Art. 24. Vigilanza 1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali e' titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Societa' di cultura e, in particolare, ne approva gli atti nei casi previsti dal presente decreto. Puo' disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 23.
2. La Societa' di cultura trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e al Ministero ((per i beni e le attivita' culturali)) le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attivita' della Societa' di cultura, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Societa' di cultura, nonche' l'ultimo bilancio.
2. La Societa' di cultura trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e al Ministero ((per i beni e le attivita' culturali)) le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attivita' della Societa' di cultura, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Societa' di cultura, nonche' l'ultimo bilancio.