Articolo 17 della Legge 9 marzo 1967, n. 150
Articolo 16
Versione
21 aprile 1967
Art. 17.
Per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla presente legge si prescinde dal limite massimo di eta' previsto dalle disposizioni vigenti.

Entrata in vigore il 21 aprile 1967