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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10171/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10171/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Buccino n. 367/18, pubblicata l'08/10/18
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, con i quali è elettivamente domiciliata in Baronissi
(SA), al Corso Garibaldi n. 160, presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Landi, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Imperiale, presso il cui studio è Controparte_1
elett.te domiciliato in San Gregorio Magno (SA), alla via Madonna di Loreto n. 34, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in primo grado
APPELLATO
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 25/10/17, conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Buccino, la esponendo di aver stipulato con la Parte_1 convenuta, in data 25/07/06, il contratto di prestito personale finalizzato n. 5571554 per l'importo complessivo di € 25.896,60, da rimborsare in 60 rate mensili di € 431,61 ciascuna, con TAN del
7,75% e TAEG dell'8,03%, nonché € 734,00 per costi assicurativi;
che il TAN ed il TAEG indicati in contratto erano difformi da quelli applicati, sicchè, ai sensi dell'art. 125bis T.U.B., andavano applicati i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B.; che i tassi applicati superavano la soglia usuraria ex l. n. 108/96, con conseguente eliminazione degli interessi ex art. 1815, co. 2, c.c.
pagina 1 di 7 Chiedeva, quindi, accertarsi la nullità parziale del contratto di finanziamento per indeterminatezza del TAEG e/o del TAN, nonché per l'applicazione di interessi usurari, e, per l'effetto, condannarsi la alla restituzione della somma complessiva di € 4.900,00, con vittoria di Parte_1
spese giudiziali.
Si costituiva la la quale, assumendo l'infondatezza delle avverse deduzioni, Parte_1
concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Disposta ed espletata CTU, con sentenza n. 367/18, emessa il 05/10/18 e pubblicata l'08/10/18, il
Giudice di Pace di Buccino, accertata la nullità parziale del contratto per divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato, condannava la al pagamento, in favore Pt_1 Parte_1 dell'attore, della somma di € 3.122,17 oltre interessi dalla domanda, nonché al pagamento delle spese giudiziali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con citazione notificata il Parte_1
16/11/18, chiedendo che, in riforma della stessa, venissero rigettate le domande proposte da controparte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 12/02/19, si costituiva , il quale chiedeva Controparte_1 dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, rigettarsi lo stesso, in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese giudiziali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'appello in relazione al novellato art. 342 c.p.c.
Invero, la predetta norma, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal D.L. n.
83/12, conv. in L. n. 134/12, statuisce che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., invece, si limitava semplicemente a prevedere che l'atto di appello dovesse contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., “l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione”. La predetta riforma sembra aver invece accentuato il rigore formale dell'atto di appello, avendo delineato in maniera più dettagliata il contenuto di tale atto.
pagina 2 di 7 Nella giurisprudenza, soprattutto di merito, ed in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine all'ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica, pervenendo ad un approdo sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione di “specificità dei motivi” di cui alla precedente formulazione delle predette norme.
In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017, secondo cui, peraltro, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. 3 c.p.c., è applicabile anche all'inosservanza dei requisiti dell'atto di appello di cui all'art. 342; Cass. n. 23291/2016).
Pertanto, secondo le Sezioni Unite, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di pagina 3 di 7 corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia.
In definitiva, riprendendo principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al testo precedente la riforma del 2012, si assume che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa (Cass. n.
4695/17; Cass. n. 18932/16; Cass. n. 22502/14).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che la si è attenuta Parte_1
al novellato art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante ha riportato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare, ha contrapposto alle singole argomentazioni poste dal giudice di prime cure delle deduzioni astrattamente idonee, in punto di fatto e di diritto, a scalfirne il fondamento giuridico, e ha suggerito quali modifiche avrebbero dovuto essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione delle circostanze di fatto sottese alla vicenda in esame ed alle prospettate violazioni di legge.
Venendo al merito, dalla CTU espletata in primo grado è emerso che, tenendo conto anche delle spese assicurative, il TAEG effettivamente applicato è pari al 9,69%, ed è quindi superiore a quello dell'8,03% indicato nel contratto di finanziamento oggetto di causa.
