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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 09/02/2026, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1865/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
PIRONE OLGA, Giudice
VENANZI MARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1898/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434710 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1066/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorso proposto da:
Ricorrente_1, data di nascita, codice fiscale CF_Ricorrente_1, residente in residenza, elettivamente domiciliato in indirizzo difensore presso lo Studio della d.ssa Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1, PEC: Email_3), rappresentato e difeso come da procura in atti,
contro
Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie, in persona del
Sindaco pro tempore, con sede in Via Ostiense 131L, 00154 Roma (RM), PEC: dre.contenzioso@pec. comune.roma.it.
Oggetto del giudizio:
Impugnazione avviso di accertamento esecutivo d'ufficio TARI/TEFA n. 112401434710 dell'11/10/2024, notificato il 26/10/2024, relativo alle annualità 2018-2023, per gli immobili siti in Indirizzo_1
dati catastali, per un importo complessivo di € 14.877,00 (di cui € 10.011,56 per tributo), codice utenza 0020244724, utenza contratto 0003500804.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
○ Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento sopra indicato, notificato in data 26/10/2024, con cui Roma Capitale ha richiesto il pagamento della TARI e del TEFA per gli anni 2018-2023 relativamente ai due immobili in Indirizzo_1, dati catastali 2 per una superficie imponibile rispettivamente di 25 mq (sub 0010) e 262 mq (sub 0505), contestando la debenza per omessa dichiarazione e quantificazione dell'imposta.
○ L'immobile sub 0010 (int. 6) già risulta assoggettato a TARI per il periodo contestato, come comprovato da fatture AMA intestate a MU NA AR UI per il 2022, utenza 0011165330, regolarmente pagate e riferite a superficie coerente (25 mq).
○ L'immobile sub 0505 (int. 4) non esisteva catastalmente nel 2018, essendo stato istituito solo dall'11/11/2021; successivamente, risulta locato a terzi (terzi, con obbligo di TARI in capo ai conduttori per i periodi di rispettiva conduzione, come da contratti di locazione prodotti e regolarmente registrati.
○ La sanzione irrogata con l'atto impugnato ammonta al 300% del tributo non versato, per un totale di
€ 4.857,87, oltre accessori e spese di notifica (€ 7,83).
○ Il ricorrente ha dedotto, tra le altre, la prescrizione dell'annualità 2018, la duplicazione della tassazione per il sub 0010, l'errata classificazione catastale (A04 invece di A02), l'insussistenza della soggettività passiva per il sub 0505 ante 11/11/2021 e la corretta imputazione della TARI ai conduttori per il periodo successivo.
○ La documentazione allegata (contratti di locazione, fatture pagate, visure catastali) conferma la fondatezza delle doglianze del ricorrente.
MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI OM IT
○ Da tutti gli atti processuali, fascicoli telematici e ricevute depositate, non risulta la costituzione in giudizio di Roma Capitale, né sono stati rinvenuti atti difensivi, memorie o controdeduzioni dell'ente impositore. La notifica del ricorso è regolare, ma il resistente è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
○ Prescrizione: L'avviso di accertamento relativo all'annualità 2018 è stato notificato in data
26/10/2024, oltre i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente (Legge 296/2006, art. 1, comma
161), risultando quindi prescritto.
○ Duplicazione della tassa e errore di classificazione: L'immobile sub 0010 (int. 6) risultava già assoggettato a TARI per tutto il periodo, come da documentazione AMA prodotta e pagamento effettuato da altro intestatario, con utenza distinta (0011165330). L'errata attribuzione della categoria catastale (A04 anziché A02) ha generato una richiesta infondata per il sub 0010.
○ Non debenza TARI per sub 0505 ante 11/11/2021: La pretesa tributaria per il sub 0505 è infondata per gli anni in cui l'unità non era censita in catasto, mentre per il periodo successivo la responsabilità è in capo ai conduttori, come da contratti di locazione depositati in atti.
○ Assenza di difese dell'ente: La mancata costituzione in giudizio di Roma Capitale comporta la piena ammissibilità delle ragioni dedotte dal ricorrente e l'integrale accoglimento, non risultando contestate né le circostanze di fatto né la documentazione prodotta.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma così decide: -Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1; -Annulla l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio TARI/TEFA n. 112401434710 dell'11/10/2024, notificato il 26/10/2024, relativamente agli immobili siti in Roma,
Indirizzo_1, dati catastali 2 per le annualità 2018-2023; - Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
PIRONE OLGA, Giudice
VENANZI MARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1898/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434710 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1066/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorso proposto da:
Ricorrente_1, data di nascita, codice fiscale CF_Ricorrente_1, residente in residenza, elettivamente domiciliato in indirizzo difensore presso lo Studio della d.ssa Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1, PEC: Email_3), rappresentato e difeso come da procura in atti,
contro
Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie, in persona del
Sindaco pro tempore, con sede in Via Ostiense 131L, 00154 Roma (RM), PEC: dre.contenzioso@pec. comune.roma.it.
Oggetto del giudizio:
Impugnazione avviso di accertamento esecutivo d'ufficio TARI/TEFA n. 112401434710 dell'11/10/2024, notificato il 26/10/2024, relativo alle annualità 2018-2023, per gli immobili siti in Indirizzo_1
dati catastali, per un importo complessivo di € 14.877,00 (di cui € 10.011,56 per tributo), codice utenza 0020244724, utenza contratto 0003500804.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
○ Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento sopra indicato, notificato in data 26/10/2024, con cui Roma Capitale ha richiesto il pagamento della TARI e del TEFA per gli anni 2018-2023 relativamente ai due immobili in Indirizzo_1, dati catastali 2 per una superficie imponibile rispettivamente di 25 mq (sub 0010) e 262 mq (sub 0505), contestando la debenza per omessa dichiarazione e quantificazione dell'imposta.
○ L'immobile sub 0010 (int. 6) già risulta assoggettato a TARI per il periodo contestato, come comprovato da fatture AMA intestate a MU NA AR UI per il 2022, utenza 0011165330, regolarmente pagate e riferite a superficie coerente (25 mq).
○ L'immobile sub 0505 (int. 4) non esisteva catastalmente nel 2018, essendo stato istituito solo dall'11/11/2021; successivamente, risulta locato a terzi (terzi, con obbligo di TARI in capo ai conduttori per i periodi di rispettiva conduzione, come da contratti di locazione prodotti e regolarmente registrati.
○ La sanzione irrogata con l'atto impugnato ammonta al 300% del tributo non versato, per un totale di
€ 4.857,87, oltre accessori e spese di notifica (€ 7,83).
○ Il ricorrente ha dedotto, tra le altre, la prescrizione dell'annualità 2018, la duplicazione della tassazione per il sub 0010, l'errata classificazione catastale (A04 invece di A02), l'insussistenza della soggettività passiva per il sub 0505 ante 11/11/2021 e la corretta imputazione della TARI ai conduttori per il periodo successivo.
○ La documentazione allegata (contratti di locazione, fatture pagate, visure catastali) conferma la fondatezza delle doglianze del ricorrente.
MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI OM IT
○ Da tutti gli atti processuali, fascicoli telematici e ricevute depositate, non risulta la costituzione in giudizio di Roma Capitale, né sono stati rinvenuti atti difensivi, memorie o controdeduzioni dell'ente impositore. La notifica del ricorso è regolare, ma il resistente è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
○ Prescrizione: L'avviso di accertamento relativo all'annualità 2018 è stato notificato in data
26/10/2024, oltre i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente (Legge 296/2006, art. 1, comma
161), risultando quindi prescritto.
○ Duplicazione della tassa e errore di classificazione: L'immobile sub 0010 (int. 6) risultava già assoggettato a TARI per tutto il periodo, come da documentazione AMA prodotta e pagamento effettuato da altro intestatario, con utenza distinta (0011165330). L'errata attribuzione della categoria catastale (A04 anziché A02) ha generato una richiesta infondata per il sub 0010.
○ Non debenza TARI per sub 0505 ante 11/11/2021: La pretesa tributaria per il sub 0505 è infondata per gli anni in cui l'unità non era censita in catasto, mentre per il periodo successivo la responsabilità è in capo ai conduttori, come da contratti di locazione depositati in atti.
○ Assenza di difese dell'ente: La mancata costituzione in giudizio di Roma Capitale comporta la piena ammissibilità delle ragioni dedotte dal ricorrente e l'integrale accoglimento, non risultando contestate né le circostanze di fatto né la documentazione prodotta.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma così decide: -Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1; -Annulla l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio TARI/TEFA n. 112401434710 dell'11/10/2024, notificato il 26/10/2024, relativamente agli immobili siti in Roma,
Indirizzo_1, dati catastali 2 per le annualità 2018-2023; - Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.