Articolo 13 della Legge 8 agosto 1977, n. 546
Articolo 12Articolo 14
Versione
6 settembre 1977
Art. 13.
Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1977 per provvedere nelle zone dei Friuli-Venezia Giulia colpite dai terremoto dei 1976:
a) quanto a lire 25.000 milioni, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1977, e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979, alla ricostruzione, riparazione e riattamento, a cura dell'Amministrazione militare, di immobili, impianti ed altre infrastrutture militari;
b) quanto a lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1977 alla ricostituzione ed al ripristino di mezzi e scorte impiegati nell'opera di soccorso dell'Amministrazione militare. Con la legge di approvazione del bilancio degli anni 1978 e successivi potranno essere autorizzate ulteriori spese per detta ricostituzione e ripristino, per un complessivo volume non superiore a lire 8.000 milioni.
Entrata in vigore il 6 settembre 1977