Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/04/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
171/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 171/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente Parte_1 C.F._1 in Sant'Antonio Abate (NA) alla via Casa Varone n. 190, rappresentato e difeso giusta procura in calce dall'avv. Maria Attianese ed elettivamente domiciliato unitamente al difensore presso lo studio legale D&P - D'Alessio & Partners Avvocati in Nocera Inferiore alla via Nicotera 51
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t., C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Perillo, giusta procura in atti, e con quest'ultimo elettivamente domiciliato in Sant'Antonio Abate, Piazza Don Mosè Mascolo, presso l'Avvocatura del Comune
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 22.01.1015.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione n. prot. 40069 del 23.11.2022 notificata in data 12.12.2022, ai sensi dell'art. 3 del R.D.
14 aprile 1910 n. 639, con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro
4.840,00 a titolo di indennità di occupazione per il periodo intercorrente tra il 31.11.2012 ed il
30.11.2022.
In particolare, allegava di essere proprietario dell'immobile sito in Sant'Antonio Abate alla via Casa
Varone n. 190, identificato al catasto al foglio 7 p.lla 1901; che in seguito al sopralluogo del 9.09.1998 era stata accertata la presenza di un piccolo manufatto abusivo insistente sulla menzionata particella,
1
che in data 06.10.1998, era stata emessa dal comune di Sant'Antonio Abate l'ordinanza n. 148 prot. 3225/1998, con la quale era stata intimata la demolizione del manufatto abusivo con contestuale avviso che, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, l'immobile sarebbe stato acquisito al patrimonio comunale;
che avverso detta ordinanza era stato proposto ricorso al TAR Campania, delle cui sorti il ricorrente non aveva avuto più alcuna contezza a causa del decesso del difensore;
che, sebbene l'immobile fosse ancora sequestrato, veniva acquisito al patrimonio del comune, unitamente all'area di sedime;
che, in seguito alla notifica dell'ingiunzione, al sol fine di non perdere il beneficio della rateizzazione, il ricorrente aveva provveduto a versare la prima rata di euro 480,00.
Pertanto, impugnava l'ingiunzione lamentando l'inesistenza del titolo, l'illegittimità della stessa, la prescrizione del diritto e l'arbitraria determinazione delle somme;
in subordine, chiedeva di accertare l'intervenuto riacquisto per usucapione assegnando un congruo termine, non inferiore a 90 giorni, per la demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Con decreto depositato in data 09.02.2023, dato atto che il giudizio andava introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 150/2011, veniva fissata l'udienza di trattazione onerando parte ricorrente della notifica del ricorso e del decreto alla controparte nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., invitando il convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata con l'avvertimento che la costituzione oltre i predetti termini avrebbe implicato le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c..
Con comparsa depositata in data 20.09.2023, si costituiva il Controparte_1
deducendo che l'atto contestato, protocollato con n. 40069 del 23.11.2022, non era un'ingiunzione di pagamento ma un “avviso attivazione procedura per riscossione coattiva entrate patrimoniali”, eccependo così la nullità del ricorso;
ancora, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre i termini di legge. Nel merito, poi, contestava integralmente i motivi di opposizione sollevati dall'istante, concludendo per il rigetto integrale della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 20.02.2024 veniva accolta l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte attrice atteso che l'ordinanza del 13.10.2023 - con la quale erano stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. con decorrenza dal 18.10.2023 - non era mai stata comunicata alle parti;
pertanto, assegnati nuovamente i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., veniva rigettata la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza depositata in data 23.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025, la causa veniva riservata per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
2 Tanto premesso in punto di fatto, il provvedimento del n. 40069 del Controparte_1
23.11.2022, avente ad oggetto il pagamento di euro 4.840,00 a titolo di indennità di occupazione dei beni per cui è causa, preannunciante l'avvio del procedimento di riscossione coattiva, costituisce un'ingiunzione di pagamento. Esso si pone a monte della procedura di riscossione coattiva in quanto volto, da un lato, ad agevolare il recupero delle entrate patrimoniali dello Stato mediante precostituzione di un titolo esecutivo, e, d'altro lato, a garantire al soggetto insolvente (mediante congruo avvertimento) il reperimento della provvista necessaria (con eventuali benefici di rateizzazione). Detta ingiunzione ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta, e nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere probatorio assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto in tutto o in parte il diritto di recupero così azionato, sicché la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto
(così Cass. civ. 19194/2006 e 14812/2010).
Dunque, priva di pregio è l'eccezione preliminare del comune secondo cui l'atto notificato non costituirebbe un'ingiunzione di pagamento come tale impugnabile. È opportuno, poi, precisare - alla luce delle considerazioni esposte dal comune nella memoria istruttoria I termine - che l'adesione dell'istante al beneficio della rateizzazione non preclude al medesimo di sollevare contestazioni relative all'an debeatur della pretesa.
