Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 03/03/2026, n. 41
CCONTI
Sentenza 17 dicembre 2021
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CCONTI
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Accolto
    Applicabilità art. 54 D.P.R. 1092/1973 al personale Polizia Penitenziaria

    La Corte rileva che la normativa sopravvenuta (art. 1, comma 101, L. 234/2021) estende l'applicabilità dell'art. 54 del DPR 1092/1973 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Pertanto, l'appellante ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con aliquota del 2,44% annuo a partire da tale data.

  • Rigettato
    Effetti del blocco stipendiale sulla base pensionabile

    La Corte conferma che durante il periodo 2011-2014 gli incrementi stipendiali hanno avuto solo efficacia giuridica, senza effetti economici e quindi senza riflessi pensionistici. La retribuzione utile ai fini pensionistici è quella effettivamente percepita. La Corte Costituzionale (sent. n. 167/2020) ha escluso meccanismi di recupero o contribuzione figurativa per il differenziale retributivo non goduto. La sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale, pur dichiarando incostituzionale la proroga del blocco per il 2015 ex nunc, non ha attribuito automatismi retributivi retroattivi né ha inciso sulle retribuzioni pregresse. Pertanto, non vi è diritto a riliquidazione della pensione per scatti non percepiti a causa del blocco.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 03/03/2026, n. 41
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 41
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo