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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/07/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3611/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Anna Martelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3611/2021 promossa da:
Parte_1
(Avv. Marchetti Gabriele;
Avv. Marchetti David)
ATTORE contro
Controparte_1
(Avv. Berutto Alessandro)
CONVENUTO
e contro
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento del danno
Sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti da intendersi qui richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta, accertato che la responsabilità
del sinistro stradale per cui è causa è interamente addebitabile al conducente della vettura Fiat
Targato EF537VW di proprietà accertato che i danni patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali, presenti e futuri, subiti da in conseguenza del sinistro stradale Parte_1
ammontano a complessivi €. 86.207,80 somma comprensiva delle spese legali stragiudiziali e per
l'effetto condannare i convenuti, in solido fra di loro, ciascuno per il proprio titolo al pagamento in
favore di parte attrice della ulteriore somma già detratto l'acconto ricevuto di € 42.647,80 o della
diversa somma che sarà provata in corso di causa come dovuta o ritenuta di giustizia, a saldo del
risarcimento dei danni subiti dall'attore. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali, oltre
spese generali 15%, cap e iva di Legge, di cui fin da ora viene chiesta la distrazione a favore dei
procuratori antistatari”.
Parte attrice a fondamento delle proprie ragioni deduceva in fatto che il giorno 25.08.2020, verso le ore 19.00 circa, stava attraversando le strisce pedonale di via Italica del Comune di Camaiore,
allorquando veniva investito dall'autovettura Fiat tg. EF537VW di proprietà di Controparte_2
condotta da ed assicurata per la Rca con che i rilievi del CP_3 Controparte_1
sinistro stradale venivano effettuati dai Carabinieri della Stazione di Lido di Camaiore;
che seguito del violento urto, subiva gravi lesioni fisiche e veniva trasporto al Pronto Soccorso Parte_1
dell'Ospedale di Versilia, dove veniva ricoverato nel reparto di Rianimazione e successivamente trasferito, a causa dei gravi traumi riportati, presso l'Ospedale di Livorno UOC di Neurochirurgia;
che a causa del sinistro era costretto ad una malattia della durata complessiva di 120 giorni (di cui 30
giorni di invalidità totale, 30 giorni di invalidità parziale al 75%, 20 giorni di invalidità al 50% ed i rimanenti 40 giorni al 25%), riportava lesioni personali con postumi permanenti stimati nella misura del 20% e sosteneva spese mediche per € 2.226,00; che in data 08.08.2017 inviava lettera raccomandata con cui chiedeva a il risarcimento di tutti i danni patiti in occasione del Controparte_4
sinistro per cui è causa e, contestualmente, la invitava ad aderire alla procedura obbligatoria di negoziazione assistita, rimasta tuttavia priva di qualsivoglia riscontro;
che la compagnia assicurativa doveva, nello specifico, risarcire all'odierno attore il danno biologico permanente, quantificato in euro 69.008,40 (euro 57.507,00 con aumento del 20% per personalizzazione, dovuta all'incidenza negativa della lesione subita sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato), il danno biologico temporaneo ammontante ad euro 8.612,40 (comprensivo di aumento del 20% per personalizzazione), il danno patrimoniale di cui euro 2.266,00 sostenuti per spese mediche ed euro 5.440,00 per spese stragiudiziali, nonché il danno patrimoniale da lucro cessante per mancato godimento da parte dell'attore della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva ritualmente , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, la quale contestava solo in punto di quantum la pretesa attorea,
rappresentando di aver già corrisposto ante causam la complessiva somma di euro 43.560,00 da ritenersi satisfattiva.
In particolare, deduceva di aver riconosciuto una percentuale pari al 15% di invalidità permanente,
da ritenersi congrua anche in ragione della pregressa patologia di cui risultava interessato il ginocchio sinistro di parte attrice;
di aver riconosciuto, quanto all'inabilità temporanea 30 giorni al 100%, 30 al
75%, 15 al 50% e 15 al 25%, per una complessiva somma di euro 6.120,00, oltre ad euro 2.228,00
per spese mediche;
che non sussistevano i presupposti per una personalizzazione del danno richiesto,
in quanto non provati;
che non erano dovute le spese stragiudiziali poiché non vi era stata alcuna composizione stragiudiziale della lite e perché l'attività stragiudiziale non aveva avuto consistenza autonoma rispetto alla difesa in giudizio. Contestava altresì la fondatezza della pretesa avversaria relativa alla richiesta risarcitoria del danno da lucro cessante.
Seppur ritualmente citato, non si costituiva , il quale veniva dichiarato contumace Controparte_2
all'udienza del 16.02.2022.
Venivano depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. La causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di CTU
medica e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sul an debeatur
È pacifica, in quanto non contestata tra le odierne parti, la responsabilità di - in qualità CP_3
di conducente del mezzo investitore, tg. EF537V, ed assicurato per la Rca con Controparte_1
- nonché di in qualità di proprietario (ex art. 2054 c.c.).
[...] Controparte_2
Sul quantum debeatur
In ordine ai danni non patrimoniali lamentati dall'attore e, segnatamente, a quelli derivanti dalla
lesione all'integrità psico-fisica per effetto del sinistro stradale, si richiamano le valutazioni espresse dal CTU Dr.ssa nella consulenza medico-legale, che risultano essere complete, Persona_1
esaurienti, compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
In particolare, il CTU, dopo aver accertato la riferibilità eziologica delle lesioni patite dal danneggiato al sinistro per cui è causa, ha concluso che “sulla scorta della documentazione medica prodotta e
della visita eseguita può essere riconosciuto un periodo di danno biologico totale di giorni 30,
parziale al 75% di giorni 30, parziale al 50% di giorni 20 circa e, infine, al 25% per ulteriori giorni
20 circa”, oltre “a postumi permanenti obiettivabili incidenti sul volto e l'arto inferiore sinistro, da
intendersi quali danno biologico, quantificabili nella misura del 18%”
Premesso quanto sopra, alla luce delle condivisibili conclusioni cui è giunto il CTU, in applicazione dei parametri indicati dalle tabelle di Milano, in uso presso questo Tribunale, con riferimento alle lesioni macropermanenti ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (71
anni), il danno dallo stesso subito deve essere liquidato come di seguito indicato: Età del danneggiato alla data del sinistro 71 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.570,28
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 34%) € 1.213,90
Punto danno non patrimoniale € 4.784,18
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 41.772,00
Danno non patrimoniale risarcibile (incremento per sofferenza) € 55.975,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 7.762,50
Totale generale: € 63.737,50
Pertanto, all'attore spetta una somma pari ad euro 63.737,50, che è stata determinata applicando un incremento per sofferenza, tenuto conto della tipologia delle lesioni riportate, che hanno interessato più parti del corpo, ossia il volto e il ginocchio, e che hanno comportato la necessità di una pluralità di trattamenti medici prolungati nel tempo, anche di carattere chirurgico.
In ordine ai danni patrimoniali la CTU ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute dall'attore,
come documentate nei doc. 5 e 14 e 15 (fattura Dott. quietanzata) di parte attrice, nella Persona_2
misura di euro 2.346,00.
Da tale importo deve essere tuttavia detratto l'importo di euro 500,00 relativo alle prestazioni del
Dott. in quanto documentato con un progetto di notula, non risarcibile in conformità con Per_3 quanto affermato dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione che esclude il risarcimento in presenza di fattura e quindi a maggior ragione in presenza di una prenotula (cfr. Sent. Corte Cass. –
sez.VI civile, ordinanza n.3293/18, depositata il 12 febbraio 2018 – “la fattura non costituisce, di per
sé, prova del danno, tanto più se non é accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v.
Cass.,20.07.2015 n.15176, 19.07.2011 n.15832) e se proviene dalla stessa parte che intende
utilizzarla”).
Pertanto, le spese mediche dovranno essere risarcite nella misura di euro 1.826,00.
Sulle spese stragiudiziali
Per quanto riguarda gli onorari stragiudiziali ritiene questo Giudice che, in considerazione dell'attività
svolta dal professionista in tale fase, consistita nello studio della pratica, nell'invio della lettera di messa in mora ed a due successive e-mail (cfr. doc. n. 1-7-12 di parte attrice) possa ritenersi congruo liquidare per tale voce di danno la somma di euro 2.268,00, calcolata in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento.
Sull'acconto versato da Controparte_4
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, le parti convenute sono tenute, in solido, a risarcire il danno che si liquida in euro 24.271,50, ottenuto detraendo dall'importo complessivo del danno l'acconto versato dall'assicurazione convenuta in fase stragiudiziale pari ad euro 43.560,00 →
(63.737,50+1.826,00+2.268,00) - 43.560,00 = 24.271,50.
Trattandosi debito di valore, spettano al danneggiato i c.d. interessi compensativi al tasso legale dovuti per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di risarcimento del danno.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli interessi non possono essere fatti decorrere dalla data dell'evento dannoso ed essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata, ma devono essere calcolati sugli importi parziali della “somma capitale”,
rivalutata progressivamente, fino alla data della sentenza (v. Cass. S.U. 17.02.1995, n.1712, vedi anche Cass. 05.08.2002, n.11712). La somma in precedenza indicata in valore attuale deve, dunque, essere “devalutata” con riferimento alla data dell'evento lesivo (25.08.2020), per poi calcolare gli interessi al tasso legale sugli importi annualmente rivalutati.
Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Sulle spese di lite, di CTU e di CTP
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (5.201,00 – 26.000,00) con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU e le spese di CTP sostenute da parte attrice (cfr. doc. 15 di parte attrice) devono essere poste a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, conseguentemente, condanna i convenuti in solido tra loro a corrispondere a parte attrice la somma di euro 24.271,50 a titolo di risarcimento del danno, con interessi e rivalutazione come previsto in parte motiva;
2) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U., spese per marca da bollo e spese di notifica con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) PONE le spese di C.T.U. e di C.T.P. sostenute da parte attrice a carico dei convenuti in solido tra loro.
Lucca, 01.07.2025
Il Giudice Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Anna Martelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3611/2021 promossa da:
Parte_1
(Avv. Marchetti Gabriele;
Avv. Marchetti David)
ATTORE contro
Controparte_1
(Avv. Berutto Alessandro)
CONVENUTO
e contro
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento del danno
Sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti da intendersi qui richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta, accertato che la responsabilità
del sinistro stradale per cui è causa è interamente addebitabile al conducente della vettura Fiat
Targato EF537VW di proprietà accertato che i danni patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali, presenti e futuri, subiti da in conseguenza del sinistro stradale Parte_1
ammontano a complessivi €. 86.207,80 somma comprensiva delle spese legali stragiudiziali e per
l'effetto condannare i convenuti, in solido fra di loro, ciascuno per il proprio titolo al pagamento in
favore di parte attrice della ulteriore somma già detratto l'acconto ricevuto di € 42.647,80 o della
diversa somma che sarà provata in corso di causa come dovuta o ritenuta di giustizia, a saldo del
risarcimento dei danni subiti dall'attore. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali, oltre
spese generali 15%, cap e iva di Legge, di cui fin da ora viene chiesta la distrazione a favore dei
procuratori antistatari”.
Parte attrice a fondamento delle proprie ragioni deduceva in fatto che il giorno 25.08.2020, verso le ore 19.00 circa, stava attraversando le strisce pedonale di via Italica del Comune di Camaiore,
allorquando veniva investito dall'autovettura Fiat tg. EF537VW di proprietà di Controparte_2
condotta da ed assicurata per la Rca con che i rilievi del CP_3 Controparte_1
sinistro stradale venivano effettuati dai Carabinieri della Stazione di Lido di Camaiore;
che seguito del violento urto, subiva gravi lesioni fisiche e veniva trasporto al Pronto Soccorso Parte_1
dell'Ospedale di Versilia, dove veniva ricoverato nel reparto di Rianimazione e successivamente trasferito, a causa dei gravi traumi riportati, presso l'Ospedale di Livorno UOC di Neurochirurgia;
che a causa del sinistro era costretto ad una malattia della durata complessiva di 120 giorni (di cui 30
giorni di invalidità totale, 30 giorni di invalidità parziale al 75%, 20 giorni di invalidità al 50% ed i rimanenti 40 giorni al 25%), riportava lesioni personali con postumi permanenti stimati nella misura del 20% e sosteneva spese mediche per € 2.226,00; che in data 08.08.2017 inviava lettera raccomandata con cui chiedeva a il risarcimento di tutti i danni patiti in occasione del Controparte_4
sinistro per cui è causa e, contestualmente, la invitava ad aderire alla procedura obbligatoria di negoziazione assistita, rimasta tuttavia priva di qualsivoglia riscontro;
che la compagnia assicurativa doveva, nello specifico, risarcire all'odierno attore il danno biologico permanente, quantificato in euro 69.008,40 (euro 57.507,00 con aumento del 20% per personalizzazione, dovuta all'incidenza negativa della lesione subita sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato), il danno biologico temporaneo ammontante ad euro 8.612,40 (comprensivo di aumento del 20% per personalizzazione), il danno patrimoniale di cui euro 2.266,00 sostenuti per spese mediche ed euro 5.440,00 per spese stragiudiziali, nonché il danno patrimoniale da lucro cessante per mancato godimento da parte dell'attore della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva ritualmente , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, la quale contestava solo in punto di quantum la pretesa attorea,
rappresentando di aver già corrisposto ante causam la complessiva somma di euro 43.560,00 da ritenersi satisfattiva.
In particolare, deduceva di aver riconosciuto una percentuale pari al 15% di invalidità permanente,
da ritenersi congrua anche in ragione della pregressa patologia di cui risultava interessato il ginocchio sinistro di parte attrice;
di aver riconosciuto, quanto all'inabilità temporanea 30 giorni al 100%, 30 al
75%, 15 al 50% e 15 al 25%, per una complessiva somma di euro 6.120,00, oltre ad euro 2.228,00
per spese mediche;
che non sussistevano i presupposti per una personalizzazione del danno richiesto,
in quanto non provati;
che non erano dovute le spese stragiudiziali poiché non vi era stata alcuna composizione stragiudiziale della lite e perché l'attività stragiudiziale non aveva avuto consistenza autonoma rispetto alla difesa in giudizio. Contestava altresì la fondatezza della pretesa avversaria relativa alla richiesta risarcitoria del danno da lucro cessante.
Seppur ritualmente citato, non si costituiva , il quale veniva dichiarato contumace Controparte_2
all'udienza del 16.02.2022.
Venivano depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. La causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di CTU
medica e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sul an debeatur
È pacifica, in quanto non contestata tra le odierne parti, la responsabilità di - in qualità CP_3
di conducente del mezzo investitore, tg. EF537V, ed assicurato per la Rca con Controparte_1
- nonché di in qualità di proprietario (ex art. 2054 c.c.).
[...] Controparte_2
Sul quantum debeatur
In ordine ai danni non patrimoniali lamentati dall'attore e, segnatamente, a quelli derivanti dalla
lesione all'integrità psico-fisica per effetto del sinistro stradale, si richiamano le valutazioni espresse dal CTU Dr.ssa nella consulenza medico-legale, che risultano essere complete, Persona_1
esaurienti, compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
In particolare, il CTU, dopo aver accertato la riferibilità eziologica delle lesioni patite dal danneggiato al sinistro per cui è causa, ha concluso che “sulla scorta della documentazione medica prodotta e
della visita eseguita può essere riconosciuto un periodo di danno biologico totale di giorni 30,
parziale al 75% di giorni 30, parziale al 50% di giorni 20 circa e, infine, al 25% per ulteriori giorni
20 circa”, oltre “a postumi permanenti obiettivabili incidenti sul volto e l'arto inferiore sinistro, da
intendersi quali danno biologico, quantificabili nella misura del 18%”
Premesso quanto sopra, alla luce delle condivisibili conclusioni cui è giunto il CTU, in applicazione dei parametri indicati dalle tabelle di Milano, in uso presso questo Tribunale, con riferimento alle lesioni macropermanenti ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (71
anni), il danno dallo stesso subito deve essere liquidato come di seguito indicato: Età del danneggiato alla data del sinistro 71 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.570,28
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 34%) € 1.213,90
Punto danno non patrimoniale € 4.784,18
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 41.772,00
Danno non patrimoniale risarcibile (incremento per sofferenza) € 55.975,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 7.762,50
Totale generale: € 63.737,50
Pertanto, all'attore spetta una somma pari ad euro 63.737,50, che è stata determinata applicando un incremento per sofferenza, tenuto conto della tipologia delle lesioni riportate, che hanno interessato più parti del corpo, ossia il volto e il ginocchio, e che hanno comportato la necessità di una pluralità di trattamenti medici prolungati nel tempo, anche di carattere chirurgico.
In ordine ai danni patrimoniali la CTU ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute dall'attore,
come documentate nei doc. 5 e 14 e 15 (fattura Dott. quietanzata) di parte attrice, nella Persona_2
misura di euro 2.346,00.
Da tale importo deve essere tuttavia detratto l'importo di euro 500,00 relativo alle prestazioni del
Dott. in quanto documentato con un progetto di notula, non risarcibile in conformità con Per_3 quanto affermato dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione che esclude il risarcimento in presenza di fattura e quindi a maggior ragione in presenza di una prenotula (cfr. Sent. Corte Cass. –
sez.VI civile, ordinanza n.3293/18, depositata il 12 febbraio 2018 – “la fattura non costituisce, di per
sé, prova del danno, tanto più se non é accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v.
Cass.,20.07.2015 n.15176, 19.07.2011 n.15832) e se proviene dalla stessa parte che intende
utilizzarla”).
Pertanto, le spese mediche dovranno essere risarcite nella misura di euro 1.826,00.
Sulle spese stragiudiziali
Per quanto riguarda gli onorari stragiudiziali ritiene questo Giudice che, in considerazione dell'attività
svolta dal professionista in tale fase, consistita nello studio della pratica, nell'invio della lettera di messa in mora ed a due successive e-mail (cfr. doc. n. 1-7-12 di parte attrice) possa ritenersi congruo liquidare per tale voce di danno la somma di euro 2.268,00, calcolata in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento.
Sull'acconto versato da Controparte_4
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, le parti convenute sono tenute, in solido, a risarcire il danno che si liquida in euro 24.271,50, ottenuto detraendo dall'importo complessivo del danno l'acconto versato dall'assicurazione convenuta in fase stragiudiziale pari ad euro 43.560,00 →
(63.737,50+1.826,00+2.268,00) - 43.560,00 = 24.271,50.
Trattandosi debito di valore, spettano al danneggiato i c.d. interessi compensativi al tasso legale dovuti per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di risarcimento del danno.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli interessi non possono essere fatti decorrere dalla data dell'evento dannoso ed essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata, ma devono essere calcolati sugli importi parziali della “somma capitale”,
rivalutata progressivamente, fino alla data della sentenza (v. Cass. S.U. 17.02.1995, n.1712, vedi anche Cass. 05.08.2002, n.11712). La somma in precedenza indicata in valore attuale deve, dunque, essere “devalutata” con riferimento alla data dell'evento lesivo (25.08.2020), per poi calcolare gli interessi al tasso legale sugli importi annualmente rivalutati.
Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Sulle spese di lite, di CTU e di CTP
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (5.201,00 – 26.000,00) con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU e le spese di CTP sostenute da parte attrice (cfr. doc. 15 di parte attrice) devono essere poste a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, conseguentemente, condanna i convenuti in solido tra loro a corrispondere a parte attrice la somma di euro 24.271,50 a titolo di risarcimento del danno, con interessi e rivalutazione come previsto in parte motiva;
2) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U., spese per marca da bollo e spese di notifica con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) PONE le spese di C.T.U. e di C.T.P. sostenute da parte attrice a carico dei convenuti in solido tra loro.
Lucca, 01.07.2025
Il Giudice Dott.ssa Anna Martelli