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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/10/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1547/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. OL IU Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1547/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. CASELLI ALESSANDRA Controparte_1 e
con il patrocinio dell' Avv. CASELLI ALESSANDRA CP_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cento (FE) le dovute trascrizioni (n. 51, P. 2, S. A, anno 2009);
2. stabilire che sino al 31/12/2025 la sig.ra potrà rimanere presso la casa Controparte_1 coniugale sita in Cento (FE) fraz. Dodici Morelli, Via Dodici Morelli n. 60/2, unitamente alle figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e sarà consentito al padre, sino a quando quest'ultimo non farà rientro nell'immobile prefato, di recarsi presso la casa coniugale ove risiederanno e al fine di farvi visita e previo accordo con la sig.ra Per_1 Per_2
CP_1
3. stabilire che il sig. potrà fare rientro presso la casa coniugale di sua esclusiva CP_2 proprietà, di cui diverrà assegnatario dall'1/01/2026 unitamente al quale rimarranno collocate, per loro espressa volontà, le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti e la sig.ra dall'1/01/2026 trasferirà altrove la propria residenza, ma potrà recarsi presso CP_1 l'immobile ove risiederanno le figlie al fine di poterle incontrare e previo accordo con il sig.
CP_2 4. disporre che il sig. versi alla sig.ra entro e non oltre il CP_2 Controparte_1 giorno quindici di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia) sino al dicembre 2025 compreso e a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle
1 figlie, importo da rivalutarsi in base all'indice ISTAT dell'anno 2026 ed in riferimento al mese successivo a quello della Sentenza che recepirà il presente accordo;
5. disporre che la sig.ra versi al sig. entro e non oltre il Controparte_1 CP_2 giorno quindici di ogni mese, la somma mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascuna figlia) a partire dal mese di gennaio 2026 quando si trasferirà in altra abitazione e a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, importo da rivalutarsi in base all'indice ISTAT dell'anno 2027 ed in riferimento al mese successivo a quello del primo versamento da parte della sig.ra sulla base delle condizioni di cui al presente accordo;
CP_1
6. disporre, che le parti sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie che verranno impiegate in favore delle figlie e sino al raggiungimento della loro Per_1 Per_2 autosufficienza economica, ossia quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara, intendendosi per tali in via esemplificativa e non esaustiva:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche e dentistiche nonché ortopediche continuando i percorsi già intrapresi, oculistiche (compresi eventuali apparecchi, lenti a contatto e liquidi vari) e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale o in libera professione (dai professionisti già conosciuti dalla famiglia), spese protesiche, visite specialistiche prescritte dal medico curante, ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, la cui relativa richiesta e consenso può intervenire anche a mezzo messaggistica e/o mail: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale (eccetto i percorsi presso professionisti già intrapresi ed in corso), spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche in libera professione, cicli di psicoterapia e logopedia, osteopatia, cure termali e fisioterapiche, farmaci omeopatici e/o relativi a prescrizioni particolari non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici, materiale e divise indicate dalla scuola e/o da istituto scolastico specialistico, ripetizioni private, tasse scolastiche e tasse e libri universitari (in quanto tale percorso è già concordato), nonché corsi di specializzazione post-universitari. Non richiedono altresì il preventivo accordo le spese relative a gite scolastiche anche con il pernotto, trasporto pubblico o scuolabus da e per la scuola o l'università;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, la cui relativa richiesta e consenso può intervenire anche a mezzo messaggistica e/o mail: viaggi per vacanze con pernotto fuori casa, alloggio presso la sede universitaria, eventuali progetti formativi all'estero quali Erasmus, ivi comprese le spese che i ragazzi sosterranno all'estero per mantenersi, scuole formative, master e specializzazioni post-universitari, acquisto di telefoni cellulari e relativi abbonamenti, computer e stampante;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese di iscrizione e frequenza per attività sportive, patentino per il ciclomotore e per la patente di guida.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, la cui relativa richiesta e consenso può intervenire anche a mezzo messaggistica e/o mail: corsi di istruzione alternativi alla scuola pubblica, attrezzature per viaggi e vacanze (anche progetti Erasmus);
7. stabilire che le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie verranno detratte fiscalmente nella misura del 50% da ciascun genitore;
2
8. stabilire che il sig. con il preciso ed esclusivo scopo di regolare i rapporti CP_2 patrimoniali derivanti dalla separazione, cederà alla moglie la quota pari a ½ di proprietà indivisa dell'abitazione sita in Pieve di Cento (BO), Via Delle Mondine n. 17 e di ogni sua pertinenza, così come distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Pieve di Cento (FE), foglio 22, mappale 613, sub 58, cat A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, r.c. euro 325,37, entro e non oltre il 31 gennaio 2026;
9. stabilire che la sig.ra con il preciso ed esclusivo scopo di regolare i Controparte_1 rapporti patrimoniali derivanti dalla separazione, accetterà la suddetta quota di proprietà indivisa dell'immobile sito in Pieve di Cento (BO), Via Delle Mondine n. 17 e di ogni sua pertinenza, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Pieve di Cento (FE), foglio 22, mappale 613, sub 58, cat A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, r.c. euro 325,37, entro e non oltre il 31 gennaio 2026;
10. dare atto che a fronte del suddetto trasferimento immobiliare non è previsto il versamento di un prezzo in favore del marito essendo l'operazione il risultato di un conguaglio tra il valore della quota di proprietà del sig. e le somme che la sig.ra ha sostenuto negli CP_2 CP_1 anni di coniugio in favore della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito;
11. stabilire che tutte le spese inerenti all'operazione, quelle notarili e strettamente collegate alla pratica di trasferimento immobiliare dell'immobile sito in Pieve di Cento (BO), Via Delle Mondine n. 17 in favore della sig.ra saranno a carico di quest'ultima; CP_1
12. stabilire che le rate del finanziamento cointestato tra i coniugi acceso nell'anno 2017 presso la a partire dall'1/01/2026 se le accollerà per intero il sig. CP_3 CP_2 e che al momento dell'estinzione di tale prestito, prevista per l'anno 2027, la sig.ra
[...] tratterà la somma di euro 20.000,00 per le ragioni di cui alla parte espositiva Controparte_1 da intendersi qui richiamate e trascritte;
13. stabilire che i coniugi sono economicamente indipendenti e che con l'esatto adempimento dei patti contenuti nel presente Ricorso, tutti determinanti ai fini del raggiungimento dell'intero accordo, si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altra;
14. dare atto che ogni patto contenuto nel ricorso è essenzialmente condizionato alla Sentenza di omologa delle condizioni di separazione. Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/07/2025 i sigg. e Controparte_1 Controparte_2 esponevano che in data 27/09/2009 avevano contratto matrimonio in Cento;
che dall'unione erano nate le figlie e , Per_1 Per_2 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
3 Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate, precisando che si prende atto delle pattuizioni delle parti, in particolare per quel che concerne la collocazione delle figlie maggiorenni.
In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle Controparte_1 Controparte_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in Cento in data 27/09/2009 e trascritto al n. 51, p. II s. A). Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cento provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 21.10.2025
Il Presidente est.
OL IU
4
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. OL IU Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1547/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. CASELLI ALESSANDRA Controparte_1 e
con il patrocinio dell' Avv. CASELLI ALESSANDRA CP_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cento (FE) le dovute trascrizioni (n. 51, P. 2, S. A, anno 2009);
2. stabilire che sino al 31/12/2025 la sig.ra potrà rimanere presso la casa Controparte_1 coniugale sita in Cento (FE) fraz. Dodici Morelli, Via Dodici Morelli n. 60/2, unitamente alle figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e sarà consentito al padre, sino a quando quest'ultimo non farà rientro nell'immobile prefato, di recarsi presso la casa coniugale ove risiederanno e al fine di farvi visita e previo accordo con la sig.ra Per_1 Per_2
CP_1
3. stabilire che il sig. potrà fare rientro presso la casa coniugale di sua esclusiva CP_2 proprietà, di cui diverrà assegnatario dall'1/01/2026 unitamente al quale rimarranno collocate, per loro espressa volontà, le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti e la sig.ra dall'1/01/2026 trasferirà altrove la propria residenza, ma potrà recarsi presso CP_1 l'immobile ove risiederanno le figlie al fine di poterle incontrare e previo accordo con il sig.
CP_2 4. disporre che il sig. versi alla sig.ra entro e non oltre il CP_2 Controparte_1 giorno quindici di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia) sino al dicembre 2025 compreso e a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle
1 figlie, importo da rivalutarsi in base all'indice ISTAT dell'anno 2026 ed in riferimento al mese successivo a quello della Sentenza che recepirà il presente accordo;
5. disporre che la sig.ra versi al sig. entro e non oltre il Controparte_1 CP_2 giorno quindici di ogni mese, la somma mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascuna figlia) a partire dal mese di gennaio 2026 quando si trasferirà in altra abitazione e a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, importo da rivalutarsi in base all'indice ISTAT dell'anno 2027 ed in riferimento al mese successivo a quello del primo versamento da parte della sig.ra sulla base delle condizioni di cui al presente accordo;
CP_1
6. disporre, che le parti sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie che verranno impiegate in favore delle figlie e sino al raggiungimento della loro Per_1 Per_2 autosufficienza economica, ossia quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara, intendendosi per tali in via esemplificativa e non esaustiva:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche e dentistiche nonché ortopediche continuando i percorsi già intrapresi, oculistiche (compresi eventuali apparecchi, lenti a contatto e liquidi vari) e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale o in libera professione (dai professionisti già conosciuti dalla famiglia), spese protesiche, visite specialistiche prescritte dal medico curante, ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, la cui relativa richiesta e consenso può intervenire anche a mezzo messaggistica e/o mail: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale (eccetto i percorsi presso professionisti già intrapresi ed in corso), spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche in libera professione, cicli di psicoterapia e logopedia, osteopatia, cure termali e fisioterapiche, farmaci omeopatici e/o relativi a prescrizioni particolari non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici, materiale e divise indicate dalla scuola e/o da istituto scolastico specialistico, ripetizioni private, tasse scolastiche e tasse e libri universitari (in quanto tale percorso è già concordato), nonché corsi di specializzazione post-universitari. Non richiedono altresì il preventivo accordo le spese relative a gite scolastiche anche con il pernotto, trasporto pubblico o scuolabus da e per la scuola o l'università;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, la cui relativa richiesta e consenso può intervenire anche a mezzo messaggistica e/o mail: viaggi per vacanze con pernotto fuori casa, alloggio presso la sede universitaria, eventuali progetti formativi all'estero quali Erasmus, ivi comprese le spese che i ragazzi sosterranno all'estero per mantenersi, scuole formative, master e specializzazioni post-universitari, acquisto di telefoni cellulari e relativi abbonamenti, computer e stampante;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese di iscrizione e frequenza per attività sportive, patentino per il ciclomotore e per la patente di guida.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, la cui relativa richiesta e consenso può intervenire anche a mezzo messaggistica e/o mail: corsi di istruzione alternativi alla scuola pubblica, attrezzature per viaggi e vacanze (anche progetti Erasmus);
7. stabilire che le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie verranno detratte fiscalmente nella misura del 50% da ciascun genitore;
2
8. stabilire che il sig. con il preciso ed esclusivo scopo di regolare i rapporti CP_2 patrimoniali derivanti dalla separazione, cederà alla moglie la quota pari a ½ di proprietà indivisa dell'abitazione sita in Pieve di Cento (BO), Via Delle Mondine n. 17 e di ogni sua pertinenza, così come distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Pieve di Cento (FE), foglio 22, mappale 613, sub 58, cat A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, r.c. euro 325,37, entro e non oltre il 31 gennaio 2026;
9. stabilire che la sig.ra con il preciso ed esclusivo scopo di regolare i Controparte_1 rapporti patrimoniali derivanti dalla separazione, accetterà la suddetta quota di proprietà indivisa dell'immobile sito in Pieve di Cento (BO), Via Delle Mondine n. 17 e di ogni sua pertinenza, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Pieve di Cento (FE), foglio 22, mappale 613, sub 58, cat A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, r.c. euro 325,37, entro e non oltre il 31 gennaio 2026;
10. dare atto che a fronte del suddetto trasferimento immobiliare non è previsto il versamento di un prezzo in favore del marito essendo l'operazione il risultato di un conguaglio tra il valore della quota di proprietà del sig. e le somme che la sig.ra ha sostenuto negli CP_2 CP_1 anni di coniugio in favore della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito;
11. stabilire che tutte le spese inerenti all'operazione, quelle notarili e strettamente collegate alla pratica di trasferimento immobiliare dell'immobile sito in Pieve di Cento (BO), Via Delle Mondine n. 17 in favore della sig.ra saranno a carico di quest'ultima; CP_1
12. stabilire che le rate del finanziamento cointestato tra i coniugi acceso nell'anno 2017 presso la a partire dall'1/01/2026 se le accollerà per intero il sig. CP_3 CP_2 e che al momento dell'estinzione di tale prestito, prevista per l'anno 2027, la sig.ra
[...] tratterà la somma di euro 20.000,00 per le ragioni di cui alla parte espositiva Controparte_1 da intendersi qui richiamate e trascritte;
13. stabilire che i coniugi sono economicamente indipendenti e che con l'esatto adempimento dei patti contenuti nel presente Ricorso, tutti determinanti ai fini del raggiungimento dell'intero accordo, si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altra;
14. dare atto che ogni patto contenuto nel ricorso è essenzialmente condizionato alla Sentenza di omologa delle condizioni di separazione. Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/07/2025 i sigg. e Controparte_1 Controparte_2 esponevano che in data 27/09/2009 avevano contratto matrimonio in Cento;
che dall'unione erano nate le figlie e , Per_1 Per_2 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
3 Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate, precisando che si prende atto delle pattuizioni delle parti, in particolare per quel che concerne la collocazione delle figlie maggiorenni.
In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle Controparte_1 Controparte_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in Cento in data 27/09/2009 e trascritto al n. 51, p. II s. A). Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cento provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 21.10.2025
Il Presidente est.
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