Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 678
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Sentenza 14 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Salerno, Prima Sezione Civile, dal Giudice dott. Cesare Taraschi, riguarda un appello proposto da una banca contro una sentenza del Giudice di Pace di Buccino. L'appellante contestava la decisione di primo grado che aveva accertato la nullità parziale di un contratto di prestito per divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato, condannandola a restituire una somma al mutuatario. Quest'ultimo, nel suo atto di citazione, sosteneva che i tassi applicati superassero la soglia usuraria, invocando l'applicazione di tassi sostitutivi.

Il Giudice ha ritenuto ammissibile l'appello, evidenziando che l'appellante aveva rispettato i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. Nel merito, ha accolto l'appello, ritenendo che la divergenza tra TAEG pattuito e applicato non fosse rilevante, poiché il contratto era stato stipulato prima dell'entrata in vigore della normativa che prevedeva sanzioni per errata indicazione del TAEG. Ha quindi rigettato la domanda del mutuatario, compensando le spese del doppio grado di giudizio e ponendo quelle di CTU a carico del soccombente. La decisione si fonda su un'interpretazione restrittiva della normativa applicabile, evidenziando la validità del contratto di finanziamento e l'assenza di responsabilità della banca per l'errata informazione sul TAEG.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 678
    Giurisdizione : Trib. Salerno
    Numero : 678
    Data del deposito : 14 febbraio 2025

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