannata al pagamento del TFR nei confronti di (altresì corrisposto in luce CP_1 della pronunciata provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, come specificato dalle parti, cfr. verbale di udienza del 25/05/2023), ha inteso portare in compensazione (cd. “atecnica”, trattandosi di obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro) il credito costituito dai 212.697,08 euro, cifra che rappresenta, secondo l'opponente, il valore complessivo delle operazioni asseritamente eseguite in frode dal lavoratore.
II. Nell'economia del presente giudizio non è necessario soffermarsi sull'accertamento, sebbene ai soli fini civilistici, dell'attribuibilità al lavoratore delle condotte illecite descritte in ricorso, in ogni caso non specificamente contestate in memoria e attualmente ancora oggetto di processo penale in corso di svolgimento, come da ultimo dedotto da nelle note di trattazione scritta depositate. Pt_1
Infatti, il rigetto del ricorso deriva dalla circostanza per cui ha quantificato la cifra oggetto Pt_1 delle addebitate condotte di sottrazione, ma non ha dedotto, né provato, l'ammontare delle restituzioni o degli eventuali risarcimenti liquidati, nei confronti della clientela coinvolta.
2 Infatti, sono le eventuali somme liquidate da ai clienti a potere propriamente integrare un Pt_1 danno patrimoniale patito, idoneo a costituire un controcredito opponibile al lavoratore, ove poi risolto positivamente il tema dell'attribuibilità allo stesso delle condotte illecite di appropriazione, suscettibili di integrare una responsabilità di ai sensi dell'art. 2049 c.c., che però allo stato delle allegazioni Pt_1 offerte in giudizio resta solo una possibilità teorica. Di conseguenza, il ricorso in opposizione deve essere rigettato e il decreto ingiuntivo confermato, dovendo altresì esserne dichiarata la definitiva esecutorietà.
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà.
- Condanna a rimborsare all'Avv.to FRANCESCO CICCIU', Parte_1 dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to GIANCARLO DE SANTIS, nonché Parte_1 dall'Avv.to ANNAMARIA AGOSTO, elettivamente domiciliata presso , Parte_1
CASTROVILLARI, CORSO CALABRIA, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO CICCIU', elettivamente CP_1 domiciliato presso lo studio del difensore in VIA BASILICATA n. 7, CARIATI, giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 18/01/2019,
[...]
ha convenuto in giudizio , proponendo opposizione al decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 179/2018 del 10/12/2018, emesso da questo Tribunale per la somma di euro 33.803,62 (per TFR), oltre rivalutazione e interessi, oltre compensi. Spese vinte. Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo affermandosi titolare di un controcredito nei confronti di , dedotto in compensazione, pari a euro CP_1
212.697,08, per danno patrimoniale derivante da addebitate condotte di appropriazione di somme da parte del lavoratore, dipendente di in servizio come operatore di sportello promiscuo presso Pt_1
l'ufficio postale di RT (CS), fino al licenziamento disposto con effetto dal 25/09/2017.
Si è costituito in giudizio , contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso CP_1 in opposizione e chiedendone il rigetto, insieme alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, spese vinte, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato, in luce delle seguenti motivazioni.
I. Parte opponente ha descritto e prodotto documentazione relativa agli episodi di frode e Pt_1 appropriazione di somme ai danni di svariati clienti addebitati a , che hanno CP_1 altresì condotto al licenziamento dello stesso, con il seguente esito in ordine alle complessive conseguenze economiche accertate, che si riprende da una delle relazioni depositate nel compendio della parte opponente (cfr. doc. 9 ric.): “Come in atto accertato il gravame risultante dal complesso delle operazioni eseguite in frode, come già detto in narrativa, ascende ad € 212.697,08 relativamente alle nr. sette situazioni complessivamente accertate, afferenti a clienti/gruppi familiari”. POSTE, dunque, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 179/2018 con il quale è stata condannata al pagamento del TFR nei confronti di (altresì corrisposto in luce CP_1 della pronunciata provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, come specificato dalle parti, cfr. verbale di udienza del 25/05/2023), ha inteso portare in compensazione (cd. “atecnica”, trattandosi di obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro) il credito costituito dai 212.697,08 euro, cifra che rappresenta, secondo l'opponente, il valore complessivo delle operazioni asseritamente eseguite in frode dal lavoratore.
II. Nell'economia del presente giudizio non è necessario soffermarsi sull'accertamento, sebbene ai soli fini civilistici, dell'attribuibilità al lavoratore delle condotte illecite descritte in ricorso, in ogni caso non specificamente contestate in memoria e attualmente ancora oggetto di processo penale in corso di svolgimento, come da ultimo dedotto da nelle note di trattazione scritta depositate. Pt_1
Infatti, il rigetto del ricorso deriva dalla circostanza per cui ha quantificato la cifra oggetto Pt_1 delle addebitate condotte di sottrazione, ma non ha dedotto, né provato, l'ammontare delle restituzioni o degli eventuali risarcimenti liquidati, nei confronti della clientela coinvolta.
2 Infatti, sono le eventuali somme liquidate da ai clienti a potere propriamente integrare un Pt_1 danno patrimoniale patito, idoneo a costituire un controcredito opponibile al lavoratore, ove poi risolto positivamente il tema dell'attribuibilità allo stesso delle condotte illecite di appropriazione, suscettibili di integrare una responsabilità di ai sensi dell'art. 2049 c.c., che però allo stato delle allegazioni Pt_1 offerte in giudizio resta solo una possibilità teorica. Di conseguenza, il ricorso in opposizione deve essere rigettato e il decreto ingiuntivo confermato, dovendo altresì esserne dichiarata la definitiva esecutorietà.
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà.
- Condanna a rimborsare all'Avv.to FRANCESCO CICCIU', Parte_1 dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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