Art. 2. 1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93 , sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 , di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 400.000.
Nota all' art. 2:
- Per la legge 31 gennaio 1994, n. 93 , e la legge 28 dicembre 1995, n. 549 , vedasi nota all'art. 1.
Nota all' art. 2:
- Per la legge 31 gennaio 1994, n. 93 , e la legge 28 dicembre 1995, n. 549 , vedasi nota all'art. 1.