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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 607/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2908/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500000215000 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7351/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n.2908/2025 Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag.entrate - SS - Messina e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina avverso il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 29580202500000215000 TARI.
Eccepisce:
- l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativi alle cartelle indicate al punto C della narrativa del ricorso;
- l'inesistenza e/o l'inesigibilità dei crediti portati da tutte le cartelle di pagamento indicate nel provvedimento impugnato stante l'omessa notifica di queste ultime e/o di ogni ulteriore atto impositivo nei modi e termini di legge.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, rileva la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate SS, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato .(Costituzione del 2.12.2025)
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Dalla documentazione prodotta in atti si evince che L'Agenzia delle entrate SS si è costituita ed ha prodotto documentazione il 2.12.2025 in violazione dell'Art. art. 32 Dlgs 546/92 che disciplina il deposito di documenti e memorie nel processo tributario stabilendo termini perentori: documenti fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza, memorie illustrative fino a 10 giorni liberi prima dell'udienza e brevi repliche scritte fino a 5 giorni liberi prima, se in camera di consiglio, senza introdurre nuovi documenti, per garatire il contraddittorio. La violazione di questi termini è sanzionata con l'inammissibilità della produzione tardiva.
Si dichiara, pertanto, l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativi alle cartelle indicate nel presente ricorso.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2 accoglie il ricorso e condanna L'Agenzia. entrate SS al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che quantifica in complessivi euro 605,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Messina lì 10.12.2025. Il Presidente Relatore Dott.ssa Rita Rampulla
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2908/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500000215000 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7351/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n.2908/2025 Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag.entrate - SS - Messina e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina avverso il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 29580202500000215000 TARI.
Eccepisce:
- l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativi alle cartelle indicate al punto C della narrativa del ricorso;
- l'inesistenza e/o l'inesigibilità dei crediti portati da tutte le cartelle di pagamento indicate nel provvedimento impugnato stante l'omessa notifica di queste ultime e/o di ogni ulteriore atto impositivo nei modi e termini di legge.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, rileva la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate SS, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato .(Costituzione del 2.12.2025)
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Dalla documentazione prodotta in atti si evince che L'Agenzia delle entrate SS si è costituita ed ha prodotto documentazione il 2.12.2025 in violazione dell'Art. art. 32 Dlgs 546/92 che disciplina il deposito di documenti e memorie nel processo tributario stabilendo termini perentori: documenti fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza, memorie illustrative fino a 10 giorni liberi prima dell'udienza e brevi repliche scritte fino a 5 giorni liberi prima, se in camera di consiglio, senza introdurre nuovi documenti, per garatire il contraddittorio. La violazione di questi termini è sanzionata con l'inammissibilità della produzione tardiva.
Si dichiara, pertanto, l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativi alle cartelle indicate nel presente ricorso.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2 accoglie il ricorso e condanna L'Agenzia. entrate SS al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che quantifica in complessivi euro 605,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Messina lì 10.12.2025. Il Presidente Relatore Dott.ssa Rita Rampulla