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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/12/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3163/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR VE Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3163/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Alba (CN)
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall' VICO LUCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ALBA il 26/12/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALBA (atto n. 103 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27.04.2001 in Alba e il 25.07.2004 in Alba. Per_1 Per_2
1 Con ricorso depositato il 11/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1998, parte II serie A n. 103. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia per il tempo Per_2 di collocazione della medesima presso di sé sino alla sua autosufficienza economica;
le spese straordinarie a favore di saranno sostenute dai genitori in ragione della metà ciascuno;
Per_2 quanto all'individuazione delle spese, all'onere di concertazione, di documentazione etc., i genitori faranno riferimento al Protocollo di Asti siglato in data 7.7.2017 dal Presidente ff del Tribunale di Asti, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti e dai Referenti della Commissione Famiglia di Asti che dichiarano di conoscere precisando che sono da considerare incluse nelle spese straordinarie quelle inerenti il vitto e l'alloggio per i tempi di permanenza della figlia a Torino;
Per_2
PRENDE ATTO che la casa familiare sita in Alba (CN), Strada Croci n. 52, di proprietà del Sig. viene Parte_2 lasciata nella disponibilità dello stesso con gli arredi ivi esistenti essendosi già trasferita la Sig.ra in Alba, Piazza San Paolo n. 1; Parte_1
2 i Signori e dichiarano di essere entrambi economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti e rinunciano reciprocamente a richiedere il mantenimento;
i Signori e dichiarano di aver risolto tutte le questioni Parte_1 Parte_2 patrimoniali al di fuori di questo atto non avendo quindi null'altro da ricevere e/o pretendere l'uno dall'altra.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa BR VE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR VE Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3163/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Alba (CN)
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall' VICO LUCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ALBA il 26/12/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALBA (atto n. 103 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27.04.2001 in Alba e il 25.07.2004 in Alba. Per_1 Per_2
1 Con ricorso depositato il 11/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1998, parte II serie A n. 103. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia per il tempo Per_2 di collocazione della medesima presso di sé sino alla sua autosufficienza economica;
le spese straordinarie a favore di saranno sostenute dai genitori in ragione della metà ciascuno;
Per_2 quanto all'individuazione delle spese, all'onere di concertazione, di documentazione etc., i genitori faranno riferimento al Protocollo di Asti siglato in data 7.7.2017 dal Presidente ff del Tribunale di Asti, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti e dai Referenti della Commissione Famiglia di Asti che dichiarano di conoscere precisando che sono da considerare incluse nelle spese straordinarie quelle inerenti il vitto e l'alloggio per i tempi di permanenza della figlia a Torino;
Per_2
PRENDE ATTO che la casa familiare sita in Alba (CN), Strada Croci n. 52, di proprietà del Sig. viene Parte_2 lasciata nella disponibilità dello stesso con gli arredi ivi esistenti essendosi già trasferita la Sig.ra in Alba, Piazza San Paolo n. 1; Parte_1
2 i Signori e dichiarano di essere entrambi economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti e rinunciano reciprocamente a richiedere il mantenimento;
i Signori e dichiarano di aver risolto tutte le questioni Parte_1 Parte_2 patrimoniali al di fuori di questo atto non avendo quindi null'altro da ricevere e/o pretendere l'uno dall'altra.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa BR VE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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