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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al n. 9394 / 2024 promossa da
- - ass. avv. RAFFONE Parte_1 C.F._1
contro
- - parte Controparte_1 P.IVA_1
convenuta contumace all'udienza del 6/5/2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che
- si è rivolto al tribunale affermando di aver lavorato alle dipendenze di Parte_1
lamentando il mancato Controparte_1
pagamento di retribuzioni dirette, indirette e differite, per un totale di euro 9.061,70 ed il mancato versamento di euro 139,99 alla Cassa edile e chiedendo pertanto la condanna del datore di lavoro al pagamento di tali importi, analiticamente indicati nel conteggio allegato al ricorso, oltre accessori e spese;
- la parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
2.
ritenuto che
le domande del ricorrente siano meritevoli di accoglimento, considerato che
1 2.1. l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti e la sua durata risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (contratti e buste paga: docc. 1-4);
2.2. la parte ricorrente ha dunque offerto prova dei propri crediti;
2.3. per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/3/2010, Cass. Sez. VI-I civile sentenza n. 25584 12/10/2018);
2.4. la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme dovute la proprio dipendente per retribuzioni dirette, indirette e differite;
2.5. il mancato pagamento delle retribuzioni dal mese di agosto 2023 in poi integra una giusta causa di dimissioni e dunque legittima la richiesta di pagamento dell'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 2118 comma 2 c.c., come previsto dall'art. 2119 c.c.;
2.6. in merito al quantum, il conteggio delle spettanze allegato al ricorso appare conforme ai dati retributivi indicati nelle buste paga versate in atti e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, ben può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare dei crediti maturati dalla parte ricorrente in complessivi € 9.061,70 (di cui € 2.001,33 per t.f.r.) ed euro 139,00;
2.7. trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3.
ritenuto che
ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. la parte soccombente debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in dispositivo - in assenza di nota spese - sulla base dei valori minimi di cui al d.m.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di difese ad opera della parte convenuta;
2
P.Q.M.
Visto l'art.429 c.p.c., definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a la somma Parte_2 di € 9.061,70 (di cui € 2.001,33 per t.f.r.) e la somma di € 139,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna a rimborsare al Controparte_1 ricorrente le spese di causa, liquidate in € 2109,00, oltre aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014, i.v.a. e c.p.a, spese forfetarie in misura del 15%, contributo se versato.
La giudice
Roberta PASTORE
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