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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/09/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1896/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice Relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1896/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOREDANA DI Parte_1 C.F._1
MARCO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIO Controparte_1 C.F._2
ARGENTIERI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 20.6.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 [...] formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“ voglia disporre la revoca dell'assegno di divorzio stabilito a carico di nella sentenza Parte_1 di divorzio n. 1747/2003 pronunciata dal Tribunale di Pescara il 25/11/2003, con effetto a partire dalla data della presente domanda, a seguito delle sopraggiunte descritte innovazioni che determinano il venir meno dei presupposti dell'assegno stabiliti in sede di divorzio e l'estinzione del diritto della beneficiaria alla sua conservazione.
Con vittoria di spese e compensi di lite. “.
La resistente si è costituita in giudizio con apposita comparsa di risposta nella quale ha reso le seguenti conclusioni:
“ A) Rigettare integralmente la domanda del ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
B) Accertare e dichiarare, che il Geom. non ha provveduto ad aggiornare l'assegno Parte_1 divorzile così come previsto al punto Sub “B” della Sentenza di divorzio n° 1747/2003, resa dal
Tribunale ordinario di Pescara e depositata il 25/11/2003 e per l'effetto stabilire che l'assegno divorzile della SI.ra , rivalutato come per legge, oggi è pari ad € 520,52= Controparte_1
(rivalutazione dal 29/10/2004, un anno dalla comparizione Presidenziale, al 31/08/2024);
C) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la SI.ra ha maturato tutte le somme così CP_1 come calcolate secondo gli indici ISTAT al 75% dell'assegno divorzile, oltre gli interessi legale a far data dal 29/10/2004 al 31/08/2024 e, per l'effetto, condannare il Geom. al pagamento Parte_1 in favore della SI.ra della complessiva somma di € 32.096,85= segnatamente: € Controparte_1
17.542,24= per l'assegno rivalutato ed € 14.554,61= per gli interessi maturati;
D) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario “.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, le parti hanno così precisato le conclusioni: parte ricorrente
“ 1) Accertare e dichiarare la sopravvenienza delle modifiche delle condizioni economiche degli ex coniugi e , come indicate nel ricorso introduttivo, e la decadenza dei Parte_1 Controparte_1 presupposti del diritto della beneficiaria SI.ra alla conservazione dell'assegno Controparte_1 divorzile stabilito a carico del ricorrente nella sentenza n. 1747/2003 R.G. Tribunale di Pescara e per
l'effetto, dichiararne la revoca;
2) In subordine, ridurre l'assegno divorzile nella misura che si indica
pagina 2 di 6 in € 100,00 mensili;
3) Condannare la SI.ra alle spese ed onorario del presente Controparte_1 giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per Legge “: parte resistente:
“ A) Rigettare integralmente la domanda del ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
B) Accertare e dichiarare, che il Geom. non ha Parte_1 provveduto ad aggiornare l'assegno divorzile così come previsto al punto Sub “B” della Sentenza di divorzio n° 1747/2003, resa dal Tribunale ordinario di Pescara e depositata il 25/11/2003 e per
l'effetto stabilire che l'assegno divorzile della SI.ra , rivalutato come per legge, Controparte_1 oggi è pari ad € 463,09= (rivalutazione dal 29/10/2019, al 31/09/2024); C) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario;
“.
…………
Va anzitutto premesso che nel corso della prima udienza del 21.11.2024 il ricorrente ha offerto il pagamento alla controparte della somma di € 1.905,20, mediante assegno circolare, a titolo pagamento arretrati indicizzazioni Istat degli ultimi 5 anni, il difensore della resistente ha ricevuto detto assegno per conto della propria assistita, tacitando la relativa pretesa, e in riferimento alla relativa domanda riconvenzionale i difensori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
successivamente in sede di precisazione delle conclusioni le parti non hanno reiterato la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la parte resistente non ha riproposto la domanda riconvenzionale, che deve, quindi, ritenersi rinunciata.