Ancora, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Qualificata l'azione come opposizione all'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, va affermato conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che - già nella vigenza dell'art. 3 del R.D. n. 639 del 1910 nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2011 (che rinvia unicamente alle norme sul rito ordinario di cognizione) - il termine ivi previsto di 30 giorni non assumeva carattere perentorio, in difetto di espressa previsione normativa in tal senso, e pertanto il suo decorso non precludeva l'opposizione di merito per contestare l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria (Cass. 26 novembre 1981, n. 6292; 28 febbraio
1996, n. 1571; 18 settembre 2003, n. 13751; Cassazione civile sez. I, 14/03/2007, n.5923). Dunque, in mancanza della previsione di un termine, l'opposizione ben può essere fatta valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3 Passando ad analizzare i motivi di opposizione, con il primo l'istante ha dedotto che il comune di
Sant'Antonio Abate ha provveduto ad acquisire l'immobile abusivo e la relativa area di sedime al patrimonio dello Stato, benché il bene fosse sottoposto a sequestro e fosse, dunque, precluso all' provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. Pt_1
In sostanza, l' ha contestato lo stesso presupposto per la determinazione Pt_1
dell'indennità di occupazione in questione;
il motivo è infondato deve essere rigettato.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione depositata dal convenuto, si evince che con ordinanza n. 148 prot. 3225/1998 veniva ordinata la demolizione del manufatto abusivo, con l'avvertimento che in mancanza il bene e l'area di sedime sarebbero stati acquisiti al patrimonio del comune, chiedendo altresì il dissequestro del bene;
che, con ordinanza n. 3228 n. prot. 7031 del
27.03.2002, attesa l'inottemperanza all'ordine di demolizione, i beni venivano acquisiti al patrimonio del comune.
Tanto premesso, la circostanza dedotta dall'attore - ovvero di non aver potuto provvedere alla demolizione essendo il bene sottoposto a sequestro penale - non è tale da giustificare l'inottemperanza all'ordine di demolizione. Si osserva, infatti che “il profilo amministrativo e quello penalistico, entrambi connessi e conseguenti alla realizzazione di opere abusive, operano su distinti piani e secondo diverse cadenze temporali, potendo l'azione amministrativa o quella del privato, per quel che riguarda l'effettiva rimozione del manufatto abusivo, essere poste in essere a conclusione della fase processuale penale o prendendo le iniziative occorrenti per il dissequestro dell'immobile. Ne discende che devono qualificarsi legittimi i provvedimenti demolitori e acquisitivi emessi dall'Amministrazione Comunale anche in pendenza di sequestro penale sul manufatto abusivo, non costituendo tale evenienza un impedimento assoluto alla demolizione. Invero, il sequestro penale di un immobile abusivo non esclude di per sé la possibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive, così come, per contro, non giustifica l'inerzia del privato dettata dal mero rispetto delle esigenze processuali che possono averlo determinato. Il privato, che voglia evitare l'effetto ablatorio connesso ope legis alla scadenza del termine per ottemperare all'ordine demolitorio dell'abuso perpetrato, pertanto, deve sollecitare all'autorità giudiziaria il dissequestro, secondo la procedura prevista dall'art. 85 disp. att. c.p.p., allo scopo di poter provvedere direttamente all'eliminazione”
(cfr. T.A.R. Napoli, Campania, sez. VI, 02/03/2023, n.1350).
Dunque, soltanto il rigetto dell'istanza di dissequestro, di cui nella specie non vi è prova (invero non vi è prova neppure che l' si sia attivato per richiedere il dissequestro del bene al fine di dare Pt_1 esecuzione all'ordine di demolizione), potrebbe inibire l'ordine di demolizione e/o l'avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale.
Per tali ragioni, il motivo va disatteso.
4 Con il secondo motivo di opposizione, l' ha dedotto l'inapplicabilità del procedimento di cui Pt_1 al R.D. 639/1910 all'indennità di occupazione in quanto, avendo natura risarcitoria, il relativo credito non presenta le caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità.
Il motivo è infondato.
Infatti, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “lo speciale procedimento disciplinato dal
r.d. n. 639 cit. è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti
(Cass.,Sez. Un. , 25 maggio 2009, n. 11992 e successive conformi;
fra le più recenti, Cass. Sez. 3, 5 novembre 2024, n. 28447)” (cfr. Cassazione civile sez. un., 01/02/2025, n.2448). La medesima sentenza ha precisato che il credito certo e liquido che l'Amministrazione può pretendere con l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 cit. è quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, come si evince dalla lettura dell'avviso n. 40069 del
23.11.2022, l'indennità è stata determinata sulla scorta delle delibere della giunta regionale n. 80/2018
e n. 168/2018, con le quali è stata stabilita l'applicazione di una indennità di occupazione da corrispondere nella misura di euro 40,00 per ogni edificio abusivo e per ogni mese.
Ne consegue, allora, l'infondatezza della censura con assorbimento anche del quarto motivo con cui si contesta l'arbitraria determinazione delle somme, risultando in realtà indicate le modalità di calcolo in riferimento ai parametri fissati dalle menzionate delibere regionali e ai parametri OMI.
Con il terzo motivo di opposizione, l'istante ha eccepito l'intervenuta prescrizione con riguardo all'indennità di occupazione richiesta per il periodo indicato (dal 30.11.2012 al 30.11.2022), in quanto in applicazione del termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di acquisizione del bene al patrimonio del comune e in assenza di atti interruttivi, il diritto si è prescritto per le annualità dal 2012 al 2017.
La censura è fondata, come tra l'altro riconosciuto anche dal che ha dedotto quanto segue CP_1
“la Giunta Comunale di S. Antonio Abate, con la Deliberazione n.224 del 26.09.2023, ha ridotto il periodo per il quale richiedere l'indennità di occupazione degli immobili abusivi da dieci a cinque anni. Ed infatti, con l'anzidetto provvedimento, ha deliberato di: “precisare, a rettifica delle deliberazioni di Giunta Comunale nn.80/2018 e 168/2018 sul punto, che la procedura di riscossione delle indennità di occupazione degli immobili abusivi acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio de è assoggettata ad un termine di prescrizione pari a cinque anni decorrenti CP_1 dalla data di acquisizione di diritto dell'immobile abusivo al patrimonio del fatte salve CP_1
5 interruzioni ai sensi di legge”; “demandare al Dirigente del Settore Tecnico l'attivazione delle procedure di recupero del pregresso fin qui maturato tenendo conto del suddetto termine prescrizionale. Conseguentemente, gli uffici comunali competenti hanno rideterminato gli importi dovuti, come comunicato con la nota prot. n. 38142 del 06.11.2023” (cfr. memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c. I termine).
Pertanto, essendo stato il bene acquisito al patrimonio del comune con ordinanza n. 3228 n. prot. 7031 del 27.03.2002 ed essendo stato notificato l'avviso n. 40069 del 23.11.2022 in data 12.12.2022 (data di perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, come pacificamente emerge dalle allegazioni delle parti), il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. è decorso per il periodo anteriore al quinquennio dalla notifica dell'avviso n. 40069 del 23.11.2022. Ne consegue, allora, la legittimità della pretesa fatta valere con il predetto avviso per l'occupazione risalente al periodo dal 12.12.2017 al 12.12.2022.
Da ultimo, va analizzata la domanda subordinata di usucapione.
In particolare, l' ha dedotto di essere sempre rimasto nel possesso dell'immobile e, dunque, ha Pt_1 chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuto riacquisto del bene per usucapione.
La domanda va disattesa.
Si osserva che, analogamente a quanto affermato nelle ipotesi di espropriazione per pubblica utilità
(cfr. Cass. civ. sent. n. 651, 12/01/2023), “in ipotesi di confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, acquisita a titolo originario al patrimonio comunale la proprietà dell'immobile abusivo, non demolito nel termine di legge, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 c.c.” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 01/08/2024, n.21672).
Dunque, solo attraverso un atto di mutamento della detenzione in possesso, ai sensi del comma secondo dell'art. 1141 cod. civ., l'ex proprietario spogliato potrebbe iniziare a rivestire la qualità di possessore, ma detta evenienza nella fattispecie in esame non risulta essere stata addotta.
Da ciò consegue l'infondatezza della domanda subordinata.
In definitiva, l'opposizione va accolta solo parzialmente con riguardo al motivo relativo alla prescrizione, mentre vanno disattesi tutti gli ulteriori motivi sollevati nonché la domanda subordinata di usucapione.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono essere compensate nella misura del 50% mentre per la restante parte sono poste a carico del si liquidano in dispositivo in applicazione del CP_1
6 DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra euro 1.100,00 e 5.200,00), tenuto conto dell'attività concretamente espletata, della natura documentale della controversia e della non particolare complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione n. prot. Parte_1
40069 del 23.11.2022 notificata in data 12.12.2022 e per l'effetto dichiara non dovute dall'opponente al comune di Sant'Antonio Abate le somme richieste a titolo di indennità di occupazione dal 30.11.2012 al 12.12.2017;
2) rigetta gli ulteriori motivi di opposizione e rigetta la domanda subordinata di usucapione;
3) compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna il in Controparte_1
persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di della restante parte che si Parte_1
liquida in euro 62,50 per spese ed euro 639,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Maria
Attianese dichiaratasi antistataria.
Torre Annunziata, 28.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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