Da tale divergenza il giudice di pace ha fatto discendere, in applicazione dell'art. 124 T.U.B., la sostituzione degli interessi pattuiti con quelli previsti dal co. 7 dell'art. 117 T.U.B., pervenendo ad una differenza di interessi versati dal mutuatario, ma non dovuti, pari ad € 3.122,45, secondo i calcoli operati dallo stesso CTU. Ne è conseguita la condanna dell'odierna appellante alla restituzione della predetta somma.
A sostegno del gravame, la società appellante ha dedotto: 1) l'erronea inclusione nel calcolo del
TAEG delle spese assicurative, essendo queste del tutto facoltative, come si desumerebbe dalla documentazione già prodotta in primo grado;
2) in ogni caso, la non applicabilità al contratto di finanziamento in esame, in quanto stipulato nel 2006, dell'art. 125bis T.U.B., entrato in vigore nel
2010.
pagina 4 di 7 Il secondo motivo di appello è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento del primo motivo.
La divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato, riscontrata dal CTU ipotizzando l'inclusione nel TAEG delle spese assicurative, non rileva nel caso in esame, in quanto non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/09/10, né quella di cui all'art. 125bis, co. 7, del medesimo
T.U.B.
E, infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire, pari ad € 30.987,41, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al prestito in esame, stipulato il 25/07/06.
E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
pagina 5 di 7 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/21,
n. 4597/23).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il TAN, il che è stato escluso dalla CTU espletata in primo grado), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117 T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass.
n. 4597/23): nel caso di specie, tuttavia, l'appellato non ha formulato alcuna domanda risarcitoria fondata sull'asserita responsabilità precontrattuale o contrattuale della e non Parte_1 ha neppure allegato di essere stato indotto, a causa dell'errata informazione sul TAEG, a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
Alla luce delle anzidette considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta dal nei confronti della società CP_1
appellante.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, in ragione dei contrasti sussistenti nella giurisprudenza di merito e dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di TAEG/ISC nelle more del presente giudizio. Le spese di CTU vanno poste, però, in via integrale a carico del in quanto soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10171/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone quelle di CTU interamente a carico di . Controparte_1
Salerno, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10171/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Buccino n. 367/18, pubblicata l'08/10/18
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, con i quali è elettivamente domiciliata in Baronissi
(SA), al Corso Garibaldi n. 160, presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Landi, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Imperiale, presso il cui studio è Controparte_1
elett.te domiciliato in San Gregorio Magno (SA), alla via Madonna di Loreto n. 34, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in primo grado
APPELLATO
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 25/10/17, conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Buccino, la esponendo di aver stipulato con la Parte_1 convenuta, in data 25/07/06, il contratto di prestito personale finalizzato n. 5571554 per l'importo complessivo di € 25.896,60, da rimborsare in 60 rate mensili di € 431,61 ciascuna, con TAN del
7,75% e TAEG dell'8,03%, nonché € 734,00 per costi assicurativi;
che il TAN ed il TAEG indicati in contratto erano difformi da quelli applicati, sicchè, ai sensi dell'art. 125bis T.U.B., andavano applicati i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B.; che i tassi applicati superavano la soglia usuraria ex l. n. 108/96, con conseguente eliminazione degli interessi ex art. 1815, co. 2, c.c.
pagina 1 di 7 Chiedeva, quindi, accertarsi la nullità parziale del contratto di finanziamento per indeterminatezza del TAEG e/o del TAN, nonché per l'applicazione di interessi usurari, e, per l'effetto, condannarsi la alla restituzione della somma complessiva di € 4.900,00, con vittoria di Parte_1
spese giudiziali.
Si costituiva la la quale, assumendo l'infondatezza delle avverse deduzioni, Parte_1
concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Disposta ed espletata CTU, con sentenza n. 367/18, emessa il 05/10/18 e pubblicata l'08/10/18, il
Giudice di Pace di Buccino, accertata la nullità parziale del contratto per divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato, condannava la al pagamento, in favore Pt_1 Parte_1 dell'attore, della somma di € 3.122,17 oltre interessi dalla domanda, nonché al pagamento delle spese giudiziali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con citazione notificata il Parte_1
16/11/18, chiedendo che, in riforma della stessa, venissero rigettate le domande proposte da controparte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 12/02/19, si costituiva , il quale chiedeva Controparte_1 dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, rigettarsi lo stesso, in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese giudiziali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'appello in relazione al novellato art. 342 c.p.c.
Invero, la predetta norma, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal D.L. n.
83/12, conv. in L. n. 134/12, statuisce che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., invece, si limitava semplicemente a prevedere che l'atto di appello dovesse contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., “l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione”. La predetta riforma sembra aver invece accentuato il rigore formale dell'atto di appello, avendo delineato in maniera più dettagliata il contenuto di tale atto.
pagina 2 di 7 Nella giurisprudenza, soprattutto di merito, ed in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine all'ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica, pervenendo ad un approdo sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione di “specificità dei motivi” di cui alla precedente formulazione delle predette norme.
In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017, secondo cui, peraltro, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. 3 c.p.c., è applicabile anche all'inosservanza dei requisiti dell'atto di appello di cui all'art. 342; Cass. n. 23291/2016).
Pertanto, secondo le Sezioni Unite, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di pagina 3 di 7 corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia.
In definitiva, riprendendo principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al testo precedente la riforma del 2012, si assume che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa (Cass. n.
4695/17; Cass. n. 18932/16; Cass. n. 22502/14).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che la si è attenuta Parte_1
al novellato art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante ha riportato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare, ha contrapposto alle singole argomentazioni poste dal giudice di prime cure delle deduzioni astrattamente idonee, in punto di fatto e di diritto, a scalfirne il fondamento giuridico, e ha suggerito quali modifiche avrebbero dovuto essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione delle circostanze di fatto sottese alla vicenda in esame ed alle prospettate violazioni di legge.
Venendo al merito, dalla CTU espletata in primo grado è emerso che, tenendo conto anche delle spese assicurative, il TAEG effettivamente applicato è pari al 9,69%, ed è quindi superiore a quello dell'8,03% indicato nel contratto di finanziamento oggetto di causa.
Da tale divergenza il giudice di pace ha fatto discendere, in applicazione dell'art. 124 T.U.B., la sostituzione degli interessi pattuiti con quelli previsti dal co. 7 dell'art. 117 T.U.B., pervenendo ad una differenza di interessi versati dal mutuatario, ma non dovuti, pari ad € 3.122,45, secondo i calcoli operati dallo stesso CTU. Ne è conseguita la condanna dell'odierna appellante alla restituzione della predetta somma.
A sostegno del gravame, la società appellante ha dedotto: 1) l'erronea inclusione nel calcolo del
TAEG delle spese assicurative, essendo queste del tutto facoltative, come si desumerebbe dalla documentazione già prodotta in primo grado;
2) in ogni caso, la non applicabilità al contratto di finanziamento in esame, in quanto stipulato nel 2006, dell'art. 125bis T.U.B., entrato in vigore nel
2010.
pagina 4 di 7 Il secondo motivo di appello è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento del primo motivo.
La divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato, riscontrata dal CTU ipotizzando l'inclusione nel TAEG delle spese assicurative, non rileva nel caso in esame, in quanto non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/09/10, né quella di cui all'art. 125bis, co. 7, del medesimo
T.U.B.
E, infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire, pari ad € 30.987,41, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al prestito in esame, stipulato il 25/07/06.
E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
pagina 5 di 7 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/21,
n. 4597/23).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il TAN, il che è stato escluso dalla CTU espletata in primo grado), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117 T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass.
n. 4597/23): nel caso di specie, tuttavia, l'appellato non ha formulato alcuna domanda risarcitoria fondata sull'asserita responsabilità precontrattuale o contrattuale della e non Parte_1 ha neppure allegato di essere stato indotto, a causa dell'errata informazione sul TAEG, a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
Alla luce delle anzidette considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta dal nei confronti della società CP_1
appellante.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, in ragione dei contrasti sussistenti nella giurisprudenza di merito e dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di TAEG/ISC nelle more del presente giudizio. Le spese di CTU vanno poste, però, in via integrale a carico del in quanto soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10171/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone quelle di CTU interamente a carico di . Controparte_1
Salerno, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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