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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE PE SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2847/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - EN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230013495175000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 19.07.2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e contro il Comune di EN avverso la cartella di pagamento n° 29120230013495175000, notificata in data 21.05.2024, contenente l'iscrizione a ruolo dell'importo di € 740,00 per TARI/2014, interessi sanzioni e spese, effettuata dal
Comune di EN, traente origine dall'avviso di accertamento N°31729, notificato il 27.12.2019.
In data 26.07.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) L'illegittimità del ruolo per omessa notifica egli atti presupposti:
2) La nullità dell'avviso di accertamento prodromico all0'iscrizione a ruolo, per intervenuta prescrizione e decadenza.
3) L'illegittimità dell'avviso di accertamento prodromico all'iscrizione a ruolo, per omessa motivazione.
Chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, la condanna alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario e la trattazione in pubblica udienza.
In data 26.11.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarata la propria mancanza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni attinenti all'operato dell'ente impositore;
contestava l'eccepita intervenuta prescrizione e chiedeva la conferma della legittimità della procedura di riscossione e la condanna alle spese.
In data 09.01.2026 la parte ricorrente depositava memoria con la quale contestava quanto controdedotto dall'Agente della riscossione in ordine all'eccepita prescrizione ed insisteva nei motivi di ricorso e nelle richieste ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che, da un lato, comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e, d'altro lato, sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata nella doglianza, con la quale la ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'atto presupposto all'iscrizione a ruolo.
Il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento impugnata, conseguente alla mancata notifica dell'avviso d'accertamento prodromico.
L'onere probatorio si pone in funzione del vantaggio che ciascuna parte ricava, alla stregua del diritto sostanziale, dalla dimostrazione dei fatti dedotti in giudizio, con la conseguenza che, affermandosi l'Amministrazione finanziaria, dal punto di vista sostanziale, creditrice del tributo domandato, compete ad essa l'onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre grava sul destinatario dell'imposizione, che eccepisca l'inefficacia di quei fatti (in quanto provati dalla controparte) o la modificazione o l'estinzione del diritto, l'onere di provare i diversi fatti sui quali l'eccezione si fonda.
Nella fattispecie in esame il Comune di EN, non costituito in giudizio, non ha prodotto prova alcuna in ordine all'avvenuta notifica dell'avviso d'accertamento prodromico all'iscrizione a ruolo ed alla cartella di pagamento impugnata, comportando ciò la nullità del ruolo e della cartella di pagamento.
Il ricorso è meritevole di accoglimento;
pertanto, va annullata la cartella di pagamento e, per effetto della soccombenza, atteso che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avendo ricevuto il ruolo, aveva l'obbligo di emettere la cartella di pagamento, il Comune di EN va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Vanno compensate le spese tra il Comune di
EN e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna il Comune di EN al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Compensa le spese tra il Comune di
EN e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
EN, 21.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Riccobene (Firmato digitalmente)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE PE SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2847/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - EN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230013495175000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 19.07.2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e contro il Comune di EN avverso la cartella di pagamento n° 29120230013495175000, notificata in data 21.05.2024, contenente l'iscrizione a ruolo dell'importo di € 740,00 per TARI/2014, interessi sanzioni e spese, effettuata dal
Comune di EN, traente origine dall'avviso di accertamento N°31729, notificato il 27.12.2019.
In data 26.07.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) L'illegittimità del ruolo per omessa notifica egli atti presupposti:
2) La nullità dell'avviso di accertamento prodromico all0'iscrizione a ruolo, per intervenuta prescrizione e decadenza.
3) L'illegittimità dell'avviso di accertamento prodromico all'iscrizione a ruolo, per omessa motivazione.
Chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, la condanna alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario e la trattazione in pubblica udienza.
In data 26.11.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarata la propria mancanza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni attinenti all'operato dell'ente impositore;
contestava l'eccepita intervenuta prescrizione e chiedeva la conferma della legittimità della procedura di riscossione e la condanna alle spese.
In data 09.01.2026 la parte ricorrente depositava memoria con la quale contestava quanto controdedotto dall'Agente della riscossione in ordine all'eccepita prescrizione ed insisteva nei motivi di ricorso e nelle richieste ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che, da un lato, comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e, d'altro lato, sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata nella doglianza, con la quale la ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'atto presupposto all'iscrizione a ruolo.
Il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento impugnata, conseguente alla mancata notifica dell'avviso d'accertamento prodromico.
L'onere probatorio si pone in funzione del vantaggio che ciascuna parte ricava, alla stregua del diritto sostanziale, dalla dimostrazione dei fatti dedotti in giudizio, con la conseguenza che, affermandosi l'Amministrazione finanziaria, dal punto di vista sostanziale, creditrice del tributo domandato, compete ad essa l'onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre grava sul destinatario dell'imposizione, che eccepisca l'inefficacia di quei fatti (in quanto provati dalla controparte) o la modificazione o l'estinzione del diritto, l'onere di provare i diversi fatti sui quali l'eccezione si fonda.
Nella fattispecie in esame il Comune di EN, non costituito in giudizio, non ha prodotto prova alcuna in ordine all'avvenuta notifica dell'avviso d'accertamento prodromico all'iscrizione a ruolo ed alla cartella di pagamento impugnata, comportando ciò la nullità del ruolo e della cartella di pagamento.
Il ricorso è meritevole di accoglimento;
pertanto, va annullata la cartella di pagamento e, per effetto della soccombenza, atteso che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avendo ricevuto il ruolo, aveva l'obbligo di emettere la cartella di pagamento, il Comune di EN va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Vanno compensate le spese tra il Comune di
EN e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna il Comune di EN al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Compensa le spese tra il Comune di
EN e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
EN, 21.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Riccobene (Firmato digitalmente)