Ciò premesso e venendo alla domanda del ricorrente, a sostegno della stessa il ha Pt_1 sostanzialmente dedotto che:
1) Dopo l'ultimo provvedimento del Tribunale di Pescara in data 9.7.2012, con cui, successivamente alla riduzione a € 300,00 mensili disposta con precedente decreto del
14.1.2008, era stata ripristinata l'originaria misura di € 400,00 dell'assegno divorzile originariamente riconosciuto in favore della con sentenza di divorzio del 25.11.2003 CP_1 erano sopravvenuti i seguenti fatti rilevanti ai fini della revoca dell'assegno divorzile: a) si era nuovamente manifestata una contrazione reddituale determinata dalla dismissione dell'attività di amministratore di condominio, col conseguente venir meno dell'introito che ne proveniva e che aveva determinato l'aumento dell'assegno; l ricorrente percepiva, quindi, soltanto la pensione, con cui doveva affrontare il sostentamento suo e della sua attuale moglie;
b) la CP_1 era divenuta titolare di una pensione INPS;
c) la aveva acquisito la piena disponibilità CP_1
pagina 3 di 6 materiale della rilevante somma di € 290.391,26, percepita a seguito della recente vendita della ex casa coniugale;
2) Poiché l'assegno divorzile doveva ritenersi di natura assistenziale, andava revocato, non essendo più la in condizioni di dover ricevere l'assegno di solidarietà postconiugale dal CP_1
Pt_1
La resistente ha replicato – oltre a varie circostanze irrilevanti ai fini della decisione perché non concernenti fatti sopravvenuti all'ultimo provvedimento del Tribunale di Pescara datato 9.7.2012, di essere titolare di una pensione di € 517,20=, che era stata costretta a vendere la casa coniugale e prendere in affitto un piccolo appartamento sito in Pescara, in Via Pisacane, n° 6, con un esborso mensile di € 450,00= (quattrocento cinquanta) comprensivo di spese, che non aveva altre proprietà e della somma incamerata con la vendita dell'immobile sito in Pescara, in Via Zara, n° 39, ex casa coniugale, gli era rimasta la residuale somma di soli € 45.000,00.
La domanda deve ritenersi parzialmente fondata per le seguenti ragioni.
Dalla dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno di imposta 2023 versata in atti dal ricorrente emerge un reddito netto annuale di € 26.600 circa pari a circa € 2.200,00 mensili, sicchè la situazione reddituale del ricorrente non può dirsi peggiorata rispetto all'epoca dell'ultimo provvedimento giurisdizionale del
9.7.2012, in cui il reddito disponibile è stato calcolato in circa € 1.800 mensili.
Può, invece, ritenersi fatto sopravvenuto migliorativo delle condizioni economiche della la CP_1 percezione, insussistente nel 2012, (circostanza pacifica perché non contestata) di una modesta pensione, che secondo quanto emerge dagli estratti di conto corrente prodotti dalla medesima, ammonta a € 612 mensili (considerata anche la tredicesima a € 663 mensili).
Altro fatto sopravvenuto, pacifico e documentato, è, inoltre, la percezione del prezzo di vendita dell'ex casa coniugale, di proprietà della , di € 290.391,26. CP_1
Su tale aspetto va osservato quanto segue:
1) non può apprezzarsi in favore della l'asserita residua disponibilità di soli € 45.000,00, in CP_1 quanto la resistente, omettendo di specificare le ragioni della spesa della differenza (di circa €
145.000) e di depositare la documentazione comprovante i relativi esborsi, malgrado la disposizione di cui all'art.473 bis.12 comma 3 c.p.c. e il relativo ordine del giudice relatore, si è sottratta al dovere di leale collaborazione di cui all'art.473 bis.18 c.p.c.; l'unico dato che si può prendere in considerazione è, perciò, che il 26.3.2024 l'odierna resistente ha ricevuto la predetta somma di € 290.391,26 (di cui € 8.540,00 da pagare quale provvigione in favore dell'agente immobiliare, come emerge dall'atto di vendita versato in atti); pagina 4 di 6 2) si tratta, però, di miglioramento in termini di disponibilità finanziaria che corrisponde alla perdita patrimoniale di pari valore, nell'ambito di un'operazione economica certamente opportuna, perché consente alla , nata nel 1941, di disporre nell'immediatezza di liquidità CP_1 in caso di necessità, ma che sotto l'aspetto strettamente economico è sostanzialmente neutra, anche perché la resistente è ora tenuta a pagare un canone di locazione di € 430,00 mensili e vive in un appartamento che non è di sua proprietà, con il rischio di doversi trasferire alla scadenza contrattuale, e che peraltro è più piccolo di quello che ha venduto (3 vanni anziché 5); in sostanza è vero che ora può contare su una consistente disponibilità finanziaria ma ciò è derivato da un suo sacrificio, sicchè tale fatto sopravenuto può considerarsi solo in parte ai fini dell'accoglimento della domanda in esame.
Poiché, in difetto di qualsiasi specificazione nell'accordo di divorzio sulla natura compensativa- perequativa dell'assegno divorzile, il medesimo deve ritenersi di natura assistenziale, la domanda va accolta solo parzialmente riducendo l'assegno in questione, in virtù di quanto esposto sul parziale miglioramento della condizione economica della resistente, ad attuali € 200,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accogliendo parzialmente la domanda del ricorrente, riduce, con decorrenza dal giugno 2024 e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal giugno 2025, a € 200,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile dovuto dal ricorrente in favore della resistente;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 25 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Carmine Di Fulvio Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 5 di 6 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice Relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1896/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOREDANA DI Parte_1 C.F._1
MARCO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIO Controparte_1 C.F._2
ARGENTIERI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 20.6.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 [...] formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“ voglia disporre la revoca dell'assegno di divorzio stabilito a carico di nella sentenza Parte_1 di divorzio n. 1747/2003 pronunciata dal Tribunale di Pescara il 25/11/2003, con effetto a partire dalla data della presente domanda, a seguito delle sopraggiunte descritte innovazioni che determinano il venir meno dei presupposti dell'assegno stabiliti in sede di divorzio e l'estinzione del diritto della beneficiaria alla sua conservazione.
Con vittoria di spese e compensi di lite. “.
La resistente si è costituita in giudizio con apposita comparsa di risposta nella quale ha reso le seguenti conclusioni:
“ A) Rigettare integralmente la domanda del ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
B) Accertare e dichiarare, che il Geom. non ha provveduto ad aggiornare l'assegno Parte_1 divorzile così come previsto al punto Sub “B” della Sentenza di divorzio n° 1747/2003, resa dal
Tribunale ordinario di Pescara e depositata il 25/11/2003 e per l'effetto stabilire che l'assegno divorzile della SI.ra , rivalutato come per legge, oggi è pari ad € 520,52= Controparte_1
(rivalutazione dal 29/10/2004, un anno dalla comparizione Presidenziale, al 31/08/2024);
C) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la SI.ra ha maturato tutte le somme così CP_1 come calcolate secondo gli indici ISTAT al 75% dell'assegno divorzile, oltre gli interessi legale a far data dal 29/10/2004 al 31/08/2024 e, per l'effetto, condannare il Geom. al pagamento Parte_1 in favore della SI.ra della complessiva somma di € 32.096,85= segnatamente: € Controparte_1
17.542,24= per l'assegno rivalutato ed € 14.554,61= per gli interessi maturati;
D) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario “.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, le parti hanno così precisato le conclusioni: parte ricorrente
“ 1) Accertare e dichiarare la sopravvenienza delle modifiche delle condizioni economiche degli ex coniugi e , come indicate nel ricorso introduttivo, e la decadenza dei Parte_1 Controparte_1 presupposti del diritto della beneficiaria SI.ra alla conservazione dell'assegno Controparte_1 divorzile stabilito a carico del ricorrente nella sentenza n. 1747/2003 R.G. Tribunale di Pescara e per
l'effetto, dichiararne la revoca;
2) In subordine, ridurre l'assegno divorzile nella misura che si indica
pagina 2 di 6 in € 100,00 mensili;
3) Condannare la SI.ra alle spese ed onorario del presente Controparte_1 giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per Legge “: parte resistente:
“ A) Rigettare integralmente la domanda del ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
B) Accertare e dichiarare, che il Geom. non ha Parte_1 provveduto ad aggiornare l'assegno divorzile così come previsto al punto Sub “B” della Sentenza di divorzio n° 1747/2003, resa dal Tribunale ordinario di Pescara e depositata il 25/11/2003 e per
l'effetto stabilire che l'assegno divorzile della SI.ra , rivalutato come per legge, Controparte_1 oggi è pari ad € 463,09= (rivalutazione dal 29/10/2019, al 31/09/2024); C) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario;
“.
…………
Va anzitutto premesso che nel corso della prima udienza del 21.11.2024 il ricorrente ha offerto il pagamento alla controparte della somma di € 1.905,20, mediante assegno circolare, a titolo pagamento arretrati indicizzazioni Istat degli ultimi 5 anni, il difensore della resistente ha ricevuto detto assegno per conto della propria assistita, tacitando la relativa pretesa, e in riferimento alla relativa domanda riconvenzionale i difensori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
successivamente in sede di precisazione delle conclusioni le parti non hanno reiterato la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la parte resistente non ha riproposto la domanda riconvenzionale, che deve, quindi, ritenersi rinunciata.
