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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/11/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1258/2025 R.G. promossa da
, C.F. , in proprio;
Parte_1 C.F._1
contro
, C.F. , contumace. Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
4/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. proponeva opposizione avverso al precetto a lui Parte_1
notificato da in data 5/2/2025 con cui veniva intimato il Controparte_1
pagamento della somma di euro 12.793,56 in forza del decreto ingiuntivo n.
511/2011 del Giudice di Pace di Acireale.
pagina 1 di 3 L'opponente eccepiva:
- la violazione del ne bis in idem, avendo l'opposta già notificato un precetto dal medesimo contenuto e per il medesimo titolo, sospeso nell'efficacia esecutiva a seguito dell'opposizione proposta dal medesimo;
Pt_1
- l'omessa notificazione del titolo;
- l'inesistenza del credito;
- il difetto di legittimazione passiva;
- l'esistenza di interessi usurari.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva di dichiararsi la nullità del precetto.
La convenuta restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
In particolare, va tenuto in considerazione che, sulla base del medesimo titolo esecutivo presupposto del precetto qui opposto, ossia il decreto ingiuntivo n.
Cont 511/2011 del Giudice di Pace di Acireale, l'opposta aveva già notificato un primo precetto in data 27/9/2024, cui era seguita opposizione da parte dell'odierno opponente avanti all'intestato Tribunale;
ebbene, nel quadro di tale opposizione veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento del 23/1/2025 giudice dott.ssa Caroppo.
Ne consegue che il precetto di cui oggi si discute, notificato in data 5/2/2025, è
stato notificato in assenza di valido titolo esecutivo;
il che già di per sé solo lo inficia di insuperabile illegittimità.
L'opposizione va dunque accolta.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento pagina 2 di 3 ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 26.000,00, con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svoltasi.
Vi è aumento ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 nei termini di cui in motivazione.
Infondata da ultimo la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi dolo o colpa grave dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
1258/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Dichiara la nullità del precetto opposto.
3. Condanna la convenuta al pagamento nei confronti dell'attore delle spese di lite che si liquidano in euro 3.600,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
euro 264,00 per spese specifiche (CU e marca da bollo); infine IVA
e Cassa.
Lecce, 5 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1258/2025 R.G. promossa da
, C.F. , in proprio;
Parte_1 C.F._1
contro
, C.F. , contumace. Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
4/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. proponeva opposizione avverso al precetto a lui Parte_1
notificato da in data 5/2/2025 con cui veniva intimato il Controparte_1
pagamento della somma di euro 12.793,56 in forza del decreto ingiuntivo n.
511/2011 del Giudice di Pace di Acireale.
pagina 1 di 3 L'opponente eccepiva:
- la violazione del ne bis in idem, avendo l'opposta già notificato un precetto dal medesimo contenuto e per il medesimo titolo, sospeso nell'efficacia esecutiva a seguito dell'opposizione proposta dal medesimo;
Pt_1
- l'omessa notificazione del titolo;
- l'inesistenza del credito;
- il difetto di legittimazione passiva;
- l'esistenza di interessi usurari.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva di dichiararsi la nullità del precetto.
La convenuta restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
In particolare, va tenuto in considerazione che, sulla base del medesimo titolo esecutivo presupposto del precetto qui opposto, ossia il decreto ingiuntivo n.
Cont 511/2011 del Giudice di Pace di Acireale, l'opposta aveva già notificato un primo precetto in data 27/9/2024, cui era seguita opposizione da parte dell'odierno opponente avanti all'intestato Tribunale;
ebbene, nel quadro di tale opposizione veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento del 23/1/2025 giudice dott.ssa Caroppo.
Ne consegue che il precetto di cui oggi si discute, notificato in data 5/2/2025, è
stato notificato in assenza di valido titolo esecutivo;
il che già di per sé solo lo inficia di insuperabile illegittimità.
L'opposizione va dunque accolta.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento pagina 2 di 3 ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 26.000,00, con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svoltasi.
Vi è aumento ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 nei termini di cui in motivazione.
Infondata da ultimo la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi dolo o colpa grave dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
1258/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Dichiara la nullità del precetto opposto.
3. Condanna la convenuta al pagamento nei confronti dell'attore delle spese di lite che si liquidano in euro 3.600,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
euro 264,00 per spese specifiche (CU e marca da bollo); infine IVA
e Cassa.
Lecce, 5 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 3 di 3