Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/11/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02011/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01556/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2024, proposto dalla sig.ra DA De LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l'ottemperanza della sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1926 del 30/08/2021 confermata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6423 del 17/07/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. TO RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe (confermata dalla sentenza n. 6423/2024 del Consiglio di Stato) questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra DA De LI ha annullato la nota prot. n. 54644/2011 e gli atti ad essa presupposti, con cui la Regione Campania - Genio Civile di Salerno - aveva dichiarato che i fenomeni infiltrativi ed erosivi denunciati dalla ricorrente e che avevano coinvolto un costone sovrastante la propria abitazione posta alla via all’interno del Comune di Maiori, non costituisse pericolo per la pubblica utilità. In particolare la nota annullata aveva poi evidenziato il carattere - definito - “privatistico” della problematica, che di conseguenza esulava “ dalla competenza di questo Settore e/o dell'Amministrazione Regionale. Tuttavia è auspicabile che il proprietario dei suoli provveda, con l'urgenza che il caso richiede, al ripristino delle opere di presidio a suo tempo crollate e di manutenzione di quelle esistenti a tutela della privata incolumità ed a evitare che il materiale possa interessare il torrente sottostante impedendone il normale deflusso delle acque che potrebbe causare danni alla pubblica e privata incolumità”.
1.1 Venendo meno la nota doveva ritenersi, pertanto, sussistere l’obbligo imposto dalla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 6952/2010 - resa in sede di ricorso avverso il silenzio inadempimento - con la quale era stato accertato che l’Amministrazione dovesse dare “ ...esecuzione di quegli interventi strutturali di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso [...] proposti dallo stesso Settore Provinciale del Genio Civile, giusta nota prot. n. 681098 del 30.07.2007, in termini di lavori di somma urgenza, ex art. 146 D.P.R. n. 554/99...”.
Segnatamente detta decisione, seguendo le precedenti indicazioni fornite dallo stesso Genio civile di Salerno aveva: rilevato “ la necessità di eseguire i lavori ”, indicato “ la descrizione precisa dei lavori a farsi, l’ammontare economico degli stessi lavori ”, affermato “ la particolare urgenza ex art. 146 DPR n. 554/99 ” ed in particolare aveva richiamato la necessità di “ ...un intervento non mirato al solo impedimento dell’erosione al piede della falesia ma al ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità della zona a monte della falesia stessa... ”, del “ ripristino del tratto di parete rocciosa (circa cinquanta metri di fronte per un'altezza di 10 mt circa) a consolidamento delle costruzioni sovrastanti e dei terrazzamenti agricoli ”, la “ creazione di una copertina in c.a. ancorata con pali sub orizzontali a trazione, ancorati nella roccia in profondità... ”, nonché la “...regimentazione delle acque superficiali di ruscellamento ivi compresa la ricostituzione della macera trascinata a valle dalla frana e l'ovvio rivestimento in pietra stante l'ubicazione dell'opera... ”.
1.2 Giova ricordare, in proposito, fin d’ora che la nota del Genio Civile annullata con la sentenza n. 1926/2021 oggi in ottemperanza, avrebbe dovuto essere emessa proprio in esecuzione dell’obbligo provvedimentale imposto dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato (n. 6952/2010), resa ai sensi degli artt. 31 e 117 cod.proc.amm.
2. Sennonchè con la comunicazione a mezzo pec del 7.8.2024, trasmessa non appena pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato n.6423/2024, confermativa, come detto, della sentenza n. 1926/2021 oggi in ottemperanza, l’istante aveva inviato e diffidato la Regione Campania a darvi esecuzione.
2.1 In riscontro a detta sollecitazione il competente Settore della Regione Campania - Direzione Generale Difesa del Suolo ed Ecosistema - con la nota prot. n. 5006/2024 si è limitato a fornire la propria disponibilità ad effettuare un sopralluogo congiunto con il Genio civile al fine di verificare la possibilità di “ pianificazione/programmazione di futuri interventi diretti al consolidamento degli ambiti in parola...”
2.2 Dal canto suo, il Genio Civile, con nota prot. n. 390065/2024, nel precisare di non essere più competente per l’esecuzione dei lavori a farsi, ha comunque fornito la propria disponibilità “...a partecipare con propri funzionari al sopralluogo congiunto che sarà organizzato nella seconda metà di settembre 2024 a cura della D.G. in indirizzo...” .
3. Vista la natura solo interlocutoria dei riscontri, l’interessata ha introdotto l’attuale giudizio sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e ne ha chiesto l’ottemperanza.
4. Sicché parte ricorrente ha chiesto a questo T.A.R. di nominare senza indugio un commissario ad acta , vista la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione regionale intimata, e di fissare, fin da subito, una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., per ogni violazione o inosservanza successiva. Infine, nel solo caso in cui in executivis emergesse l’impossibilità di ottemperare al giudicato, parte ricorrente ha chiesto determinarsi il corrispondente risarcimento del danno per equivalente.
5. L’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ha rilevato l’inammissibilità ( recte improcedibilità) della pretesa in quanto, a suo dire, l’interesse alla decisione della causa sarebbe venuto a mancare in ragione della convocazione medio tempore intervenuta di un sopralluogo presso i luoghi di causa, al fine di determinare modalità e tempi degli interventi da eseguire. In subordine l’Amministrazione ha chiesto un rinvio dell’udienza di trattazione della causa.
5.1 Dal canto suo, la ricorrente ha replicato sostenendo che, in virtù del tempo trascorso dall’inizio della vicenda, la convocazione di un’attività di avvio dell’esecuzione non sarebbe stata idonea a determinare l’inammissibilità o comunque l’improcedibilità del ricorso.
6. Nondimeno, alle udienze del 3.12.2024, del 12.3.2025 e del 25.6.2025 la causa, su conforme istanza delle parti, è stata rinviata per consentire all’intimata Amministrazione di effettuare, finalmente, il già previsto sopralluogo e consentire alla stessa Regione di “produrre un cronoprogramma delle attività a farsi su richiesta di parte ricorrente” .
6.1 Nel frattempo con nota del 23.1.2025 parte ricorrente aveva sollecitato la Regione a predisporre e trasmettere l’agognato cronoprogramma. Tuttavia, ancora alla data dell’udienza del 25.6.2025 detto cronoprogramma, pur impostato, risultava incompleto.
6.2 Non solo. Nella memoria depositata in vista dell’odierna udienza parte ricorrente ha rappresentato che nel frattempo la Regione ha delegato al Comune di Maiori l’esecuzione dei lavori a farsi, in ragione del fatto che quest’ultimo ha in programma, in ogni caso, lavori di ripristino e messa in sicurezza del costone oggetto di causa. Soltanto che nel corso della conferenza dei servizi all’uopo intrapresa non è stata accolta la richiesta della ricorrente di stralciare gli specifici lavori da eseguire in esecuzione delle sentenze emesse nel contenzioso con la Regione e oggetto di questo giudizio di ottemperanza. In particolare il Comune non ha ritenuto di accogliere la richiesta dell’interessata, tenuto conto “ ...che è primario interesse del Comune di Minori pervenire alla tempestiva approvazione e cantierizzazione degli interventi, tutti peraltro in corso di finanziamento previsti dal progetto de quo, incluso quello di messa in sicurezza del costone roccioso, intervento necessari o a garantire la privata e pubblica incolumità e connesso alla realizzazione del programma progettuale. Per tali ragioni e per quanto di competenza non si ritiene di accogliere la richiesta di stralcio delle opere formulata ”.
6.3 A questo punto, nella medesima memoria, parte ricorrente ha insistito per una pronuncia che sancisca l’obbligo di ottemperanza senza ulteriori rinvii, tenuto conto che: i) il previsto cronoprogramma che avrebbe dovuto impegnare la Regione e non il Comune e che ha dato luogo ai precedenti rinvii non è stato alla fine reso esecutivo; ii) la Regione si è limitata a delegare al Comune l’esecuzione delle opere pur non essendo quest’ultimo coinvolto nel giudizio di ottemperanza; iii ) a nulla sono valsi i rinvii disposti dal Tribunale e non osteggiati dalla stessa ricorrente in funzione di una definizione in sede procedimentale dell’annosa vicenda.
6.4 Stando così le cose all’udienza odierna, sentite le parti come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione senza ulteriori rinvii.
7. Il ricorso risulta fondato e va accolto seppure con le precisazioni che seguono, sussistendo tutti i presupposti processuali, formali e sostanziali per ottemperare alla sentenza n.1926/2021 del Tribunale.
8. Prima entrare nel merito della disamina il Collegio, nel ricordare che la sentenza da ottemperare è di annullamento, precisa che l’effetto che da essa può discendere è quello d’imporre l’emissione di un nuovo atto, in sostituzione dell’annullata nota prot.n.54644/2011, sì definendo il procedimento e di portarlo, ovviamente, a esecuzione. In proposito la giurisprudenza ha evidenziato che “ a fronte di una pronuncia di annullamento di un provvedimento amministrativo di carattere discrezionale, rispetto al quale il ricorrente vanti una posizione di interesse legittimo pretensivo, l'obbligo dell'amministrazione di rinnovare il procedimento deve innanzitutto trarre spunto dalla portata conformativa della sentenza, e contenersi nell'ambito del margine di discrezionalità residuato dalla cognizione del giudizio a quo, rivalutando, esplicitamente o implicitamente, circostanze che siano state oggetto di esame da parte del giudice della cognizione, senza poter rimettere in discussione quanto accertato in sede giurisdizionale, fermo restando che il diritto all'esecuzione della pronuncia del giudice è considerato quale inevitabile e qualificante complemento della tutela offerta dall'ordinamento in sede giurisdizionale” (TAR Abruzzo, Pescara, sez. I n.529/2021).