Ciò premesso e venendo alla domanda del ricorrente, a sostegno della stessa il ha Pt_1 sostanzialmente dedotto che:
1) Dopo l'ultimo provvedimento del Tribunale di Pescara in data 9.7.2012, con cui, successivamente alla riduzione a € 300,00 mensili disposta con precedente decreto del
14.1.2008, era stata ripristinata l'originaria misura di € 400,00 dell'assegno divorzile originariamente riconosciuto in favore della con sentenza di divorzio del 25.11.2003 CP_1 erano sopravvenuti i seguenti fatti rilevanti ai fini della revoca dell'assegno divorzile: a) si era nuovamente manifestata una contrazione reddituale determinata dalla dismissione dell'attività di amministratore di condominio, col conseguente venir meno dell'introito che ne proveniva e che aveva determinato l'aumento dell'assegno; l ricorrente percepiva, quindi, soltanto la pensione, con cui doveva affrontare il sostentamento suo e della sua attuale moglie;
b) la CP_1 era divenuta titolare di una pensione INPS;
c) la aveva acquisito la piena disponibilità CP_1
pagina 3 di 6 materiale della rilevante somma di € 290.391,26, percepita a seguito della recente vendita della ex casa coniugale;
2) Poiché l'assegno divorzile doveva ritenersi di natura assistenziale, andava revocato, non essendo più la in condizioni di dover ricevere l'assegno di solidarietà postconiugale dal CP_1
Pt_1
La resistente ha replicato – oltre a varie circostanze irrilevanti ai fini della decisione perché non concernenti fatti sopravvenuti all'ultimo provvedimento del Tribunale di Pescara datato 9.7.2012, di essere titolare di una pensione di € 517,20=, che era stata costretta a vendere la casa coniugale e prendere in affitto un piccolo appartamento sito in Pescara, in Via Pisacane, n° 6, con un esborso mensile di € 450,00= (quattrocento cinquanta) comprensivo di spese, che non aveva altre proprietà e della somma incamerata con la vendita dell'immobile sito in Pescara, in Via Zara, n° 39, ex casa coniugale, gli era rimasta la residuale somma di soli € 45.000,00.
La domanda deve ritenersi parzialmente fondata per le seguenti ragioni.
Dalla dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno di imposta 2023 versata in atti dal ricorrente emerge un reddito netto annuale di € 26.600 circa pari a circa € 2.200,00 mensili, sicchè la situazione reddituale del ricorrente non può dirsi peggiorata rispetto all'epoca dell'ultimo provvedimento giurisdizionale del
9.7.2012, in cui il reddito disponibile è stato calcolato in circa € 1.800 mensili.
Può, invece, ritenersi fatto sopravvenuto migliorativo delle condizioni economiche della la CP_1 percezione, insussistente nel 2012, (circostanza pacifica perché non contestata) di una modesta pensione, che secondo quanto emerge dagli estratti di conto corrente prodotti dalla medesima, ammonta a € 612 mensili (considerata anche la tredicesima a € 663 mensili).
Altro fatto sopravvenuto, pacifico e documentato, è, inoltre, la percezione del prezzo di vendita dell'ex casa coniugale, di proprietà della , di € 290.391,26. CP_1
Su tale aspetto va osservato quanto segue:
1) non può apprezzarsi in favore della l'asserita residua disponibilità di soli € 45.000,00, in CP_1 quanto la resistente, omettendo di specificare le ragioni della spesa della differenza (di circa €
145.000) e di depositare la documentazione comprovante i relativi esborsi, malgrado la disposizione di cui all'art.473 bis.12 comma 3 c.p.c. e il relativo ordine del giudice relatore, si è sottratta al dovere di leale collaborazione di cui all'art.473 bis.18 c.p.c.; l'unico dato che si può prendere in considerazione è, perciò, che il 26.3.2024 l'odierna resistente ha ricevuto la predetta somma di € 290.391,26 (di cui € 8.540,00 da pagare quale provvigione in favore dell'agente immobiliare, come emerge dall'atto di vendita versato in atti); pagina 4 di 6 2) si tratta, però, di miglioramento in termini di disponibilità finanziaria che corrisponde alla perdita patrimoniale di pari valore, nell'ambito di un'operazione economica certamente opportuna, perché consente alla , nata nel 1941, di disporre nell'immediatezza di liquidità CP_1 in caso di necessità, ma che sotto l'aspetto strettamente economico è sostanzialmente neutra, anche perché la resistente è ora tenuta a pagare un canone di locazione di € 430,00 mensili e vive in un appartamento che non è di sua proprietà, con il rischio di doversi trasferire alla scadenza contrattuale, e che peraltro è più piccolo di quello che ha venduto (3 vanni anziché 5); in sostanza è vero che ora può contare su una consistente disponibilità finanziaria ma ciò è derivato da un suo sacrificio, sicchè tale fatto sopravenuto può considerarsi solo in parte ai fini dell'accoglimento della domanda in esame.
Poiché, in difetto di qualsiasi specificazione nell'accordo di divorzio sulla natura compensativa- perequativa dell'assegno divorzile, il medesimo deve ritenersi di natura assistenziale, la domanda va accolta solo parzialmente riducendo l'assegno in questione, in virtù di quanto esposto sul parziale miglioramento della condizione economica della resistente, ad attuali € 200,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accogliendo parzialmente la domanda del ricorrente, riduce, con decorrenza dal giugno 2024 e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal giugno 2025, a € 200,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile dovuto dal ricorrente in favore della resistente;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 25 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Carmine Di Fulvio Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 5 di 6 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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