Articolo 75 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 74Articolo 76
Versione
13 luglio 1980
Art. 75. (Decorrenze)

Il trattamento economico di cui al presente capo decorre agli effetti economici dal 1 novembre 1978 e, agli effetti giuridici:
a) dal 1 giugno 1977 per gli assistenti di ruolo ed i professori incaricati che al 1 novembre 1978 abbiano maturato almeno il parametro 387 o successivo, nonche' per i professori di ruolo che abbiano maturato alla stessa data almeno il parametro 609 o successivo;
b) dal 1 novembre 1978 per i restanti assistenti di ruolo, professori incaricati esterni e professori ordinari.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980