Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 607
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    Il ricorso è stato accolto in quanto l'Agenzia delle Entrate SS ha depositato documentazione in violazione dei termini perentori previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 546/92, rendendo inammissibile la produzione tardiva.

  • Altro
    Inesistenza e/o inesigibilità dei crediti per omessa notifica

    Le doglianze relative all'inesistenza e/o inesigibilità dei crediti per omessa notifica sono rimaste assorbite dalla decisione di accoglimento del ricorso per violazione dei termini di deposito documentale da parte dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 607
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 607
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo