Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/05/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1067/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1067/2014 R.G.A.C.,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Gaetano DE BO, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e rapp.ti e difesi, giusta procura in calce della comparsa di costituzione e Controparte_5 risposta, dall'Avv. Ivana Enrica PIPPONZI, nel cui studio sono elett.te dom,ti, e dall'Avv.
Clemente DELLI COLLI;
CONVENUTI
e ; Controparte_6 CP_7 Controparte_8
CONVENUTI contumaci avente ad oggetto: nullità di donazione, rilascio di bene immobile e risarcimento di danni
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 [...]
e CP_9 Controparte_10
L'attore era nudo proprietario di un vano ubicato in Pietragalla, alla Via Vigliuolo, n.
20, del quale la DE BO era usufruttuaria.
L'usufruttuaria aveva donato l'immobile, nella piena proprietà, alla . CP_10
1
L'attore chiedeva dichiararsi che egli era il nudo proprietario, dichiararsi decaduta la
DE BO dall'usufrutto, emettersi condanna della DE BO al risarcimento dei danni ed al rilascio dell'immobile.
Le convenute rimanevano contumaci.
La causa si interrompeva, a causa della morte della DE BO, e veniva riassunta dall'attore, contro la e contro erede di CP_10 Controparte_6 Controparte_9 il quale rimaneva contumace: la , invece, in questa fase, si costituiva. CP_10
Con sentenza n. 10058/2009 (o 58/2009), il G.O.A. del Tribunale di Potenza accoglieva tutte le domande dell'attore: la condanna al risarcimento del danno (liquidato, equitativamente, in euro 20.000,00) e quella al rilascio venivano emesse nei confronti della . CP_10
2. si appellava: si costituivano sia , sia Controparte_10 Parte_1 [...]
CP_6
La Corte, con sentenza n. 3/2014, osservava che, alla morte della DE BO, non si sarebbe dovuto chiamare in causa il solo nipote ex fratre della defunta, Controparte_6 bensì pure la sorella, costei, peraltro, era, poi, anch'ella deceduta, sicché Controparte_2 occorreva rinnovare il giudizio di primo grado anche nei confronti degli eredi di lei, CP_7
e
[...] Controparte_8
La sentenza di primo grado veniva, pertanto, dichiarata nulla, e la causa rimessa al
Tribunale.
3. riassumeva il giudizio: in luogo di Parte_1 Controparte_10 citava, però, essendo, nelle more, defunta anche costei, i di lei eredi, Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
La domanda di rilascio, questa volta, così come quella di rilascio, venivano avanzate contro gli eredi della : del resto trattandosi di giudizio ex novo. CP_10
4. Si costituivano e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ma non pure e CP_4 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
(che, pertanto, debbono essere dichiarati contumaci): quantunque il difensore, già costituito nel giudizio innanzi alla Corte, di sia comparso in udienza (forse secondo il Controparte_6 criterio che, quando la causa venga riassunta, non è necessario costituirsi nuovamente, se si era già costituiti: ma tale canone si applica soltanto entro un medesimo giudizio, e non quando il processo, come nel caso della rimessione per difetto di integrità del contraddittorio, inizia nuovamente dal principio).
Si noti che, al contrario che nelle originarie difese della , i di lei eredi più non CP_10 sollevano la questione dell'avvenuta usucapione del bene.
5. Alla prima udienza, gli eredi della consegnavano, mediante il proprio difensore, CP_10 le chiavi dell'immobile, che la difesa dell' accettava. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. diveniva nudo proprietario dell'immobile in Pietragalla, alla Parte_1
Via Vigliuolo, n. 20, per effetto del testamento di morto a Pietragalla il Persona_1
2 N. 1067/2014 R.G.A.C.
21 Febbraio 1963: la DE BO era già divenuta usufruttuaria mercè compravendita, da parte dello stesso il 17 Gennaio 1936. Persona_1
La DE BO donava la nuda proprietà dell'immobile (che, nell'atto pubblico, viene identificato come censito, nel catasto, al fol. 45, p.lla 1297, sub. 2) alla : ciò attraverso CP_10 atto pubblico del 31 Ottobre 1990, rogato dal Notaio , con studio Persona_2 in Potenza, rep. n. 24.933 e racc. n. 11.894, trascritto a Potenza il 14 Novembre 1990, ai nn.
14053 R.G. e 12150 R.P.
Si tratta di donazione di diritto non appartenente alla donante, ossia nulla (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, ord. 19.11.2024, n. 29661: «La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l'animus
donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del
proprio patrimonio.»).
I convenuti costituiti, peraltro, concludevano anch'essi affinché la donazione fosse dichiarata nulla.
La dichiarazione di nullità dev'essere annotata a margine della trascrizione, ai sensi dell'art. 2655 c.c.
2. Com'è pacifico e per quanto dianzi esposto, la materia del contendere, rispetto al rilascio, è cessata, così come quella di decadenza dall'usufrutto, giacché quest'ultimo, deceduta l'usufruttuaria, si è, in ogni caso, estinto di diritto (art. 979 c.c.).
3. Una volta dichiarata nulla la donazione della nuda proprietà, ed essendosi estinto il diritto di usufrutto, non può dichiararsi che l'OPPIDO sia nudo proprietario: egli, al contrario, ormai è pieno proprietario, senza necessità di alcun accertamento.
4. La domanda di risarcimento dei danni non può essere accolta.
L'attore così argomentava:
Nell'assenza di una specificazione delle circostanze, così genericamente dedotte, e di una prova precisa sia dell'esistenza del dedotto pregiudizio, sia, a maggior ragione, dell'entità pecuniaria dello stesso, la domanda dev'essere rigettata (e poco argomentata appariva già la 3 N. 1067/2014 R.G.A.C.
decisione del G.O.A., se la Corte d'Appello, nel § 1.4 dello svolgimento del processo, parlava di determinazione «alquanto vaga» del ristoro).
5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite (e dichiarate irripetibili, rispetto ai convenuti contumaci, i quali non hanno sostenuto spese difensive, passibili di essere compensate): nessuno si è opposto alla dichiarazione della nullità della donazione;
la domanda risarcitoria viene rigettata;
le chiavi dell'immobile sono state, senza conflittualità, restituite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1067/2014 R.G.A.C., promossa da contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così
[...] Controparte_8 decide:
1. dichiara contumaci e Controparte_6 CP_7 Controparte_8
2. dichiara nulla la donazione compiuta da a favore di Controparte_9 [...]
mediante atto pubblico del 31 Ottobre 1990, rogato dal Notaio CP_10 [...]
, con studio in Potenza, rep. n. 24.933 e racc. n. 11.894, trascritto a Persona_2
Potenza il 14 Novembre 1990, ai nn. 14053 R.G. e 12150 R.P.
3. ordina l'annotazione della dichiarazione di nullità, a margine della trascrizione dell'atto nullo;
4. dichiara cessata la materia del contendere, rispetto al rilascio e rispetto alla decadenza dell'usufruttuaria;
5. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
6. compensa le spese di lite fra le parti costituite;
7. dichiara irripetibili le spese di lite, nel rapporto fra l'attore ed i convenuti non costituiti.
Potenza, 12 Maggio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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