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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5838 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3189/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Marielda Montefusco Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3189/2021, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 657/2021 del Tribunale di LA, pubblicata l'8 aprile 2021, vertente
TRA
pagina 1 di 19 la ditta (P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in SANT'ANASTASIA (NA), VIA C.F._1
DANTE ALIGHIERI, 8, presso lo studio dell'avv. PORRICELLI CLAUDIO, che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti APPELLANTE
E
la (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in NAPOLI (NA), VIA
VANNELLA GAETANI, 22, presso lo studio dell'avv. NAPPI MICHELE, che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti APPELLATA
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza N. 657/2021 emessa dal Tribunale di emessa dal Tribunale di LA, I Sez. Civile, Giudice Dott.
NS NZ nell'ambito del giudizio N.R.G. 581/2015, depositata in cancelleria in data 08.04.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
pagina 2 di 19 - Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, per il mancato risarcimento del danno alla ditta attrice cosi come stabilito nel contratto di assicurazione stipulato
in data 07.03.2014 e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro //8.980,16// quale differenza dell'importo di euro //25.734,05// richiesto in primo grado e l'importo di euro //16.753,89// liquidato in primo grado;
- Condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al risarcimento di tutti i
danni, subiti e subendi, derivanti dall'inadempimento contrattuale nella misura che risulta dall'istruttoria del presente giudizio, o a quella quantificata dal Giudice adito secondo giustizia;
- Condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello di primo
grado, oltre ad accessori come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
pagina 3 di 19
1. In via preliminare accertare la carenza di specificità dei motivi posti a fondamento del gravame proposto dalla ditta e per Parte_2
l'effetto dichiarare inammissibile l'appello proposto;
2. accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della Sentenza n.
657/2021 dep. l'8 aprile 2021, in relazione alla infondatezza e, conseguentemente, alla non debenza degli importi richiesti a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti
e subendi, derivanti dall'inadempimento contrattuale;
3. rigettare il proposto gravame per i motivi tutti sopra esposti;
4. condannare la ditta in p.l.r.p.t. al risarcimento Parte_2
dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore della Controparte_2
5.con vittoria di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione notificato in data 27.1.2015, l'impresa individuale
(di seguito anche ), in persona del legale Parte_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di LA, la (di seguito anche , domandandone, in Controparte_1 CP_2
forza del contratto di assicurazione “multirischio” per attività commerciali denominato “Retailpiù Commercio”, stipulato in data 7.3.2014, la condanna al risarcimento (rectius indennizzo) del danno patito a causa di un furto subito da pagina 4 di 19 ignoti nella notte tra il 28 e il 29.4.2014, nonché la condanna al risarcimento dei danni, anche equitativamente quantificati, subiti a causa dell'inadempimento contrattuale dell'odierna appellata.
A fondamento della sua pretesa, la ditta ha Parte_1
lamentato di aver subito danni per euro 25.734,05, di cui euro 15.170,00 per lavori resisi necessari in seguito al danneggiamento, ad opera di ignoti introdottisi nei locali della ditta, di cancelli, inferriate, mura portanti, impianto elettrico, etc. (p. 2 dell'atto di citazione in primo grado), e la restante parte quale controvalore della res furtiva asportata dai predetti ignoti (cfr. elenco a pp. 1 e 2 dell'atto di citazione in primo grado).
In definitiva, ha denunciato l'inadempimento della rispetto al Controparte_2
citato contratto di assicurazione contro furto, rapina e atti vandalici e dolosi, rappresentando di aver chiesto inutilmente l'adempimento con lettere raccomandate del 30.4.2014 e 18.6.2014 e di aver altresì avviato, senza esito,
procedura di mediazione dinanzi all'Organismo conciliativo con CP_3
udienza dell'11.12.2014, alla quale neppure è comparsa (v. p. 3 dell'atto CP_2
di citazione in primo grado).
I.2. Con comparsa si costituiva la che contestava Controparte_1
la fondatezza dell'avversa pretesa chiedendone il rigetto.
I.3. Con sentenza n. 657/2021, pubblicata in data 9.4.2021, il Tribunale di
LA ha così deciso:
pagina 5 di 19 “1) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore di , nella qualità di titolare dell'impresa Parte_1
individuale , della somma di euro 16.753,89; Parte_1
2) rigetta la domanda proposta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”.
Il Giudice di prime cure, dunque, ha rigettato la domanda della convenuta di risarcimento del danno per lite temeraria e ha accolto parzialmente le domande attoree, determinando in euro 15.170,00 i danni subiti dal locale, come da fattura
in actis della ditta incaricata delle riparazioni (sentenza impugnata, p. 4), ed in euro
1.583,89 il valore dei beni oggetto di furto (di cui alle fatture n. 1672 del
20.10.2013 e n. 3557 del 18.10.2013: cfr. sentenza impugnata, p. 4), ritenendo, di
contro
: 1) che, come rilevato dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta e non contestato dall'attrice nella successiva difesa, il misuratore fiscale di cui alla fattura n. 45 del 26.10.2013 non era stato indicato nella denuncia presentata ai Carabinieri di Volla (NA) in data 29.4.2014 (sentenza impugnata, p.
4, in fine), e 2) che l'attrice, producendo le restanti fatture di cui ai numeri da 15
a 18 di p. 5 dell'atto di citazione (fatture peraltro ritenute prive di valenza fiscale e contabile), non avrebbe fornito la prova dell'effettiva presenza nei locali al momento del furto dei dedotti importi e valori (cfr. sentenza impugnata, p. 5).
pagina 6 di 19 Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice con riferimento ai danni asseritamente subiti per l'inadempimento contrattuale di parte convenuta, ritenendo dirimente la genericità della domanda e il difetto di prova circa l'an debeatur (sentenza impugnata, pp. 5 e ss.).
II.1. La suddetta decisione è stata impugnata – con citazione per l'udienza del
2.12.2021, notificata il 13.7.2021 – dalla ditta , la Parte_1
quale, essendo risultata parzialmente soccombente, ne ha domandato la parziale riforma, sulla base dei motivi infra specificati.
II.2. La regolarmente costituitasi con comparsa Controparte_1
del 31.08.2021, ha concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi;
in subordine, per il rigetto nel merito dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata, chiedendo altresì la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni in favore dell'appellata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ..
II.3. All'udienza del 3.7.2025, celebrata secondo le modalità ex art. 127 ter cod. proc. civ., la Corte ha riservato la causa in decisione e assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
Alla scadenza il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 19 1.Va disattesa l'eccezione sollevata, in via pregiudiziale, da parte appellata circa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 del codice di rito, nella sua formulazione vigente ratione temporis.
E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del
Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023,
n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata,
“senza inutili formalismi” (cfr. Cass. n.24262/2020). pagina 8 di 19 Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento della domanda che il giudice di primo grado ha accolto solo parzialmente.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
2. L'appello proposto dalla ditta si fonda su due Parte_1
motivi, così testualmente espressi:
1) ERRATA, INGIUSTA ED IMMOTIVATA DECISIONE DEL QUANTUM DEBEATUR;
2) ERRATA, INGIUSTA ED IMMOTIVATA DECISIONE RELATIVA ALLE SPESE,
COMPETENZE ED ONORARI DEL GIUDIZIO.
3. Con il primo motivo di appello, parte appellante si duole dell'errata quantificazione, ad opera del Tribunale, dell'indennizzo dovuto (pacificamente, non essendo stato proposto appello incidentale sul punto) dall'appellata in forza del contratto di assicurazione contro i danni concluso in data 7.3.2014.
In particolare sostiene che, nel corso del giudizio di prime cure, la domanda attorea concernente la condanna al pagamento dell'indennizzo, come da documentazione versata in atti, sarebbe stata pienamente provata nel quantum
(non essendo stato l'an, peraltro, neppure oggetto di appello incidentale da parte pagina 9 di 19 di che pure lo aveva contestato in primo grado); inoltre, la presenza, CP_2
prima del furto, all'interno del locale commerciale, di tutti i beni indicati nelle fatture e documenti contabili depositati, sarebbe stata confermata e provata, da un lato,
dai testi escussi nel corso dell'istruttoria di primo grado ( e Testimone_1
, entrambi dipendenti di all'epoca dei fatti: cfr. verbali di Testimone_2 Parte_1
udienza del 9.2.2017 e del 28.9.2017), dall'altro, dalla circostanza che tutte le fatture prodotte nel giudizio di prime cure, per l'importo di euro 25.734,05, non sarebbero state assolutamente contestate dall'odierna appellata. Le fatture prodotte, inoltre, costituendo, a detta dell'appellante, documenti contabili,
farebbero piena prova, fino a querela di falso, di quanto in esse dedotto e descritto, sicché questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado, sarebbe chiamata a condannare l'appellata al pagamento di euro 8.980,16, quale differenza dell'importo di euro 25.734,05, richiesto in primo grado, e l'importo di euro
16.753,89, riconosciuto dal Tribunale.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
A parere della Corte, con riferimento al misuratore fiscale di cui alla fattura n.
45 del 26.10.2013, di euro 400,16, risulta dirimente e assorbente, anche in base al principio della ragione più liquida (cfr. Cass. 09/09/2022, n.26634), la circostanza che parte appellante, già nel corpo dell'atto di citazione in primo grado, nell'elencare i beni oggetto di furto, non faccia mai riferimento a detto misuratore
(cfr. l'elenco di cui al punto 4 dell'atto di citazione, pp. 1 e 2; cfr. altresì la denuncia sporta ai Carabinieri in data 29.4.2014, che, come rilevato dal Giudice di primo pagina 10 di 19 grado e da in sede di comparsa di costituzione, e mai contestato da parte CP_1
attrice, non contiene l'indicazione del misuratore fiscale in questione tra i beni asportati); inoltre, le dichiarazioni dei testi raccolte nel corso dell'istruttoria sono del tutto inconferenti, non avendo affatto ad oggetto il predetto misuratore, il quale, in effetti, neppure risulta elencato tra i beni di cui al capitolo di prova numero 5) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (cfr. pp. 2 e 3 della citata memoria attorea, nonché l'ordinanza istruttoria del Tribunale del 6.11.2015 e i verbali delle udienze di escussione dei testi del 9.2.2017 e del 28.9.2017), sicché le allegazioni sul punto di parte appellante sono del tutto prive di elementi probatori idonei a sostegno.
Le stesse considerazioni valgono per gli importi richiesti a titolo di indennizzo per le somme di denaro ed i “gratta e vinci” asseritamente oggetto di furto. Invero, come correttamente rilevato dal Tribunale (sentenza impugnata, p. 5), a prescindere dalla dubbia valenza fiscale e contabile dei documenti prodotti (i quali,
diversamente da quanto affermato da parte appellante, sono stati prontamente contestati e disconosciuti dall'appellata, sin dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado: cfr. p. 2, in fine), siffatta documentazione neppure è idonea a provare, in maniera certa e incontestabile, l'effettiva presenza nei locali dell'appellante dei dedotti importi e valori (come anche del misuratore fiscale di cui supra) al momento del furto. Allo stesso modo, sono prive di efficacia probatoria le dichiarazioni dei testimoni sul punto, i quali, da un lato, non sono mai stati chiamati ad esprimersi sugli importi precisi (importi che non sono affatto indicati nel citato pagina 11 di 19 capitolo di prova numero 5 di cui alla memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2
c.p.c.), e che, dall'altro, neppure avrebbero potuto, verosimilmente, attestare con certezza i citati importi, atteso il lungo intervallo di tempo intercorso tra la data del furto (notte tra il 28 e il 29.4.2014) e le date delle udienze in cui i testi hanno rilasciato le proprie dichiarazioni (9.2.2017 e 28.9.2017).
Infine, quanto sostenuto da parte appellante, e cioè che le fatture prodotte, in quanto documenti contabili, farebbero piena prova, fino a querela di falso, di quanto in esse dedotto e descritto, è assolutamente inesatto e privo di qualsiasi fondamento. La fattura commerciale, infatti, “avuto riguardo alla sua formazione
unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova
delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cass.,
20 gennaio 2024, n. 949). In ogni caso, poi, “la mancata contestazione di una fattura prodotta in giudizio non equivale al mancato disconoscimento di una scrittura privata avente efficacia di piena prova fino a querela di falso, ex art. 2702
c.c., tenuto conto che tale valenza è prevista nei soli confronti di chi abbia sottoscritto il documento ed è limitata alla provenienza, e non alla veridicità, delle
dichiarazioni in essa riportate” (in tal senso, espressamente, Cass., 19 settembre
2019, n. 23414), sicché, in definitiva, l'affermazione dell'appellante per cui le pagina 12 di 19 fatture prodotte, in quanto documenti contabili, farebbero piena prova, fino a querela di falso, di quanto in esse dedotto e descritto, non trova riscontro né nel diritto positivo, né nel diritto vivente, quale espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte.
La decisione, quindi, sui punti esaminati, appare corretta e va confermata.
Rileva, inoltre, la Corte che parte appellante ha riproposto la domanda volta al “risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, derivanti dall'inadempimento contrattuale nella misura che risulta dall'istruttoria del presente giudizio, o a quella quantificata dal Giudice adito secondo giustizia” – già formulata nel corso del giudizio di prime cure e rigettata per genericità e per carenza di prove (sent. impugnata, p. 5) – nell'ambito sia delle conclusioni riportate nell'atto di citazione in appello, sia delle conclusioni formulate nella comparsa ex art. 190, co. 1, c.p.c.; tuttavia la mera riproposizione non è idonea a devolvere la questione alla Corte, non trattandosi di domanda sulla quale il Giudice di primo grado (legittimamente,
in quanto assorbita) non si è pronunciato e che, per giurisprudenza costante, è il solo tipo di domanda che rientra nel mero onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c.,
e non in quello di impugnazione ex art. 342 (cfr. Cass. SU 21 marzo 2019, n. 7940;
Cass. 22 aprile 2021, n. 10780).
Pertanto, non essendo stato proposto specifico motivo di appello sul punto, la domanda non può essere né esaminata né tantomeno accolta;
conseguentemente,
la statuizione di rigetto del Tribunale deve ritenersi coperta dal giudicato c.d. interno, ai sensi dell'art. 329, co. 2, del codice di rito. pagina 13 di 19 4. Con il secondo motivo d'appello, la ditta si duole dell'erroneità Parte_1
della sentenza di prime cure, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti, ravvisandole, in particolare, ex art. 92 c.p.c., “oltre che nella soccombenza reciproca fra le parti – stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, come sopra precisato – nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità” (sentenza impugnata, pp. 6 e 7).
A detta dell'appellante, la motivazione della sentenza in parte qua sarebbe apodittica, apparente, non adeguata e comunque errata;
in particolare, sarebbe inappropriato il riferimento alla soccombenza reciproca, la quale andrebbe ravvisata unicamente nell'ipotesi di mancato accoglimento di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, laddove, nel corso del giudizio di prime cure, l'odierna appellata non avrebbe formulato alcuna istanza (cfr. atto d'appello, p. 5). Inoltre, parte appellante afferma che il Tribunale avrebbe errato nel compensare le spese tra le parti anche in quanto non avrebbe tenuto conto di quanto disposto dall'art. 91 c.p.c. (sebbene l'appellante richiami erroneamente l'art. 15 c.p.c.: atto d'appello, p. 6) e, in particolare, del fatto che non si sarebbe neppure presentata al tentativo di conciliazione proposto CP_2
dall'attore dinanzi ad apposito organismo di mediazione (cfr. atto d'appello, p. 6, e comparsa conclusionale, p. 5).
Il motivo deve essere accolto per quanto appresso si dirà. pagina 14 di 19 Per giurisprudenza costante, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
“configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte
formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi” (Cassazione civile sez. II,
11/03/2025, n.6486; Cass. SU 31 ottobre 2022, n. 32061).
Nel caso di specie, non è dato rinvenirsi la sussistenza di domande contrapposte, avendo parte appellata, nel corso del giudizio di prime cure, formulato, in aggiunta alla domanda principale relativa alla richiesta indennitaria,
esclusivamente domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., la quale ultima, per ammissione della stessa appellata (cfr. comparsa conclusionale, p. 10), non costituisce domanda riconvenzionale, poiché “non attiene al merito della controversia, (i cui termini, con riferimento all'oggetto ed alla "causa petendi" delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano immutati)”, tanto da poter
“essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. 8 giugno 2018, n. 14911).
Inoltre, è vero che, sempre secondo la citata giurisprudenza, può ritenersi legittima, anche in assenza di soccombenza reciproca, “la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma,
c.p.c.” (Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6486; Cass. SU 31 ottobre 2022,
n. 32061). Tuttavia, sul punto, il Giudice di prime cure, richiamando l'art. 92 c.p.c.
e la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, ha ritenuto sussistenti gravi pagina 15 di 19 ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti, motivando la decisione – in maniera del tutto apodittica – sulla base della presunta complessità delle questioni oggetto di giudizio (cfr. sentenza impugnata,
p. 7), senza specificare in cosa sarebbe consistita la “non irrilevante complessità” delle predette questioni, e anzi limitandosi a definirle “oggettivamente controverse” in modo assolutamente ovvio e tautologico, trattandosi naturalmente di questioni sub iudice e quindi controverse.
In definitiva, poiché, “in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la
compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo” (Cass. 14/7/2016, n. 14411), la sentenza impugnata deve essere riformata in parte qua, disponendo cioè, in luogo della compensazione integrale delle spese del primo grado, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda attorea, una compensazione parziale di dette spese tra le parti, nella misura di 1/3, ponendo i residui 2/3 a carico della assicuratrice, comunque, soccombente.
5. Da ultimo, l'appellata, in ragione dell'asserita pretestuosità e infondatezza delle doglianze formulate dall'appellante, dalle quali emergerebbe ictu oculi la temerarietà dell'impugnazione proposta (cfr. comparsa di costituzione in appello,
p. 11), chiede la condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. Parte_1
La domanda non può essere accolta. pagina 16 di 19 Atteso che, per giurisprudenza costante, per malafede si intende la consapevolezza dell'infondatezza della domanda, dell'eccezione o della tesi, mentre per colpa grave, la mancanza di avvedutezza nel riconoscere l'infondatezza (Cass.
18 dicembre 2019 n. 33720), e che, in secondo grado e in cassazione, l'istituto della responsabilità aggravata deve riferirsi alla pretestuosità dell'impugnazione, valutata con riguardo non tanto alle domande proposte, quanto piuttosto alla palese e strumentale infondatezza dei motivi dell'appello e, più in generale, alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nella fase di appello (Cass. 27 agosto
2013 n. 19583), questo Collegio non ritiene che vi siano i presupposti per una condanna dell'appellante per lite temeraria, specie in ragione della soccombenza solo parziale dell'appellante medesimo all'esito complessivo del giudizio.
Presupposto per la condanna per responsabilità processuale, infatti, è la soccombenza totale del responsabile;
pertanto, la condanna non può essere pronunciata a carico di chi, agendo o resistendo in giudizio, risulta parzialmente vittorioso in base all'esito finale della lite (Cass. 2 marzo 2001 n. 3035, Cass. 15 settembre 2000 n. 12177, Cass. 28 luglio 2000 n. 9897).
Inoltre, parte appellata avrebbe dovuto quantomeno allegare gli elementi di fatto necessari a identificare la malafede dell'appellante o la sua colpa grave, nonché a quantificare il danno in tesi subito, atteso che, per giurisprudenza costante, parte istante deve assolvere l'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. SU 20 aprile 2004 n.
7583; v. anche Cass. 27 ottobre 2015 n. 21798). pagina 17 di 19 6. In definitiva, l'appello va respinto nel merito, salvo con riferimento alla liquidazione delle spese del primo grado, che, apoditticamente, il Tribunale ha ritenuto di compensare integralmente tra le parti: la decisione, quindi,
limitatamente a tale profilo, va emendata.
A questo punto, visto l'esito complessivo della lite, per rigore di soccombenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della
[...]
nella misura dei 2/3 e liquidate in base al D.M. n. 55/2014, Controparte_1
così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate;
nello specifico, va applicato lo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello, ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014
(cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un
vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»), con compensazione del residuo terzo, delle spese di entrambi i gradi, tra le stesse parti.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 La Corte d'Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ditta – con Parte_1
citazione per l'udienza del 2.12.2021, notificata il 13.7.2021 – avverso la sentenza del Tribunale di LA n. 657/2021, pubblicata il 09.04.2021, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa tra le parti nella misura di 1/3 le spese da ciascuna sostenute per entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico della
[...]
i residui 2/3 di dette spese, che liquida – con Controparte_1
attribuzione all'avv. Claudio Porricelli- per il primo grado, in tale proporzione, in € 97,00 per le spese vive, € 3.384,66 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 237,00 per le spese vie, € 2.644,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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