8.1 Parametrando queste conclusioni alla vicenda odierna, una volta annullata la nota prot.n. 56644/2011, il procedimento deve prendere le mosse dalla limitata latitudine della discrezionalità amministrativa ancora spendibile, in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6952/2010 del Consiglio di Stato, nella quale è stato ordinato alla Regione di dare “ ...esecuzione di quegli interventi strutturali di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso [...] proposti dallo stesso Settore Provinciale del Genio Civile, giusta nota prot. n. 681098 del 30.07.2007, in termini di lavori di somma urgenza, ex art. 146 D.P.R. n. 554/99...” . Sicché il potere dell'Amministrazione non è del tutto consumato anche se il relativo esercizio rimane senz’altro doveroso, almeno nell’ an.
8.2 Di conseguenza con la odierna ottemperanza non si può imporre la specifica modalità esecutiva dei lavori, poiché questo segmento dell’azione amministrativa è rientrato nuovamente - a seguito del disposto annullamento di un atto che addirittura aveva negato la sussistenza dell’obbligo - nella discrezionalità della Regione.
8.2.1 Quest’ultima, tuttavia, ha mostrato, quantomeno, di aver inteso eseguire la sentenza di annullamento, sostituendo al precedente diniego l’atto contenente il cronoprogramma dei lavori. Ove concluso e avviatane l’esecuzione, in effetti, lo stesso atto avrebbe in parte soddisfatto l’obbligo adempitivo derivante dall’ottemperanza della sentenza n. 1926/2021, tenuto conto della limitata discrezionalità impressa all’azione amministrativa regionale dalla precedente e già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 6952/2010. Allo stato, tuttavia, da quanto risulta agli atti di causa, detto cronoprogramma non è stato nemmeno completato.
9. Una volta precisato il perimetro esecutivo dell’odierna decisione, la domanda risulta ammissibile e fondata. Sicchè va ordinato alla Regione Campania, ancora inadempiente, di dare esecuzione alla sentenza n.1926/2021 di questo Tribunale secondo le seguenti modalità e seguendo la scansione temporale che si indica:
a) entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o se precedente dalla notifica della presente sentenza, l’Amministrazione regionale dovrà completare il cronoprogramma già in gran parte predisposto o, se ritenuto non più attuabile, provvedere con un nuovo atto che indichi le specifiche modalità di intervento necessarie per l’eliminazione del pregiudizio e dei pericoli oggetto di controversia;
b) entro il successivo termine di centoventi giorni decorrente dal completamento della precedente fase, dovrà dar corso all’inizio dei lavori secondo le modalità che saranno indicate nell’atto di cui al punto a).
10. In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza, un commissario ad acta , che viene individuato ratione muneris nella persona del Dirigente del Settore Difesa del Suolo della Regione Campania, con facoltà di delega nei confronti di altro dirigente o funzionario ritenuto idoneo per specifiche e adeguate capacità tecniche.
10.1 Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza di ciascuno dei due indicati termini concessi all’Amministrazione per le due distinte fasi esecutive, e a sua volta, provvedere all’emissione del relativo atto, entro lo stesso termine concesso all’Amministrazione per ciascuna delle due fasi, dando tempestiva ed esaustiva comunicazione al Tribunale.
11. In considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, il Tribunale non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione intimata all’attività del nominato commissario ad acta .
12. Quanto all’ulteriore domanda risarcitoria per equivalente proposta solo in via subordinata dalla ricorrente, allo stato, stante la disposta ottemperanza, su di essa non v’è luogo a provvedere.
12. Le spese proprie di questo giudizio seguono la soccombenza: vanno quindi poste a carico della Regione Campania e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina alla Regione alla Regione Campania, ancora inadempiente, di dare esecuzione nei termini di cui in motivazione alla sentenza n.1926/2021 di questo Tribunale, secondo la scansione temporale di cui in motivazione e segnatamente:
a) entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o se precedente dalla notifica della presente sentenza, l’Amministrazione regionale dovrà completare il cronoprogramma già predisposto o, se ritenuto non attuabile, provvedere con un nuovo atto che indichi le specifiche modalità di intervento necessarie per l’eliminazione del pregiudizio e dei pericoli oggetto di controversia;
b) entro il successivo termine di centoventi giorni decorrente dal completamento della precedente fase, dovrà dar corso all’inizio dei lavori secondo le modalità che saranno indicate nell’atto di cui al punto a).
- nomina fin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza oltre ciascuno dei due termini appena assegnati, un commissario ad acta , che viene individuato ratione muneris nella persona del Dirigente del Settore Difesa del Suolo della Regione Campania, con facoltà di delega. Quest’ultimo, dietro istanza di parte, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, emettendo il provvedimento richiesto nello stesso termine concesso all’Amministrazione per ciascuna delle due fasi, decorrente dalla data di ricezione dell’istanza della parte ricorrente;
-condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 1.800 (milleottocento,00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
TO RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO RR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO