Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/11/2024, n. 29125
CASS
Ordinanza 12 novembre 2024

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In tema di divieto di respingimento ed espulsione, deve escludersi che ricorra una vita privata e familiare, tutelabile ex art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 8 CEDU, qualora la relazione non sia autentica e connotata dagli stessi canoni di eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco cui è improntata la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio, e in particolare qualora sia fondata sulla menzogna mantenuta costantemente negli anni da uno dei due partner, non solo in ordine al suo nome ed alla sua identità, ma anche agli eventi significativi del suo passato; ne consegue che, qualora la persona non rispetti le regole fondamentali della società in cui vorrebbe inserirsi, non può positivamente apprezzarsi alcuna integrazione sociale, per la quale è necessario che la stessa si unisca non solo materialmente, ma anche moralmente alla comunità, pur mantenendo la propria identità personale e familiare, ma rendendo compatibile il proprio modus vivendi con le regole, gli usi e i costumi adottati da quella comunità.

In tema di protezione internazionale, per ritenere integrate le cause di esclusione, previste dagli artt. 10 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007, non assume valore dirimente l'esistenza di una sentenza straniera di condanna nel paese d'origine, ma la sussistenza di fondati motivi per ritenere che il richiedente abbia "commesso" il reato ostativo, dovendo il giudice procedere ad una valutazione autonoma della sussistenza del reato, facendosi carico di affrontare anche le deduzioni del richiedente, pur considerando che il fatto storico che sia intervenuta una sentenza di condanna costituisce un elemento indicativo di particolare rilievo.

Commentario1

  • 1Qualità della normazione
    Giulia Bazzoni · https://www.osservatoriosullefonti.it/

    1. Introduzione Con l'ordinanza n. 29125, depositata il 12 novembre 2024, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino albanese avverso un decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale. La pronuncia affronta questioni di particolare rilevanza nell'ambito della protezione internazionale e del diritto degli stranieri, con specifico riferimento alle cause di esclusione della protezione e ai limiti della tutela della vita privata e familiare quale motivo ostativo all'espulsione. In sintesi, la Corte ha statuito che in tema di divieto di respingimento ed espulsione deve escludersi che ricorra vita …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/11/2024, n. 29125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29125
Data del deposito : 12 novembre 2024

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