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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1773/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
TT RG, OR
AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7940/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2155/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230022396770000 IRES-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Salerno, la Tecnobell s.r.l., con sede legale in Bellizzi alla Indirizzo_1/ A, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Nominativo_1, impugnava la sentenza n. 2155/09/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Salerno in data 13.5.2024 (depositata il 16.5.2024
e non notificata), con la quale, dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla somma, pari ad euro 103.483,00, oggetto di sgravio effettuato in corso di causa, veniva rigettata la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 100 2023 00223967 70 000 relativamente al residuo recupero del credito ritenuto inesistente pari ad euro 4.239,00.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata decisione limitatamente al mancato accoglimento della domanda in ordine al residuo credito di imposta esposto nella dichiarazione, perché mai utilizzato in compensazione, né mai ripreso come credito nella dichiarazione IVA successiva.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola Agenzia delle Entrate, la quale, prodotta la documentazione afferente lo sgravio del residuo importo oggetto di contestazione, instava per la declaratoria della estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 16.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate produceva la documentazione afferente lo sgravio del residuo importo oggetto di contestazione.
In ragione di ciò, non può non dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Attesa la tempestività dell'operato sgravio, le spese del giudizio vanno dichiarate interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Salerno, il 16.2.2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
TT RG, OR
AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7940/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2155/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230022396770000 IRES-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Salerno, la Tecnobell s.r.l., con sede legale in Bellizzi alla Indirizzo_1/ A, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Nominativo_1, impugnava la sentenza n. 2155/09/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Salerno in data 13.5.2024 (depositata il 16.5.2024
e non notificata), con la quale, dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla somma, pari ad euro 103.483,00, oggetto di sgravio effettuato in corso di causa, veniva rigettata la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 100 2023 00223967 70 000 relativamente al residuo recupero del credito ritenuto inesistente pari ad euro 4.239,00.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata decisione limitatamente al mancato accoglimento della domanda in ordine al residuo credito di imposta esposto nella dichiarazione, perché mai utilizzato in compensazione, né mai ripreso come credito nella dichiarazione IVA successiva.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola Agenzia delle Entrate, la quale, prodotta la documentazione afferente lo sgravio del residuo importo oggetto di contestazione, instava per la declaratoria della estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 16.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate produceva la documentazione afferente lo sgravio del residuo importo oggetto di contestazione.
In ragione di ciò, non può non dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Attesa la tempestività dell'operato sgravio, le spese del giudizio vanno dichiarate interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Salerno, il 16.2.2026