Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 31
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse privo di motivazione per la mancata allegazione delle delibere e dei regolamenti comunali. Inoltre, il contribuente ha provato con materiale fotografico l'assenza del servizio, rendendo la tassa non dovuta.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs 546/92 e sproporzionalità della condanna alle spese

    La Corte ha deciso per una integrale compensazione delle spese tra le parti, ritenendo che le questioni trattate giustificassero tale decisione.

  • Rigettato
    Rigetto appello

    La Corte ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Termoli, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 31
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
    Numero : 31
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo