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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 80/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
I.c.a. - Imposte NA IN - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Termoli - Indirizzo_1 86039 Termoli CB
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 246/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 30/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1468 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 03/05/2023 la ICA-CRESET S.P.A. propone appello avverso la sentenza n. 246/2022 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado di Campobasso.
Trattasi di avviso di accertamento emesso dalla ICA-CRESET S.P.A., nei confronti della sig.ra Resistente_1, a titolo di TARI per l'anno 2016 dovuta al Comune di Termoli.
Proponeva ricorso la contribuente eccependo:
1. Intervenuta prescrizione;
2. Difetto di motivazione per mancata allegazione delle delibere e dei regolamenti in materia di Tassa Rifiuti;
3. Mancata effettuazione del servizio di raccolta.
In prima istanza il ricorso veniva accolto, poiché la parte aveva dato prova della mancata effettuazione del servizio di raccolto da parte del Comune.
Nel proporre appello il servizio di riscossione eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata per 1) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, erronea valutazione della fattispecie impositiva, error in judicando;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs 546/92, erroneità e sproporzionalità della condanna alle spese. Fa presente l'appellante che le prove fornite dalla contribuente circa la mancata effettuazione del servizio non possono essere prese in considerazione perché scure, imprecise e non contestualizzate;
così come le dichiarazioni dei sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2 non possono essere utilizzate perché mancano i documenti di riconoscimento. Eccepisce inoltre l'appellante ufficio che la TARI è dovuta a prescindere dal fatto che l'utente utilizzi il servizio e l'eventuale mancato svolgimento della raccolta, comporta l'applicazione di una riduzione della Tassa, non certo l'esenzione. Inoltre nella fattispecie sussiste l'omissione dell'obbligo dichiarativo che è stata perpetrata dal ricorrente sia nella fase di inizio occupazione e sia nella fase della eventuale variazione che, laddove eventualmente avesse comportato il riconoscimento dell'agevolazione prevista dalla norma avrebbe dovuto essere dichiarata entro i termini di legge. Infine sottolinea che è del tutto illegittima, inopportuna e ingiustificata la condanna alle spese di lite, certamente eccessiva rispetto al valore della lite e alla “scarsa” complessità della vicenda processuale, peraltro fondata su presupposti del tutto errati.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'atto di appello.
Di contro la parte nel presentare controdeduzioni ribadisce quanto già sostenuto in primo grado, che il sevizio di raccolta non veniva effettuato dal comune creando grande disagio allo stesso contribuente e alla famiglia.
La contribuente pertanto sottolinea che non sussistendo nella fattispecie in esame i presupposti giustificativi della applicabilità della tassa rifiuti solidi urbani, nessuna somma di denaro deve essere versata dalla ricorrente in favore del Comune di Termoli.
Per questi motivi
chiede il rigetto dell'atto di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l'appello non è meritevole di accoglimento.
Questa Corte, dati per presupposti tali principi, ha statuito che la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani dovuta per i rifiuti cosiddetti interni è dovuta quando sussistono due presupposti, costituiti, l'uno dalla istituzione del servizio da parte del Comune e l'altro dalla possibilità dell'utente di usufruirne. Nel caso di specie come evidenziato dalla parte l'avviso di accertamento notificato risulta totalmente privo di motivazione stante la mancata allegazione allo stesso delle delibere e dei regolamenti comunali adottati dal comune di
Termoli in materia di tassa rifiuti solidi urbani. Dalla documentazione in atti il Collegio rileva che il contribuente ha provato con materiale fotografico l'assenza del servizio pertanto ritiene non dovuta la tassa richiesta dal
Comune.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica una integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Campobasso lì 20/10/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU ZA Avv. Antonio Liberatore
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 80/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
I.c.a. - Imposte NA IN - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Termoli - Indirizzo_1 86039 Termoli CB
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 246/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 30/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1468 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 03/05/2023 la ICA-CRESET S.P.A. propone appello avverso la sentenza n. 246/2022 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado di Campobasso.
Trattasi di avviso di accertamento emesso dalla ICA-CRESET S.P.A., nei confronti della sig.ra Resistente_1, a titolo di TARI per l'anno 2016 dovuta al Comune di Termoli.
Proponeva ricorso la contribuente eccependo:
1. Intervenuta prescrizione;
2. Difetto di motivazione per mancata allegazione delle delibere e dei regolamenti in materia di Tassa Rifiuti;
3. Mancata effettuazione del servizio di raccolta.
In prima istanza il ricorso veniva accolto, poiché la parte aveva dato prova della mancata effettuazione del servizio di raccolto da parte del Comune.
Nel proporre appello il servizio di riscossione eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata per 1) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, erronea valutazione della fattispecie impositiva, error in judicando;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs 546/92, erroneità e sproporzionalità della condanna alle spese. Fa presente l'appellante che le prove fornite dalla contribuente circa la mancata effettuazione del servizio non possono essere prese in considerazione perché scure, imprecise e non contestualizzate;
così come le dichiarazioni dei sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2 non possono essere utilizzate perché mancano i documenti di riconoscimento. Eccepisce inoltre l'appellante ufficio che la TARI è dovuta a prescindere dal fatto che l'utente utilizzi il servizio e l'eventuale mancato svolgimento della raccolta, comporta l'applicazione di una riduzione della Tassa, non certo l'esenzione. Inoltre nella fattispecie sussiste l'omissione dell'obbligo dichiarativo che è stata perpetrata dal ricorrente sia nella fase di inizio occupazione e sia nella fase della eventuale variazione che, laddove eventualmente avesse comportato il riconoscimento dell'agevolazione prevista dalla norma avrebbe dovuto essere dichiarata entro i termini di legge. Infine sottolinea che è del tutto illegittima, inopportuna e ingiustificata la condanna alle spese di lite, certamente eccessiva rispetto al valore della lite e alla “scarsa” complessità della vicenda processuale, peraltro fondata su presupposti del tutto errati.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'atto di appello.
Di contro la parte nel presentare controdeduzioni ribadisce quanto già sostenuto in primo grado, che il sevizio di raccolta non veniva effettuato dal comune creando grande disagio allo stesso contribuente e alla famiglia.
La contribuente pertanto sottolinea che non sussistendo nella fattispecie in esame i presupposti giustificativi della applicabilità della tassa rifiuti solidi urbani, nessuna somma di denaro deve essere versata dalla ricorrente in favore del Comune di Termoli.
Per questi motivi
chiede il rigetto dell'atto di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l'appello non è meritevole di accoglimento.
Questa Corte, dati per presupposti tali principi, ha statuito che la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani dovuta per i rifiuti cosiddetti interni è dovuta quando sussistono due presupposti, costituiti, l'uno dalla istituzione del servizio da parte del Comune e l'altro dalla possibilità dell'utente di usufruirne. Nel caso di specie come evidenziato dalla parte l'avviso di accertamento notificato risulta totalmente privo di motivazione stante la mancata allegazione allo stesso delle delibere e dei regolamenti comunali adottati dal comune di
Termoli in materia di tassa rifiuti solidi urbani. Dalla documentazione in atti il Collegio rileva che il contribuente ha provato con materiale fotografico l'assenza del servizio pertanto ritiene non dovuta la tassa richiesta dal
Comune.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica una integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Campobasso lì 20/10/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU ZA Avv. Antonio Liberatore